Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 23/06/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/418
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
sezione civile composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 418 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2024
promossa da
, , nato a [...] il [...], res. in Barrali, Via Parte_1 Parte_1
G. Marconi n. 29; CF;
rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Atzori C.F._1
(difensore autorizzato a conciliare e transigere per delega in atti), domiciliato presso il suo studio in
Cagliari Via A. Fleming n. 8, ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
Appellante
contro nata a [...] il [...], residente a [...], C.F. CP_1
; rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Piga (difensore autorizzato a C.F._2
Pagina 1
n. 32;
Appellata
All'udienza del 13 giugno 2025 sono state confermate le conclusioni conformi depositate dai difensori delle parti telematicamente 3 giorni prima come da autorizzazione del Consigliere
istruttore alla precedente udienza del 3 giugno 2025. Quindi la causa è stata trattenuta a decisione con rinunzia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto
I procuratori delle parti, muniti di procura speciale a transigere, alla prima udienza fsssata davanti all'istruttore, hanno esposto che i rispettivi assistiti avevano definito bonariamente la vertenza fra loro intercorsa, avente ad oggetto la titolarità e il godment di un bene immobile sito in Barrali,
secono gli accordi traspsti in una nota congiunta, da recepire in sentenza.
Hanno quindi trasfuso detti accordi in una natoa congiunta e all'udienza fissata davant al collegio la causa è stata trattenuta a decisione.
Si riportano appresso le condizioni concordate dalle parti.
“- Le parti come in atti hanno definito la controversia alle condizioni di seguito trascritte;
- Le stesse hanno ora interesse a che la causa sia decisa secondo le predette conclusioni, al fine di sancirne la definitiva conclusione;
Tutto ciò premesso,Nell'interesse dei Sigg.ri e rispettivamente come sopra Pt_1 CP_1
rappresentati e difesi, si formulano le seguenti conclusioni, assunte conformemente e contestualmente:
Piaccia alla Corte adita:
A) Pronunciare sentenza che definisca la vertenza alle sottoelencate conclusioni, accertando e dichiarando che le parti hanno statuito ed accettato le seguenti condizioni:
Pagina 2 1) I comparenti si esentano vicendevolmente dalla descrizione dei fatti di causa, avendo per noti e cogniti verbali, memorie e procedimenti tutti di cui al primo grado di giudizio (causa RG
6274/2020 nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari) ed in particolare reciprocamente riconoscendo la puntuale conoscenza e l'individuale valutazione della sentenza resa nel medesimo procedimento,
n. 1409/2024,pubblicata in data 31.5.2024, rep. 1251 del 31.5.2024.
2) Il Sig. rinuncia all'appello proposto, nella consapevolezza del fatto che tale rinuncia Pt_1
determina il passaggio in giudicato della predetta sentenza, il cui contenuto accertativo e decisorio diviene pertanto irretrattabile. La rinuncia si estende agli atti del giudizio ed alle pretese ivi azionate, nel primo grado e nel presente grado d'appello.
3) Il Sig. rinuncia ad ogni pretesa sostanziale che, per qualsiasi titolo o ragione, egli Pt_1
possa avere vantato o comunque vantare in relazione all'immobile per il quale è causa e precisamente al terreno sito in abitato di Barrali e distinto in catasto F. 6, mapp. 700, 701, 702,
703, 704, 705, 706, con ogni sua eventuale accessione, pertinenza, servitù attiva, nulla eccettuato o escluso.
4) Il Sig. rilascia il terreno libero da persone e cose nel termine di dieci giorni dalla Pt_1
sottoscrizione della presente transazione e dall'odierna udienza.
5) La Sig.ra rinuncia agli atti del presente procedimento e ad ogni pretesa e domanda CP_1
ulteriore rispetto a quelle già accolte nel procedimento del primo grado di giudizio e nella consaputa sentenza. Del pari la Sig.ra rinuncia agli effetti della predetta sentenza con CP_1
specifico ed esclusivo riferimento alla liquidazione delle spese di giudizio, e rinuncia al credito derivante dalla stessa sentenza e ad ogni attività esecutiva intrapresa.
6) La Sig.ra rinuncia ad ogni pretesa ulteriore avente ad oggetto, per qualsiasi titolo o CP_1
ragione, mediata o immediata, il fondo in contestazione come indicato al capo n. 3, nonché ogni fondo vicino o comunque rispetto ad esso dominante. In particolare rinuncia ai frutti civili e naturali percepibili o percepiti dal fondo e ad ogni richiesta risarcitoria per il mancato utilizzo o la mancata disponibilità del medesimo, per qualsiasi titolo o ragione;
rinuncia altresì a qualsiasi
Pagina 3 domanda risarcitoria inerente le condizioni attuali o pregresse del fondo, note o meno che esse siano;
la rinuncia si estende a pretese di ripetizione di indebito ed ingiustificato arricchimento.
7) La Sig.ra riconosce al Sig. un credito a titolo di contributo per le migliorie e le CP_1 Pt_1
opere effettuate sul predetto fondo durante il possesso comunque serbato da quest'ultimo. Detto
credito è quantificato in via strettamente transattiva nella misura di € 7.500,00 (euro settemilacinquecento virgola zero zero) che la Sig.ra corrisponderà al Sig. entro il CP_1 Pt_1
termine che le parti dichiarano di avere stabilito in altra scrittura fra loro concordata, mediante bonifico bancario alle coordinate che saranno specificate dalla parte. 8) Le parti vicendevolmente accettano le rinunce e le dazioni e condizioni tutte che precedono ed altresì dichiarano che le medesime hanno esclusivamente causa e scopo transattivo e sono state determinate dall'intento, ad esse comune, di risolvere la lite pendente, senza minimamente implicare alcun riconoscimento del fondamento giuridico e fattuale delle rispettive pretese. 9) Le spese del presente procedimento si intendono compensate e resteranno pertanto a carico di coloro che le abbiano sostenute. Si esclude espressamente la responsabilità delle parti in favore dei legali che le hanno assistite, come prevista dall'art. 13, comma 10, L. Prof. For., avendovi i predetti legali espressamente rinunciato.»
B) Piaccia altresì alla Corte adita adottare infine ogni più congruo provvedimento conseguente alle sovraestese condizioni.
Tanto riportato, si recepisco o gli accordi delle parti.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo: Le parti come in atti hanno definito la controversia alle condizioni di seguito trascritte;
- Le stesse hanno ora interesse a che la causa sia decisa secondo le predette conclusioni, al fine di sancirne la definitiva conclusione;
Pagina 4 Tutto ciò premesso,Nell'interesse dei Sigg.ri e rispettivamente come sopra Pt_1 CP_1
rappresentati e difesi, si formulano le seguenti conclusioni, assunte conformemente e contestualmente:
Piaccia alla Corte adita:
A) Pronunciare sentenza che definisca la vertenza alle sottoelencate conclusioni, accertando e dichiarando che le parti hanno statuito ed accettato le seguenti condizioni:
1) I comparenti si esentano vicendevolmente dalla descrizione dei fatti di causa, avendo per noti e cogniti verbali, memorie e procedimenti tutti di cui al primo grado di giudizio (causa RG
6274/2020 nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari) ed in particolare reciprocamente riconoscendo la puntuale conoscenza e l'individuale valutazione della sentenza resa nel medesimo procedimento,
n. 1409/2024,pubblicata in data 31.5.2024, rep. 1251 del 31.5.2024.
2) Il Sig. rinuncia all'appello proposto, nella consapevolezza del fatto che tale rinuncia Pt_1
determina il passaggio in giudicato della predetta sentenza, il cui contenuto accertativo e decisorio diviene pertanto irretrattabile. La rinuncia si estende agli atti del giudizio ed alle pretese ivi azionate, nel primo grado e nel presente grado d'appello.
3) Il Sig. rinuncia ad ogni pretesa sostanziale che, per qualsiasi titolo o ragione, egli Pt_1
possa avere vantato o comunque vantare in relazione all'immobile per il quale è causa e precisamente al terreno sito in abitato di Barrali e distinto in catasto F. 6, mapp. 700, 701, 702,
703, 704, 705, 706, con ogni sua eventuale accessione, pertinenza, servitù attiva, nulla eccettuato o escluso.
4) Il Sig. rilascia il terreno libero da persone e cose nel termine di dieci giorni dalla Pt_1
sottoscrizione della presente transazione e dall'odierna udienza.
5) La Sig.ra rinuncia agli atti del presente procedimento e ad ogni pretesa e domanda CP_1
ulteriore rispetto a quelle già accolte nel procedimento del primo grado di giudizio e nella consaputa sentenza. Del pari la Sig.ra rinuncia agli effetti della predetta sentenza con CP_1
Pagina 5 specifico ed esclusivo riferimento alla liquidazione delle spese di giudizio, e rinuncia al credito derivante dalla stessa sentenza e ad ogni attività esecutiva intrapresa.
6) La Sig.ra rinuncia ad ogni pretesa ulteriore avente ad oggetto, per qualsiasi titolo o CP_1
ragione, mediata o immediata, il fondo in contestazione come indicato al capo n. 3, nonché ogni fondo vicino o comunque rispetto ad esso dominante. In particolare rinuncia ai frutti civili e naturali percepibili o percepiti dal fondo e ad ogni richiesta risarcitoria per il mancato utilizzo o la mancata disponibilità del medesimo, per qualsiasi titolo o ragione;
rinuncia altresì a qualsiasi domanda risarcitoria inerente le condizioni attuali o pregresse del fondo, note o meno che esse siano;
la rinuncia si estende a pretese di ripetizione di indebito ed ingiustificato arricchimento.
7) La Sig.ra riconosce al Sig. un credito a titolo di contributo per le migliorie e le CP_1 Pt_1
opere effettuate sul predetto fondo durante il possesso comunque serbato da quest'ultimo. Detto
credito è quantificato in via strettamente transattiva nella misura di € 7.500,00 (euro settemilacinquecento virgola zero zero) che la Sig.ra corrisponderà al Sig. entro il CP_1 Pt_1
termine che le parti dichiarano di avere stabilito in altra scrittura fra loro concordata, mediante bonifico bancario alle coordinate che saranno specificate dalla parte. 8) Le parti vicendevolmente accettano le rinunce e le dazioni e condizioni tutte che precedono ed altresì dichiarano che le medesime hanno esclusivamente causa e scopo transattivo e sono state determinate dall'intento, ad esse comune, di risolvere la lite pendente, senza minimamente implicare alcun riconoscimento del fondamento giuridico e fattuale delle rispettive pretese. 9) Le spese del presente procedimento si intendono compensate e resteranno pertanto a carico di coloro che le abbiano sostenute. Si esclude espressamente la responsabilità delle parti in favore dei legali che le hanno assistite, come prevista dall'art. 13, comma 10, L. Prof. For., avendovi i predetti legali espressamente rinunciato.»
Pagina 6 Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere Estensore
Dott. ssa Grazia M. Bagella
Pagina 7