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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/10/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Francesca Cerrone Componente dott. Carolina Clò Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 244 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato CAITI Parte_1 C.F._1
MONICA
RICORRENTE contro
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLA SOLA RICORRENTE: come da ricorso depositato in data 21.01.2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 30.7.2011 a LA GR (BA) e l'atto è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA GR (BA) al n. 29
Parte 2 Serie A Anno 2011.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (04.03.2009) e (15.3.2012) Per_1 Per_2
2. Con ricorso del 20.01.2025 ha domandato la separazione dal coniuge e formulato Parte_1 richieste accessorie inerenti i rapporti personali e patrimoniali tra le parti, nonché fra genitori e figli.
3. Nel giudizio così radicato il convenuto non si è costituito ed è stata dichiarata la sua contumacia all'udienza del 14.05.2025.
4. All'esito dell'udienza del 14.05.2025 veniva disposta l'audizione dei due figli minori e, successivamente, sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22
c.p.c.
5. La controversia è stata successivamente istruita mediante autorizzazione della ricorrente ad acquisire presso le Pubbliche Amministrazioni le informazioni relative a , Controparte_1 nato a [...] il [...], contenute nell'anagrafe tributaria (compreso l'archivio dei rapporti finanziari), e nelle banche dati degli enti previdenziali, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal resistente con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.
In data 29.09.2025 la ricorrente ha depositato l'estratto conto previdenziale relativo al resistente nonché missive pec scambiate con l'Agenzia delle Entrate, rimaste prive di effettivo riscontro.
6. All'udienza del 01.10.2025, all'esito della discussione ex art. 473 bis.22 co. 4 c.p.c. della sola parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
§
Motivi della decisione
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio.
Affidamento e frequentazione dei figli
Nel rispetto del principio della bigenitorialità, non vi sono valide ragioni per non disporre l'affidamento condiviso dei figli (come, peraltro, richiesto anche dalla ricorrente), ma appare opportuno che gli stessi continuino a vivere con la madre nella casa coniugale, con previsione di ampia possibilità di frequentazione del padre (v. tra le tante Cassazione civile sez. I - 17/09/2020, n.
19323). Ed invero, al fine di garantire ai minori la situazione più adatta ad una crescita serena - soprattutto in ragione del fatto che gli stessi sono cresciuti nell'abitazione in cui è rimasta la madre e
2 considerano, quindi, la stessa come “casa” - appare più opportuno collocare i minori in modo prevalente presso la madre. Stante l'età dei minori (13 e 16 anni) e avuto riguardo alle loro espresse volontà di non essere vincolati ad un calendario di visite con il padre, può disporsi che esse siano libere e che vengano concordate direttamente tra il padre ed i minori, che dispongono di telefono cellulare entrambi.
Assegnazione della casa familiare,
In ragione della prevalente collocazione dei minori presso la madre viene prevista, ex art. 337 sexies c.c., l'assegnazione della casa familiare in favore della stessa.
Disposizioni sul mantenimento dei figli
Avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti, tenuto conto dei pressoché totalitari tempi di permanenza dei minori con la madre e dei compiti domestici e di cura affidati a quest'ultima (art. 337 ter, comma quarto, numeri 3 e 5, cod. civ.), va posto a carico del padre un contributo di 350 euro mensili per figlio, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
La ricorrente lavora, infatti, con contratto a chiamata presso il bar MAMA MOKA di Casalgrande e ha percepito redditi lordi di euro 1.796 nell'anno 2021, di euro 3.954 per l'anno 2022 e di euro 15.887 per l'anno 2023. Attualmente è in procinto di stipulare un contratto a chiamata con paga oraria di circa 11 euro lordi.
Quanto al convenuto, sono documentati i suoi redditi da lavoro dipendente presso la TD per CP_2 euro 21.810 lordi nell'anno 2021, euro 22.708 lordi nell'anno 2022, euro 24.527 nell'anno 2023, euro
26.385 nell'anno 2024.
Considerati i compiti di cura e accudimento della minore gravanti, allo stato, in via esclusiva sulla madre, le somme erogate a titolo di assegno unico o eventuali successive modificazioni dell'emolumento saranno percepite unicamente dalla madre nella misura del 100%.
Mantenimento del coniuge
Non sussistono le condizioni di cui all'art. 156 c.c. per stabilire a favore di ed a carico di Pt_1 CP_1 un assegno di mantenimento in ragione del fatto che non vi è, tra le posizioni economiche dei coniugi, effettiva sproporzione, avuto riguardo al contributo sopra disposto a carico di per il CP_1 mantenimento dei figli minori, alla necessità che egli sostenga le spese inerenti ad una nuova soluzione abitativa ed alla percezione per intero dell'assegno unico da parte di Pt_1
3 Spese di lite
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 3.000 oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque, ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00
a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi studio, introduttiva, trattazione e decisionale e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
13/07/1990) e nato a [...] il [...]) che Controparte_1 hanno contratto matrimonio in data 30.7.2011 a LA GR (BA) e l'atto è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA GR (BA) al n. 29 Parte 2 Serie A Anno
2011.
2. affida i figli minori della coppia, e ad entrambi i genitori ai Persona_3 Persona_4 sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del/dei figlio/figli.
Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio/i figli con sé.
Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, 2° comma, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà di reperire il soggetto.
Dispone che ciascun genitore curi il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, e fa obbligo a entrambi e ai rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza del minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore anche in relazione alle cause della crisi familiare
3. colloca i figli minori della coppia, e presso la madre Persona_3 Persona_4
4. assegna la casa familiare sita in Fiorano Modenese (MO), Via Luigi Pirandello n. 5 alla madre,
unitamente ai relativi arredi;
Parte_1
5. così regolamenta le frequentazioni tra i figli minori della coppia e il padre prevedendo che CP_1
4 possa sentire e vedere i figli minori liberamente e previo accordo con gli stessi. CP_1
6. obbliga a versare a euro 700 mensili con decorrenza dal Controparte_1 Parte_1
28.05.2025 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 350 mensili per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il
Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
7. autorizza il/la ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente l'assegno unico per CP_3
5 la prole;
8. condanna il convenuto a rifondere a le spese del presente Controparte_1 Parte_1 procedimento che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 125 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge. spese di liteincarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di CASTELLANA GROTTE (BA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 01.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Carolina Clo
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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