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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/10/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3318/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 3318/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
ME AD che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_2
LL RI che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2
esposto:
pagina 1 di 3 di aver contratto matrimonio concordatario in CENTALLO il 27/05/1995, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 9, parte
II, Serie A, dell'anno 1995; che dal matrimonio non sono nati figli;
che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza parziale del 16.1.2025 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate il 9.9.2025 le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso nulla opponendo.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e deve ritenersi equo l'assegno divorzile una tantum stabilito in favore della . Pt_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
27/05/1995 in CENTALLO da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Parte_2
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di CENTALLO al N. 9, parte II Serie A, anno 1995, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 3 La casa coniugale sita in Genola (CN), Via Luigi Einaudi n. 7, di proprietà del sig. , Parte_2 resterà in uso esclusivo a quest'ultimo unitamente ai mobili, arredi e pertinenze. Si dà atto, per contro, che la Signora ha già provveduto, in sede di separazione, a trasferire altrove Parte_1
la propria residenza effettiva ed anagrafica. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti. A tacitazione di qualsivoglia ulteriore richiesta economica della signora Pt_1
il signor si impegna a corrispondere alla stessa, entro la data fissata dal giudice
[...] Pt_2
per il deposito delle note ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma una tantum di euro 16.000,00 (sedicimila/00) mediante bonifico alle seguenti coordinate: IT80 H061 7046 1600 0000 1631 523. . I coniugi danno reciprocamente atto di aver definito ogni loro rapporto di natura patrimoniale, ad eccezione della somma indicata al punto che precede, e di essersi divisi ogni bene mobile. Le spese legali vengono compensate.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CENTALLO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 18.9.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 3318/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
ME AD che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Parte_2
LL RI che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2
esposto:
pagina 1 di 3 di aver contratto matrimonio concordatario in CENTALLO il 27/05/1995, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 9, parte
II, Serie A, dell'anno 1995; che dal matrimonio non sono nati figli;
che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza parziale del 16.1.2025 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate il 9.9.2025 le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso nulla opponendo.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e deve ritenersi equo l'assegno divorzile una tantum stabilito in favore della . Pt_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
27/05/1995 in CENTALLO da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Parte_2
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di CENTALLO al N. 9, parte II Serie A, anno 1995, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 3 La casa coniugale sita in Genola (CN), Via Luigi Einaudi n. 7, di proprietà del sig. , Parte_2 resterà in uso esclusivo a quest'ultimo unitamente ai mobili, arredi e pertinenze. Si dà atto, per contro, che la Signora ha già provveduto, in sede di separazione, a trasferire altrove Parte_1
la propria residenza effettiva ed anagrafica. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti. A tacitazione di qualsivoglia ulteriore richiesta economica della signora Pt_1
il signor si impegna a corrispondere alla stessa, entro la data fissata dal giudice
[...] Pt_2
per il deposito delle note ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma una tantum di euro 16.000,00 (sedicimila/00) mediante bonifico alle seguenti coordinate: IT80 H061 7046 1600 0000 1631 523. . I coniugi danno reciprocamente atto di aver definito ogni loro rapporto di natura patrimoniale, ad eccezione della somma indicata al punto che precede, e di essersi divisi ogni bene mobile. Le spese legali vengono compensate.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CENTALLO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 18.9.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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