Art. 1.
E' abrogato il penultimo comma dell' art. 8 del regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207 , sostitutivo dell'ultimo comma dell' art. 15 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 .
E' abrogato il penultimo comma dell' art. 8 del regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207 , sostitutivo dell'ultimo comma dell' art. 15 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 .