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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8365/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.re Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 24 febbraio 2023 e vertente
TRA nato a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. Caterina Lombardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
E nata a [...] il [...] Cod. Fisc. , rappresentata e P_ C.F._2 difesa dall' avv. Maria Grazia Sangalli e dall'avv. Valentina Pontillo ed elettivamente domiciliata presso i predetti difensori, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
(nato in data [...]0) rappresentato dal Curatore Speciale AVV. ARMANDO CP_2 CECATIELLO, nominato con provvedimento del 20 giugno 2023 e costituitosi nell'interesse del minore con memoria depositata in data 20 luglio 2023;
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO pagina 1 di 25 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in PE il 25 giugno 2004 tra il signor (c.f. e la signora (c.f. Parte_1 C.F._1 P_
) di cui sopra, e trascritto nel registro di stato civile del Comune di Saronno al n. 33, C.F._2 parte II, Serie B, dell'anno 2004, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, a mezzo di
rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
- Confermare il collocamento di in via prevalente presso la casa paterna, con regolamentazione del CP_2 tempo di frequentazione con la madre, e diritto della madre di tenere il figlio con sé, compatibilmente con le esigenze di vita del minore e previo accordo con il padre per due sere infrasettimanali e a fine settimana alternati, una settimana durante il periodo natalizio (comprensiva, ad anni alterni, delle festività di Natale o
Capodanno), mentre le festività pasquali andranno stabilite sulla base dell'alternanza rispetto al Natale, per quindici giorni durante il periodo estivo da concordare di anno in anno a seconda delle ferie dei genitori e compatibilmente con le esigenze del minore;
- Confermare in via definitiva la revoca del contributo mensile che versava alla signora Parte_1
n favore di entrambi i figli;
P_
− Disporre che la signora ersi un contributo mensile per il mantenimento di nella misura di P_ Per_1 duecento euro mensili o in quella maggiore o minore ritenuta congrua;
− Disporre che la signora ersi un contributo mensile per il mantenimento di nella misura di P_ CP_2 duecento euro mensili o in quella maggiore o minore ritenuta congrua;
− Disporre che entrambi i genitori partecipino alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del benessere dei figli nella misura del 50% ciascuno;
− Rigettare in via definitiva la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla signora erché infondata in P_ fatto e in diritto;
− Respingere ogni avversa domanda, richiesta e/o eccezione
− Con vittoria di spese, competenze e onorari
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori Parte_1
e in PE il 25/6/2004, trascritto nei Registri dello Stato Civile di Saronno al n. 33,
[...] P_ parte II, Serie B, Anno 2004, ordinando all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di darne comunicazione all' del Comune di Pt_2
Milano.
2. Disporre, allo stato, che il figlio minore rimanga affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori CP_2 con collocamento prevalente o paritetico e residenza presso la madre;
disporre che i genitori adottino disgiuntamente le decisioni ordinarie, nei tempi in cui ciascuno avrà con sé il minore, con obbligo di decidere di
pagina 2 di 25 comune accordo le questioni relative alla sua istruzione, educazione e salute, nonché, in generale, tutte le questioni di maggiore importanza;
disporre che i genitori riferiscano reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita del minore, con particolare attenzione all'andamento scolastico, agli aspetti relazionali comportamentali ed emotivi, nonché relativi allo stato di salute.
3. In caso di collocamento di prevalente presso la madre, disporre che il padre possa tenere con sé il CP_2 figlio, compatibilmente con le esigenze di vita del minore, a fine settimana alternati e due giorni infrasettimanali;
durante le festività alternando di anno in anno la metà delle vacanze natalizie e pasquali e due settimane continuative durante le vacanze estive, comunicando il luogo di permanenza e garantendo contatti telefonici tra il minore e l'altro genitore;
4. In caso di collocamento di prevalente presso la madre, disporre che il padre versi alla sig.ra CP_2 entro il giorno 5 del mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento del minore, la P_ somma di € 400,00 a mezzo di bonifico bancario periodico, con rivalutazione ISTAT annuale, nonché il 50% delle spese straordinarie secondo le Linee Giuda della Corte di Appello e Tribunale di Milano, con pagamento all'altro genitore entro 15 giorni dalla consegna dei giustificativi di spesa in formato cartaceo o digitale.
5. Disporre a carico del sig. un assegno divorzile da versarsi alla sig.ra entro il giorno 5 del Pt_1 P_ mese in via anticipata, dell'importo di € 600,00, o di diverso importo, così come verrà ritenuto dal Tribunale. 6.
Respingersi le domande ex adverso avanzate, per i motivi tutti dedotti nella narrativa del presente atto e comunque perché infondate in fatto e in diritto.
7. Con integrale rifusione compensi, spese del presente giudizio.
CONCLUSIONI CURATRICE SPECIALE DEL MINORE
1) confermare l'affido del figlio minore (nato il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori, CP_2 mantenendone il collocamento prevalente presso il padre ai soli fini della residenza anagrafica;
2) disporre che la madre continui a vedere ogni weekend dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì CP_2 mattina e che la stessa favorisca per il figlio attività con gli amici e i pari.
3) Le vacanze scolastiche, i ponti, le vacanze estive saranno equamente divise tra i genitori, con una calendarizzazione da concordare entro il 30 aprile di ogni anno per le vacanze estive e il 30 settembre di ogni anno per i ponti e le festività, con delega ai Servizi Sociali di vigilanza e di intervento ove i genitori non riuscissero a trovare un accordo.
4) I genitori dovranno garantire a almeno un'attività sportiva, la frequenza ad un corso di musica ed CP_2 altra attività extracurricolare al fine di favorire la socialità e il rapporto con i pari.
5) Disporre i Servizi proseguano gli interventi in essere e provvedano a mantenere un'attenta presa in carico del nucleo familiare nel contesto familiare di entrambi i genitori, con un lavoro di rete efficiente, che vigili e promuova uno stretto coordinamento tra tutti gli operatori e i professionisti individuati dall'ente, ovvero scelti dalle parti, inclusi gli eventuali terapeuti dei genitori e quelli del figlio. I Servizi dovranno attivare un supporto
pagina 3 di 25 psicologico per e valutare, ove di interesse per il minore, l'attivazione di una ADM ove le attività CP_2 sportive, ricreative ed extracurriculari non venissero attivate dai genitori.
5) Con vittoria di spese competenze di causa ove il Tribunale non riterrà di confermare il patrocinio a spese dello Stato
*******************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali e i successivi provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23 febbraio 2023, ritualmente notificato, Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 25 giungo 2004 in PE (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di PE: Anno 2004; atto n. 33; parte II;
serie A e trascritto, altresì, presso gli atti dello Stato civile del Comune di Saronno al n. 33, parte II, serie B, anno 2004) con P_ dalla cui unione sono nati i figli (il 29.07.2002), maggiorenne, ed (il
[...] Per_1 CP_2
26.02.2010), minorenne, dalla quale si era separato con verbale di separazione consensuale del 9 luglio 2015 omologata con decreto del 22 settembre 2015, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dai coniugi. Chiedeva, altresì, la conferma dell'affido condiviso del figlio minore con prevalente collocamento del medesimo presso di sé e tempi di frequentazione materni CP_2 secondo i tempi in atti indicati. Relativamente alle questioni economiche chiedeva revocarsi il contributo posto a suo carico per il mantenimento dei figli e prevedersi un contributo a carico invece della madre da versarsi al figlio maggiorenne direttamente sul suo conto corrente e a sé per il figlio minore nella misura Per_1 CP_2 di euro 200,00 mensili oltre alla ripartizione delle spese straordinarie al 50% ciascuno.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, aderiva alla pronuncia sullo status. P_
Chiedeva, altresì, l'affido condiviso di con collocamento dello stesso presso di sé, tempi di CP_2 frequentazione paterni come in atti indicati nonché un assegno a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, altresì, un assegno divorzile quantificato nella misura di € 600,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 20 giugno 2023 il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente le stesse. All'esito si riservava e a scioglimento della riserva assunta pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
“LETTI gli atti e esaminati i documenti prodotti.
SENTITE personalmente le parti e i rispettivi difensori;
RILEVATO che con verbale di separazione consensuale del 9.07.205 omologato con decreto del Tribunale di
Milano in data 22.09.2015 le parti concordavano l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli entrambi ancora minore (nato il [...]) e (nato il [...]), loro collocamento Per_1 CP_2 presso la madre, frequentazioni con il padre e un mantenimento a carico del padre per i figli da versare alla madre nella misura di € 400,00 al mese;
successivamente, a seguito di ricorso per modifica ex art. 710 c-p.c., il
Tribunale di Milano, dopo espletamento anche di una consulenza psicodiagnostica, pronunciava decreto
pagina 4 di 25 15771/20 del 24 settembre/9 ottobre 2020 con il quale, a parziale modifica della separazione consensuale, confermava l'affido condiviso del figlio ancora minore , con frequentazione paritaria con entrambi i CP_2 genitori, conferendo altresì ai Servizi Sociali incarichi di mantenere un'efficace presa in carico, di intervenire anche diversamente rimodulando la frequentazione del figlio con in genitori con avvio/prosecuzione di tutti gli interventi di supporto per il minore e i genitori;
poneva infine a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre 400 € al mese e il 50 % delle spese straordinarie.
OSSERVATO come risulta dalle allegazioni delle parti, pur avendo offerto diverse prospettazioni, che su richiesta anche della madre che rilevava segnali di disagio di nel gestire il collocamento paritario CP_2 dovendo portarsi con sè continuamente i libri e non gradiva questi continui spostamenti, a seguito dell'intervento dei Servizi Sociali come da mandato del Tribunale, veniva concordato e attuato dal settembre
2022 il collocamento prevalente di presso il padre e che la madre potesse vedere il figlio, tenuto anche CP_2 conto degli impegni di lavoro durante i fine settimana del padre, per tre weekend al mese oltre a due sere durante la settimana da settembre 2022;
RITENUTO che allo stato, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e di quanto allegato e dedotto, pur essendo emerse delle serie difficoltà di comunicazione tra le parti, con il persistere di accuse verso il padre da parte della madre - che secondo le risultanze dell'accertamento tecnico disposto nel precedente giudizio di modifica evidenziava “ un quadro di funzionamento psichico connotato da fragilità strutturali della madre che intaccano il pensiero, l'emotività e l'affettività” che si traduce in “una serie di impulsi rancorosi “ ed in ..” continue operazioni di annullamento e screditamento nei confronti del coniuge” - con una evidente situazione di criticità e precarietà del nucleo familiare, in mancanza al momento di elementi concreti e specifici circa
l'inidoneità genitoriale dei genitori o di uno di essi, che al di là delle reciproche accuse e dei gravi difetti di comunicazione, hanno comunque chiesto entrambe la conferma dell'affido condiviso, possa essere ancora confermato l'affido condiviso del figlio minore trattandosi del regime privilegiato previsto dal Legislatore;
può altresì essere mantenuto in questa fase il collocamento prevalente di presso il padre come disposto su CP_2 suggerimento dei Servizi sociali, tenuto anche conto che ivi si trova a vivere pacificamente anche il fratello
e con tempi di frequentazione materna come attuati al momento e meglio indicati in dispositivo e con Per_1 potere di intervento dei Servizi, fatta salva ogni diversa valutazione in punto di responsabilità genitoriale e collocamento all'esito della valutazione psicodiagnostica rimessa al Servizio Sociale competente che dovrà essere disposta come in dispositivo, apparendo a questo punto oltremodo necessaria e riservando nel prosieguo anche l'ascolto giudiziale del minore;
RILEVATO, altresì, che attesa la precarietà della situazione del nucleo familiare con gravi ed evidenziatesi problemi di comunicazione tra le parti che faticano ad attuare un progetto condiviso nell'interesse del figlio minore, deve essere confermato stringente incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici, di mantenere in carico l'intero nucleo familiare, attuando tutti gli opportuni e necessari interventi a supporto del minore e dei genitori come meglio indicati in dispositivo, nonché di svolgere un'indagine psicosociale e psicodiagnostica al fine di fornire al Tribunale tutti gli elementi utili per individuare
pagina 5 di 25 il miglior regime di affidamento e collocamento, mantenendo l'assetto attuale ovvero disponendo delle modifiche (con l'eventuale intervento di un Ente terzo) individuando le migliori modalità e tempi di frequentazione con i genitori, con relazione da far pervenire entro il termine indicato in dispositivo, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore.
RITENUTO, pertanto, che stante al momento una difficoltà per le parti a rappresentare concretamente gli
interessi del figlio, deve essere nominato alla minore un curatore speciale che possa assumere il compito di rappresentare e tutelare il minore medesimo e di garantire l'attuazione delle statuizioni vigenti e di tutti gli interventi a supporto e tutela del minore medesimo disposti, in stretto coordinamento con i Servizi incaricati.
Quindi, il curatore speciale - qui nominato dal Tribunale nella persona dell'avvocato ARMANDO
CECATIELLO del Foro di Milano - dovrà rappresentare il minore anche in giudizio, costituendosi nel presente procedimento e ben potendolo fare in proprio, data la sua qualifica professionale;
OSSERVATO, pertanto, che deve essere assegnato un termine al curatore speciale per costituirsi;
RILEVATO, altresì, con riferimento al contributo per il mantenimento dei figli che il signor è libero Pt_1 professionista (consulente musicale), avendo dichiarato di lavorare a partita occupandosi di trovare la sigla/musica giusta per programmi televisivi , lavorando prevalentemente il sabato e la domenica, ad eccezione di un lavoro svolto in determinati periodi per conto di una società che produce programmi televisivi come X
Factor, riferendo di guadagnare 1.800 € lordi, circa € 1300/1400 netti;
vive con i due figli in una casa di sua proprietà, avendo le parti in precedenza venduto la casa ex coniugale e suddiviso al 50% corrispettivo della vendita di € 205.000; provvede per intero alle spese straordinarie degli stessi oltre che all'Università di
Leonardo che frequenta la facoltà di ingegneria presso l'Università telematica di Nettuno (con retta annuale di circa € 2.000 all'anno); dal PF 2020 risulta aver percepito un reddito complessivo di € 20.251 (componenti positive € 32.501); dal PF 2021 risulta aver percepito un reddito complessivo di € 15.219 (componenti positive
€ 26.700); dal PF 2022 risulta aver percepito un reddito complessivo di € 32.716 (componenti positive € 48.780, spese totali € 16.064) continua a versare alla moglie l'assegno di mantenimento previsto per i due figli di €
400,00. Quanto alla signora è stata dipendente dell'Alitalia come assistente di volo, poi da settembre P_
2021 in CIG che ha riferito durerà per due anni, ricevendo € 800/900 al mese, anche se ha riferito che il versamento è stato sospeso;
sta attendendo di sapere, insieme a molti altri dipendenti Alitalia, nell'ambito di una complessa procedura conteziosa, se anche loro saranno assunti dalla nuova società Ita;
sta valutando anche di potere andare tra tre anni in pensione;
ha riferito ma non documentato di essersi attivata per reperire altro lavoro e di dare ripetizioni a ragazzi delle medie con redditi in nero (ha precisato di prendere € 10 all'ora); dal 730 21 risulta un reddito complessivo di € 14.948 (€ 11.307 e € 3845); dal CU 2022 (non leggibile nelle prime pagine) risulta un reddito di € 30.323 che la parte ha riferito trattarsi di un fondo volo;
dal CU 23 risulta un reddito di appena € 2314, avendo ricevuto come TFR la somma di € 16.785; in disclosure dichiara redditi per l'anno 2022 di € 14.716; per il 2021 di € 17.256; per il 2020 di 14.948, al tempo della separazione per € 19.114 e per l'anno prima € 18.834, vive in una casa in locazione con canone di € 380;
pagina 6 di 25 OSSERVATO che entrambi i figli sono studenti, pacificamente dal luglio 2020 ha scelto di vivere in Per_1 maniera stabile e senza alcuna alternanza, presso la casa paterna, limitandosi a vedere la madre soltanto due sere a settimana quando accompagna il fratello, vive prevalentemente presso il padre e vede la madre CP_2 tre weekend al mese oltre due sere a settimana;
RITENUTO pertanto, quanto al mantenimento dei figli, alla luce della rispettiva situazione reddituale ed
economica delle parti, atteso che entrambi i figli vivono stabilmente presso il padre, peraltro vedendo Per_1 molto poco la madre, non essendoci spazio per un assegno perequativo neppure per il figlio , deve CP_2 essere revocato l'assegno di mantenimento previsto a carico del padre, il quale ha provveduto liberamente a versarlo alla moglie, con revoca che va fatta decorrere dal mese di giugno 2023, dovendosi porre a carico del padre l'integrale mantenimento di e prevedendosi che ciascun genitore provveda al mantenimento Per_1 diretto del figlio minore nei periodi di rispettiva permanenza, con la partecipazione dei genitori al 50% CP_2 delle spese straordinarie di entrambi i figli;
RILEVATO altresì, allo stato, sulla base degli atti e delle dichiarazioni acquisite, essendo la signora dotata di piena ed integra capacità lavorativa che finora ha potuto impiegare e che dovrà ulteriormente attivarsi per reperire altra attività lavorativa ove non riesca nell'assunzione da parte di altra azienda, nell'ambito della complessa situazione sindacale che riguarda i dipendenti Alitalia, che non sussistano al momento i presupposti per un riconoscimento di un assegno in favore della moglie, che nella presente fase ha ancora natura di assegno di mantenimento, con presupporti diversi rispetto all'assegno divorzile che poi la parte dovrà eventualmente dimostrare secondo gli stringenti oneri probatori previsti, tenuto conto della diversa natura e funzione dell'assegno richiesto;
Visto l'art. 4, comma 8 L. 898/70 e mod seg.
PQM
1) CONFERMA L'AFFIDO del figlio minore (nata il [...]) in via condivisa ad entrambi i CP_2 genitori, mantenendone il collocamento prevalente presso il padre;
2) DISPONE che la madre continui a vedere per tre weekend al mese oltre due sere a settimana nonchè CP_2 almeno una settimana per il prossimo periodo estivo, con delega ai Servizi Sociali di vigilanza e di intervento come di seguito disposto;
3) INCARICA i Servizi Sociale del Comune di Milano, competenti territorialmente (in relazione al luogo di residenza del minore), in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST e con il curatore speciale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza: - di vigilare sulla serenità e regolarità delle frequentazioni di con la CP_2 madre, intervenendo anche regolamentando tempi e modalità differenti, soprattutto per il prossimo periodo estivo e prossime vacanze, nel modo più rispondente all'interesse del minore e tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per il minore e per i genitori e della situazione psicofisica del medesimo;
- di avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per il minore, anche per favorirne un accesso alla madre maggiormente sereno e stabile;
- di avviare tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla
pagina 7 di 25 genitorialità mirato ad attenuare la conflittualità esistente e all'implemento delle capacità genitoriali e al concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita di nonché percorsi di CP_2 psicoterapia individuale per entrambi i genitori, in particolare per la madre al fine di facilitarne l'accesso al figlio;
- di svolgere un'attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare segnalando situazione di
pregiudizio per il minore;
- di procedere ad un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori e la situazione del minore al fine di fornire tutti gli elementi per consentire al Tribunale l'adozione dei provvedimenti più consoni e in particolare per verificare se l'attuale regime di affido condiviso sia quello più tutelante e rispondente all'interesse del medesimo ovvero se occorra apportare delle modifiche (con l'intervento di un Ente terzo), in ordine altresì ai tempi e modalità di visita del figlio con il genitore non collocatario (con le indicazioni precise in ordine ai tempi e modalità suggerite e/o attuate) con un progetto a lungo termine e sugli interventi avviati e/o da porre in essere, con relazione in ordine all'attività qui compiutamente delegata entro e non oltre il 30 OTTOBRE 2023;
4) NOMINA in favore del minore (nato il [...]) un curatore speciale, individuata nella CP_2 persona dell'avvocato ARMANDO CECATIELLO iscritto all'albo degli Avvocati di Milano, che avrà il compito di rappresentare e tutelare il minore nel corso degli incarichi conferiti ai Servizi incaricati, di gestire nell'interesse del minore i rapporti con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici dell'ASST incaricati, in modo da assicurare anche la tempestiva adozione e attuazione di tutte le decisioni relative al minore medesimo;
5) ASSEGNA al curatore speciale termine fino al 25 LUGLIO 2023 per il deposito di memoria difensiva;
6) REVOCA con decorrenza dal mese di giugno 2023 l'obbligo a carico di di versare Parte_3
l'assegno per il mantenimento dei due figli;
7) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento integrale del figlio Parte_1
; Per_1
8) PONE a carico dei genitori di provvedere al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva CP_2 permanenza presso di sé;
9) PONE a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le Spese extra assegno secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 che riguardano entrambi i figli, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 8 di 25 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
10) RIGETTA la domanda avanzata da di un assegno di mantenimento per sé; P_
Nominava dunque sé stesso Giudice Istruttore e fissava ex art. 127 ter c.p.c. udienza di comparizione e trattazione che sostituiva con il deposito di note scritte da effettuarsi entro il 23 novembre 2023.
Si costituiva nell'interesse del minore il Curatore Speciale nominato Avv. Armando Cecatiello con memoria del
20 luglio 2023.
pagina 9 di 25 Con provvedimento del 23 novembre il G.I., lette le note scritte delle parti in sostituzione dell'udienza, assegnava i richiesti termini istruttori riservandosi di provvedere sulle richieste istruttorie ai sensi dell'art. 183 comma 7 c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta così provvedeva con ordinanza del 7 marzo 2024 che si riporta:
“ VISTI gli atti e i documenti prodotti nel procedimento indicato in epigrafe;
LETTE le memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c. depositate dalle parti;
LETTA la relazione dei Servizi incaricati dell' 11.10.2023; a scioglimento della riserva assunta, alla scadenza dei termini istruttori assegnati, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti ritualmente prodotti dalle parti, con riserva di valutarne
l'utilizzabilità e la rilevanza;
RITENUTO che le prove orali come dedotte e formulate dalla parte ricorrente nella Parte_1 rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di ammissibilità, in quanto quelle riferite al figlio maggiorenne per come formulate sono vertenti su capitoli dal contenuto valutativo oltre che del tutto generici, irrilevanti e inconferenti;
quelle riferite alla dott.ssa demandano ad una professionista Per_2 valutazioni specialistiche non demandabili ad un teste oltre che generica (n.39); quelle riferite alla prof. Pt_1 vertenti su capitili inconferenti, generici e valutativi;
RITENUTO che anche le prove orali come dedotte e formulate dalla parte resistente nella P_ rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di ammissibilità, in quanto vertenti su capitoli in parte formulati genericamente, in parte irrilevanti, in parte superati dalle risultanze già in atti e/o da documentare;
OSSERVATO quindi che non vanno ammesse le prove contrarie;
RITENUTO di riservarsi all'esito degli accertamenti qui delegati l'ascolto giudiziale del minore;
OSSERVATO che deve essere ordinato, anche in parte in accoglimento delle istanze ex art. 210 c.p.c della parte ricorrente, di aggiornare il modello di disclosure (ora modello di informazioni sulle condizioni economiche delle parti), depositando, entro il termine indicato in dispositivo, tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi tre anni e tutta la documentazione ivi indicata;
RITENUTO quindi che le ulteriori istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c. della parte ricorrente sui documenti reddituali e bancari, di entrambe le parti di svolgere accertamenti per il tramite della Polizia tributaria sul patrimonio e sui redditi delle controparti per come formulate appaiono generiche, dal contenuto esplorativo e/o irrilevanti oltre che in parte anche superate dai documenti già in atti e che dovranno essere prodotti per quanto qui disposto dal Tribunale così come la richiesta ex art. 210 c.p.c. di parte resistente sulla cartella clinica di
e di acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 710 c.p.c. irrilevanti e inutili;
Per_1
OSSERVATO che deve essere dato nuovo incarico ai Servizi già incaricati di completamento degli accertamenti delegati, assolutamente non ultimati né sufficienti e quindi fissata udienza per esame delle relazioni, con riserva di valutare l'ascolto giudiziale del minore e di fissare in seguito udienza per la precisazione delle conclusioni;
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PQM
1) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza;
2) NON AMMETTE le prove orali come dedotte e formulate dalle parti per quanto in motivazione;
3) ORDINA ad entrambe le parti di provvedere entro il 28 giugno 2024, all'aggiornamento delle informazioni sulle rispettive condizioni economiche con il deposito della documentazione indicata, in particolare: - tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi anni con buste paga/sussidi/ indennità/ emolumenti/compensi
a ogni titolo percepiti nel 2023 e del 2014 fino alla data di deposito;
- copia degli estratti conto dei conti correnti bancari o postali, conto titoli e depositi, intestati e/o cointestati a ciascuna parte, ove ancora non depositati con saldo finale e movimentazione per il periodo dal 1 gennaio 2022 alla data di acquisizione;
- copia di tutti i contratti di locazione e/o mutuo e/o contratti di compravendita relativi ad immobili intestati o cointestati e/o finanziamenti dal 1 gennaio 2022 fino alla data di acquisizione;
Si evidenzia che il comportamento omissivo della parte consentirà di desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c..
4) NON AMMETTE le ulteriori richieste delle parti per come indicato in motivazione;
5) DISPONE che i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Milano continuino nell'attività già compiutamente delegata con ordinanza presidenziale del 20 giugno 2023 e successivi provvedimenti qui confermati, fornendo al Tribunale tutti gli elementi utili per assumere le determinazioni definitive nell'interesse del minore, con l'elaborazione di un progetto a lungo termine, con tuti i suggerimenti e le indicazioni e con relazione di aggiornamento da far pervenire entro e non oltre il 25 LUGLIO 2024;
6) RINVIA per l'esame delle relazioni dei Servizi Sociali e della documentazione acquisita all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni da effettuarsi entro il 25
SETTEMBRE 2024, riservando all'esito la valutazione in ordine all'ascolto del minore e poi l'ulteriore trattazione con la fissazione dell'udienza di PC.
In data 23 luglio 2024 perveniva relazione dei Servizi Specialistici dell'ASST TI OL e AR ed in data 29 agosto 2024 dei Servizi Sociali del Comune di Milano.
Con provvedimento del 25 settembre 2024 il G.I., lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti e del
Curatore Speciale e preso atto del contenuto delle relazioni dei Servizi Sociali, ritenuto di non dover procedere all'ascolto giudiziale del minore alla luce anche del fatto che come riferito dal Curatore Speciale il punto di vista del medesimo era stato già adeguatamente raccolto, sostituiva l'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte da effettuarsi entro l'11 dicembre 2024.
Con provvedimento del 11 dicembre 2024 il G.I., lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con le istanze e le conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con riserva di riferire in camera di consiglio.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il materiale probatorio
pagina 11 di 25 Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti condividendo il Collegio con le valutazioni rese dal G.I. con il provvedimento istruttorio del 7 marzo 2024 che qui si richiama e non avendo comunque le parti inteso insistere in nessun'altra istanza istruttoria, difatti, neppure articolata in sede di precisazione delle conclusioni.
Ad ogni modo e relativamente alla responsabilità genitoriale sul figlio minore (nato in data [...]), CP_2 essendo maggiorenne, la documentazione complessivamente acquista agli atti, le verbalizzazioni delle Per_1 parti, gli accertamenti svolti dai Servizi Sociali incaricati e Specialistici dell'ASST TI OL e AR che da anni seguono e hanno in carico le vicende del nucleo familiare, nonché gli ulteriori elementi di valutazione acquisiti per il tramite del Curatore Speciale che si è ben speso nell'interesse del minore rappresentandone più che adeguatamente gli interessi, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione conforme per il percorso di crescita del minore;
tanto più che relativamente al regime di affidamento maggiorente rispondente al suo interesse i genitori hanno formulato concordi richieste alle quali ha aderito anche il Curatore Speciale.
Non si ritiene pertanto in alcun modo necessario l'ascolto dei minore condividendo anche sul punto il Collegio con le valutazioni del G.I. che con il provvedimento del 25 settembre 2024 aveva ritenuto di non procedervi a tale incombente superfluo alla luce del fatto che , oltre ad essere stato più volte sentito dai Servizi CP_2
Sociali e Specialistici nel corso di questi anni, si è più volte interfacciato anche con il Curatore Speciale e che nel tutelarne gli interessi ha raccolto più che esaustivamente il suo punto di vista ed i suoi desideri compiutamente relazionando il Tribunale. Peraltro, è lo stesso ad avergli più volte fatto presente di non avvertire la CP_2 necessità di essere sentito dal Giudice sentendosi adeguatamente rappresentato dal Curatore Speciale.
Anche dal punto di vista economico nessun ulteriore dato deve essere acquisito essendo sufficiente quello in atti per addivenire ad una determinazione sulle questioni economiche controverse relative al contributo al mantenimento dei figli e al richiesto assegno divorzile evidenziando in ogni caso il Tribunale che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo Cass. Ordinanza 975 del
20/01/2021) ai fini delle determinazioni di natura economica non è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio presente agli atti.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
pagina 12 di 25 Dagli atti risulta che e hanno contratto matrimonio in data 25 giugno Parte_1 P_
2004 in PE con rito concordatario (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di PE: Anno
2004; atto n. 33; parte II;
serie A e trascritto, altresì, presso gli atti dello Stato civile del Comune di Saronno al n.
33, parte II, serie B, anno 2004).
Dalla loro unione sono nati i figli (il 29.07.2002) oggi maggiorenne, ed (il 26.02.2010), Per_1 CP_2 minorenne.
Le parti si sono, in seguito, separate con verbale di separazione consensuale del 23 giungo 2022 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 29 giugno 2022.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art, 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di nato il [...] maggiorenne e di nato il [...], minorenne. Per_1 CP_2
All'esito del giudizio ritiene il Collegio che, nonostante il perdurare di elementi di franca criticità ed una rilevante trascurabile conflittualità in gran parte radicatasi attorno alla questione del collocamento del minore da entrambi richiesto e più volte mutato negli ultimi anni con diverse organizzazioni che si sono succedute, che possa comunque essere mantenuto nel prioritario interesse di l'attuale assetto familiare con riferimento CP_2 al regime di affido.
Non sono state infatti riferite né segnalate neanche dai Servizi Sociali e Specialistici che hanno in carico il nucleo familiare ormai dal 2019 particolari carenze o inidoneità educative dei genitori o elementi di pregiudizio anche dal punto di vista dell'accudimento e della cura dei figli tali da dover portare il Tribunale a derogare al regime genitoriale condiviso normalmente previsto dalla legge che peraltro, pur al netto delle criticità riportate anche dagli stessi genitori relativamente al loro ambito relazionale, è stato comunque dagli stessi concordemente richiesto così come dal Curatore Speciale che si è allineato.
Neppure sono emersi elementi di particolare preoccupazione per che, nonostante la rilevante ed ormai CP_2 radicata ed endemica conflittualità genitoriale, è un ragazzo che anche il suo Curatore Speciale ha descritto come equilibrato, sicuramente portatore di alcune sue fragilità personali anche legate alla particolate età adolescenziale, ma comunque nel complesso sereno ed anche molto ben inserito nel proprio tessuto sociale e scolastico;
un ragazzo anche molto legato ai genitori con cui ha un positivo rapporto che auspicherebbe potesse esplicarsi in un contesto maggiormente sereno e collaborativo. Neanche i Servizi Sociali e Specialistici hanno riferito particolari elementi di preoccupazione relativamente ad . CP_2
Si ritiene pertanto che vi siano i presupposti, pur al netto delle tante criticità emerse nella relazione genitoriale, per poter mantenere l'affidamento condiviso di come da concordi richieste. CP_2
pagina 13 di 25 Certamente però appare anche assolutamente necessario in considerazione della dinamica genitoriale e relazionale emersa, ormai cronicizzatasi in anni di conflitti, incomprensioni e tensioni, che questi genitori continuino ad essere supportati nell'esercizio delle loro funzioni e della loro genitorialità dai Servizi Sociali e
Specialistici competenti presso cui sono in carica ormai da diversi anni, come meglio verrà nel proseguo disposto
Quanto al collocamento invece, su cui sono rimaste posizioni diverse, va in effetti evidenziato come al radicamento di una situazione del nucleo di rilevante irrigidimento nei rapporti tra i genitori hanno certamente contribuito i continui cambiamenti di assetti e di organizzazioni familiari relativamente al collocamento di che più volte si è modificato negli ultimi anni e che evidentemente è il sintomo di una instabilità di CP_2 fondo che permea le relazioni all'interno del nucleo familiare.
Con gli accordi separativi del 2015, infatti, veniva prevalentemente collocato presso la madre e con un CP_2 ampio spazio di frequentazione paterna. Nel successivo giudizio per la modifica delle condizioni di separazione veniva espletata una CTU che - riscontrando una situazione familiare già allora molto conflittuale, dominata da dinamiche relazionali altamente disfunzionali e con fragilità e criticità che pur segnalate in entrambi avevano dimostrato di impattare maggiormente la funzione genitoriale della madre portatrice di struttura personologica complessa – riteneva più adeguato strutturare una frequentazione impostata su un sostanziale pari tempo su base settimanale (cfr. pag. 36 e ss CTU allegata agli atti del giudizio con il ricorso introduttivo). Con il decreto del 24 settembre 2020 conclusivo del giudizio si disponeva che la frequentazione di con i genitori fosse CP_2 strutturata come dà indicazioni mantenendosi un forte presidio dei Servizi Sociali nelle dinamiche del nucleo familiare.
Tale assetto è poi proseguito sino al 2022 quando, pacificamente ed in conseguenza di una decisione concordemente assunta dai genitori e maturata su indicazione dei Servizi Sociali, veniva cambiata l'organizzazione che veniva diversamente strutturata ed imperniata su un collocamento paterno di CP_2 durante la settimana e ampi spazi materni nei fine settimana. avrebbe trascorso quindi l'intera settimana CP_2 con il padre e tre fine settimana al mese con la madre, dal lunedì al venerdì oltre a due sere infrasettimanali. (cfr. doc. 20 fascicolo parte attrice contenente l'accordo condiviso con i Servizi Sociali del Comune di Milano).
L'intervento dei Servizi Sociali veniva stimolato e richiesto dagli stessi genitori che ritenevano che per CP_2
l'alternanza settimanale stesse diventando troppo defatigante e destabilizzante e complicata da gestire in quanto costringeva il ragazzo ad effettuare settimanalmente continui traslochi da un contesto all'altro che lo appesantivano molto e per cui anche il rendimento scolastico ne aveva risentito. (cfr. anche dichiarazioni udienza presidenziale del 20 giugno 2023).
Da settembre 2022 si introduceva quindi tale nuova organizzazione che è quella che è ancora oggi regola i rapporti tra le parti e che così si è mantenuta nel corso di questi anni, senza, peraltro, che siano mai stati sollevati particolari problemi o criticità né dai genitori né dai Servizi sociali relativamente alla sua concreta attuazione.
Del resto, anche la stessa madre riferiva all'udienza presidenziale di come effettivamente, con l'introduzione di pagina 14 di 25 questa nuova routine, la situazione fosse effettivamente migliorata anche per quel che attiene il rendimento scolastico del ragazzo. (cfr.. verbalizzazioni udienza presidenziale).
Il Collegio non ritiene dunque che vi siano sufficienti ragioni o particolari motivazioni per andare a nuovamente ricambiare una organizzazione ormai positivamente consolidatasi nelle abitudini di vita del ragazzo, del tutto corrispondente al suo interesse e che si è dimostrata anche l'unica in grado di contemperare e rispondere in modo adeguato a tutte le sue diverse esigenze e compatibile anche agli impegni di lavoro degli stessi genitori. Tale assetto gli ha garantito, infatti, di poter contare su un punto di riferimento abitativo certo durante la settimana riducendo così tutti quei spostamenti da un contesto all'altro che lo affaticavano;
gli ha consentito, altresì, di mantenere ampi spazi di frequentazione con la madre per tempi che, pur non essendo esattamente aritmeticamente coincidenti ci si avvicinano comunque molto, essendo infatti la relativa regolamentazione improntata alla logica dell'ampia partecipazione di entrambi i genitori alla vita del ragazzo e dell'equa suddivisione dei tempi;
gli ha, inoltre, consentito di poter sviluppare e mantenere una positiva interazione anche con il padre che, come pacificamente emerso, ha un'attività lavorativa che maggiormente lo occupa durante i fine settimana (circostanza quest'ultima che pur essendo stata della madre contestata è comunque stata in questi termini descritta e riferita anche dallo stesso al Curatore Speciale). CP_2
Certamente non meno importante è poi il fatto che tale organizzazione è quella che anche lo stesso diretto interessato ha riferito essere per lui preferibile per tutta una serie di motivazioni che il Tribunale non può che condividere. Anche il Curatore Speciale, infatti, che si è più volte interfacciato con il ragazzo e ne ha raccolto i pensieri, i desideri ed i punti di vista, ha ritenuto che l'assetto vigente sia quello che maggiormente soddisfi l'interesse di e tutte le sue diverse esigenze (se pur inserendo un ulteriore weekend con la madre di cui CP_2 si dirà appresso). Lo stesso , infatti, gli ha riferito di non voler modificare l'attuale situazione ed CP_2 organizzazione che è per lui funzionale sotto diversi punti di vista;
la casa del padre è infatti molto vicina alla scuola frequentata (da settembre 2024 liceo in cui si trova molto bene) e quindi anche logisticamente Persona_3 riesce a meglio gestirsi ed organizzarsi anche con gli spostamenti;
con il padre, peraltro, vi abita anche il fratello grande che dal luglio 2020 ha scelto di vivere in maniera stabile e senza alcuna alternanza presso la Per_1 casa paterna e con cui ha un legame molto stretto che vorrebbe mantenere. In termini positivi ha poi descritto il suo rapporto con entrambi i genitori che hanno caratteristiche molto diverse, il padre più organizzato ed inquadrato nella routine, la madre invece più affettuosa e propositiva per il tempo libero. Nel complesso, quindi, per sua organizzazione ed anche in virtù di tali loro caratteristiche e attitudini, il ragazzo preferirebbe rimanere con il padre durante la settimana essendo comunque il genitore impegnato nel fine settimana per lavoro per cui spesso rimaneva a casa e concentrare invece i fine settimana con la madre genitore molto propositivo e che spesso organizza attività ricreative per lui stimolanti. Il Collegio ritiene, però, maggiormente opportuno mantenere almeno un weekend con il padre, anche per consentire al ragazzo di poter condividere anche con il padre momenti di svago o di maggiore libertà propri dei fine settimana, ciò fatta salva una diversa rimodulazione nel proseguo da parte dei Servizi come meglio verrà in dispositivo previsto. ha comunque più volte CP_2
pagina 15 di 25 ribadito di non voler essere sentito dal Giudice, di non avvertirne la necessità e di sentirsi già adeguatamente rappresentato dal Curatore Speciale (cfr. comparsa conclusionale del 7 febbraio 2025).
Così fotografata la siutazione è oltremodo evidente che l'attuale assetto familiare che oggi è consolidato ed all'interno del quale il ragazzo è riuscito a trovare finalmente un suo equilibrio, è quello che maggiormente si stima rispondente al suo interesse e funzionale a contemperare tutte le sue esigenze sia in termini di stabilità e certezza sia in termini di mantenimento di stabili e continuativi rapporti con i genitori sostanzialmente quasi paritetici ed anche con il fratello grande cui è molto legato.
Del resto, le organizzazione precedentemente adottate e/o proposte (alternanza su base quindicinale inizialmente proposta dallo stesso ai Servizi Sociali, collocamento settimanale dalla madre e fine settimana dal CP_2 padre) non si sono rivelate allo stesso modo idonee a soddisfare tutte le sue esigenze;
l'una rischierebbe di ricreare le stesse difficoltà e pregiudizi per il minore che avevano determinato il suo superamento;
mentre l'altra che è stata pure in un primo momento proposta dai Servizi Sociali, oltre a non tenere conto del fatto che segnerebbe il ritorno ad un assetto che era stato ritenuto anche dalla CTU preferibile modificare, costringerebbe comunque il ragazzo a nuovamente riparametrare tutte le sue abitudini di vita consolidate, rendendogli altresì più complicato mantenere i rapporti con il padre e con il fratello.
Ad ogni modo, stante le vicissitudini di questo nucleo familiare e i costanti cambiamenti che negli anni si sono susseguiti, non sembra davvero che un ennesimo spostamento possa apportare alcun tipo di beneficio al ragazzo che, di contro, necessita, o per meglio dire necessiterebbe, di stabilità e di due genitori meno conflittuali e meno arroccati sulle rispettive posizioni e più inclini invece a costruire tra loro una relazione finalmente serena, collaborativa ed improntata al dialogo nel suo interesse e garantendogli anche quella flessibilità di cui un ragazzo in età adolescenziale sicuramente necessita.
Va quindi confermato il collocamento di presso il padre anche ai fini della residenza anagrafica nonché CP_2
l'attuale regolamentazione dei tempi di frequentazione materna, risultando tale organizzazione del tutto funzionale e adeguata a garantire al ragazzo il mantenimento di importanti spazi e momenti anche con la madre, figura genitoriale per lo stesso importante e la cui presenza deve essere manutenuta forte e radicata nella sua vita. I periodi di vacanza natalizi, estivi e pasquali, i ponti nonché tutti gli ulteriori periodi sospensione scolastica dovranno continuare ad essere suddivisi equamente tra i genitori e gestiti nel rispetto del principio dell'alternanza; in caso di pregiudizi o conflitti, resta fermo il potere di intervento dei Servizi Sociali nei termini in dispositivo, anche relativamente ai periodi di frequentazione ordinari. Ciò d'altronde sempre nel rispetto delle esigenze e dei bisogni del minore e tenuto conto dell'età dello stesso che man mano potrà assumere diretti accordi con i genitori.
Stante il permanere di tensioni e criticità soprattutto nel funzionamento della coppia genitoriale per quel che attiene l'ambito comunicativo e la necessità che eventuali conflitti o il riemergere di contrapposizioni e/o rivendicazioni possano nuocere alla serenità del percorso evolutivo e di crescita di , deve confermarsi CP_2 un'ampia delega ai Servizi Sociali e Specialistici, che manterranno una stringente presa in carico del nucleo familiare, vigileranno sulla serenità e sulla regolarità delle frequentazioni, stimolando e supportando le parti ad pagina 16 di 25 addivenire ad accordi diretti tra loro anche relativamente a tutti i periodi di vacanze nel rispetto dei principi sopra richiamati, ed in caso contrario, intervenendo essi stessi a regolamentare tempi e modalità di frequentazione del minore con i genitori anche in senso modificativo rispetto all'attuale programmazione nonché avvieranno/proseguiranno tutti gli interventi di supporto ritenuti necessario o anche solo opportuni di sostegno per il minore qualora se ne riscontrasse la necessità nonché tutti gli interventi di supporto ritenuti necessari o anche solo opportuni per i genitori per supportarli verso una più fluida ed orientata gestione della responsabilità genitoriale. Si provvede meglio come in dispositivo.
Il contributo al mantenimento della prole
Relativamente al contributo al mantenimento della prole con l'ordinanza presidenziale del 20 giugno 2023, in considerazione del nuovo assetto familiare che si era delineato, veniva revocato l'obbligo a carico del padre di corrispondere alla madre il contributo al mantenimento dei minori. Il mantenimento di maggiorenne Per_1 ma non economicamente indipendente e che pacificamente da luglio 2020 aveva scelto di vivere in maniera stabile e senza alcuna alternanza presso la casa paterna, veniva posto integralmente a carico del medesimo;
quello di posto direttamente a carico dei genitori nei tempi di rispettiva permanenza del minore presso CP_2 di loro. Le spese straordinarie dei figli ripartite al 50% ciascuno.
Quanto all'attuale situazione economica e reddituale delle parti, richiamati i dati già compiutamente analizzati in fase provvisoria, dalla documentazione prodotta in atti si ricava quanto segue.
I redditi del Signor libero professionista a partita Iva come consulente musicale, si sono mantenuti Pt_1 sostanzialmente sulla scia di quelli precedentemente analizzati e comunque entro le normali oscillazioni connaturate alla natura dell'attività autonoma esercitata. Nell'anno di imposta del 2022, infatti, risulta aver percepito un reddito complessivo di euro 32.155,00 (v. P.F. 2023 componenti positive euro 41.395,00, spese totali euro 9.665, reddito da lavoro autonomo per euro 31.730,00) in linea con quello dell'anno precedente ultimo esaminato con l'ordinanza presidenziale sopra riportata (P.F. 2022, infatti, recava un reddito complessivo di € 32.716). Nell'anno di imposta del 2023, invece, ha percepito un reddito in leggera contrazione e pari ad euro
26.727,00 annui lordi (v. P.F. 2024 componenti positive per euro 36.700,00, totali spese per euro 10.420,00, reddito da lavoro autonomo per euro 26.280), come detto nell'ambito della normale oscillazione propria dell'attività professionale esercitata.
Non è stata, comunque, depositata alcuna documentazione attestante i redditi conseguiti nell'anno di imposta del
2024 (fatture etc.) né è stato compilato e prodotto il Modello delle Informazioni sulle condizioni economiche
(ICE) aggiornato come richiesto.
Non è gravato da oneri abitativi vivendo il medesimo nella casa di sua proprietà acquistata senza ricorrere a mutuo;
si è suddiviso con la ex moglie al 50% ciascuno il ricavato della vendita della casa familiare per euro
205.000.00 (€ 102.500 ciascuno) come da rogito notarile in atti.
Quanto alla GN ex dipendente di Alitalia come assistente di volo, è stata posta in cassa integrazione P_ nel maggio del 2017 inizialmente parziale;
dal 2017, infatti, e sino al 2021 ha quindi proseguito nell'attività
pagina 17 di 25 lavorativa a tempo ridotto per effetto della CIGS e percependo quindi una retribuzione derivante in parte da attività lavorativa ed in parte dall'INPS per la CIGS. Nel 2021 è stata poi posta in cassa integrazione integrale c.d. a zero ore e non ha più lavorato;
ha continuato però a percepire la relativa erogazione per un importo mensile riferito pari a circa euro 800/900 mensili come risultante anche dalle dichiarazioni dei redditi agli atti.
Richiamate quelle già esaminate con i precedenti provvedimenti l'ultima relativa all'anno di imposta del 2023 reca un reddito complesso di euro 12.438,00 corrispondente ad un netto mensile rapportato su dodici mensilità di euro 950,00 circa. (v. P.F. 2024). Anche la GN nulla ha documentato per l'anno di imposta appena P_ conclusosi (eventuali sussidi, indennità) né ha depositato il Modello delle Informazioni sulle condizioni economiche aggiornato come richiesto.
Ha, invece, riferito anche con gli scritti conclusivi che la CIGS le è stata nuovamente prorogata sino ad ottobre del 2025 e che qualora non dovesse più esserle riconosciuta e quindi licenziata, avrebbe comunque diritto a percepire indennità Naspi per ulteriori anni. Rimane comunque sempre in attesa di sapere se, all'esito della complessa procedura contenziosa instaurata unitamente ad altri dipendenti Alitalia, potrà essere assunta nella nuova società ITA Airways (riferendo poi in più particolare negli scritti conclusivi che vi sono comunque buone possibilità, essendo già stato riconosciuto ad altri dipendenti in posizioni del tutto analoghe alla sua e sul presupposto della sussistenza di una cessione di ramo di azienda a ITA Airways, il diritto di proseguire del rapporto di lavoro). Ad ogni modo aveva anche riferito in udienza presidenziale che, avendo già accumulato oltre 40 anni di contributi, avrebbe maturato entro tre anni il diritto alla pensione (ad oggi quindi la signora dovrebbe essersi assai prossima a maturare il relativo diritto).
La GN che già in sede di memoria di costituzione aveva indicato di impartite lezioni private di P_ inglese con redditi di circa € 400,00 al mese, negli scritti conclusivi ha riferito di percepire euro 200,00 mensili dall'attività di baby-sitter che ha iniziato a svolgere, con redditi evidentemente non contrattualizzati. Nulla di più preciso è stato allegato né ovviamente documentato rispetto ad entrate le cui modalità di percezione evidentemente sfuggono e non consentono una più precisa determinazione e quantificazione del loro ammontare, ampliando comune le disponibilità economiche su cui la signora può fare affidamento.
La signora poi gravata da un onere locativo per l'immobile in cui vive a Milano Viale Pisa n. 8 per cui P_ ha riferito di corrispondere un canone complessivo di spese pari a circa euro 534,00 (manca però contratto in atti), pur avendo anche ella ricevuto la metà del corrispettivo della vendita della casa, sebbene abbia riferito di averla già in parte intaccata.
Ha oneri di mantenimento diretto assai contenuti per che vede per tempi alquanto limitati, solo per Per_1 qualche ora. Il ragazzo che a breve compirà 23 anni frequenta l'Università Uni Nettuno Ingegneria ambientale e civile on line (la cui retta è sostenuta integralmente dal padre). Partecipa invece direttamente al mantenimento di in misura non così diversa da quella del marito stante gli ampi tempi di frequentazione. CP_2
Così fotografata la rispettiva situazione economica e lavorativa delle parti, pur in difetto di dati più aggiornati, tenuto conto dell'assetto abitativo e degli ampi tempi di frequentazione quasi paritetici con , deve CP_2 confermarsi che le parti provvederanno al mantenimento diretto del figlio minore nei tempi di rispettiva pagina 18 di 25 permanenza del ragazzo presso i genitori, non essendoci spazio per un assegno perequativo a carico della madre.
Stante invece la quasi totale assenza di oneri di mantenimento diretto di da parte della madre, deve Per_1 porsi a carico della stessa un assegno di mantenimento indiretto nella misura ritenuta equa e congrua, sulla base dei dati sopra evidenziati e considerata ancora la precarietà della situazione della signora e gli oneri Pt_4 locativi cui deve provvedere, di € 150,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) che la madre dovrà rimettere al padre in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, salvo accordi delle parti che prevedano un versamento diretto al ragazzo stesso, cui, in assenza di accordo, non può provvedersi.
Tale statuizione dovrà farsi decorrere dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza atteso che la decisione è stata assunta solo all'esito del giudizio con l'esame di tutti i dati e degli elementi acquisiti.
I genitori continueranno a suddividersi al 50% le spese straordinarie dei figli come da protocollo del Tribunale di
Milano nella parte dispositiva meglio richiamato.
Sull'assegno divorzile
Passano ora da ultimo alla richiesta di assegno divorzile avanzata dalla GN e contrapposta dal P_ che insta per il mancato riconoscimento di detta contribuzione, va innanzitutto rammentato alle parti il CP_3 consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale, anche in tempi relativamente recenti riaffermato dalle
Sezioni Unite della Cassazione con pronuncia del 5 novembre 2021, n. 32198, secondo cui “sulla base di quanto affermato da Cass. S.U. n. 18287 del 2018 (che sotto questo profilo ha condiviso e fatta propria l'esigenza di rinnovamento che era alla base di Cass. n. 11504 del 2017), deve ritenersi un dato ormai acquisito, in ragione della funzione composita dell'assegno divorzile, che debba procedersi al riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, non più nell'ottica, ormai definitivamente superata, di agganciare per sempre il tenore di vita dell'ex coniuge al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dando luogo anziché alla valorizzazione dell'autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite parassitarie, bensì allo scopo di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati,
e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge”; “il riconoscimento della funzione composita dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà (e, prima ancora, dal principio di pari dignità dei coniugi), e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune, e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto non disponga di mezzi adeguati”.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa (art. 5 c. 6 L. n. 898/1970), richiede l'accertamento pagina 19 di 25 dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali rappresentano il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 10 agosto 2021, n. 22602). La Corte di
Cassazione ha precisato che nel verificare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice deve compiere una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata sulle condizioni economico patrimoniali delle parti. Questa verifica, tuttavia, non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6 Legge 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale dell'ex coniuge all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale
(Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13 ottobre 2021, n. 27906). Come è stato anche recentemente ricordato dalla giurisprudenza di legittimità l'assegno divorzile che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento anche mediante presunzioni che lo squilibrio effettivo tra le rispettive condizioni economico-patrimoniali sia causalmente riconducibile in via esclusiva o comunque prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali -reddituali – che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento dei fatti posti a base della disparità economico -patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge rimanendo in tal caso assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale ( Cassazione civile n. 35434/2023 e Cassazione civile, sez. I, ordinanza 8 luglio 2024
n. 18506/2024).
Tanto premesso, e richiamati tutti i dati economici e patrimoniali delle parti sopra riportati ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per poter riconoscere alla GN il richiesto assegno divorzile la cui P_ domanda deve essere quindi rigettata, non sussistendo nel caso di specie né un esigenza compensativa/ perequativa né tantomeno assistenziale da dover soddisfare.
In primo luogo, infatti, non sussiste di certo alcuna evidente sproporzione tra le attuali disponibilità delle parti per come sopra fotografate.
In secondo luogo, anche se una sproporzione volesse essere rinvenuta nella sottile forbice reddituale, è da escludere che questa sia stata causata da mirate e particolari scelte di organizzazione e conduzione familiare pagina 20 di 25 assunte dai coniugi nell'arco della loro vita matrimoniale, peraltro di non così poi lunga durata. Dalle stesse allegazioni difensive della GN emerge infatti come la sua carriera lavorativa sia stata in realtà P_ fortemente condizionata da fattori esterni alla famiglia e direttamente impattanti la propria sfera lavorativa, ed in particolare dalle complesse vicende che hanno riguardato la compagnia aerea di bandiera Alitalia per cui ha la stessa lavorato per molto tempo ed anche per diversi anni dopo la nascita di e da cui è stata posta in Per_1
Cassa Integrazione nel 2017 e poi definitivamente nel 2021 nei termini sopra meglio ricostruiti.
Anche il passaggio al part time dopo la nascita di è circostanza che è stata solo genericamente riportata CP_2
e non contestualizzata né specificata ed è comunque contestata dal marito. In ogni caso è però certo che la signora ha comunque continuato a lavorare a tempo pieno e per quasi dieci anni dopo la nascita del primogenito
, potendo quindi contare su di una ben strutturata organizzazione familiare con il marito. Rimane Per_1 comunque davvero molto poco chiaro e certamente non documentato né provato quali siano stati i sacrifici che la stessa avrebbe sopportato in un arco temporale molto breve, tanto più considerato che ad un certo punto si sarebbe piuttosto materializzata sul suo percorso professionale le vicende dell'azienda datrice di lavoro, che l'avrebbero giocoforza costretta a ridurre il proprio impegno. Appare peraltro assai poco chiaro anche il vantaggio che ne sarebbe procurato al marito da una tale organizzazione posto che il medesimo ha continuato a svolgere sempre la stessa attività, con quelle modalità e con redditi mantenutisi negli anni assolutamente uniformi.
Ad ogni modo anche le scelte che successivamente la signora ha compiuto rispetto al suo futuro professionale sono molto ben indicative e vanno nella direzione di quanto si sta qui argomentando. Tutte le scelte di indirizzo e di orientamento professionale compiute dalla signora sono, infatti, in rapporto di stretta interdipendenza con l'ambito professionale della medesima e non già dipendenti da scelte familiari;
anche quelle più recenti dimostrano e danno conto di come la stessa abbia voluto legare il proprio futuro professionale al destino di
Alitalia e di Ita Airwais. In quest'ottica si spiega la scelta nel 2017 quando aveva appena 43 anni di rimanere all'interno della società a ranghi e a stipendio ridotto e di non sfruttare l'importante professionalità maturata per reinserirsi in contesti che offrivano più stabili garanzie e prospettive;
così come in questa logica è la scelta di continuare ad attendere la riassunzione presso la nuova compagnia percependo nel frattempo la CIGS e svolgendo attività lavorative parallele.
Non si riviene pertanto alcuna esigenza compensativa/perequativa da dover soddisfare nel caso di specie per tutte le motivazioni illustrate. Neppure evidentemente ne sussiste una di carattere assistenziale dal momento che la gode di entrate stabili non poi così lontane da quelle del marito e che in ogni caso ben Parte_5 potrebbe anche incrementare aumentando il proprio impegno lavorativo o cercandone anche uno più stabile, con una ricollocazione sul mercato del lavoro. Vanta peraltro l'aspettativa concreta di poter tornare a lavorare presso la nuova compagnia aerea Ita Airways, o, in alternativa, come anche riferito, di poter accedere molto presto ad un trattamento pensionistico.
La domanda di assegno divorzile deve quindi essere rigettata.
pagina 21 di 25 Le spese di lite e del Curatore Speciale
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status, considerato il comportamento complessivo processuale delle parti e il tenore della presente decisione con maggiore soccombenza della GN P_ relativamente alle domande svolte sia in punto di collocamento del minore che di assegno divorzile, ritiene il
Collegio esservi i presupposti per compensare nella misura di 1/3 le spese di lite e condannare P_ lla rifusione della residua parte (2/3) in favore di liquidate come in
[...] Parte_1 dispositivo.
Entrambi i genitori devono, infine, esser condannati a rifondere allo Stato nella misura del 50% ciascuno la somma che verrà liquidata a titolo di compenso con separato decreto all'avv. ARMANDO CECATIELLO curatore speciale del minore (nato il [...]) ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato come CP_2 da delibere in atti.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario da e Parte_1 in data 25 giugno 2004 a PE (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di P_
PE: Anno 2004; atto n. 33; parte II;
serie A e trascritto, altresì, presso gli atti dello Stato civile del Comune di Saronno al n. 33, parte II, serie B, anno 2004).
2) CONFERMA l'affidamento in via condivisa del figlio minore (nata il [...]) ad entrambi i CP_2 genitori, mantenendone il collocamento presso il padre nell'abitazione di via Preneste n. 8 Milano, anche ai fini della residenza anagrafica;
3) DISPONE quanto ai tempi di frequentazione che la madre continui a vedere per tre weekend al mese CP_2 oltre due sere durante la settimana e che tutti i periodi di vacanza estivi, natalizi, pasquali, i ponti ed in generale ogni periodo di sospensione scolastica vengano equamente suddivisi tra i genitori in tempi paritetici e secondo il principio dell'alternanza, nel rispetto sempre della volontà del minore, considerata anche l'età, compatibilmente con le sue esigenze ed i suoi bisogni, ferma la vigilanza e il potere di intervento dei Servizi Sociali nei termini di seguito indicati;
4) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Milano, competenti territorialmente (in relazione al luogo di residenza del minore) mantengano un'efficace presa in carico del nucleo familiare e del minore e, in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST, ognuno per quanto di rispettiva competenza, provvedano a:
pagina 22 di 25 - vigilare sulla serenità e sulla regolarità delle frequentazioni di con entrambi i genitori stimolando e CP_2 supportando gli stessi ad addivenire ad accordi diretti anche relativamente a tutti i periodi di vacanze, ed in caso contrario, intervenendo essi stessi a regolamentare tempi e modalità di frequentazione del minore con i genitori anche in senso modificativo rispetto all'attuale programmazione, sempre che ciò sia ritenuto rispondente al prioritario interesse del minore, nel rispetto della sua volontà e tenuto conto della situazione psicofisica del minore e delle sue esigenze scolastiche ed extra scolastiche;
- avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo e/o di supporto psicoterapeutico per il minore per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse del minore medesimo;
- avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità mirato ad attenuare la conflittualità esistente e all'implemento delle capacità genitoriali e al concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita di nonché percorsi di psicoterapia CP_2 individuale per entrambi i genitori;
- svolgere un'attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare, segnalando eventuali situazione di pregiudizio per i minori, alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Milano, Autorità Giudiziaria competente;
5) PONE a carico dei genitori di provvedere al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva CP_2 permanenza del minore presso di sé;
6) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto del figlio , P_ Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, mediante corresponsione ad in via Parte_1 anticipata ed entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza di un assegno mensile mensile di euro 150,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
7) PONE a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno secondo quanto disposto dalle
Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 che riguardano entrambi i figli, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
pagina 23 di 25 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g)
gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) RIGETTA la domanda di assegno divorzile avanzata da P_
9) CONDANNA a rifondere in favore di i 2/3 delle spese di lite che P_ Parte_1 liquida per tale quota nella misura di euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, rimanendo compensata la restante misura di 1/3;
10) CONDANNA le parti a rifondere lo Stato nella misura del 50% ciascuno della somma che verrà liquidata a titolo di compenso con separato decreto di liquidazione in favore dell'avv. ARMANDO CECATIELLO Curatore
Speciale di (nato il [...]) ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato come da CP_2 delibera in atti.
11) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
12) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PE perché provveda alle pagina 24 di 25 annotazioni ed ulteriori incombenze di legge nonché anche del Comune di Saronno dove l'atto è stato parimenti trascritto. MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi del Comune di Milano.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 12 marzo 2025
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.re Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 24 febbraio 2023 e vertente
TRA nato a [...] il [...] Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. Caterina Lombardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
E nata a [...] il [...] Cod. Fisc. , rappresentata e P_ C.F._2 difesa dall' avv. Maria Grazia Sangalli e dall'avv. Valentina Pontillo ed elettivamente domiciliata presso i predetti difensori, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
(nato in data [...]0) rappresentato dal Curatore Speciale AVV. ARMANDO CP_2 CECATIELLO, nominato con provvedimento del 20 giugno 2023 e costituitosi nell'interesse del minore con memoria depositata in data 20 luglio 2023;
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO pagina 1 di 25 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in PE il 25 giugno 2004 tra il signor (c.f. e la signora (c.f. Parte_1 C.F._1 P_
) di cui sopra, e trascritto nel registro di stato civile del Comune di Saronno al n. 33, C.F._2 parte II, Serie B, dell'anno 2004, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, a mezzo di
rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
- Confermare il collocamento di in via prevalente presso la casa paterna, con regolamentazione del CP_2 tempo di frequentazione con la madre, e diritto della madre di tenere il figlio con sé, compatibilmente con le esigenze di vita del minore e previo accordo con il padre per due sere infrasettimanali e a fine settimana alternati, una settimana durante il periodo natalizio (comprensiva, ad anni alterni, delle festività di Natale o
Capodanno), mentre le festività pasquali andranno stabilite sulla base dell'alternanza rispetto al Natale, per quindici giorni durante il periodo estivo da concordare di anno in anno a seconda delle ferie dei genitori e compatibilmente con le esigenze del minore;
- Confermare in via definitiva la revoca del contributo mensile che versava alla signora Parte_1
n favore di entrambi i figli;
P_
− Disporre che la signora ersi un contributo mensile per il mantenimento di nella misura di P_ Per_1 duecento euro mensili o in quella maggiore o minore ritenuta congrua;
− Disporre che la signora ersi un contributo mensile per il mantenimento di nella misura di P_ CP_2 duecento euro mensili o in quella maggiore o minore ritenuta congrua;
− Disporre che entrambi i genitori partecipino alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del benessere dei figli nella misura del 50% ciascuno;
− Rigettare in via definitiva la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla signora erché infondata in P_ fatto e in diritto;
− Respingere ogni avversa domanda, richiesta e/o eccezione
− Con vittoria di spese, competenze e onorari
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori Parte_1
e in PE il 25/6/2004, trascritto nei Registri dello Stato Civile di Saronno al n. 33,
[...] P_ parte II, Serie B, Anno 2004, ordinando all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di darne comunicazione all' del Comune di Pt_2
Milano.
2. Disporre, allo stato, che il figlio minore rimanga affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori CP_2 con collocamento prevalente o paritetico e residenza presso la madre;
disporre che i genitori adottino disgiuntamente le decisioni ordinarie, nei tempi in cui ciascuno avrà con sé il minore, con obbligo di decidere di
pagina 2 di 25 comune accordo le questioni relative alla sua istruzione, educazione e salute, nonché, in generale, tutte le questioni di maggiore importanza;
disporre che i genitori riferiscano reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita del minore, con particolare attenzione all'andamento scolastico, agli aspetti relazionali comportamentali ed emotivi, nonché relativi allo stato di salute.
3. In caso di collocamento di prevalente presso la madre, disporre che il padre possa tenere con sé il CP_2 figlio, compatibilmente con le esigenze di vita del minore, a fine settimana alternati e due giorni infrasettimanali;
durante le festività alternando di anno in anno la metà delle vacanze natalizie e pasquali e due settimane continuative durante le vacanze estive, comunicando il luogo di permanenza e garantendo contatti telefonici tra il minore e l'altro genitore;
4. In caso di collocamento di prevalente presso la madre, disporre che il padre versi alla sig.ra CP_2 entro il giorno 5 del mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento del minore, la P_ somma di € 400,00 a mezzo di bonifico bancario periodico, con rivalutazione ISTAT annuale, nonché il 50% delle spese straordinarie secondo le Linee Giuda della Corte di Appello e Tribunale di Milano, con pagamento all'altro genitore entro 15 giorni dalla consegna dei giustificativi di spesa in formato cartaceo o digitale.
5. Disporre a carico del sig. un assegno divorzile da versarsi alla sig.ra entro il giorno 5 del Pt_1 P_ mese in via anticipata, dell'importo di € 600,00, o di diverso importo, così come verrà ritenuto dal Tribunale. 6.
Respingersi le domande ex adverso avanzate, per i motivi tutti dedotti nella narrativa del presente atto e comunque perché infondate in fatto e in diritto.
7. Con integrale rifusione compensi, spese del presente giudizio.
CONCLUSIONI CURATRICE SPECIALE DEL MINORE
1) confermare l'affido del figlio minore (nato il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori, CP_2 mantenendone il collocamento prevalente presso il padre ai soli fini della residenza anagrafica;
2) disporre che la madre continui a vedere ogni weekend dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì CP_2 mattina e che la stessa favorisca per il figlio attività con gli amici e i pari.
3) Le vacanze scolastiche, i ponti, le vacanze estive saranno equamente divise tra i genitori, con una calendarizzazione da concordare entro il 30 aprile di ogni anno per le vacanze estive e il 30 settembre di ogni anno per i ponti e le festività, con delega ai Servizi Sociali di vigilanza e di intervento ove i genitori non riuscissero a trovare un accordo.
4) I genitori dovranno garantire a almeno un'attività sportiva, la frequenza ad un corso di musica ed CP_2 altra attività extracurricolare al fine di favorire la socialità e il rapporto con i pari.
5) Disporre i Servizi proseguano gli interventi in essere e provvedano a mantenere un'attenta presa in carico del nucleo familiare nel contesto familiare di entrambi i genitori, con un lavoro di rete efficiente, che vigili e promuova uno stretto coordinamento tra tutti gli operatori e i professionisti individuati dall'ente, ovvero scelti dalle parti, inclusi gli eventuali terapeuti dei genitori e quelli del figlio. I Servizi dovranno attivare un supporto
pagina 3 di 25 psicologico per e valutare, ove di interesse per il minore, l'attivazione di una ADM ove le attività CP_2 sportive, ricreative ed extracurriculari non venissero attivate dai genitori.
5) Con vittoria di spese competenze di causa ove il Tribunale non riterrà di confermare il patrocinio a spese dello Stato
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali e i successivi provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23 febbraio 2023, ritualmente notificato, Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 25 giungo 2004 in PE (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di PE: Anno 2004; atto n. 33; parte II;
serie A e trascritto, altresì, presso gli atti dello Stato civile del Comune di Saronno al n. 33, parte II, serie B, anno 2004) con P_ dalla cui unione sono nati i figli (il 29.07.2002), maggiorenne, ed (il
[...] Per_1 CP_2
26.02.2010), minorenne, dalla quale si era separato con verbale di separazione consensuale del 9 luglio 2015 omologata con decreto del 22 settembre 2015, chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dai coniugi. Chiedeva, altresì, la conferma dell'affido condiviso del figlio minore con prevalente collocamento del medesimo presso di sé e tempi di frequentazione materni CP_2 secondo i tempi in atti indicati. Relativamente alle questioni economiche chiedeva revocarsi il contributo posto a suo carico per il mantenimento dei figli e prevedersi un contributo a carico invece della madre da versarsi al figlio maggiorenne direttamente sul suo conto corrente e a sé per il figlio minore nella misura Per_1 CP_2 di euro 200,00 mensili oltre alla ripartizione delle spese straordinarie al 50% ciascuno.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, aderiva alla pronuncia sullo status. P_
Chiedeva, altresì, l'affido condiviso di con collocamento dello stesso presso di sé, tempi di CP_2 frequentazione paterni come in atti indicati nonché un assegno a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli nella misura di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, altresì, un assegno divorzile quantificato nella misura di € 600,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 20 giugno 2023 il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente le stesse. All'esito si riservava e a scioglimento della riserva assunta pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
“LETTI gli atti e esaminati i documenti prodotti.
SENTITE personalmente le parti e i rispettivi difensori;
RILEVATO che con verbale di separazione consensuale del 9.07.205 omologato con decreto del Tribunale di
Milano in data 22.09.2015 le parti concordavano l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli entrambi ancora minore (nato il [...]) e (nato il [...]), loro collocamento Per_1 CP_2 presso la madre, frequentazioni con il padre e un mantenimento a carico del padre per i figli da versare alla madre nella misura di € 400,00 al mese;
successivamente, a seguito di ricorso per modifica ex art. 710 c-p.c., il
Tribunale di Milano, dopo espletamento anche di una consulenza psicodiagnostica, pronunciava decreto
pagina 4 di 25 15771/20 del 24 settembre/9 ottobre 2020 con il quale, a parziale modifica della separazione consensuale, confermava l'affido condiviso del figlio ancora minore , con frequentazione paritaria con entrambi i CP_2 genitori, conferendo altresì ai Servizi Sociali incarichi di mantenere un'efficace presa in carico, di intervenire anche diversamente rimodulando la frequentazione del figlio con in genitori con avvio/prosecuzione di tutti gli interventi di supporto per il minore e i genitori;
poneva infine a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre 400 € al mese e il 50 % delle spese straordinarie.
OSSERVATO come risulta dalle allegazioni delle parti, pur avendo offerto diverse prospettazioni, che su richiesta anche della madre che rilevava segnali di disagio di nel gestire il collocamento paritario CP_2 dovendo portarsi con sè continuamente i libri e non gradiva questi continui spostamenti, a seguito dell'intervento dei Servizi Sociali come da mandato del Tribunale, veniva concordato e attuato dal settembre
2022 il collocamento prevalente di presso il padre e che la madre potesse vedere il figlio, tenuto anche CP_2 conto degli impegni di lavoro durante i fine settimana del padre, per tre weekend al mese oltre a due sere durante la settimana da settembre 2022;
RITENUTO che allo stato, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e di quanto allegato e dedotto, pur essendo emerse delle serie difficoltà di comunicazione tra le parti, con il persistere di accuse verso il padre da parte della madre - che secondo le risultanze dell'accertamento tecnico disposto nel precedente giudizio di modifica evidenziava “ un quadro di funzionamento psichico connotato da fragilità strutturali della madre che intaccano il pensiero, l'emotività e l'affettività” che si traduce in “una serie di impulsi rancorosi “ ed in ..” continue operazioni di annullamento e screditamento nei confronti del coniuge” - con una evidente situazione di criticità e precarietà del nucleo familiare, in mancanza al momento di elementi concreti e specifici circa
l'inidoneità genitoriale dei genitori o di uno di essi, che al di là delle reciproche accuse e dei gravi difetti di comunicazione, hanno comunque chiesto entrambe la conferma dell'affido condiviso, possa essere ancora confermato l'affido condiviso del figlio minore trattandosi del regime privilegiato previsto dal Legislatore;
può altresì essere mantenuto in questa fase il collocamento prevalente di presso il padre come disposto su CP_2 suggerimento dei Servizi sociali, tenuto anche conto che ivi si trova a vivere pacificamente anche il fratello
e con tempi di frequentazione materna come attuati al momento e meglio indicati in dispositivo e con Per_1 potere di intervento dei Servizi, fatta salva ogni diversa valutazione in punto di responsabilità genitoriale e collocamento all'esito della valutazione psicodiagnostica rimessa al Servizio Sociale competente che dovrà essere disposta come in dispositivo, apparendo a questo punto oltremodo necessaria e riservando nel prosieguo anche l'ascolto giudiziale del minore;
RILEVATO, altresì, che attesa la precarietà della situazione del nucleo familiare con gravi ed evidenziatesi problemi di comunicazione tra le parti che faticano ad attuare un progetto condiviso nell'interesse del figlio minore, deve essere confermato stringente incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici, di mantenere in carico l'intero nucleo familiare, attuando tutti gli opportuni e necessari interventi a supporto del minore e dei genitori come meglio indicati in dispositivo, nonché di svolgere un'indagine psicosociale e psicodiagnostica al fine di fornire al Tribunale tutti gli elementi utili per individuare
pagina 5 di 25 il miglior regime di affidamento e collocamento, mantenendo l'assetto attuale ovvero disponendo delle modifiche (con l'eventuale intervento di un Ente terzo) individuando le migliori modalità e tempi di frequentazione con i genitori, con relazione da far pervenire entro il termine indicato in dispositivo, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore.
RITENUTO, pertanto, che stante al momento una difficoltà per le parti a rappresentare concretamente gli
interessi del figlio, deve essere nominato alla minore un curatore speciale che possa assumere il compito di rappresentare e tutelare il minore medesimo e di garantire l'attuazione delle statuizioni vigenti e di tutti gli interventi a supporto e tutela del minore medesimo disposti, in stretto coordinamento con i Servizi incaricati.
Quindi, il curatore speciale - qui nominato dal Tribunale nella persona dell'avvocato ARMANDO
CECATIELLO del Foro di Milano - dovrà rappresentare il minore anche in giudizio, costituendosi nel presente procedimento e ben potendolo fare in proprio, data la sua qualifica professionale;
OSSERVATO, pertanto, che deve essere assegnato un termine al curatore speciale per costituirsi;
RILEVATO, altresì, con riferimento al contributo per il mantenimento dei figli che il signor è libero Pt_1 professionista (consulente musicale), avendo dichiarato di lavorare a partita occupandosi di trovare la sigla/musica giusta per programmi televisivi , lavorando prevalentemente il sabato e la domenica, ad eccezione di un lavoro svolto in determinati periodi per conto di una società che produce programmi televisivi come X
Factor, riferendo di guadagnare 1.800 € lordi, circa € 1300/1400 netti;
vive con i due figli in una casa di sua proprietà, avendo le parti in precedenza venduto la casa ex coniugale e suddiviso al 50% corrispettivo della vendita di € 205.000; provvede per intero alle spese straordinarie degli stessi oltre che all'Università di
Leonardo che frequenta la facoltà di ingegneria presso l'Università telematica di Nettuno (con retta annuale di circa € 2.000 all'anno); dal PF 2020 risulta aver percepito un reddito complessivo di € 20.251 (componenti positive € 32.501); dal PF 2021 risulta aver percepito un reddito complessivo di € 15.219 (componenti positive
€ 26.700); dal PF 2022 risulta aver percepito un reddito complessivo di € 32.716 (componenti positive € 48.780, spese totali € 16.064) continua a versare alla moglie l'assegno di mantenimento previsto per i due figli di €
400,00. Quanto alla signora è stata dipendente dell'Alitalia come assistente di volo, poi da settembre P_
2021 in CIG che ha riferito durerà per due anni, ricevendo € 800/900 al mese, anche se ha riferito che il versamento è stato sospeso;
sta attendendo di sapere, insieme a molti altri dipendenti Alitalia, nell'ambito di una complessa procedura conteziosa, se anche loro saranno assunti dalla nuova società Ita;
sta valutando anche di potere andare tra tre anni in pensione;
ha riferito ma non documentato di essersi attivata per reperire altro lavoro e di dare ripetizioni a ragazzi delle medie con redditi in nero (ha precisato di prendere € 10 all'ora); dal 730 21 risulta un reddito complessivo di € 14.948 (€ 11.307 e € 3845); dal CU 2022 (non leggibile nelle prime pagine) risulta un reddito di € 30.323 che la parte ha riferito trattarsi di un fondo volo;
dal CU 23 risulta un reddito di appena € 2314, avendo ricevuto come TFR la somma di € 16.785; in disclosure dichiara redditi per l'anno 2022 di € 14.716; per il 2021 di € 17.256; per il 2020 di 14.948, al tempo della separazione per € 19.114 e per l'anno prima € 18.834, vive in una casa in locazione con canone di € 380;
pagina 6 di 25 OSSERVATO che entrambi i figli sono studenti, pacificamente dal luglio 2020 ha scelto di vivere in Per_1 maniera stabile e senza alcuna alternanza, presso la casa paterna, limitandosi a vedere la madre soltanto due sere a settimana quando accompagna il fratello, vive prevalentemente presso il padre e vede la madre CP_2 tre weekend al mese oltre due sere a settimana;
RITENUTO pertanto, quanto al mantenimento dei figli, alla luce della rispettiva situazione reddituale ed
economica delle parti, atteso che entrambi i figli vivono stabilmente presso il padre, peraltro vedendo Per_1 molto poco la madre, non essendoci spazio per un assegno perequativo neppure per il figlio , deve CP_2 essere revocato l'assegno di mantenimento previsto a carico del padre, il quale ha provveduto liberamente a versarlo alla moglie, con revoca che va fatta decorrere dal mese di giugno 2023, dovendosi porre a carico del padre l'integrale mantenimento di e prevedendosi che ciascun genitore provveda al mantenimento Per_1 diretto del figlio minore nei periodi di rispettiva permanenza, con la partecipazione dei genitori al 50% CP_2 delle spese straordinarie di entrambi i figli;
RILEVATO altresì, allo stato, sulla base degli atti e delle dichiarazioni acquisite, essendo la signora dotata di piena ed integra capacità lavorativa che finora ha potuto impiegare e che dovrà ulteriormente attivarsi per reperire altra attività lavorativa ove non riesca nell'assunzione da parte di altra azienda, nell'ambito della complessa situazione sindacale che riguarda i dipendenti Alitalia, che non sussistano al momento i presupposti per un riconoscimento di un assegno in favore della moglie, che nella presente fase ha ancora natura di assegno di mantenimento, con presupporti diversi rispetto all'assegno divorzile che poi la parte dovrà eventualmente dimostrare secondo gli stringenti oneri probatori previsti, tenuto conto della diversa natura e funzione dell'assegno richiesto;
Visto l'art. 4, comma 8 L. 898/70 e mod seg.
PQM
1) CONFERMA L'AFFIDO del figlio minore (nata il [...]) in via condivisa ad entrambi i CP_2 genitori, mantenendone il collocamento prevalente presso il padre;
2) DISPONE che la madre continui a vedere per tre weekend al mese oltre due sere a settimana nonchè CP_2 almeno una settimana per il prossimo periodo estivo, con delega ai Servizi Sociali di vigilanza e di intervento come di seguito disposto;
3) INCARICA i Servizi Sociale del Comune di Milano, competenti territorialmente (in relazione al luogo di residenza del minore), in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST e con il curatore speciale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza: - di vigilare sulla serenità e regolarità delle frequentazioni di con la CP_2 madre, intervenendo anche regolamentando tempi e modalità differenti, soprattutto per il prossimo periodo estivo e prossime vacanze, nel modo più rispondente all'interesse del minore e tenuto conto dell'andamento dei percorsi di supporto avviati per il minore e per i genitori e della situazione psicofisica del medesimo;
- di avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico necessari o anche solo opportuni per il minore, anche per favorirne un accesso alla madre maggiormente sereno e stabile;
- di avviare tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla
pagina 7 di 25 genitorialità mirato ad attenuare la conflittualità esistente e all'implemento delle capacità genitoriali e al concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita di nonché percorsi di CP_2 psicoterapia individuale per entrambi i genitori, in particolare per la madre al fine di facilitarne l'accesso al figlio;
- di svolgere un'attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare segnalando situazione di
pregiudizio per il minore;
- di procedere ad un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori e la situazione del minore al fine di fornire tutti gli elementi per consentire al Tribunale l'adozione dei provvedimenti più consoni e in particolare per verificare se l'attuale regime di affido condiviso sia quello più tutelante e rispondente all'interesse del medesimo ovvero se occorra apportare delle modifiche (con l'intervento di un Ente terzo), in ordine altresì ai tempi e modalità di visita del figlio con il genitore non collocatario (con le indicazioni precise in ordine ai tempi e modalità suggerite e/o attuate) con un progetto a lungo termine e sugli interventi avviati e/o da porre in essere, con relazione in ordine all'attività qui compiutamente delegata entro e non oltre il 30 OTTOBRE 2023;
4) NOMINA in favore del minore (nato il [...]) un curatore speciale, individuata nella CP_2 persona dell'avvocato ARMANDO CECATIELLO iscritto all'albo degli Avvocati di Milano, che avrà il compito di rappresentare e tutelare il minore nel corso degli incarichi conferiti ai Servizi incaricati, di gestire nell'interesse del minore i rapporti con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici dell'ASST incaricati, in modo da assicurare anche la tempestiva adozione e attuazione di tutte le decisioni relative al minore medesimo;
5) ASSEGNA al curatore speciale termine fino al 25 LUGLIO 2023 per il deposito di memoria difensiva;
6) REVOCA con decorrenza dal mese di giugno 2023 l'obbligo a carico di di versare Parte_3
l'assegno per il mantenimento dei due figli;
7) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento integrale del figlio Parte_1
; Per_1
8) PONE a carico dei genitori di provvedere al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva CP_2 permanenza presso di sé;
9) PONE a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le Spese extra assegno secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 che riguardano entrambi i figli, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 8 di 25 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
10) RIGETTA la domanda avanzata da di un assegno di mantenimento per sé; P_
Nominava dunque sé stesso Giudice Istruttore e fissava ex art. 127 ter c.p.c. udienza di comparizione e trattazione che sostituiva con il deposito di note scritte da effettuarsi entro il 23 novembre 2023.
Si costituiva nell'interesse del minore il Curatore Speciale nominato Avv. Armando Cecatiello con memoria del
20 luglio 2023.
pagina 9 di 25 Con provvedimento del 23 novembre il G.I., lette le note scritte delle parti in sostituzione dell'udienza, assegnava i richiesti termini istruttori riservandosi di provvedere sulle richieste istruttorie ai sensi dell'art. 183 comma 7 c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta così provvedeva con ordinanza del 7 marzo 2024 che si riporta:
“ VISTI gli atti e i documenti prodotti nel procedimento indicato in epigrafe;
LETTE le memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c. depositate dalle parti;
LETTA la relazione dei Servizi incaricati dell' 11.10.2023; a scioglimento della riserva assunta, alla scadenza dei termini istruttori assegnati, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
RILEVATA l'ammissibilità di tutti i documenti ritualmente prodotti dalle parti, con riserva di valutarne
l'utilizzabilità e la rilevanza;
RITENUTO che le prove orali come dedotte e formulate dalla parte ricorrente nella Parte_1 rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di ammissibilità, in quanto quelle riferite al figlio maggiorenne per come formulate sono vertenti su capitoli dal contenuto valutativo oltre che del tutto generici, irrilevanti e inconferenti;
quelle riferite alla dott.ssa demandano ad una professionista Per_2 valutazioni specialistiche non demandabili ad un teste oltre che generica (n.39); quelle riferite alla prof. Pt_1 vertenti su capitili inconferenti, generici e valutativi;
RITENUTO che anche le prove orali come dedotte e formulate dalla parte resistente nella P_ rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di ammissibilità, in quanto vertenti su capitoli in parte formulati genericamente, in parte irrilevanti, in parte superati dalle risultanze già in atti e/o da documentare;
OSSERVATO quindi che non vanno ammesse le prove contrarie;
RITENUTO di riservarsi all'esito degli accertamenti qui delegati l'ascolto giudiziale del minore;
OSSERVATO che deve essere ordinato, anche in parte in accoglimento delle istanze ex art. 210 c.p.c della parte ricorrente, di aggiornare il modello di disclosure (ora modello di informazioni sulle condizioni economiche delle parti), depositando, entro il termine indicato in dispositivo, tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi tre anni e tutta la documentazione ivi indicata;
RITENUTO quindi che le ulteriori istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c. della parte ricorrente sui documenti reddituali e bancari, di entrambe le parti di svolgere accertamenti per il tramite della Polizia tributaria sul patrimonio e sui redditi delle controparti per come formulate appaiono generiche, dal contenuto esplorativo e/o irrilevanti oltre che in parte anche superate dai documenti già in atti e che dovranno essere prodotti per quanto qui disposto dal Tribunale così come la richiesta ex art. 210 c.p.c. di parte resistente sulla cartella clinica di
e di acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 710 c.p.c. irrilevanti e inutili;
Per_1
OSSERVATO che deve essere dato nuovo incarico ai Servizi già incaricati di completamento degli accertamenti delegati, assolutamente non ultimati né sufficienti e quindi fissata udienza per esame delle relazioni, con riserva di valutare l'ascolto giudiziale del minore e di fissare in seguito udienza per la precisazione delle conclusioni;
pagina 10 di 25
PQM
1) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza;
2) NON AMMETTE le prove orali come dedotte e formulate dalle parti per quanto in motivazione;
3) ORDINA ad entrambe le parti di provvedere entro il 28 giugno 2024, all'aggiornamento delle informazioni sulle rispettive condizioni economiche con il deposito della documentazione indicata, in particolare: - tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi anni con buste paga/sussidi/ indennità/ emolumenti/compensi
a ogni titolo percepiti nel 2023 e del 2014 fino alla data di deposito;
- copia degli estratti conto dei conti correnti bancari o postali, conto titoli e depositi, intestati e/o cointestati a ciascuna parte, ove ancora non depositati con saldo finale e movimentazione per il periodo dal 1 gennaio 2022 alla data di acquisizione;
- copia di tutti i contratti di locazione e/o mutuo e/o contratti di compravendita relativi ad immobili intestati o cointestati e/o finanziamenti dal 1 gennaio 2022 fino alla data di acquisizione;
Si evidenzia che il comportamento omissivo della parte consentirà di desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c..
4) NON AMMETTE le ulteriori richieste delle parti per come indicato in motivazione;
5) DISPONE che i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Milano continuino nell'attività già compiutamente delegata con ordinanza presidenziale del 20 giugno 2023 e successivi provvedimenti qui confermati, fornendo al Tribunale tutti gli elementi utili per assumere le determinazioni definitive nell'interesse del minore, con l'elaborazione di un progetto a lungo termine, con tuti i suggerimenti e le indicazioni e con relazione di aggiornamento da far pervenire entro e non oltre il 25 LUGLIO 2024;
6) RINVIA per l'esame delle relazioni dei Servizi Sociali e della documentazione acquisita all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni da effettuarsi entro il 25
SETTEMBRE 2024, riservando all'esito la valutazione in ordine all'ascolto del minore e poi l'ulteriore trattazione con la fissazione dell'udienza di PC.
In data 23 luglio 2024 perveniva relazione dei Servizi Specialistici dell'ASST TI OL e AR ed in data 29 agosto 2024 dei Servizi Sociali del Comune di Milano.
Con provvedimento del 25 settembre 2024 il G.I., lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti e del
Curatore Speciale e preso atto del contenuto delle relazioni dei Servizi Sociali, ritenuto di non dover procedere all'ascolto giudiziale del minore alla luce anche del fatto che come riferito dal Curatore Speciale il punto di vista del medesimo era stato già adeguatamente raccolto, sostituiva l'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte da effettuarsi entro l'11 dicembre 2024.
Con provvedimento del 11 dicembre 2024 il G.I., lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con le istanze e le conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con riserva di riferire in camera di consiglio.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il materiale probatorio
pagina 11 di 25 Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti condividendo il Collegio con le valutazioni rese dal G.I. con il provvedimento istruttorio del 7 marzo 2024 che qui si richiama e non avendo comunque le parti inteso insistere in nessun'altra istanza istruttoria, difatti, neppure articolata in sede di precisazione delle conclusioni.
Ad ogni modo e relativamente alla responsabilità genitoriale sul figlio minore (nato in data [...]), CP_2 essendo maggiorenne, la documentazione complessivamente acquista agli atti, le verbalizzazioni delle Per_1 parti, gli accertamenti svolti dai Servizi Sociali incaricati e Specialistici dell'ASST TI OL e AR che da anni seguono e hanno in carico le vicende del nucleo familiare, nonché gli ulteriori elementi di valutazione acquisiti per il tramite del Curatore Speciale che si è ben speso nell'interesse del minore rappresentandone più che adeguatamente gli interessi, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione conforme per il percorso di crescita del minore;
tanto più che relativamente al regime di affidamento maggiorente rispondente al suo interesse i genitori hanno formulato concordi richieste alle quali ha aderito anche il Curatore Speciale.
Non si ritiene pertanto in alcun modo necessario l'ascolto dei minore condividendo anche sul punto il Collegio con le valutazioni del G.I. che con il provvedimento del 25 settembre 2024 aveva ritenuto di non procedervi a tale incombente superfluo alla luce del fatto che , oltre ad essere stato più volte sentito dai Servizi CP_2
Sociali e Specialistici nel corso di questi anni, si è più volte interfacciato anche con il Curatore Speciale e che nel tutelarne gli interessi ha raccolto più che esaustivamente il suo punto di vista ed i suoi desideri compiutamente relazionando il Tribunale. Peraltro, è lo stesso ad avergli più volte fatto presente di non avvertire la CP_2 necessità di essere sentito dal Giudice sentendosi adeguatamente rappresentato dal Curatore Speciale.
Anche dal punto di vista economico nessun ulteriore dato deve essere acquisito essendo sufficiente quello in atti per addivenire ad una determinazione sulle questioni economiche controverse relative al contributo al mantenimento dei figli e al richiesto assegno divorzile evidenziando in ogni caso il Tribunale che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo Cass. Ordinanza 975 del
20/01/2021) ai fini delle determinazioni di natura economica non è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio presente agli atti.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
pagina 12 di 25 Dagli atti risulta che e hanno contratto matrimonio in data 25 giugno Parte_1 P_
2004 in PE con rito concordatario (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di PE: Anno
2004; atto n. 33; parte II;
serie A e trascritto, altresì, presso gli atti dello Stato civile del Comune di Saronno al n.
33, parte II, serie B, anno 2004).
Dalla loro unione sono nati i figli (il 29.07.2002) oggi maggiorenne, ed (il 26.02.2010), Per_1 CP_2 minorenne.
Le parti si sono, in seguito, separate con verbale di separazione consensuale del 23 giungo 2022 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 29 giugno 2022.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art, 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di nato il [...] maggiorenne e di nato il [...], minorenne. Per_1 CP_2
All'esito del giudizio ritiene il Collegio che, nonostante il perdurare di elementi di franca criticità ed una rilevante trascurabile conflittualità in gran parte radicatasi attorno alla questione del collocamento del minore da entrambi richiesto e più volte mutato negli ultimi anni con diverse organizzazioni che si sono succedute, che possa comunque essere mantenuto nel prioritario interesse di l'attuale assetto familiare con riferimento CP_2 al regime di affido.
Non sono state infatti riferite né segnalate neanche dai Servizi Sociali e Specialistici che hanno in carico il nucleo familiare ormai dal 2019 particolari carenze o inidoneità educative dei genitori o elementi di pregiudizio anche dal punto di vista dell'accudimento e della cura dei figli tali da dover portare il Tribunale a derogare al regime genitoriale condiviso normalmente previsto dalla legge che peraltro, pur al netto delle criticità riportate anche dagli stessi genitori relativamente al loro ambito relazionale, è stato comunque dagli stessi concordemente richiesto così come dal Curatore Speciale che si è allineato.
Neppure sono emersi elementi di particolare preoccupazione per che, nonostante la rilevante ed ormai CP_2 radicata ed endemica conflittualità genitoriale, è un ragazzo che anche il suo Curatore Speciale ha descritto come equilibrato, sicuramente portatore di alcune sue fragilità personali anche legate alla particolate età adolescenziale, ma comunque nel complesso sereno ed anche molto ben inserito nel proprio tessuto sociale e scolastico;
un ragazzo anche molto legato ai genitori con cui ha un positivo rapporto che auspicherebbe potesse esplicarsi in un contesto maggiormente sereno e collaborativo. Neanche i Servizi Sociali e Specialistici hanno riferito particolari elementi di preoccupazione relativamente ad . CP_2
Si ritiene pertanto che vi siano i presupposti, pur al netto delle tante criticità emerse nella relazione genitoriale, per poter mantenere l'affidamento condiviso di come da concordi richieste. CP_2
pagina 13 di 25 Certamente però appare anche assolutamente necessario in considerazione della dinamica genitoriale e relazionale emersa, ormai cronicizzatasi in anni di conflitti, incomprensioni e tensioni, che questi genitori continuino ad essere supportati nell'esercizio delle loro funzioni e della loro genitorialità dai Servizi Sociali e
Specialistici competenti presso cui sono in carica ormai da diversi anni, come meglio verrà nel proseguo disposto
Quanto al collocamento invece, su cui sono rimaste posizioni diverse, va in effetti evidenziato come al radicamento di una situazione del nucleo di rilevante irrigidimento nei rapporti tra i genitori hanno certamente contribuito i continui cambiamenti di assetti e di organizzazioni familiari relativamente al collocamento di che più volte si è modificato negli ultimi anni e che evidentemente è il sintomo di una instabilità di CP_2 fondo che permea le relazioni all'interno del nucleo familiare.
Con gli accordi separativi del 2015, infatti, veniva prevalentemente collocato presso la madre e con un CP_2 ampio spazio di frequentazione paterna. Nel successivo giudizio per la modifica delle condizioni di separazione veniva espletata una CTU che - riscontrando una situazione familiare già allora molto conflittuale, dominata da dinamiche relazionali altamente disfunzionali e con fragilità e criticità che pur segnalate in entrambi avevano dimostrato di impattare maggiormente la funzione genitoriale della madre portatrice di struttura personologica complessa – riteneva più adeguato strutturare una frequentazione impostata su un sostanziale pari tempo su base settimanale (cfr. pag. 36 e ss CTU allegata agli atti del giudizio con il ricorso introduttivo). Con il decreto del 24 settembre 2020 conclusivo del giudizio si disponeva che la frequentazione di con i genitori fosse CP_2 strutturata come dà indicazioni mantenendosi un forte presidio dei Servizi Sociali nelle dinamiche del nucleo familiare.
Tale assetto è poi proseguito sino al 2022 quando, pacificamente ed in conseguenza di una decisione concordemente assunta dai genitori e maturata su indicazione dei Servizi Sociali, veniva cambiata l'organizzazione che veniva diversamente strutturata ed imperniata su un collocamento paterno di CP_2 durante la settimana e ampi spazi materni nei fine settimana. avrebbe trascorso quindi l'intera settimana CP_2 con il padre e tre fine settimana al mese con la madre, dal lunedì al venerdì oltre a due sere infrasettimanali. (cfr. doc. 20 fascicolo parte attrice contenente l'accordo condiviso con i Servizi Sociali del Comune di Milano).
L'intervento dei Servizi Sociali veniva stimolato e richiesto dagli stessi genitori che ritenevano che per CP_2
l'alternanza settimanale stesse diventando troppo defatigante e destabilizzante e complicata da gestire in quanto costringeva il ragazzo ad effettuare settimanalmente continui traslochi da un contesto all'altro che lo appesantivano molto e per cui anche il rendimento scolastico ne aveva risentito. (cfr. anche dichiarazioni udienza presidenziale del 20 giugno 2023).
Da settembre 2022 si introduceva quindi tale nuova organizzazione che è quella che è ancora oggi regola i rapporti tra le parti e che così si è mantenuta nel corso di questi anni, senza, peraltro, che siano mai stati sollevati particolari problemi o criticità né dai genitori né dai Servizi sociali relativamente alla sua concreta attuazione.
Del resto, anche la stessa madre riferiva all'udienza presidenziale di come effettivamente, con l'introduzione di pagina 14 di 25 questa nuova routine, la situazione fosse effettivamente migliorata anche per quel che attiene il rendimento scolastico del ragazzo. (cfr.. verbalizzazioni udienza presidenziale).
Il Collegio non ritiene dunque che vi siano sufficienti ragioni o particolari motivazioni per andare a nuovamente ricambiare una organizzazione ormai positivamente consolidatasi nelle abitudini di vita del ragazzo, del tutto corrispondente al suo interesse e che si è dimostrata anche l'unica in grado di contemperare e rispondere in modo adeguato a tutte le sue diverse esigenze e compatibile anche agli impegni di lavoro degli stessi genitori. Tale assetto gli ha garantito, infatti, di poter contare su un punto di riferimento abitativo certo durante la settimana riducendo così tutti quei spostamenti da un contesto all'altro che lo affaticavano;
gli ha consentito, altresì, di mantenere ampi spazi di frequentazione con la madre per tempi che, pur non essendo esattamente aritmeticamente coincidenti ci si avvicinano comunque molto, essendo infatti la relativa regolamentazione improntata alla logica dell'ampia partecipazione di entrambi i genitori alla vita del ragazzo e dell'equa suddivisione dei tempi;
gli ha, inoltre, consentito di poter sviluppare e mantenere una positiva interazione anche con il padre che, come pacificamente emerso, ha un'attività lavorativa che maggiormente lo occupa durante i fine settimana (circostanza quest'ultima che pur essendo stata della madre contestata è comunque stata in questi termini descritta e riferita anche dallo stesso al Curatore Speciale). CP_2
Certamente non meno importante è poi il fatto che tale organizzazione è quella che anche lo stesso diretto interessato ha riferito essere per lui preferibile per tutta una serie di motivazioni che il Tribunale non può che condividere. Anche il Curatore Speciale, infatti, che si è più volte interfacciato con il ragazzo e ne ha raccolto i pensieri, i desideri ed i punti di vista, ha ritenuto che l'assetto vigente sia quello che maggiormente soddisfi l'interesse di e tutte le sue diverse esigenze (se pur inserendo un ulteriore weekend con la madre di cui CP_2 si dirà appresso). Lo stesso , infatti, gli ha riferito di non voler modificare l'attuale situazione ed CP_2 organizzazione che è per lui funzionale sotto diversi punti di vista;
la casa del padre è infatti molto vicina alla scuola frequentata (da settembre 2024 liceo in cui si trova molto bene) e quindi anche logisticamente Persona_3 riesce a meglio gestirsi ed organizzarsi anche con gli spostamenti;
con il padre, peraltro, vi abita anche il fratello grande che dal luglio 2020 ha scelto di vivere in maniera stabile e senza alcuna alternanza presso la Per_1 casa paterna e con cui ha un legame molto stretto che vorrebbe mantenere. In termini positivi ha poi descritto il suo rapporto con entrambi i genitori che hanno caratteristiche molto diverse, il padre più organizzato ed inquadrato nella routine, la madre invece più affettuosa e propositiva per il tempo libero. Nel complesso, quindi, per sua organizzazione ed anche in virtù di tali loro caratteristiche e attitudini, il ragazzo preferirebbe rimanere con il padre durante la settimana essendo comunque il genitore impegnato nel fine settimana per lavoro per cui spesso rimaneva a casa e concentrare invece i fine settimana con la madre genitore molto propositivo e che spesso organizza attività ricreative per lui stimolanti. Il Collegio ritiene, però, maggiormente opportuno mantenere almeno un weekend con il padre, anche per consentire al ragazzo di poter condividere anche con il padre momenti di svago o di maggiore libertà propri dei fine settimana, ciò fatta salva una diversa rimodulazione nel proseguo da parte dei Servizi come meglio verrà in dispositivo previsto. ha comunque più volte CP_2
pagina 15 di 25 ribadito di non voler essere sentito dal Giudice, di non avvertirne la necessità e di sentirsi già adeguatamente rappresentato dal Curatore Speciale (cfr. comparsa conclusionale del 7 febbraio 2025).
Così fotografata la siutazione è oltremodo evidente che l'attuale assetto familiare che oggi è consolidato ed all'interno del quale il ragazzo è riuscito a trovare finalmente un suo equilibrio, è quello che maggiormente si stima rispondente al suo interesse e funzionale a contemperare tutte le sue esigenze sia in termini di stabilità e certezza sia in termini di mantenimento di stabili e continuativi rapporti con i genitori sostanzialmente quasi paritetici ed anche con il fratello grande cui è molto legato.
Del resto, le organizzazione precedentemente adottate e/o proposte (alternanza su base quindicinale inizialmente proposta dallo stesso ai Servizi Sociali, collocamento settimanale dalla madre e fine settimana dal CP_2 padre) non si sono rivelate allo stesso modo idonee a soddisfare tutte le sue esigenze;
l'una rischierebbe di ricreare le stesse difficoltà e pregiudizi per il minore che avevano determinato il suo superamento;
mentre l'altra che è stata pure in un primo momento proposta dai Servizi Sociali, oltre a non tenere conto del fatto che segnerebbe il ritorno ad un assetto che era stato ritenuto anche dalla CTU preferibile modificare, costringerebbe comunque il ragazzo a nuovamente riparametrare tutte le sue abitudini di vita consolidate, rendendogli altresì più complicato mantenere i rapporti con il padre e con il fratello.
Ad ogni modo, stante le vicissitudini di questo nucleo familiare e i costanti cambiamenti che negli anni si sono susseguiti, non sembra davvero che un ennesimo spostamento possa apportare alcun tipo di beneficio al ragazzo che, di contro, necessita, o per meglio dire necessiterebbe, di stabilità e di due genitori meno conflittuali e meno arroccati sulle rispettive posizioni e più inclini invece a costruire tra loro una relazione finalmente serena, collaborativa ed improntata al dialogo nel suo interesse e garantendogli anche quella flessibilità di cui un ragazzo in età adolescenziale sicuramente necessita.
Va quindi confermato il collocamento di presso il padre anche ai fini della residenza anagrafica nonché CP_2
l'attuale regolamentazione dei tempi di frequentazione materna, risultando tale organizzazione del tutto funzionale e adeguata a garantire al ragazzo il mantenimento di importanti spazi e momenti anche con la madre, figura genitoriale per lo stesso importante e la cui presenza deve essere manutenuta forte e radicata nella sua vita. I periodi di vacanza natalizi, estivi e pasquali, i ponti nonché tutti gli ulteriori periodi sospensione scolastica dovranno continuare ad essere suddivisi equamente tra i genitori e gestiti nel rispetto del principio dell'alternanza; in caso di pregiudizi o conflitti, resta fermo il potere di intervento dei Servizi Sociali nei termini in dispositivo, anche relativamente ai periodi di frequentazione ordinari. Ciò d'altronde sempre nel rispetto delle esigenze e dei bisogni del minore e tenuto conto dell'età dello stesso che man mano potrà assumere diretti accordi con i genitori.
Stante il permanere di tensioni e criticità soprattutto nel funzionamento della coppia genitoriale per quel che attiene l'ambito comunicativo e la necessità che eventuali conflitti o il riemergere di contrapposizioni e/o rivendicazioni possano nuocere alla serenità del percorso evolutivo e di crescita di , deve confermarsi CP_2 un'ampia delega ai Servizi Sociali e Specialistici, che manterranno una stringente presa in carico del nucleo familiare, vigileranno sulla serenità e sulla regolarità delle frequentazioni, stimolando e supportando le parti ad pagina 16 di 25 addivenire ad accordi diretti tra loro anche relativamente a tutti i periodi di vacanze nel rispetto dei principi sopra richiamati, ed in caso contrario, intervenendo essi stessi a regolamentare tempi e modalità di frequentazione del minore con i genitori anche in senso modificativo rispetto all'attuale programmazione nonché avvieranno/proseguiranno tutti gli interventi di supporto ritenuti necessario o anche solo opportuni di sostegno per il minore qualora se ne riscontrasse la necessità nonché tutti gli interventi di supporto ritenuti necessari o anche solo opportuni per i genitori per supportarli verso una più fluida ed orientata gestione della responsabilità genitoriale. Si provvede meglio come in dispositivo.
Il contributo al mantenimento della prole
Relativamente al contributo al mantenimento della prole con l'ordinanza presidenziale del 20 giugno 2023, in considerazione del nuovo assetto familiare che si era delineato, veniva revocato l'obbligo a carico del padre di corrispondere alla madre il contributo al mantenimento dei minori. Il mantenimento di maggiorenne Per_1 ma non economicamente indipendente e che pacificamente da luglio 2020 aveva scelto di vivere in maniera stabile e senza alcuna alternanza presso la casa paterna, veniva posto integralmente a carico del medesimo;
quello di posto direttamente a carico dei genitori nei tempi di rispettiva permanenza del minore presso CP_2 di loro. Le spese straordinarie dei figli ripartite al 50% ciascuno.
Quanto all'attuale situazione economica e reddituale delle parti, richiamati i dati già compiutamente analizzati in fase provvisoria, dalla documentazione prodotta in atti si ricava quanto segue.
I redditi del Signor libero professionista a partita Iva come consulente musicale, si sono mantenuti Pt_1 sostanzialmente sulla scia di quelli precedentemente analizzati e comunque entro le normali oscillazioni connaturate alla natura dell'attività autonoma esercitata. Nell'anno di imposta del 2022, infatti, risulta aver percepito un reddito complessivo di euro 32.155,00 (v. P.F. 2023 componenti positive euro 41.395,00, spese totali euro 9.665, reddito da lavoro autonomo per euro 31.730,00) in linea con quello dell'anno precedente ultimo esaminato con l'ordinanza presidenziale sopra riportata (P.F. 2022, infatti, recava un reddito complessivo di € 32.716). Nell'anno di imposta del 2023, invece, ha percepito un reddito in leggera contrazione e pari ad euro
26.727,00 annui lordi (v. P.F. 2024 componenti positive per euro 36.700,00, totali spese per euro 10.420,00, reddito da lavoro autonomo per euro 26.280), come detto nell'ambito della normale oscillazione propria dell'attività professionale esercitata.
Non è stata, comunque, depositata alcuna documentazione attestante i redditi conseguiti nell'anno di imposta del
2024 (fatture etc.) né è stato compilato e prodotto il Modello delle Informazioni sulle condizioni economiche
(ICE) aggiornato come richiesto.
Non è gravato da oneri abitativi vivendo il medesimo nella casa di sua proprietà acquistata senza ricorrere a mutuo;
si è suddiviso con la ex moglie al 50% ciascuno il ricavato della vendita della casa familiare per euro
205.000.00 (€ 102.500 ciascuno) come da rogito notarile in atti.
Quanto alla GN ex dipendente di Alitalia come assistente di volo, è stata posta in cassa integrazione P_ nel maggio del 2017 inizialmente parziale;
dal 2017, infatti, e sino al 2021 ha quindi proseguito nell'attività
pagina 17 di 25 lavorativa a tempo ridotto per effetto della CIGS e percependo quindi una retribuzione derivante in parte da attività lavorativa ed in parte dall'INPS per la CIGS. Nel 2021 è stata poi posta in cassa integrazione integrale c.d. a zero ore e non ha più lavorato;
ha continuato però a percepire la relativa erogazione per un importo mensile riferito pari a circa euro 800/900 mensili come risultante anche dalle dichiarazioni dei redditi agli atti.
Richiamate quelle già esaminate con i precedenti provvedimenti l'ultima relativa all'anno di imposta del 2023 reca un reddito complesso di euro 12.438,00 corrispondente ad un netto mensile rapportato su dodici mensilità di euro 950,00 circa. (v. P.F. 2024). Anche la GN nulla ha documentato per l'anno di imposta appena P_ conclusosi (eventuali sussidi, indennità) né ha depositato il Modello delle Informazioni sulle condizioni economiche aggiornato come richiesto.
Ha, invece, riferito anche con gli scritti conclusivi che la CIGS le è stata nuovamente prorogata sino ad ottobre del 2025 e che qualora non dovesse più esserle riconosciuta e quindi licenziata, avrebbe comunque diritto a percepire indennità Naspi per ulteriori anni. Rimane comunque sempre in attesa di sapere se, all'esito della complessa procedura contenziosa instaurata unitamente ad altri dipendenti Alitalia, potrà essere assunta nella nuova società ITA Airways (riferendo poi in più particolare negli scritti conclusivi che vi sono comunque buone possibilità, essendo già stato riconosciuto ad altri dipendenti in posizioni del tutto analoghe alla sua e sul presupposto della sussistenza di una cessione di ramo di azienda a ITA Airways, il diritto di proseguire del rapporto di lavoro). Ad ogni modo aveva anche riferito in udienza presidenziale che, avendo già accumulato oltre 40 anni di contributi, avrebbe maturato entro tre anni il diritto alla pensione (ad oggi quindi la signora dovrebbe essersi assai prossima a maturare il relativo diritto).
La GN che già in sede di memoria di costituzione aveva indicato di impartite lezioni private di P_ inglese con redditi di circa € 400,00 al mese, negli scritti conclusivi ha riferito di percepire euro 200,00 mensili dall'attività di baby-sitter che ha iniziato a svolgere, con redditi evidentemente non contrattualizzati. Nulla di più preciso è stato allegato né ovviamente documentato rispetto ad entrate le cui modalità di percezione evidentemente sfuggono e non consentono una più precisa determinazione e quantificazione del loro ammontare, ampliando comune le disponibilità economiche su cui la signora può fare affidamento.
La signora poi gravata da un onere locativo per l'immobile in cui vive a Milano Viale Pisa n. 8 per cui P_ ha riferito di corrispondere un canone complessivo di spese pari a circa euro 534,00 (manca però contratto in atti), pur avendo anche ella ricevuto la metà del corrispettivo della vendita della casa, sebbene abbia riferito di averla già in parte intaccata.
Ha oneri di mantenimento diretto assai contenuti per che vede per tempi alquanto limitati, solo per Per_1 qualche ora. Il ragazzo che a breve compirà 23 anni frequenta l'Università Uni Nettuno Ingegneria ambientale e civile on line (la cui retta è sostenuta integralmente dal padre). Partecipa invece direttamente al mantenimento di in misura non così diversa da quella del marito stante gli ampi tempi di frequentazione. CP_2
Così fotografata la rispettiva situazione economica e lavorativa delle parti, pur in difetto di dati più aggiornati, tenuto conto dell'assetto abitativo e degli ampi tempi di frequentazione quasi paritetici con , deve CP_2 confermarsi che le parti provvederanno al mantenimento diretto del figlio minore nei tempi di rispettiva pagina 18 di 25 permanenza del ragazzo presso i genitori, non essendoci spazio per un assegno perequativo a carico della madre.
Stante invece la quasi totale assenza di oneri di mantenimento diretto di da parte della madre, deve Per_1 porsi a carico della stessa un assegno di mantenimento indiretto nella misura ritenuta equa e congrua, sulla base dei dati sopra evidenziati e considerata ancora la precarietà della situazione della signora e gli oneri Pt_4 locativi cui deve provvedere, di € 150,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) che la madre dovrà rimettere al padre in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, salvo accordi delle parti che prevedano un versamento diretto al ragazzo stesso, cui, in assenza di accordo, non può provvedersi.
Tale statuizione dovrà farsi decorrere dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza atteso che la decisione è stata assunta solo all'esito del giudizio con l'esame di tutti i dati e degli elementi acquisiti.
I genitori continueranno a suddividersi al 50% le spese straordinarie dei figli come da protocollo del Tribunale di
Milano nella parte dispositiva meglio richiamato.
Sull'assegno divorzile
Passano ora da ultimo alla richiesta di assegno divorzile avanzata dalla GN e contrapposta dal P_ che insta per il mancato riconoscimento di detta contribuzione, va innanzitutto rammentato alle parti il CP_3 consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale, anche in tempi relativamente recenti riaffermato dalle
Sezioni Unite della Cassazione con pronuncia del 5 novembre 2021, n. 32198, secondo cui “sulla base di quanto affermato da Cass. S.U. n. 18287 del 2018 (che sotto questo profilo ha condiviso e fatta propria l'esigenza di rinnovamento che era alla base di Cass. n. 11504 del 2017), deve ritenersi un dato ormai acquisito, in ragione della funzione composita dell'assegno divorzile, che debba procedersi al riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, non più nell'ottica, ormai definitivamente superata, di agganciare per sempre il tenore di vita dell'ex coniuge al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dando luogo anziché alla valorizzazione dell'autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite parassitarie, bensì allo scopo di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati,
e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge”; “il riconoscimento della funzione composita dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà (e, prima ancora, dal principio di pari dignità dei coniugi), e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate per la realizzazione di un progetto comune, e pur sempre qualora nella nuova situazione di fatto non disponga di mezzi adeguati”.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa (art. 5 c. 6 L. n. 898/1970), richiede l'accertamento pagina 19 di 25 dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali rappresentano il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 10 agosto 2021, n. 22602). La Corte di
Cassazione ha precisato che nel verificare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, il giudice deve compiere una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata sulle condizioni economico patrimoniali delle parti. Questa verifica, tuttavia, non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6 Legge 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale dell'ex coniuge all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale
(Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13 ottobre 2021, n. 27906). Come è stato anche recentemente ricordato dalla giurisprudenza di legittimità l'assegno divorzile che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento anche mediante presunzioni che lo squilibrio effettivo tra le rispettive condizioni economico-patrimoniali sia causalmente riconducibile in via esclusiva o comunque prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali -reddituali – che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento dei fatti posti a base della disparità economico -patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge rimanendo in tal caso assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale ( Cassazione civile n. 35434/2023 e Cassazione civile, sez. I, ordinanza 8 luglio 2024
n. 18506/2024).
Tanto premesso, e richiamati tutti i dati economici e patrimoniali delle parti sopra riportati ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per poter riconoscere alla GN il richiesto assegno divorzile la cui P_ domanda deve essere quindi rigettata, non sussistendo nel caso di specie né un esigenza compensativa/ perequativa né tantomeno assistenziale da dover soddisfare.
In primo luogo, infatti, non sussiste di certo alcuna evidente sproporzione tra le attuali disponibilità delle parti per come sopra fotografate.
In secondo luogo, anche se una sproporzione volesse essere rinvenuta nella sottile forbice reddituale, è da escludere che questa sia stata causata da mirate e particolari scelte di organizzazione e conduzione familiare pagina 20 di 25 assunte dai coniugi nell'arco della loro vita matrimoniale, peraltro di non così poi lunga durata. Dalle stesse allegazioni difensive della GN emerge infatti come la sua carriera lavorativa sia stata in realtà P_ fortemente condizionata da fattori esterni alla famiglia e direttamente impattanti la propria sfera lavorativa, ed in particolare dalle complesse vicende che hanno riguardato la compagnia aerea di bandiera Alitalia per cui ha la stessa lavorato per molto tempo ed anche per diversi anni dopo la nascita di e da cui è stata posta in Per_1
Cassa Integrazione nel 2017 e poi definitivamente nel 2021 nei termini sopra meglio ricostruiti.
Anche il passaggio al part time dopo la nascita di è circostanza che è stata solo genericamente riportata CP_2
e non contestualizzata né specificata ed è comunque contestata dal marito. In ogni caso è però certo che la signora ha comunque continuato a lavorare a tempo pieno e per quasi dieci anni dopo la nascita del primogenito
, potendo quindi contare su di una ben strutturata organizzazione familiare con il marito. Rimane Per_1 comunque davvero molto poco chiaro e certamente non documentato né provato quali siano stati i sacrifici che la stessa avrebbe sopportato in un arco temporale molto breve, tanto più considerato che ad un certo punto si sarebbe piuttosto materializzata sul suo percorso professionale le vicende dell'azienda datrice di lavoro, che l'avrebbero giocoforza costretta a ridurre il proprio impegno. Appare peraltro assai poco chiaro anche il vantaggio che ne sarebbe procurato al marito da una tale organizzazione posto che il medesimo ha continuato a svolgere sempre la stessa attività, con quelle modalità e con redditi mantenutisi negli anni assolutamente uniformi.
Ad ogni modo anche le scelte che successivamente la signora ha compiuto rispetto al suo futuro professionale sono molto ben indicative e vanno nella direzione di quanto si sta qui argomentando. Tutte le scelte di indirizzo e di orientamento professionale compiute dalla signora sono, infatti, in rapporto di stretta interdipendenza con l'ambito professionale della medesima e non già dipendenti da scelte familiari;
anche quelle più recenti dimostrano e danno conto di come la stessa abbia voluto legare il proprio futuro professionale al destino di
Alitalia e di Ita Airwais. In quest'ottica si spiega la scelta nel 2017 quando aveva appena 43 anni di rimanere all'interno della società a ranghi e a stipendio ridotto e di non sfruttare l'importante professionalità maturata per reinserirsi in contesti che offrivano più stabili garanzie e prospettive;
così come in questa logica è la scelta di continuare ad attendere la riassunzione presso la nuova compagnia percependo nel frattempo la CIGS e svolgendo attività lavorative parallele.
Non si riviene pertanto alcuna esigenza compensativa/perequativa da dover soddisfare nel caso di specie per tutte le motivazioni illustrate. Neppure evidentemente ne sussiste una di carattere assistenziale dal momento che la gode di entrate stabili non poi così lontane da quelle del marito e che in ogni caso ben Parte_5 potrebbe anche incrementare aumentando il proprio impegno lavorativo o cercandone anche uno più stabile, con una ricollocazione sul mercato del lavoro. Vanta peraltro l'aspettativa concreta di poter tornare a lavorare presso la nuova compagnia aerea Ita Airways, o, in alternativa, come anche riferito, di poter accedere molto presto ad un trattamento pensionistico.
La domanda di assegno divorzile deve quindi essere rigettata.
pagina 21 di 25 Le spese di lite e del Curatore Speciale
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status, considerato il comportamento complessivo processuale delle parti e il tenore della presente decisione con maggiore soccombenza della GN P_ relativamente alle domande svolte sia in punto di collocamento del minore che di assegno divorzile, ritiene il
Collegio esservi i presupposti per compensare nella misura di 1/3 le spese di lite e condannare P_ lla rifusione della residua parte (2/3) in favore di liquidate come in
[...] Parte_1 dispositivo.
Entrambi i genitori devono, infine, esser condannati a rifondere allo Stato nella misura del 50% ciascuno la somma che verrà liquidata a titolo di compenso con separato decreto all'avv. ARMANDO CECATIELLO curatore speciale del minore (nato il [...]) ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato come CP_2 da delibere in atti.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda anche istruttoria ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario da e Parte_1 in data 25 giugno 2004 a PE (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di P_
PE: Anno 2004; atto n. 33; parte II;
serie A e trascritto, altresì, presso gli atti dello Stato civile del Comune di Saronno al n. 33, parte II, serie B, anno 2004).
2) CONFERMA l'affidamento in via condivisa del figlio minore (nata il [...]) ad entrambi i CP_2 genitori, mantenendone il collocamento presso il padre nell'abitazione di via Preneste n. 8 Milano, anche ai fini della residenza anagrafica;
3) DISPONE quanto ai tempi di frequentazione che la madre continui a vedere per tre weekend al mese CP_2 oltre due sere durante la settimana e che tutti i periodi di vacanza estivi, natalizi, pasquali, i ponti ed in generale ogni periodo di sospensione scolastica vengano equamente suddivisi tra i genitori in tempi paritetici e secondo il principio dell'alternanza, nel rispetto sempre della volontà del minore, considerata anche l'età, compatibilmente con le sue esigenze ed i suoi bisogni, ferma la vigilanza e il potere di intervento dei Servizi Sociali nei termini di seguito indicati;
4) DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Milano, competenti territorialmente (in relazione al luogo di residenza del minore) mantengano un'efficace presa in carico del nucleo familiare e del minore e, in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST, ognuno per quanto di rispettiva competenza, provvedano a:
pagina 22 di 25 - vigilare sulla serenità e sulla regolarità delle frequentazioni di con entrambi i genitori stimolando e CP_2 supportando gli stessi ad addivenire ad accordi diretti anche relativamente a tutti i periodi di vacanze, ed in caso contrario, intervenendo essi stessi a regolamentare tempi e modalità di frequentazione del minore con i genitori anche in senso modificativo rispetto all'attuale programmazione, sempre che ciò sia ritenuto rispondente al prioritario interesse del minore, nel rispetto della sua volontà e tenuto conto della situazione psicofisica del minore e delle sue esigenze scolastiche ed extra scolastiche;
- avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo e/o di supporto psicoterapeutico per il minore per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse del minore medesimo;
- avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità mirato ad attenuare la conflittualità esistente e all'implemento delle capacità genitoriali e al concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita di nonché percorsi di psicoterapia CP_2 individuale per entrambi i genitori;
- svolgere un'attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare, segnalando eventuali situazione di pregiudizio per i minori, alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Milano, Autorità Giudiziaria competente;
5) PONE a carico dei genitori di provvedere al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva CP_2 permanenza del minore presso di sé;
6) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto del figlio , P_ Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, mediante corresponsione ad in via Parte_1 anticipata ed entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza di un assegno mensile mensile di euro 150,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
7) PONE a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno secondo quanto disposto dalle
Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 che riguardano entrambi i figli, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
pagina 23 di 25 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g)
gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) RIGETTA la domanda di assegno divorzile avanzata da P_
9) CONDANNA a rifondere in favore di i 2/3 delle spese di lite che P_ Parte_1 liquida per tale quota nella misura di euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, rimanendo compensata la restante misura di 1/3;
10) CONDANNA le parti a rifondere lo Stato nella misura del 50% ciascuno della somma che verrà liquidata a titolo di compenso con separato decreto di liquidazione in favore dell'avv. ARMANDO CECATIELLO Curatore
Speciale di (nato il [...]) ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato come da CP_2 delibera in atti.
11) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
12) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PE perché provveda alle pagina 24 di 25 annotazioni ed ulteriori incombenze di legge nonché anche del Comune di Saronno dove l'atto è stato parimenti trascritto. MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi del Comune di Milano.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, in data 12 marzo 2025
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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