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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 23/09/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 144/2024
RE P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRENTO Sezione seconda civile RG 144 2024 La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel ed estensore dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera dott. Lorenzo Benini - Consigliere ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione in riassunzione notificato in data 3 luglio 2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Salvatore Forgione
- attore in riassunzione - contro (c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del pro tempore, rappresentata e difesa ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento,
- convenuta in riassunzione Conclusioni di Parte_2
NEL MERITO:
- riparametrare il quantum dovuto, sulla base della differenza tra il quantum liquidato dalla sentenza n. 4068/2010 della Corte di Appello di Roma (in base al d.lgs. 257/1991)
- cioè € 11.200,00 per ogni anno di frequenza del corso di specializzazione -, ed il minor quantum derivante dall'applicazione del principio di diritto di cui alla sentenza n. 17069/2013 della Corte di Cassazione - cioè € 6.713,94 per ogni anno di frequenza del corso di specializzazione -, oltre accessori, come esposto in narrativa, ossia con gli pagina 1 di 9 interessi e la rivalutazione dalla lettera di messa in mora (05.03.2001), come da sentenza n. 4068/2010 in atti (v. all. n. 8), sino al soddisfo;
- ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 389 c.p.c., la restituzione di tutto quanto impropriamente richiesto al dott. e da questi corrisposto ed a corrispondersi Pt_1 Contr nelle more del giudizio in favore della , come esposto in narrativa, o di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo;
- in ogni caso, vinte le spese di tutti i gradi del giudizio, oltre quelle del giudizio di legittimità, con gli accessori di legge e distrazione.” Conclusioni della Controparte_1
“Contrariis reiectis, per tutte le ragioni negli atti di causa diffusamente esposte, rideterminare il credito facente capo alla nei confronti del dott. Controparte_1 [...] in euro 28.874,18, oltre ad interessi legali dalla data del pagamento Parte_1
(29 marzo 2012) al saldo, condannando, per l'effetto, il dott. a Parte_1 pagare la detta somma alla Controparte_1
Con compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, in ragione della controvertibilità delle questioni giuridiche FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4068/2010 ha condannato la
[...] al risarcimento danni subiti per effetto del ritardo e delle Controparte_1 modalità di recepimento delle direttive comunitarie a favore dei medici iscritti a scuole di specializzazione, tra i quali che ha poi proceduto Parte_1 coattivamente nei confronti dell'Amministrazione. Con sentenza n. 17069/ 2013 la Corte di cassazione, ha cassato con rinvio detta sentenza;
la causa non è stata riassunta la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato davanti al Tribunale di Trento ricorso monitorio dd.
7.11.2018 con cui ha esposto di aver erogato al l'importo Pt_1 di € 71.847,08 ( di cui € 68.906,60 in linea capitale più interessi fino al 29.3.2012) in forza della sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Roma n.4068/2010 e di avere diritto alla restituzione di detta somma, oltre interessi legali sulla somma di € 71.847,08 dal 29.3. 2012 al 7.11 2018, per totali € 76.483,68 ed oltre ai successivi interessi, posto che la sentenza della Corte di Appello di Roma era stata annullata in sede di legittimità ed il giudizio non era stato riassunto sicchè il processo si era estinto e il non aveva il diritto di trattenere le somme erogategli. Pt_1
Il Tribunale di Trento ha emesso decreto ingiuntivo (il n. 1251/18) nei confronti di per l'importo di € 76.483,68 oltre interessi come da Parte_1 domanda ed oltre alle spese di procedura pagina 2 di 9 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo de quo. Parte_1
Per quanto ancora di interesse ha affermato che la Corte di Cassazione con la pronuncia del 2013 aveva respinto il motivo di impugnazione relativo al riconoscimento effettuato dalla sentenza della Corte d'appello di Roma del diritto in capo ai medici specializzandi a veder riconosciuto il risarcimento danni per gli anni di frequenza dei corsi di specializzazione per mancato recepimento da parte dello Stato Italiano di una Direttiva comunitaria;
la sentenza della Corte d'appello era stata cassata con rinvio esclusivamente in relazione al quantum, onde far provvedere a parametrare il danno ex art 11 L 370/99. con conseguente formazione di giudicato progressivo a seguito di mancata riassunzione. Risultava dunque definitivamente accertato il diritto del Pt_1 ad ottenere il risarcimento dei danni e allo stato nulla era dovuto in restituzione. Ha anche evidenziato che la gli aveva erogato la Controparte_1 somma di € 68.906,60 (e non la diversa somma da essa indicata di € 71.847,08). Con sentenza n. 490 /2020 il Tribunale di Trento ha così deciso
“
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1251/2018; 2. Condanna a corrispondere alla Parte_1 Controparte_1 la somma di € 73.353,44, oltre ad interessi legali dall'8.11.2018 al saldo;
[...]
3. Condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che liquida in € 9.650,00 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex
[...] art.2 D.M. n.55/14” Il Tribunale ha innanzitutto accertato che il aveva ricevuto la corresponsione Pt_1 di € 68.906,60 (non dunque la maggior somma indicata dalla Controparte_1
in data 29.3.2012 sulla scorta della sentenza della Corte di appello di
[...]
Roma. Ha rilevato poi che detta sentenza era stata parzialmente cassata con sentenza della Corte di Cassazione civ. 9/5/2013 n. 17069 in relazione alla quantificazione del danno operata dalla Corte d'Appello di Roma, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'Appello, che avrebbe dovuto parametrare il danno con riferimento all'art. 11 della L. n. 370 del 1999 e nei termini del principio di diritto già affermato da Cass. civ. n. 19167 del 2012. Poiché il processo non era stato riassunto con conseguente sua estinzione a norma dell'art. 393 c.p.c., , la pronuncia della Corte di Appello di Roma era stata travolta in punto di quantum e quindi non esisteva attualmente alcun titolo, avente natura esecutiva, che avesse liquidato nel suo preciso ammontare la somma dovuta all'opponente e che giustificasse il versamento dell'importo di cui sopra al Pt_1
“importo che, in un futuro ed eventuale giudizio, dovrà essere nuovamente determinato nel suo preciso ammontare”.
pagina 3 di 9 L'opponente doveva essere dunque condannato a restituire la somma ricevuta in base al titolo venuto meno, pari ad € 68.906,60 in linea capitale maggiorata di € 4.446,84 per interessi decorrenti dal 29.3.2012 al 7.11.2018 e così per € 73.353,44 oltre interessi dal 8 .11.2018 al saldo;
Ha revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso per somma maggiore ed ha condannato , soccombente, Parte_1 al pagamento a controparte di quanto sopra , oltre al rimborso delle spese di lite. Avverso la sentenza de qua ha proposto appello sulla base di Parte_1 cinque motivi così indicati: 1) “ … nullità della sentenza per vizio di motivazione”; 2) “
.. nullità della sentenza per omessa pronuncia, violazione dell'art. 112 c.p.c.”; 3) “ sull' eccezione di giudicato –infondatezza della pretesa creditoria in fatto ed in diritto”; 4)
“In via subordinata: sull' eccezione di giudicato – accertamento dell'esistenza e del quantum del credito”; 5) “Sugli interessi liquidati”. La Controparte_1 costituitasi ha chiesto il rigetto dell'appello; la Corte d'appello di Trento con la
[...] sentenza n. 136/2021 del 10 giugno 2021, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. Per quanto ancora qui di interesse la Corte, premesso che non vi era vizio di motivazione nella sentenza impugnata avendo il Tribunale fornito piena contezza delle ragioni della decisione e che alla carenza di eventuale motivazione si doveva provvedere con l'integrazione della stessa, ha rilevato che non vi era omissione di pronuncia circa il quantum del credito risarcitorio vantato dall'appellante, non avendo costui proposto una domanda di accertamento del proprio credito, ma avendo solo opposto un preteso giudicato progressivo al fine dell'accertamento della insussistenza del credito restitutorio vantato dalla controparte. Ha motivato che l'appellante, a seguito della cassazione con rinvio, non poteva far valere alcun titolo esecutivo, men che mai passato in giudicato, che lo legittimasse a trattenere una sia pur minore somma, posto che si era indubbiamente formato il giudicato circa l'an ma non sul quantum, non potendosi invocare sul punto un “giudicato progressivo”. Ha poi evidenziato che l'opponente non aveva chiesto neanche implicitamente in primo grado la determinazione del proprio credito risarcitorio, avendo avuto la sua contestazione ad oggetto solo la differenza fra quanto effettivamente versato dalla controparte e quanto invece da quest'ultima indicato come versato in sede monitoria, e non già dunquuna minor somma dovuta in virtù della esatta determinazione del credito risarcitorio del
Ha anche affermato che l'accertamento del credito del non poteva Pt_1 Pt_1 esser richiesto per la prima volta in appello e che detta “richiesta” formulata per la prima volta in secondo grado era nuova e dunque inammissibile ex art 345 cpc. Ha anche rigettato il motivo di appello del con cui egli censurava il fatto che gli Pt_1 interessi sulla somma da restituire fossero stati fatti decorrere dalla data del pagamento (29.3. 0212) anziché dalla data della domanda restitutoria avanzata in sede monitoria ( novembre 2018) posto che trattavasi di somme versate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in forza di sentenza successivamente cassata a cui non si applicava l'art 2033 cc pagina 4 di 9 Avverso la sentenza de qua ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a Pt_1 tre motivi. Per quanto qui di interesse la Corte di Cassazione con ordinanza n. 10337/ 2024 ha accolto il secondo motivo ritenendo che il giudicato esistente, corrispondente alla statuizione della corte d'appello non annullata in sede di legittimità “è relativo non solo all'an del credito, ma anche al quantum, nei limiti in cui, rispetto alla maggior somma riconosciuta dalla decisione di merito, in base alla decisione di legittimità la remunerazione spetta nei limiti di cui all'art. 11 legge n. 370 del 1999”; ha precisato che: “ E' pur vero che il principio di diritto, risultante dalla sentenza di legittimità (art. 384, comma 2, c.p.c.), costituisce la regola di giudizio a cui deve uniformarsi la decisione di merito suscettibile di divenire essa giudicato (cfr., a titolo esemplificativo, Cass., 2 agosto 2012, n. 13873) e non costituisce esso stesso un giudicato (se si trattasse di un giudicato, non avrebbe senso l'effetto vincolante stabilito dalla norma che stabilisce l'effetto di vincolo). La sentenza di merito resta tuttavia efficace ai sensi dell'art. 310, comma 2, c.p.c. nei limiti del giudicato formatosi a seguito della pronuncia di legittimità (Cass. n. 23813 del 2012)”.Ha conclusivamente espresso il seguente principio di diritto : “intervenuta cassazione della decisione di merito per erronea applicazione del criterio legale di determinazione del quantum in relazione al diritto che è stato riconosciuto, nella specie la determinazione del diritto credito spettante in favore di medico specializzato sulla base dell'art. 11 legge n. 370 del 1999, nel caso di estinzione del processo per mancata riassunzione della causa conserva efficacia, ai sensi dell'art. 310, comma 2, cod. proc. civ., il giudicato di merito che si sia formato non solo rispetto all'an del diritto, ma anche rispetto alla parte di quantum che non sia stata travolta dalla cassazione della decisione di merito”; ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo accolto dichiarando assorbito il resto e rinviando alla Corte di appello di Trento in diversa composizione, demandando alla stessa di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
ha provveduto con atto di citazione in riassunzione notificato in Parte_1 data 3 luglio 2024 a riassumere il giudizio svolgendo istanza di sospensione della provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado e di quella cassata e chiedendo nel merito, sulla scorta del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, di : “ riparametrare il quantum dovuto, sulla base della differenza tra il quantum liquidato dalla sentenza n. 4068/2010 della Corte di appello di Roma (in base al d.lgs. 257/1991)
– cioè euro 11.200,00 per ogni anno di frequenza del corso di specializzazione – ed il minor quantum derivante dall'applicazione del principio di diritto di cui alla sentenza n. 17069/2013 della Corte di Cassazione – cioè euro 6.713,94 per ogni anno di frequenza del corso di specializzazione -, oltre accessori, come esposto in narrativa, ossia con gli interessi e la rivalutazione dalla lettera di messa in mora (05.03.2001), ossia come da sentenza n. 4068/2010 in atti (v. all.n.8), sino al soddisfo ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 389 c.p.c., la restituzione di tutto quanto impropriamente richiesto al dott. e da questi corrisposto ed a corrispondersi Pt_1
pagina 5 di 9 Contr nelle more del giudizio in favore della , come esposto in narrativa, o di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo;
- in ogni caso, vinte le spese di tutti i gradi del giudizio, oltre quelle del giudizio di legittimità, con gli accessori di legge e distrazione” Ha esposto che nelle more del giudizio di Cassazione la controparte aveva intrapreso azioni esecutive nei suoi confronti ed in particolare: con cartella di pagamento n. 1122023000287177500, gli era stato intimato il pagamento della somma di Euro 76.563,11, per “credito giudiziario sentenza Tribunale di Trento n. 409 del 29.07.2020, pubblicata il 7.08.2020” ;a seguito di detta notifica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva esperito due pignoramenti presso terzi ed un preavviso di iscrizione ipotecaria;
gli era stato poi pignorato il quinto dello stipendio ed egli aveva chiesto una rateizzazione del debito, tutt'ora in corso. Ha precisato di aver corrisposto alla sino a giugno 2024 la somma pari ad Euro Controparte_1
20.550,20, al netto delle future rate in pagamento dal mese di luglio 2024 in poi. La costituendosi ha osservato che la sentenza Controparte_1 della Corte di cassazione n. 17069/2013 ha parametrato il risarcimento alle somme annuali previste dall'art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370, ossia lire 13.000.000 annue pari ad euro 6.713,94 ed ha asserito che dunque doveva essere riconosciuto al la Pt_1 tal titolo l'importo di euro 33.569,70 (vale a dire 6.713,94 x 5 annualità ). Per quanto attinente agli interessi spettanti al su detta somma la decorrenza era Pt_1 ravvisabile dalla lettera di messa in mora (5 marzo 2001) e il dies ad quem era integrato dalla data del pagamento, ossia il 29 marzo 2012. Ha affermato che per l'effetto doveva essere riconosciuta a controparte la somma complessiva di euro 42.972,90, di cui euro 33.569,70 a titolo di sorte capitale ed euro 9.403,20 a titolo di interessi legali. Non spettava invece la rivalutazione posto che la sentenza della Corte di Cassazione aveva quantificato come sopra il risarcimento del danno già tenuto conto della natura dell'obbligazione. Ha affermato che il credito restitutorio della Controparte_1 doveva essere quantificato in euro 28.874,18 (pari alla differenza tra l'importo corrisposto in euro 71.847,08 e l'importo spettante in base ai criteri indicati dalla Corte di cassazione oltre ad interessi legali dalla data del pagamento (29 marzo 2012) al saldo. Ha dato atto che l'Amministrazione, a seguito della pubblicazione dell'ordinanza della Corte di cassazione, aveva emesso provvedimento di sospensione del ruolo, e che le somme riscosse , a mezzo riscossione coattiva, ammontavano complessivamente ad euro 23.238,24 pari dunque ad una somma inferiore a quella da riconoscersi come dovuta quale indebito all'Amministrazione ha ribadito in conclusionale che l'importo che gli era stato corrisposto non Pt_1 era pari ad € 71.847,08 bensì ad € 68.906,60 ed indicato l'importo da restituire nella pagina 6 di 9 differenza tra la somma ad egli corrisposta a di € 68.906,60 e quella che egli avrebbe dovuto percepire sulla base di quanto statuito dalla Corte di Cassazione, ( € 42.972,90) e dunque € 25.933,70 oltre interessi con decorrenza dalla domanda di ripetizione (8/11/2018), decurtata dell'importo già da egli corrisposto nelle more, pari ad € 23.238,24.
Rileva questa Corte che all'esito della ordinanza di Cassazione n. 10337/2024 e sulla base delle coordinate poste con detta ordinanza la domanda restitutoria della
[...]
avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, va accolta Controparte_1 solo parzialmente ovvero per importo pari alla differenza tra il corrisposto ed il dovuto. In base alla citata sentenza della Corte d'appello di Roma è stata effettivamente corrisposta al la somma precettata di € 68.906,60 (v doc 3 prodotto in primo Pt_1 grado dall'opponente) benchè la amministrazione avesse liquidato il dovuto in € 71.847,08 considerando anche gli interessi. La somma dovuta non è però quella corrisposta in base dalla sentenza della Corte di Appello di Roma, dovendo invece essa esser parametrata sulle somme annuali previste dall'art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370, ossia lire 13.000.000, pari ad euro 6.713,94 all'anno; deve pertanto essere riconosciuto, in linea capitale come dovuto al Pt_1 per le cinque annualità della specializzazione l'importo capitale di euro 33.569,70 oltre agli interessi al tasso di legge per una somma ammontante alla data del pagamento ad
€ 9.403,20;era dunque dovuto importo complessivo di € 42.972,90, e su detta quantificazione da ultimo (v conclusionale) converge anche il . Pt_1
La somma in allora indebitamente corrisposta dalla Controparte_1 al in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza della Corte
[...] Pt_1
d'appello di Roma poi cassata è dunque pari ad € 25933,70 ( differenza tra € 68.906,60 ed € 42.972,90). Sulla somma da restituire vanno conteggiati gli interessi legali dal 29.3.2012; invero la domanda formulata con il ricorso monitorio dalla Controparte_1
e qui accolta sebbene per somma significativamente inferiore a quella
[...] originariamente richiesta da detta parte- è domanda restitutoria formulata a seguito di cassazione parziale della sentenza di condanna della Corte d'appello di Roma, ed è una domanda con cui la chiede di “ripristinare” Controparte_1 la situazione precedente al pagamento effettuato in forza della sentenza in parte cassata;
come noto la domanda di restituzione può essere proposta non solo nel giudizio di rinvio ma anche con autonoma domanda quale quella formulata con il ricorso per decreto ingiuntivo che ha originato il presente giudizio;
gli interessi sulla somma che va restituita in quanto corrisposta in forza di una sentenza in parte cassata, non possono che decorrere dalla data del pagamento e ciò sia perché la domanda restitutoria per la parte accolta, si ricollega a un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale pagina 7 di 9 precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede. Dalla somma dovuta ovvero € 25.933,70 più interessi con decorrenza dal 29 marzo 2012 vanno via via detratte le somme già restituite dal per il complessivo Pt_1 importo di € 23.238,24. Conclusivamente, in parziale riforma della sentenza di primo grado n.409/2020 ferma la revoca del decreto ingiuntivo n. 1251/2018 , previo accertamento che Parte_3
è tenuto a restituire alla l'importo di €
[...] Controparte_1
25.933,70 oltre interessi legali dal 29.3.2012, egli va condannato a detta restituzione, con detrazione dal dovuto delle somme già via via restituite nelle more e pari complessivamente ad 23.238,24 Avendo egli restituito solo un importo minore rispetto al dovuto la domanda formulata dal nella presente fase di rinvio di restituzione a sé “di quanto impropriamente Pt_1 richiesto e da questi corrisposto nelle more del giudizio” va rigettata. In ordine alle spese di lite vige il consolidato principio ( v. tra le tante pronunce Cass civile, Sezioni Unite n. 32096/2022, Cass. civile sez 2 n. 9448/2023, Cass civ sez 5
n.23639/24, Cass civile sez 3 n. 2956/24, Cass civile sez lavoro n. 11130/25 ) secondo cui in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato di tal che il relativo onere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite, anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Non vanno dunque liquidate le spese valutando la soccombenza con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, valutando la soccombenza in relazione all'esito finale della lite. Va poi richiamato il principio secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.92,comma2,c.p.c.(v. Cass. civ. Sez. Unite - , Sentenza n.32061 del 31.10.2022). Nel caso in esame la domanda di restituzione somme originariamente formulata dalla Presidente del Consiglio dei Ministri è stata da ultimo accolta sia pure in misura pagina 8 di 9 sensibilmente ridotta, di tal che detta parte risulta essere, considerato l'esito complessivo del giudizio, la parte “vittoriosa”. Nondimeno essa in ragione della effettiva controvertibilità della questione di diritto ha chiesto la compensazione delle spese di lite: a fronte di detta espressa richiesta di compensazione è obbligo provvedere in conformità, altrimenti incorrendo in ultra o extrapetizione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24560 del 31/10/2013).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento definitivamente decidendo nella causa di rinvio a seguito di cassazione, in relazione al motivo accolto dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n.10337/2024 , in parziale accoglimento dell' appello formulato da ed in parziale riforma Parte_1 della sentenza di primo grado n. 409/2020 del Tribunale di Trento 1) ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1251/2018, condanna
[...]
a restituire alla la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 25.933,70 oltre interessi con decorrenza dal 29 marzo 2012, con detrazione via via delle somme già restituite dal per il complessivo importo di € Pt_1
23.238,24 2) rigetta la domanda di di restituzione di quanto già da egli Parte_3 corrisposto alla Controparte_1
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi del giudizio Così deciso in Trento, camera di consiglio del 9.9.2025 La presidente rel ed est. Dott Liliana Guzzo
pagina 9 di 9
RE P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRENTO Sezione seconda civile RG 144 2024 La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel ed estensore dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera dott. Lorenzo Benini - Consigliere ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione in riassunzione notificato in data 3 luglio 2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Salvatore Forgione
- attore in riassunzione - contro (c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del pro tempore, rappresentata e difesa ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento,
- convenuta in riassunzione Conclusioni di Parte_2
NEL MERITO:
- riparametrare il quantum dovuto, sulla base della differenza tra il quantum liquidato dalla sentenza n. 4068/2010 della Corte di Appello di Roma (in base al d.lgs. 257/1991)
- cioè € 11.200,00 per ogni anno di frequenza del corso di specializzazione -, ed il minor quantum derivante dall'applicazione del principio di diritto di cui alla sentenza n. 17069/2013 della Corte di Cassazione - cioè € 6.713,94 per ogni anno di frequenza del corso di specializzazione -, oltre accessori, come esposto in narrativa, ossia con gli pagina 1 di 9 interessi e la rivalutazione dalla lettera di messa in mora (05.03.2001), come da sentenza n. 4068/2010 in atti (v. all. n. 8), sino al soddisfo;
- ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 389 c.p.c., la restituzione di tutto quanto impropriamente richiesto al dott. e da questi corrisposto ed a corrispondersi Pt_1 Contr nelle more del giudizio in favore della , come esposto in narrativa, o di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo;
- in ogni caso, vinte le spese di tutti i gradi del giudizio, oltre quelle del giudizio di legittimità, con gli accessori di legge e distrazione.” Conclusioni della Controparte_1
“Contrariis reiectis, per tutte le ragioni negli atti di causa diffusamente esposte, rideterminare il credito facente capo alla nei confronti del dott. Controparte_1 [...] in euro 28.874,18, oltre ad interessi legali dalla data del pagamento Parte_1
(29 marzo 2012) al saldo, condannando, per l'effetto, il dott. a Parte_1 pagare la detta somma alla Controparte_1
Con compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, in ragione della controvertibilità delle questioni giuridiche FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 4068/2010 ha condannato la
[...] al risarcimento danni subiti per effetto del ritardo e delle Controparte_1 modalità di recepimento delle direttive comunitarie a favore dei medici iscritti a scuole di specializzazione, tra i quali che ha poi proceduto Parte_1 coattivamente nei confronti dell'Amministrazione. Con sentenza n. 17069/ 2013 la Corte di cassazione, ha cassato con rinvio detta sentenza;
la causa non è stata riassunta la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato davanti al Tribunale di Trento ricorso monitorio dd.
7.11.2018 con cui ha esposto di aver erogato al l'importo Pt_1 di € 71.847,08 ( di cui € 68.906,60 in linea capitale più interessi fino al 29.3.2012) in forza della sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Roma n.4068/2010 e di avere diritto alla restituzione di detta somma, oltre interessi legali sulla somma di € 71.847,08 dal 29.3. 2012 al 7.11 2018, per totali € 76.483,68 ed oltre ai successivi interessi, posto che la sentenza della Corte di Appello di Roma era stata annullata in sede di legittimità ed il giudizio non era stato riassunto sicchè il processo si era estinto e il non aveva il diritto di trattenere le somme erogategli. Pt_1
Il Tribunale di Trento ha emesso decreto ingiuntivo (il n. 1251/18) nei confronti di per l'importo di € 76.483,68 oltre interessi come da Parte_1 domanda ed oltre alle spese di procedura pagina 2 di 9 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo de quo. Parte_1
Per quanto ancora di interesse ha affermato che la Corte di Cassazione con la pronuncia del 2013 aveva respinto il motivo di impugnazione relativo al riconoscimento effettuato dalla sentenza della Corte d'appello di Roma del diritto in capo ai medici specializzandi a veder riconosciuto il risarcimento danni per gli anni di frequenza dei corsi di specializzazione per mancato recepimento da parte dello Stato Italiano di una Direttiva comunitaria;
la sentenza della Corte d'appello era stata cassata con rinvio esclusivamente in relazione al quantum, onde far provvedere a parametrare il danno ex art 11 L 370/99. con conseguente formazione di giudicato progressivo a seguito di mancata riassunzione. Risultava dunque definitivamente accertato il diritto del Pt_1 ad ottenere il risarcimento dei danni e allo stato nulla era dovuto in restituzione. Ha anche evidenziato che la gli aveva erogato la Controparte_1 somma di € 68.906,60 (e non la diversa somma da essa indicata di € 71.847,08). Con sentenza n. 490 /2020 il Tribunale di Trento ha così deciso
“
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1251/2018; 2. Condanna a corrispondere alla Parte_1 Controparte_1 la somma di € 73.353,44, oltre ad interessi legali dall'8.11.2018 al saldo;
[...]
3. Condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che liquida in € 9.650,00 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 % ex
[...] art.2 D.M. n.55/14” Il Tribunale ha innanzitutto accertato che il aveva ricevuto la corresponsione Pt_1 di € 68.906,60 (non dunque la maggior somma indicata dalla Controparte_1
in data 29.3.2012 sulla scorta della sentenza della Corte di appello di
[...]
Roma. Ha rilevato poi che detta sentenza era stata parzialmente cassata con sentenza della Corte di Cassazione civ. 9/5/2013 n. 17069 in relazione alla quantificazione del danno operata dalla Corte d'Appello di Roma, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'Appello, che avrebbe dovuto parametrare il danno con riferimento all'art. 11 della L. n. 370 del 1999 e nei termini del principio di diritto già affermato da Cass. civ. n. 19167 del 2012. Poiché il processo non era stato riassunto con conseguente sua estinzione a norma dell'art. 393 c.p.c., , la pronuncia della Corte di Appello di Roma era stata travolta in punto di quantum e quindi non esisteva attualmente alcun titolo, avente natura esecutiva, che avesse liquidato nel suo preciso ammontare la somma dovuta all'opponente e che giustificasse il versamento dell'importo di cui sopra al Pt_1
“importo che, in un futuro ed eventuale giudizio, dovrà essere nuovamente determinato nel suo preciso ammontare”.
pagina 3 di 9 L'opponente doveva essere dunque condannato a restituire la somma ricevuta in base al titolo venuto meno, pari ad € 68.906,60 in linea capitale maggiorata di € 4.446,84 per interessi decorrenti dal 29.3.2012 al 7.11.2018 e così per € 73.353,44 oltre interessi dal 8 .11.2018 al saldo;
Ha revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso per somma maggiore ed ha condannato , soccombente, Parte_1 al pagamento a controparte di quanto sopra , oltre al rimborso delle spese di lite. Avverso la sentenza de qua ha proposto appello sulla base di Parte_1 cinque motivi così indicati: 1) “ … nullità della sentenza per vizio di motivazione”; 2) “
.. nullità della sentenza per omessa pronuncia, violazione dell'art. 112 c.p.c.”; 3) “ sull' eccezione di giudicato –infondatezza della pretesa creditoria in fatto ed in diritto”; 4)
“In via subordinata: sull' eccezione di giudicato – accertamento dell'esistenza e del quantum del credito”; 5) “Sugli interessi liquidati”. La Controparte_1 costituitasi ha chiesto il rigetto dell'appello; la Corte d'appello di Trento con la
[...] sentenza n. 136/2021 del 10 giugno 2021, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. Per quanto ancora qui di interesse la Corte, premesso che non vi era vizio di motivazione nella sentenza impugnata avendo il Tribunale fornito piena contezza delle ragioni della decisione e che alla carenza di eventuale motivazione si doveva provvedere con l'integrazione della stessa, ha rilevato che non vi era omissione di pronuncia circa il quantum del credito risarcitorio vantato dall'appellante, non avendo costui proposto una domanda di accertamento del proprio credito, ma avendo solo opposto un preteso giudicato progressivo al fine dell'accertamento della insussistenza del credito restitutorio vantato dalla controparte. Ha motivato che l'appellante, a seguito della cassazione con rinvio, non poteva far valere alcun titolo esecutivo, men che mai passato in giudicato, che lo legittimasse a trattenere una sia pur minore somma, posto che si era indubbiamente formato il giudicato circa l'an ma non sul quantum, non potendosi invocare sul punto un “giudicato progressivo”. Ha poi evidenziato che l'opponente non aveva chiesto neanche implicitamente in primo grado la determinazione del proprio credito risarcitorio, avendo avuto la sua contestazione ad oggetto solo la differenza fra quanto effettivamente versato dalla controparte e quanto invece da quest'ultima indicato come versato in sede monitoria, e non già dunquuna minor somma dovuta in virtù della esatta determinazione del credito risarcitorio del
Ha anche affermato che l'accertamento del credito del non poteva Pt_1 Pt_1 esser richiesto per la prima volta in appello e che detta “richiesta” formulata per la prima volta in secondo grado era nuova e dunque inammissibile ex art 345 cpc. Ha anche rigettato il motivo di appello del con cui egli censurava il fatto che gli Pt_1 interessi sulla somma da restituire fossero stati fatti decorrere dalla data del pagamento (29.3. 0212) anziché dalla data della domanda restitutoria avanzata in sede monitoria ( novembre 2018) posto che trattavasi di somme versate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in forza di sentenza successivamente cassata a cui non si applicava l'art 2033 cc pagina 4 di 9 Avverso la sentenza de qua ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a Pt_1 tre motivi. Per quanto qui di interesse la Corte di Cassazione con ordinanza n. 10337/ 2024 ha accolto il secondo motivo ritenendo che il giudicato esistente, corrispondente alla statuizione della corte d'appello non annullata in sede di legittimità “è relativo non solo all'an del credito, ma anche al quantum, nei limiti in cui, rispetto alla maggior somma riconosciuta dalla decisione di merito, in base alla decisione di legittimità la remunerazione spetta nei limiti di cui all'art. 11 legge n. 370 del 1999”; ha precisato che: “ E' pur vero che il principio di diritto, risultante dalla sentenza di legittimità (art. 384, comma 2, c.p.c.), costituisce la regola di giudizio a cui deve uniformarsi la decisione di merito suscettibile di divenire essa giudicato (cfr., a titolo esemplificativo, Cass., 2 agosto 2012, n. 13873) e non costituisce esso stesso un giudicato (se si trattasse di un giudicato, non avrebbe senso l'effetto vincolante stabilito dalla norma che stabilisce l'effetto di vincolo). La sentenza di merito resta tuttavia efficace ai sensi dell'art. 310, comma 2, c.p.c. nei limiti del giudicato formatosi a seguito della pronuncia di legittimità (Cass. n. 23813 del 2012)”.Ha conclusivamente espresso il seguente principio di diritto : “intervenuta cassazione della decisione di merito per erronea applicazione del criterio legale di determinazione del quantum in relazione al diritto che è stato riconosciuto, nella specie la determinazione del diritto credito spettante in favore di medico specializzato sulla base dell'art. 11 legge n. 370 del 1999, nel caso di estinzione del processo per mancata riassunzione della causa conserva efficacia, ai sensi dell'art. 310, comma 2, cod. proc. civ., il giudicato di merito che si sia formato non solo rispetto all'an del diritto, ma anche rispetto alla parte di quantum che non sia stata travolta dalla cassazione della decisione di merito”; ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo accolto dichiarando assorbito il resto e rinviando alla Corte di appello di Trento in diversa composizione, demandando alla stessa di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
ha provveduto con atto di citazione in riassunzione notificato in Parte_1 data 3 luglio 2024 a riassumere il giudizio svolgendo istanza di sospensione della provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado e di quella cassata e chiedendo nel merito, sulla scorta del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, di : “ riparametrare il quantum dovuto, sulla base della differenza tra il quantum liquidato dalla sentenza n. 4068/2010 della Corte di appello di Roma (in base al d.lgs. 257/1991)
– cioè euro 11.200,00 per ogni anno di frequenza del corso di specializzazione – ed il minor quantum derivante dall'applicazione del principio di diritto di cui alla sentenza n. 17069/2013 della Corte di Cassazione – cioè euro 6.713,94 per ogni anno di frequenza del corso di specializzazione -, oltre accessori, come esposto in narrativa, ossia con gli interessi e la rivalutazione dalla lettera di messa in mora (05.03.2001), ossia come da sentenza n. 4068/2010 in atti (v. all.n.8), sino al soddisfo ordinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 389 c.p.c., la restituzione di tutto quanto impropriamente richiesto al dott. e da questi corrisposto ed a corrispondersi Pt_1
pagina 5 di 9 Contr nelle more del giudizio in favore della , come esposto in narrativa, o di quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo;
- in ogni caso, vinte le spese di tutti i gradi del giudizio, oltre quelle del giudizio di legittimità, con gli accessori di legge e distrazione” Ha esposto che nelle more del giudizio di Cassazione la controparte aveva intrapreso azioni esecutive nei suoi confronti ed in particolare: con cartella di pagamento n. 1122023000287177500, gli era stato intimato il pagamento della somma di Euro 76.563,11, per “credito giudiziario sentenza Tribunale di Trento n. 409 del 29.07.2020, pubblicata il 7.08.2020” ;a seguito di detta notifica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva esperito due pignoramenti presso terzi ed un preavviso di iscrizione ipotecaria;
gli era stato poi pignorato il quinto dello stipendio ed egli aveva chiesto una rateizzazione del debito, tutt'ora in corso. Ha precisato di aver corrisposto alla sino a giugno 2024 la somma pari ad Euro Controparte_1
20.550,20, al netto delle future rate in pagamento dal mese di luglio 2024 in poi. La costituendosi ha osservato che la sentenza Controparte_1 della Corte di cassazione n. 17069/2013 ha parametrato il risarcimento alle somme annuali previste dall'art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370, ossia lire 13.000.000 annue pari ad euro 6.713,94 ed ha asserito che dunque doveva essere riconosciuto al la Pt_1 tal titolo l'importo di euro 33.569,70 (vale a dire 6.713,94 x 5 annualità ). Per quanto attinente agli interessi spettanti al su detta somma la decorrenza era Pt_1 ravvisabile dalla lettera di messa in mora (5 marzo 2001) e il dies ad quem era integrato dalla data del pagamento, ossia il 29 marzo 2012. Ha affermato che per l'effetto doveva essere riconosciuta a controparte la somma complessiva di euro 42.972,90, di cui euro 33.569,70 a titolo di sorte capitale ed euro 9.403,20 a titolo di interessi legali. Non spettava invece la rivalutazione posto che la sentenza della Corte di Cassazione aveva quantificato come sopra il risarcimento del danno già tenuto conto della natura dell'obbligazione. Ha affermato che il credito restitutorio della Controparte_1 doveva essere quantificato in euro 28.874,18 (pari alla differenza tra l'importo corrisposto in euro 71.847,08 e l'importo spettante in base ai criteri indicati dalla Corte di cassazione oltre ad interessi legali dalla data del pagamento (29 marzo 2012) al saldo. Ha dato atto che l'Amministrazione, a seguito della pubblicazione dell'ordinanza della Corte di cassazione, aveva emesso provvedimento di sospensione del ruolo, e che le somme riscosse , a mezzo riscossione coattiva, ammontavano complessivamente ad euro 23.238,24 pari dunque ad una somma inferiore a quella da riconoscersi come dovuta quale indebito all'Amministrazione ha ribadito in conclusionale che l'importo che gli era stato corrisposto non Pt_1 era pari ad € 71.847,08 bensì ad € 68.906,60 ed indicato l'importo da restituire nella pagina 6 di 9 differenza tra la somma ad egli corrisposta a di € 68.906,60 e quella che egli avrebbe dovuto percepire sulla base di quanto statuito dalla Corte di Cassazione, ( € 42.972,90) e dunque € 25.933,70 oltre interessi con decorrenza dalla domanda di ripetizione (8/11/2018), decurtata dell'importo già da egli corrisposto nelle more, pari ad € 23.238,24.
Rileva questa Corte che all'esito della ordinanza di Cassazione n. 10337/2024 e sulla base delle coordinate poste con detta ordinanza la domanda restitutoria della
[...]
avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, va accolta Controparte_1 solo parzialmente ovvero per importo pari alla differenza tra il corrisposto ed il dovuto. In base alla citata sentenza della Corte d'appello di Roma è stata effettivamente corrisposta al la somma precettata di € 68.906,60 (v doc 3 prodotto in primo Pt_1 grado dall'opponente) benchè la amministrazione avesse liquidato il dovuto in € 71.847,08 considerando anche gli interessi. La somma dovuta non è però quella corrisposta in base dalla sentenza della Corte di Appello di Roma, dovendo invece essa esser parametrata sulle somme annuali previste dall'art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370, ossia lire 13.000.000, pari ad euro 6.713,94 all'anno; deve pertanto essere riconosciuto, in linea capitale come dovuto al Pt_1 per le cinque annualità della specializzazione l'importo capitale di euro 33.569,70 oltre agli interessi al tasso di legge per una somma ammontante alla data del pagamento ad
€ 9.403,20;era dunque dovuto importo complessivo di € 42.972,90, e su detta quantificazione da ultimo (v conclusionale) converge anche il . Pt_1
La somma in allora indebitamente corrisposta dalla Controparte_1 al in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza della Corte
[...] Pt_1
d'appello di Roma poi cassata è dunque pari ad € 25933,70 ( differenza tra € 68.906,60 ed € 42.972,90). Sulla somma da restituire vanno conteggiati gli interessi legali dal 29.3.2012; invero la domanda formulata con il ricorso monitorio dalla Controparte_1
e qui accolta sebbene per somma significativamente inferiore a quella
[...] originariamente richiesta da detta parte- è domanda restitutoria formulata a seguito di cassazione parziale della sentenza di condanna della Corte d'appello di Roma, ed è una domanda con cui la chiede di “ripristinare” Controparte_1 la situazione precedente al pagamento effettuato in forza della sentenza in parte cassata;
come noto la domanda di restituzione può essere proposta non solo nel giudizio di rinvio ma anche con autonoma domanda quale quella formulata con il ricorso per decreto ingiuntivo che ha originato il presente giudizio;
gli interessi sulla somma che va restituita in quanto corrisposta in forza di una sentenza in parte cassata, non possono che decorrere dalla data del pagamento e ciò sia perché la domanda restitutoria per la parte accolta, si ricollega a un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale pagina 7 di 9 precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede. Dalla somma dovuta ovvero € 25.933,70 più interessi con decorrenza dal 29 marzo 2012 vanno via via detratte le somme già restituite dal per il complessivo Pt_1 importo di € 23.238,24. Conclusivamente, in parziale riforma della sentenza di primo grado n.409/2020 ferma la revoca del decreto ingiuntivo n. 1251/2018 , previo accertamento che Parte_3
è tenuto a restituire alla l'importo di €
[...] Controparte_1
25.933,70 oltre interessi legali dal 29.3.2012, egli va condannato a detta restituzione, con detrazione dal dovuto delle somme già via via restituite nelle more e pari complessivamente ad 23.238,24 Avendo egli restituito solo un importo minore rispetto al dovuto la domanda formulata dal nella presente fase di rinvio di restituzione a sé “di quanto impropriamente Pt_1 richiesto e da questi corrisposto nelle more del giudizio” va rigettata. In ordine alle spese di lite vige il consolidato principio ( v. tra le tante pronunce Cass civile, Sezioni Unite n. 32096/2022, Cass. civile sez 2 n. 9448/2023, Cass civ sez 5
n.23639/24, Cass civile sez 3 n. 2956/24, Cass civile sez lavoro n. 11130/25 ) secondo cui in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato di tal che il relativo onere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite, anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Non vanno dunque liquidate le spese valutando la soccombenza con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, valutando la soccombenza in relazione all'esito finale della lite. Va poi richiamato il principio secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.92,comma2,c.p.c.(v. Cass. civ. Sez. Unite - , Sentenza n.32061 del 31.10.2022). Nel caso in esame la domanda di restituzione somme originariamente formulata dalla Presidente del Consiglio dei Ministri è stata da ultimo accolta sia pure in misura pagina 8 di 9 sensibilmente ridotta, di tal che detta parte risulta essere, considerato l'esito complessivo del giudizio, la parte “vittoriosa”. Nondimeno essa in ragione della effettiva controvertibilità della questione di diritto ha chiesto la compensazione delle spese di lite: a fronte di detta espressa richiesta di compensazione è obbligo provvedere in conformità, altrimenti incorrendo in ultra o extrapetizione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24560 del 31/10/2013).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento definitivamente decidendo nella causa di rinvio a seguito di cassazione, in relazione al motivo accolto dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n.10337/2024 , in parziale accoglimento dell' appello formulato da ed in parziale riforma Parte_1 della sentenza di primo grado n. 409/2020 del Tribunale di Trento 1) ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1251/2018, condanna
[...]
a restituire alla la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 25.933,70 oltre interessi con decorrenza dal 29 marzo 2012, con detrazione via via delle somme già restituite dal per il complessivo importo di € Pt_1
23.238,24 2) rigetta la domanda di di restituzione di quanto già da egli Parte_3 corrisposto alla Controparte_1
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi del giudizio Così deciso in Trento, camera di consiglio del 9.9.2025 La presidente rel ed est. Dott Liliana Guzzo
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