Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 8312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8312 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08312/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13855/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13855 del 2025, proposto da
IA OL, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Lucantoni, Rita Lucantoni, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione
del giudicato derivante dalla sentenza n. 6685/2025, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa NA OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La ricorrente agisce in questa sede per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 6685/2025, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
2. Con la predetta sentenza, il giudice del lavoro ha accertato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un totale di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
3. La sentenza ha, altresì, previsto la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
4. La ricorrente ha notificato il titolo esecutivo all’Amministrazione, la quale non ha provveduto nel termine di legge ad adempiere integralmente agli obblighi derivanti dalla decisione giurisdizionale.
5. Nelle more del presente giudizio, tuttavia, l’Amministrazione ha provveduto ad attribuire alla ricorrente il beneficio economico oggetto di causa, mediante accredito della somma complessiva di € 1.000,00.
6. Tale adempimento determina la cessazione parziale della materia del contendere con riferimento alla pretesa principale.
7. Residua, tuttavia, l’interesse della ricorrente alla decisione in ordine alla corresponsione degli interessi o della rivalutazione monetaria, così come riconosciuti dalla sentenza del giudice del lavoro, nonché in ordine alle spese del presente giudizio.
8. La domanda di ottemperanza deve, pertanto, essere accolta nei limiti della suddetta pretesa residua.
9. Il titolo esecutivo risulta essere stato ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione intimata. È, altresì, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’articolo 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669.
10. L’Amministrazione è, dunque, tenuta a dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, provvedendo alla corresponsione degli accessori dovuti sulle somme riconosciute.
11. Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nei limiti della parte non ancora adempiuta, provvedendo alla corresponsione degli accessori dovuti, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
12. In caso di ulteriore inadempimento, va disposta la nomina di un Commissario ad acta.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto che l’adempimento parziale è intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso.
14. Le spese vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione parziale della materia del contendere con riferimento alla domanda di attribuzione del beneficio economico;
- accoglie il ricorso per la restante parte e, per l’effetto:
1) ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, provvedendo alla corresponsione degli interessi o della rivalutazione monetaria dovuti, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza;
2) nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla parte del titolo azionato meglio precisata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente;
3) condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ZZ, Presidente
NA OT, Primo Referendario, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| NA OT | EL ZZ |
IL SEGRETARIO