Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/05/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2201/2020 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 22.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.2201/2020 promossa da
rappr e difeso dall' avv Giovanni D' Amico Parte_1 come da mandato in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale rapp.te p.t., rappr e difeso CP_1 dagli avv e come da Controparte_2 Controparte_3 mandato in atti
RESISTENTE
nonchè
Controparte_4
– in persona del Presidente pro tempore- rappr e difeso dall' avv
Ivan Canelli
TERZO CHIAMATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricordo depositato in data 19.2.2020 parte ricorrente adiva il
Tribunale rappresentando come la società datrice di lavoro fosse creditrice nei confronti del ricorrente per le seguenti causali: :
a) Violazione dell'art. 72 “Riposo giornaliero” e dell'art. 73
“Riposo settimanale” del CCNL VI IV (Punto 6 del ricorso); b) Violazione dell'art.74 del CCNL VI IV
“Pause” (Punto 7 del ricorso); c) Violazione dell'art.76 ed 84 del
“Straordinario” (Punto 9 del ricorso); e) Violazione dell'art.79 e
71 del CCNL VI IV - “Programmazione e prevedibilità dello
Straordinario” (Punto 10 del ricorso); f) Violazione dell'art. 116 del CCNL VI privata “Maggiorazione per lavoro: festivo - straordinario” (Punto 11 del ricorso); g) Violazione dell'art. 144
CCNL “Indennità di vacanza contrattuale” (punto 12 del ricorso); h) mancato versamento del TFR al Fondo complementare “FON.TE” (punto 13 del ricorso).
Tanto premesso concludeva chiedendo: A) Accertare e dichiarare, disattesa ogni avversa e contraria difesa e prospettazione, che veri sono i fatti e le circostanze avanti dedotte e che quindi la datrice di lavoro convenuta ha violato l'applicazione, in danno del ricorrente, delle norme del CCNL VI IV come in premessa tutte esposte ai punti da 1) a 13) qui espressamente richiamate e da intendersi integralmente trascritte;
B) Per l'effetto condannare parte convenuta al rispetto ed esatta applicazione delle norme come violate e sopra richiamate, oltre al pagamento (all'accantonamento per il solo TFR) in favore del ricorrente delle somme pari ad
€40.934,67, come meglio indicate ed esplicate nel conteggio allegato al presente atto che qui si richiama e deve intendersi integralmente trascritto. Si chiede disporsi altresì condanna della stessa convenuta al pagamento (all'accantonamento per il solo TFR) di tutte le altre somme a maturarsi sino alla data dell'effettiva e corretta applicazione delle norme violate. In ogni caso con condanna della stessa convenuta al pagamento delle maggiorazioni di legge
(interessi e rivalutazione) per il ritardo dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
C) Condannare la convenuta all' immediato e integrale versamento di tutte le quote di TFR presso il Fondo Fon.te. non versate per tempo, in subordine al pagamento in favore del ricorrente di tali somme come maturate e dovute in base alla legge e al CCNl di categoria;
D) Condannare la convenuta datrice di lavoro al corretto ed integrale versamento presso l' dei contributi CP_5 previdenziali come maturati in base alle somme come sopra dovute e riconosciute. Qualora fosse già intervenuta prescrizione e/o inesigibilità si chiede disporsi equivalente condanna risarcitoria in favore del ricorrente.
Con memoria di costituzione tempestivamente depositata CP_1 ha eccepito preliminarmente la prescrizione;
nel merito ha fatto presente che il lavoratore è sempre stato impiegato con il rispetto del riposto di 11 ore tra una turnazione e l'altra, così come ha sempre goduto di almeno un riposo settimanale;
che il ricorrente ha sempre fruito dei 10 minuti di pausa in caso di turni superiori a 6 ore consecutive;
che i permessi non goduti sono stati disciplinati sulla base del regolamento interno e che tutte le ulteriori voci di cui in ricorso sono state erogate secondo contrattazione collettiva.
In corso di giudizio si è svolta istruttoria per testi e su una parte delle domande di cui all'atto introduttivo è stato necessario disporre apposita ctu.
All' odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l' eccezione di prescrizione formulata dalla resistente alla luce dell' orientamento espresso da
Cass. 26246/2022 e successive conformi secondo cui la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Le pretese di parte ricorrente partono dal 2012 e quindi – alla luce dei sopra citati principi di diritto – non sono oggetto di prescrizione alcuna.
*
Ciò detto si analizzano partitamente le distinte voci richieste.
Con riferimento alla a) Violazione dell'art. 72 “Riposo giornaliero”
e dell'art. 73 “Riposo settimanale” del CCNL VI IV –
Punto 6 del ricorso – si fa presente che questo giudice intendere prioritariamente richiamare i principi di cui a Cass. 29344/2023 ai sensi dell'art. 118 d. att. cpc. In particolare, si fa presente come il recupero previsto dalla norma collettiva del periodo di riposo, inferiore alla soglia minima delle undici ore continuative, debba avvenire mediante corrispondente protrazione degli intervalli non lavorati tra una prestazione e l'altra nei trenta giorni successivi e che in caso di mancato rispetto del termine di trenta giorni spettino al lavoratore le somme corrispondenti alle maggiorazioni della quota oraria… Nel caso di specie, si premette che il quesito attribuito al ctu (riportato anche a pg. 4 della ctu) si è posto nel senso indicato dalla giurisprudenza (cfr. anche pp.gg. 8 e 9 della ctu). A livello di riscontri della consulenza si riporta quanto nell'elaborato affermato: “Per il calcolo dello straordinario si è applicata la percentuale di cui alle lettere c) del 30% ed e) del
40%; i minuti di mancato riposo giornaliero sono stati trasformati in centesimi per comodità di calcolo;
Come riportato nel ricorso e confermato nella memoria, la Società adotta il sistema 5 + 1 di cui all'art. 76 del c.c.n.l. che prevede che: “la settimana lavorativa si attua, per il personale tecnico operativo, mediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di lavoro”: nei conteggi si è tenuta in considerazione la seguente organizzazione del lavoro;
Nella documentazione in atti non risulta alcuna indicazione dell'avvenuto recupero del riposo giornaliero entro i 30 giorni e di quello settimanale entro il settimo giorno lavorativo;
in riferimento ai riposi di cui agli artt. 72 e 73 CCNL si sono presi in considerazione gli schemi allegati al Ricorso introduttivo, nei quali, mese per mese, Parte Resistente ha indicato le ore maturate per “Riposo di cui all'art. 72” e per “Riposo di cui all'art. 73” Come da quesito, per la voce straordinario, si sono presi in considerazione gli importi indicati in busta paga, applicando le percentuali spettanti come da CCNL;
Nei fogli di calcolo si riportano come importi percepiti esclusivamente quelli relativi alle voci oggetto di computo;
I turni tratti dalle agende personali di cui all'Allegato
14 di Parte Ricorrente partono dal gennaio 2012; I turni allegati da Parte Resistente partono, invece, dal dicembre 2018.
Conseguentemente si sono usati i Turni di Parte Ricorrente fino al dicembre 2018 e, per la restante parte dei conteggi, si sono riscontrate eventuali discrasie fra tutti i turni presenti in atti;
Non sono stati trovati, in atti, la busta paga di dicembre 2014; i turni relativi all' anno 2015 né le buste paga;
le buste paga di gennaio e febbraio 2016; i turni relativi ai mesi di gennaio/agosto
2016.
Va evidenziato come non risultino recuperi nei 30 gg successivi e quindi come vadano corrisposte le maggiorazioni. Per tali voci sono state riconosciute le seguenti voci:
Per ore mancato riposo giornaliero (art. 72) € 2.060,51 Per ore mancato riposo settimanale (art. 73) € 1.043,09 Il tutto oltre accessori”.
*
Con riferimento alla b) Violazione dell'art.74 del CCNL VI
IV “Pause” (Punto 7 del ricorso) parte ricorrente ha affermato che “come detto in precedenza, l'orario di lavoro adottato dall'azienda ed osservato dal ricorrente è quello scaturente dal sistema c.d. 5+1 che prevede 7 ore di lavoro al giorno. Quindi per quanto previsto dalla norma sopra trascritta, dall'azienda non vengono assolutamente rispettate e fatte usufruire al lavoratore.
Non vi è traccia di tali pause sia nei servizi che nelle buste di paga come redatti dall'azienda e qui prodotti. A fronte di tale mancanza vi è quindi provveduto ad effettuare il corretto calcolo dei 10 minuti di pausa non fruiti ogni 6 ore di servizio o multipli di queste (ad esempio alla 12^ ora scattano ulteriori 10 minuti e quindi 20 minuti in totale). Sempre a seguito della loro mancata fruizione, non sono stati mai neppure concessi dall'azienda al lavoratore i corrispondenti e dovuti riposi compensativi di pari durata da godersi nei 30 giorni successivi, né il ricorrente vi ha mai inteso rinunciare agli stessi.
Va premesso che nel corso del giudizio è stata svolta apposita istruttoria.
I testi e hanno confermato l' Testimone_1 Testimone_2 assenza di pause nello svolgimento del lavoro e lo svolgimento della prestazione con modalità tali da maturarne i presupposti.
E' quindi provato dalle testimonianze rese da soggetti che hanno lavorato con che egli non abbia svolto le pause di cui Tes_1 al citato punto 7 del ricorso. Ed invero a prescindere da tutto appare come - anche laddove non si sia seguito l'orario 5+1 - il ricorrente abbia comunque avuto diritto alla pausa di 10 minuti e questa non sia stata fruita.
Pertanto si ritiene di poter condannare parte resistente a ristorare il ricorrente per la mancata fruizione dei 10 minuti di pausa.
Infatti, va anche ribadito come risulti in atti (ed invero parte resistente non ha neppure contestato quanto detto in ricorso) e dalle prove che le pause non fruite non siano neppure state oggetto di successivo “recupero” nei successivi 30 gg.
Da ciò discende che possono farsi propri i – non contestati sul punto
– conteggi di parte ricorrente. Per tale voce spettano quindi €
521,04, oltre accessori.
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Con riferimento alla c) Violazione dell'art.76 ed 84 del CCNL
VI IV (Permessi retribuiti non goduti) (Punto 8 del ricorso) Parte ricorrente ha argomentato facendo presente che:
Quindi in base alle norme contrattuali come sopra descritte al ricorrente spettando ogni anno 20 giorni di permessi. Parte convenuta viola reiteratamente le norme sui permessi, sia per quanto riguarda il loro calcolo, sia per la loro fruizione o, in mancanza, retribuzione. Infatti il ricorrente ha accumulato, come risulta chiaramente da conteggi in atti alla “Permessi retribuiti non goduti”, una quantità di permessi che, essendo decorsi i termini per la loro fruizione, debbono essere integralmente retribuiti. Né vale ad escludere tale diritto del ricorrente il regolamento interno della convenuta che, oltre ad essere una norma di secondaria importanza rispetto a quella contrattuale generale, prevede solo un obbligo retributivo differito senza alcuna specificazione in tal senso.
Sovviene quindi ad interpretarla ed integrarla la successiva clausola che prevede un termine esplicito minore rappresentato dalla indicazione che i permessi in eccesso debbono essere recuperati entro
l'anno successivo. In mancanza ovviamente gli stessi non possono considerarsi persi e vanno integralmente retribuiti come qui si chiede. Parte resistente ha richiamato il proprio regolamento interno che prevede la monetizzazione in 10 anni. Questo Tribunale ha già avuto modo di esprimersi sul punto nei seguenti termini (Trib. Lecce, n.
3371/2023): Nel richiamare pregressa giurisprudenza di questo giudice e di questo Tribunale (invocabile ex art. 118 d. att. cpc, cfr. produzione parte opposta), si fa presente che Controparte_6 che il regolamento interno dell'azienda, sottoscritto dal ricorrente, sancirebbe la monetizzabilità dei permessi decorso il decennio. Al riguardo, si pone il problema del rapporto tra pattuizione individuale (è infatti certo che il ricorrente abbia sottoscritto per adesione e accettazione il regolamento interno che
è divenuto parte della regolamentazione del proprio rapporto non attenendo solo alle modalità operative di svolgimento della prestazione ma dettagliando anche istituti negoziali) e contratto collettivo. Senza dover eccedere in disquisizioni sull'art. 2077 cc e sulla teoria del cumulo o dell'assorbimento (o conglobamento), basta richiamare risalente giurisprudenza (cfr., tra le tante, Cass.
456/1983 e Cass. 5244/1995) secondo cui: Nel contrasto fra la disciplina collettiva e quella risultante nel caso concreto dal contratto individuale occorre fare applicazione del cosiddetto criterio dell'assorbimento, mettendo a raffronto non le singole clausole contrapposte ma i trattamenti complessivi desumibili dalle due discipline in conflitto e ciò sia per una razionale interpretazione del principio della clausola più favorevole al lavoratore sia per una oggettiva necessità di carattere economico, la quale postula che al lavoratore sia riservato il trattamento più favorevole nel suo complesso, in esso restando assorbiti specifici benefici propri dell'altro. Nel caso di specie, il compito appare semplice rispetto alla delimitazione del campo di indagine, vertendo lo stesso comunque sulla sola modalità di fruizione dei permessi
(istituto specifico e peculiare che non tange l'istituto delle ferie e che non si ricollega – nel caso concreto - neppure ad alcuna diversa regolamentazione dell'orario di lavoro). Da un lato, vi è la disciplina negoziale che prevede una monetizzazione annuale del diritto;
dall'altro, la disciplina integrativa del contratto individuale (il regolamento interno non è infatti contratto integrativo aziendale ma al massimo per come descritto in memoria è atto di integrazione del contratto individuale) che prevede che
“normalmente i permessi retribuiti devono essere esauriti entro il
31 Dicembre;
per espressa previsione aziendale, qualora ciò non avvenisse entro il suddetto termine la scadenza dell'obbligo retributivo potrà essere differita entro la scadenza del 10 (decimo) anno successivo”. Orbene, la norma parla di “obbligo retributivo”, usa il verbo potrà (senza indicare i termini di esercizio del potere). La clausola successiva prevede invece un termine minore nel caso di fruizione di permessi in eccesso da recuperare entro l'anno successivo. Di contro, la norma del ccnl prevede chiaramente la monetizzazione dei permessi allo scadere dell'anno. In conclusione: trattandosi di un diritto disponibile (non vengono infatti in rilievo le ferie del dipendente); tenuto conto che la monetizzazione dei permessi costituisce anche un interesse del dipendente, tenuto conto che la norma parlando di differimento dell'obbligo retributivo sembra tarata sulla predisposizione di un risparmio del datore di lavoro (si parla di differimento dell'obbligo retributivo e non di differimento del potere di fruizione dei permessi), valutato che il potere di differimento rimane dai contorni assolutamente incerti deve ritenersi che la clausola individuale sia meno vantaggiosa di quella pattizia e pertanto si ritiene debba avere luogo la monetizzazione annuale degli stessi. In sintesi, non può essere riconosciuta valenza di contratto integrativo al regolamento interno difettandone i presupposti oggettivi e soggettivi, non essendo stato lo stesso sottoscritto dalle organizzazioni sindacali ma essendo mero oggetto di interpolazione nel contratto individuale (cfr. supra). Alla luce di quanto sopra vanno erogate le somme richieste a tale titolo.
I calcoli non sono contestati e il dovuto ammonta a € 2955,16 oltre accessori.
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Con riferimento alla d) Violazione dell'art.79 e 80 del CCNL
VI IV “Straordinario” (Punto 9 del ricorso), tralasciando quanto si dirà relativamente al punto 11 del ricorso, deve affermarsi che la censura di parte ricorrente si limita sostanzialmente ad affermare quanto segue:…A fronte di tale sistema, sulle buste di paga il dato dello straordinario è calcolato in modo assolutamente incomprensibile ed errato, non rispecchiando il dato normativo e reale come emerge dai turni di servizio determinati e forniti dalla stessa azienda…. Non viene invero precisato quale sarebbe l'erroneo calcolo. Che venga fatto straordinario è provato dalla sua stessa inclusione in busta paga. Né si può duplicare lo straordinario rispetto a quanto già concesso rispetto al punto 6 del ricorso (sopra analizzato). Appare quindi non correttamente articolata questa voce del ricorso. Tra l'altro, trattandosi di straordinario la prova dei fatti costitutivi spetta al ricorrente ed
è da provarsi con rigore. Questa parte del ricorso non appare quindi fondata.
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Con riferimento alla e) Violazione dell'art.79 e 71 del CCNL
VI IV - “Programmazione e prevedibilità dello
Straordinario” (Punto 10 del ricorso), tale punto appare formulato come sostanziale petizione di principio. Non appare correttamente allegata la natura fissa dello straordinario. Appare quindi come il ricorso si ponga in violazione dei principi di cui a Cass. 3022/2018:
… gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità… Deve quindi affermarsi come non sia possibile prendere positivamente tale porzione di ricorso che tra l'altro chiede l'accantonamento solo per questa specifica voce.
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Con riferimento alla f) Violazione dell'art. 116 del CCNL VI privata “Maggiorazione per lavoro: festivo - straordinario” (Punto
11 del ricorso), il ctu, sulla base delle buste paga in atti e dello straordinario in esse risultanti, ha verificato se vi sia stata corretta applicazione delle maggiorazioni contrattuali evidenziando differenze pari ad € 40,03, oltre accessori. *
Con riferimento alla g) Violazione dell'art. 144 CCNL “Indennità di vacanza contrattuale” (Punto 12 del ricorso), parte ricorrente ha argomentato che la voce andrebbe considerata nelle voci fisse della retribuzione e non nelle voci variabili con tutte le conseguenze che ne derivano in termini economici, con conseguente diritto a maggiori somme. Parte resistente contesta questa lettura del complesso normativo pattizio (artt. 144, 106 e 109 ccnl).
Il ricorrente cita a supporto giurisprudenza del Tribunale di Milano.
Invero sul punto ha avuto modo di pronunciarsi – in senso favorevole al lavoratore – anche CdA Milano n. 647/2021 (e CdA n. 436/2020).
Anche questo Tribunale si è pronunciato aderendo alla giurisprudenza sopra riportata (Trib. Lecce n. 1356/2022). La stessa si richiama ai sensi dell'art. 118 d. att. cpc.
In particolare si è fatto presente che: L'art. 109, con rubrica “
Copertura Economica “ dispone : Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1 marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi.
L'art. 106 - Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)
Il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191
e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente ( …)[…] E' indubbio che la “copertura economica” di cui all'art. 109 debba essere inquadrata nella fattispecie della indennità di vacanza contrattuale. La Suprema
Corte (cfr. Cass. n. 8253/16) ha precisato al riguardo che
“L'indennità di vacanza costituisce un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti (in tal senso, Cass. sent. n. 8803/14). Se si tratta di un'”anticipazione”, non è possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo perché questa è l'unica che si salda a quella del precedente contratto collettivo schermando la regolamentazione provvisoria dell'indennità di vacanza contrattuale (così, Cass. sent. n. 14356/14)”. Ciò posto, non è condivisibile quanto asserito dall'appellante ovvero che la caratteristica di “provvisorietà” dell'indennità di vacanza contrattuale le precluda il riconoscimento della natura “pienamente retributiva”, essendo demandata alle parti sociali la facoltà di regolamentare in sede di rinnovo contrattuale tale istituto proprio in considerazione della natura provvisoria e contingente dello stesso. La interpretazione seguita dal giudice a quo trova supporto da un lato nell'art. 106, che include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del “salario unico nazionale” a propria volta compreso nella “retribuzione normale” di cui all'art.105; e dall'altro nell'art. 142, che, disciplinando l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei
C.C.N.L. a2013/15 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013), precisa - a differenza di quanto stabilito nell'art. 109 che regola il periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo - che tale “una tantum” non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
La lettura combinata di dette disposizioni permette di affermare che l'emolumento in questione fa parte del salario unico nazionale e dunque della retribuzione normale, rientrando, così, nella base di calcolo degli istituti di retribuzione indiretta spettanti ai dipendenti. Orbene, si ritiene che il meccanismo di assorbimento nei futuri aumenti contrattuali consenta di ritenere che la natura dell'emolumento sia la medesima degli aumenti contrattuali. La ratio dell'assorbimento risiede nella logica delle poste omogenee e pertanto gli stessi effetti giuridici dei “normali” aumenti salariali va ricondotta alla presenta indennità che assume quindi carattere retributivo per i fini che qui interessano. Oltre a ciò, non può che condividersi il ragionamento giuridico fatto proprio dalla Corte d'Appello di Milano e qui fatto proprio anche da questo giudice in quanto appare idoneo a leggere le norme in maniera unitaria. Questa porzione di ricorso è fondata e il quantum dovuto
(conteggi non contestati) ammonta a euro 688,18, oltre accessori.
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Dal computo delle voci di ricorso accolte deriva quindi il quantum dovuto nella misura di € 7308,01 (euro 2060,51 + euro 1043,09 (punto
6) + euro 521,04 (punto 7) + euro 2955,16 (punto 8) + euro 40,03
(punto 11) + euro 688,18 (punto 12)) (che indica la sola sorte capitale come si evince chiaramente dal raffronto con i conteggi prodotti di cui è stata presa la parte in sola sorte capitale); il tutto va maggiorato degli accessori di legge ex art. 429 cpc.
Da tanto consegue il diritto di parte ricorrente alla regolarizzazione contributiva (secondo ordinanza Cass. 11730/2024
“Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l'accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell' ). CP_5
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Infine con riferimento al mancato versamento del TFR al fondo complementare “FON.TE” (Punto 13 del ricorso), il ricorrente ha dimostrato-tramite produzione documentale-di aver destinato il proprio TFR al Fondo e ha allegato l' inadempimento del datore CP_4 di lavoro.
In punto di diritto con particolare riferimento alla ripartizione dell' onere di allegazione e prova in materia di omesso versamento delle quote del TFR, ritiene il Tribunale che- in conformità ai principi di cui agli artt 2697 c.c. e 1218 c.c. gravi sul lavoratore l' onere di allegare e provare il fatto costitutivo del suo diritto, rappresentato dall' esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l' onere di allegare l' inadempimento del datore di lavoro e che, invece, gravi in capo al datore di lavoro l' onere di provare il fatto estintivo della pretesa del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, ossia l' avvenuto versamento delle quote di TFR.
Nel caso di specie se il ricorrente ha allegato e fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad ottenere il versamento delle quote del TFR e ha altresì allegato l' inadempimento del datore di lavoro, diversamente il datore di lavoro non ha fornito la prova dell' avvenuto versamento delle quote di TFR maturate sino alla cessazione del rapporto di lavoro.
La prova dell' esistenza del rapporto di lavoro subordinato da una parte e l' assenza della prova dell' adempimento dell' obbligo di versare le quote del TFR dall' altra portano a ritenere esistente il diritto vantato.
La domanda del ricorrente deve pertanto essere accolta con conseguente condanna di sola legittimata passiva CP_1 rispetto alla domanda fatta valere in giudizio, ad eseguire in favore del terzo, (evocato in giudizio per completezza di CP_4 contraddittorio in quanto legittimato a ricevere la prestazione) e nell' interesse del ricorrente, il versamento delle quote di trattamento di fine rapporto maturate da e non Parte_2 versate.
*
Le spese seguono la soccombenza.
Ai fini della liquidazione del dovuto si è comunque tenuto conto del livello di complessità della causa e della necessità di disporre ctu. Il funzionamento dei collegamenti ipertestuali è apparso invero non operante e quindi nessuna maggiorazione appare dovuta su quanto determinato (e riportato in dispositivo).
Le spese di ctu sono a carico della soccombente CP_7
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n.2201/2020, così provvede:
1)-accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la società resistente a pagare in favore del ricorrente CP_1 la somma di € 7.308,01 oltre accessori come per legge;
2)- condanna a versare al Fondo Complementare FON.TE. CP_1 le somme dovute e non verste a titolo di quote di TFR in relazione alla posizione contributiva di Parte_1
3)- Dichiara il diritto di parte ricorrente alla regolarizzazione contributiva;
4)-condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2800,00 oltre spese forfettarie (15%), iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico della parte resistente soccombente le spese di ctu.
Lecce, 22/05/2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa