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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 612/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ME EUGENIO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3463/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di EL Volturno - C/o Casa Comunale 81030 EL Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6006 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5288/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle delle deduzioni depositate il 18 settembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 24 luglio 2025 al comune di EL Volturno (d'ora in poi: il Comune), nonché depositato presso questa Corte il 29 di quello stesso mese, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n° 6006 del 20 maggio 2025, notificatogli in pari data ed avente ad oggetto l'IMU per l'annualità
2020. A detrimento di tale atto, recante un complessivo ammontare dovuto di 1.038 euro, l'odierno ricorrente, dopo aver preliminarmente evidenziato che l'immobile assoggettato ad imposta, ubicato in Indirizzo_1 km. 39, costituiva la propria residenza anagrafica e dimora abituale, ha eccepito l'assenza di un previo contradditorio endoprocedimentale e la carenza di motivazione riguardo all'assoggettamento a tassazione per quell'abitazione principale. A quest'ultimo proposito il ricorrente1 ha evidenziato di esser residente in quell'immobile fin dal 2007 e di svolgere la propria attività lavorativa nel territorio del Comune stesso. Inoltre lui ha richiamato una serie di elementi di fatto, tra i quali i consumi di energia elettrica e di acqua: i quali, a suo dire, rendevano indubbio l'effettivo utilizzo dell'immobile stesso quale propria abitazione principale;
e, invece, ha reputato irrilevante che il proprio coniuge e i loro figli risiedessero in altro comune.
Perciò l'odierno ricorrente ha domandato l'annullamento dell'atto impugnato.
2. Con deduzioni depositate il 18 settembre 2025 si è costituito il Comune, evidenziando in facto che le fatture riguardanti l'energia elettrica risultavano domiciliate ad un indirizzo diverso rispetto a quello della fornitura in questione, che inoltre nel 2020 erano stati assai modesti i consumi idrici e che, altresì, il coniuge ed i figli del ricorrente1 risiedevano ad Aversa (NA). Inoltre l'ente locale ha resistito alle varie doglianze attoree, richiamando anche la sentenza n° 1919/2025 emessa da questa Corte riguardo ad un accertamento per l'annualità 2019.
3. Poi il ricorrente1 ha depositato ulteriore documentazione, il 6 novembre 2025; ed una memoria conclusionale il 14 di quello stesso mese, tra l'altro evidenziando di aver proposto appello avverso la sentenza n° 1919/2025 richiamata ex adverso.
4. Nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Alla luce di quanto evidenziato dal ricorrente1, riguardo al fatto che sua madre sia titolare di uno stabilimento balneare nel territorio comunale e che lui stesso risulti alle dipendenze di quello stabilimento, appare ovvio che, nell'immobile per cui è lite, lungo i mesi estivi si registrino significativi consumi idrici ed elettrici da parte dell'intero nucleo familiare del ricorrente1. Peraltro questi ammette che quel nucleo sia composto anche dal coniuge e da almeno due “… figli …” (pag. 8 del ricorso): questi ultimi verosimilmente in tenera età nel 2020, visto che il matrimonio risale al 2007 giusta situazione individuale prodotta dal Comune, essendo perciò altrettanto verosimile che abbiano trascorso quel periodo estivo insieme ai genitori.
Inoltre anche le mere quietanze di fatture elettriche prodotte dall'odierno ricorrente (all. 7B), oltre a non evidenziare in alcun modo i consumi tempo per tempo, dimostrano una concentrazione dei consumi stessi nei mesi estivi, visto l'ammontare di tali fatture e la costante quanto inevitabile incidenza della quota fissa, comunque dovuta:
- 54,49 euro il 30 gennaio 2020;
- 49,60 euro il 25 marzo 2020;
- 87,79 euro il 30 maggio 2020;
- 73,72 euro il 17 luglio 2020; - 72,94 euro il 29 settembre 2020;
- 64,60 euro il 30 novembre 2020;
- 52,04 euro il 18 gennaio 2021.
6. Ad analoga conclusione deve pervenirsi riguardo ai consumi idrici: i quali, alla luce della fattura n° 17592 emessa dalla Volturno Multiutility il 31 dicembre 2020 (all. 7A al ricorso), sono stati pari a 273 metri cubi in un arco temporale, dal 25 novembre 2019 al 23 novembre 2020, che sostanzialmente può reputarsi coincidente con l'anno 2020. Tuttavia, dalla precedente fattura n° 8740 del 20 luglio 2020 (ibidem), si evince che nella porzione invernale del predetto arco temporale, cioè fino al 18 maggio 2020, i consumi sono stati di appena 68 metri cubi: avvalorando così la tesi di un utilizzo essenzialmente stagionale dell'immobile per cui è lite, visto che ragionevolmente il residuo quantitativo di 205 metri cubi deve reputarsi consumato, durante i mesi estivi, da parte di un nucleo familiare di almeno quattro persone.
7. Nonostante la fin qui evidenziata totale infondatezza del ricorso, la complessità fattuale del caso di specie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta la domanda proposta da Ricorrente_1;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
il giudice monocratico
(EN EC)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ME EUGENIO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3463/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di EL Volturno - C/o Casa Comunale 81030 EL Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6006 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5288/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle delle deduzioni depositate il 18 settembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 24 luglio 2025 al comune di EL Volturno (d'ora in poi: il Comune), nonché depositato presso questa Corte il 29 di quello stesso mese, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n° 6006 del 20 maggio 2025, notificatogli in pari data ed avente ad oggetto l'IMU per l'annualità
2020. A detrimento di tale atto, recante un complessivo ammontare dovuto di 1.038 euro, l'odierno ricorrente, dopo aver preliminarmente evidenziato che l'immobile assoggettato ad imposta, ubicato in Indirizzo_1 km. 39, costituiva la propria residenza anagrafica e dimora abituale, ha eccepito l'assenza di un previo contradditorio endoprocedimentale e la carenza di motivazione riguardo all'assoggettamento a tassazione per quell'abitazione principale. A quest'ultimo proposito il ricorrente1 ha evidenziato di esser residente in quell'immobile fin dal 2007 e di svolgere la propria attività lavorativa nel territorio del Comune stesso. Inoltre lui ha richiamato una serie di elementi di fatto, tra i quali i consumi di energia elettrica e di acqua: i quali, a suo dire, rendevano indubbio l'effettivo utilizzo dell'immobile stesso quale propria abitazione principale;
e, invece, ha reputato irrilevante che il proprio coniuge e i loro figli risiedessero in altro comune.
Perciò l'odierno ricorrente ha domandato l'annullamento dell'atto impugnato.
2. Con deduzioni depositate il 18 settembre 2025 si è costituito il Comune, evidenziando in facto che le fatture riguardanti l'energia elettrica risultavano domiciliate ad un indirizzo diverso rispetto a quello della fornitura in questione, che inoltre nel 2020 erano stati assai modesti i consumi idrici e che, altresì, il coniuge ed i figli del ricorrente1 risiedevano ad Aversa (NA). Inoltre l'ente locale ha resistito alle varie doglianze attoree, richiamando anche la sentenza n° 1919/2025 emessa da questa Corte riguardo ad un accertamento per l'annualità 2019.
3. Poi il ricorrente1 ha depositato ulteriore documentazione, il 6 novembre 2025; ed una memoria conclusionale il 14 di quello stesso mese, tra l'altro evidenziando di aver proposto appello avverso la sentenza n° 1919/2025 richiamata ex adverso.
4. Nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Alla luce di quanto evidenziato dal ricorrente1, riguardo al fatto che sua madre sia titolare di uno stabilimento balneare nel territorio comunale e che lui stesso risulti alle dipendenze di quello stabilimento, appare ovvio che, nell'immobile per cui è lite, lungo i mesi estivi si registrino significativi consumi idrici ed elettrici da parte dell'intero nucleo familiare del ricorrente1. Peraltro questi ammette che quel nucleo sia composto anche dal coniuge e da almeno due “… figli …” (pag. 8 del ricorso): questi ultimi verosimilmente in tenera età nel 2020, visto che il matrimonio risale al 2007 giusta situazione individuale prodotta dal Comune, essendo perciò altrettanto verosimile che abbiano trascorso quel periodo estivo insieme ai genitori.
Inoltre anche le mere quietanze di fatture elettriche prodotte dall'odierno ricorrente (all. 7B), oltre a non evidenziare in alcun modo i consumi tempo per tempo, dimostrano una concentrazione dei consumi stessi nei mesi estivi, visto l'ammontare di tali fatture e la costante quanto inevitabile incidenza della quota fissa, comunque dovuta:
- 54,49 euro il 30 gennaio 2020;
- 49,60 euro il 25 marzo 2020;
- 87,79 euro il 30 maggio 2020;
- 73,72 euro il 17 luglio 2020; - 72,94 euro il 29 settembre 2020;
- 64,60 euro il 30 novembre 2020;
- 52,04 euro il 18 gennaio 2021.
6. Ad analoga conclusione deve pervenirsi riguardo ai consumi idrici: i quali, alla luce della fattura n° 17592 emessa dalla Volturno Multiutility il 31 dicembre 2020 (all. 7A al ricorso), sono stati pari a 273 metri cubi in un arco temporale, dal 25 novembre 2019 al 23 novembre 2020, che sostanzialmente può reputarsi coincidente con l'anno 2020. Tuttavia, dalla precedente fattura n° 8740 del 20 luglio 2020 (ibidem), si evince che nella porzione invernale del predetto arco temporale, cioè fino al 18 maggio 2020, i consumi sono stati di appena 68 metri cubi: avvalorando così la tesi di un utilizzo essenzialmente stagionale dell'immobile per cui è lite, visto che ragionevolmente il residuo quantitativo di 205 metri cubi deve reputarsi consumato, durante i mesi estivi, da parte di un nucleo familiare di almeno quattro persone.
7. Nonostante la fin qui evidenziata totale infondatezza del ricorso, la complessità fattuale del caso di specie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- rigetta la domanda proposta da Ricorrente_1;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso a Caserta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
il giudice monocratico
(EN EC)