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10 ottobre 2023
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16 aprile 2026
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Articolo 72 Ingresso nel territorio nazionale 1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65 sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione. ((48)) 2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. Ai fini del rilascio dei detti certificati non e' ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorieta' o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validita' quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalita' e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.
--------------- AGGIORNAMENTO (48)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 14 aprile 2026, n. 51 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/2026, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 72, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ( Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l'ingresso nel territorio nazionale delle cose di cui all' art. 65, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 42 del 2004 " ed "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell' art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l'ingresso nel territorio nazionale delle cose di cui all' art. 65, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004 ".
3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validita' quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalita' e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.
--------------- AGGIORNAMENTO (48)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 14 aprile 2026, n. 51 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/2026, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 72, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ( Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l'ingresso nel territorio nazionale delle cose di cui all' art. 65, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 42 del 2004 " ed "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell' art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l'ingresso nel territorio nazionale delle cose di cui all' art. 65, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004 ".
Commentari • 14
- 1. antiquariatohttps://www.brocardi.it/ · 1
Consulenza legale Q201616949 (Articolo 72 Codice beni cult. e paesag. - Ingresso nel territorio nazionale) «Per cercare di dare una risposta più corretta possibile al problema prospettato, occorrerebbe preliminarmente capire se la vendita degli oggetti verrebbe svolta quale...»
Leggi di più…
Giurisprudenza • 51
- 1. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 22/04/2025, n. 7846Provvedimento: Pubblicato il 22/04/2025 N. 07846/2025 REG.PROV.COLL. N. 00801/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 801 del 2022, proposto da AN SI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Bertoni e Filippo Bigetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per …Leggi di più...
- provenienza opera d'arte·
- documentazione idonea·
- legittimità esportazione·
- certificato di avvenuta spedizione·
- art. 5 d.m. 246/2018·
- eccesso di potere·
- compensazione spese di lite·
- art. 72 d.lgs. n. 42/2004·
- improcedibilità istanza·
- difetto di motivazione