Articolo 72 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 71Articolo 77
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Articolo 72 Ingresso nel territorio nazionale 1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione.
2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. (( Ai fini del rilascio dei detti certificati non e' ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorieta' o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. )) 3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validita' quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalita' e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.
Entrata in vigore il 18 dicembre 2025
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