Articolo 72 Ingresso nel territorio nazionale 1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65 sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione. ((48)) 2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. Ai fini del rilascio dei detti certificati non e' ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorieta' o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validita' quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalita' e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.
--------------- AGGIORNAMENTO (48)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 14 aprile 2026, n. 51 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/2026, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 72, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ( Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l'ingresso nel territorio nazionale delle cose di cui all' art. 65, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 42 del 2004 " ed "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell' art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l'ingresso nel territorio nazionale delle cose di cui all' art. 65, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004 ".
3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validita' quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalita' e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.
--------------- AGGIORNAMENTO (48)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 14 aprile 2026, n. 51 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/2026, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 72, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ( Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l'ingresso nel territorio nazionale delle cose di cui all' art. 65, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 42 del 2004 " ed "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell' art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda, l'ingresso nel territorio nazionale delle cose di cui all' art. 65, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004 ".