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Articolo 2 della Legge 9 luglio 1967, n. 541
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Legge 9 luglio 1967, n. 541
Articolo 2 della Legge 9 luglio 1967, n. 541
Versione
16 luglio 1967
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 16 luglio 1967
Vedi fonte istituzionale
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