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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/11/2024, n. 4719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4719 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1842/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Di Natale;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Lubrano;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 20/11/2024.
Motivazione
Con ricorso depositato il 28 febbraio 2022 ha chiesto che venga Parte_1
Contr accertata l'inesistenza del credito di € 9.036,66 vantato dall' di in forza della CP_1
sentenza n. 560/2016 o, in subordine, che l'illegittimità del recupero del credito sul suo trattamento retributivo in misura superiore ad 1/5. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, premettendo che la controparte creditrice avrebbe proceduto alla parziale compensazione del suo credito con il compenso maturato nel 2020 per lavoro straordinario, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito e, in subordine,
1 l'illegittimità del recupero in misura superiore ad un 1/5 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 2 ottobre 2024 l
[...]
, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_1
ex art. 615 c.p.c., vista l'assenza di una procedura esecutiva;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, ha chiesto che il venga condannato al Pt_2
pagamento del debito residuo, nonché al pagamento di € 575,00 a titolo di quota parte delle spese legali di cui alla sentenza n. 3935/2021 di questo Tribunale e di € 920,00 a titolo di quota parte delle spese legali di cui alla sentenza n. 4329/2023 sempre di questo
Tribunale (cfr. memoria).
Ciò detto, occorre procedere con ordine.
Innanzitutto va rilevata l'errata qualificazione della domanda da parte del , Pt_1
il quale, infatti, ha espressamente qualificato il ricorso “in opposizione all'esecuzione ex art.
615 c.p.c.” sul presupposto (inesistente) che fosse in corso una “procedura esecutiva di pignoramento presso terzi avvenuta con provvedimento stragiudiziale” (cfr. ricorso).
Ebbene, in base agli atti depositati non risulta né la pendenza di una procedura esecutiva presso terzi (che, peraltro, comporterebbe la competenza del giudice dell'esecuzione: cfr. art. 615, comma 2, c.p.c.), né la notifica di un atto di precetto (che avrebbe dato inizio all'esecuzione), né di un qualsivoglia atto esecutivo (visto che nessuna Contr delle note dell' allegate al ricorso possono essere qualificate come “provvedimento esecutivo stragiudiziale”, risultando manifestamente prive di efficacia esecutiva).
L'azione del , dunque, va intesa come volta all'accertamento negativo del Pt_1
Contr credito vantato dall' oltre che dell'accertamento della legittimità della compensazione operata, tramite trattenuta sullo stipendio, con la busta paga di luglio 2021.
Chiarito quanto precede, può procedersi, adesso, all'esame nel merito delle doglianze attoree.
L'eccezione di prescrizione non merita di trovare accoglimento perché basata sull'erroneo presupposto dell'applicazione dell'art. 2956 c.c. (prescrizione breve triennale): Contr nel caso di specie il credito dell' trova fondamento nel suo diritto alla restituzione delle somme pagata in esecuzione di una sentenza di condanna riformata in appello, cosicché trova applicazione il termine di prescrizione decennale (cfr. Cass., sez. III,
2 sentenza n. 3706 del 15 febbraio 2018: “Il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di condanna, successivamente riformata, soggiace, ai sensi degli artt.
2033 e 2946 c.c., al termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal giorno in cui è divenuto definitivo - con la riforma della sentenza predetta - l'accertamento dell'indebito”).
Soltanto per scrupolo motivazionale, dunque, va evidenziato come al credito ex art. 91
c.p.c. della parte vittoriosa non trovi applicazione il termine di prescrizione triennale previsto nei rapporti tra professionista e cliente (art. 2956 c.c.), ma il termine di prescrizione decennale.
La domanda principale del ricorrente, quindi, va respinta, affermandosi l'esistenza del credito vantato dall' . CP_3
Contr Passando alla questione della legittimità della trattenuta operata dall' sulla busta paga di luglio 2021, va osservato quanto segue.
E' noto che “in base al combinato disposto degli articoli 1246, n. 3, cod. civ. e 545, n. 3 cod. proc. civ., le somme dovute ai privati a titolo di crediti di lavoro sono pignorabili e compensabili nella limitata misura di un quinto;
tale limite non opera quando i contrapposti crediti abbiano origine da un unico rapporto, sì che la valutazione delle singole pretese comporti solo un accertamento contabile di dare e avere e non una compensazione in senso tecnico” (Cass., sez. lav., sentenza n. 9904 del 20 giugno 2003).
Il superiore principio, pienamente applicabile al caso di specie, conduce al rigetto anche della seconda doglianza attorea e, quindi, in definitiva al rigetto del ricorso.
Passando all'esame delle tre domande riconvenzionali, invece, va osservato quanto segue.
La domanda di condanna del credito residuo di € 4.896,42 (certamente ammissibile in questa sede: cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 18062 del 10 luglio 2018, secondo cui
“la sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo”) va senz'altro accolta, perché fondata alla luce della riforma della sentenza di primo grado da parte della locale Corte d'Appello giusta sentenza n. 560/2016. Contr La domanda di pagamento degli importi dovuti all' a titolo di quota delle spese giudiziali liquidate con le sentenze di questo Tribunale n. 3935/2021 (cfr. allegato n. 13
3 della memoria di costituzione) e n. 4329/2023 (cfr. allegato n. 17 della medesima memoria), invece, vanno dichiarate inammissibili perché i relativi crediti risultano non soltanto già accertati con i provvedimenti giudiziali appena richiamati, ma perfino oggetto di specifica pronuncia di condanna costituente titolo esecutivo.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese giudiziali, infine, il ricorrente va condannato ex art. 91 c.p.c. al pagamento di quelle avversarie, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari medi ridotti del 20% (in analogia con quanto previsto dal locale protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1
al pagamento di € € 4.896,42, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
[...]
dichiara inammissibili le domande riconvenzionali aventi ad oggetto il pagamento di € 575,00 di cui alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 3935/2021 ed € 920,00 di cui alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 4329/2023; condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 3.016,80 per compenso, oltre spese generali,
[...]
iva e cpa come per legge.
Così deciso il 20/11/2024
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1842/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonino Di Natale;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Lubrano;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 20/11/2024.
Motivazione
Con ricorso depositato il 28 febbraio 2022 ha chiesto che venga Parte_1
Contr accertata l'inesistenza del credito di € 9.036,66 vantato dall' di in forza della CP_1
sentenza n. 560/2016 o, in subordine, che l'illegittimità del recupero del credito sul suo trattamento retributivo in misura superiore ad 1/5. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, premettendo che la controparte creditrice avrebbe proceduto alla parziale compensazione del suo credito con il compenso maturato nel 2020 per lavoro straordinario, ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito e, in subordine,
1 l'illegittimità del recupero in misura superiore ad un 1/5 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 2 ottobre 2024 l
[...]
, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_1
ex art. 615 c.p.c., vista l'assenza di una procedura esecutiva;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, ha chiesto che il venga condannato al Pt_2
pagamento del debito residuo, nonché al pagamento di € 575,00 a titolo di quota parte delle spese legali di cui alla sentenza n. 3935/2021 di questo Tribunale e di € 920,00 a titolo di quota parte delle spese legali di cui alla sentenza n. 4329/2023 sempre di questo
Tribunale (cfr. memoria).
Ciò detto, occorre procedere con ordine.
Innanzitutto va rilevata l'errata qualificazione della domanda da parte del , Pt_1
il quale, infatti, ha espressamente qualificato il ricorso “in opposizione all'esecuzione ex art.
615 c.p.c.” sul presupposto (inesistente) che fosse in corso una “procedura esecutiva di pignoramento presso terzi avvenuta con provvedimento stragiudiziale” (cfr. ricorso).
Ebbene, in base agli atti depositati non risulta né la pendenza di una procedura esecutiva presso terzi (che, peraltro, comporterebbe la competenza del giudice dell'esecuzione: cfr. art. 615, comma 2, c.p.c.), né la notifica di un atto di precetto (che avrebbe dato inizio all'esecuzione), né di un qualsivoglia atto esecutivo (visto che nessuna Contr delle note dell' allegate al ricorso possono essere qualificate come “provvedimento esecutivo stragiudiziale”, risultando manifestamente prive di efficacia esecutiva).
L'azione del , dunque, va intesa come volta all'accertamento negativo del Pt_1
Contr credito vantato dall' oltre che dell'accertamento della legittimità della compensazione operata, tramite trattenuta sullo stipendio, con la busta paga di luglio 2021.
Chiarito quanto precede, può procedersi, adesso, all'esame nel merito delle doglianze attoree.
L'eccezione di prescrizione non merita di trovare accoglimento perché basata sull'erroneo presupposto dell'applicazione dell'art. 2956 c.c. (prescrizione breve triennale): Contr nel caso di specie il credito dell' trova fondamento nel suo diritto alla restituzione delle somme pagata in esecuzione di una sentenza di condanna riformata in appello, cosicché trova applicazione il termine di prescrizione decennale (cfr. Cass., sez. III,
2 sentenza n. 3706 del 15 febbraio 2018: “Il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di condanna, successivamente riformata, soggiace, ai sensi degli artt.
2033 e 2946 c.c., al termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal giorno in cui è divenuto definitivo - con la riforma della sentenza predetta - l'accertamento dell'indebito”).
Soltanto per scrupolo motivazionale, dunque, va evidenziato come al credito ex art. 91
c.p.c. della parte vittoriosa non trovi applicazione il termine di prescrizione triennale previsto nei rapporti tra professionista e cliente (art. 2956 c.c.), ma il termine di prescrizione decennale.
La domanda principale del ricorrente, quindi, va respinta, affermandosi l'esistenza del credito vantato dall' . CP_3
Contr Passando alla questione della legittimità della trattenuta operata dall' sulla busta paga di luglio 2021, va osservato quanto segue.
E' noto che “in base al combinato disposto degli articoli 1246, n. 3, cod. civ. e 545, n. 3 cod. proc. civ., le somme dovute ai privati a titolo di crediti di lavoro sono pignorabili e compensabili nella limitata misura di un quinto;
tale limite non opera quando i contrapposti crediti abbiano origine da un unico rapporto, sì che la valutazione delle singole pretese comporti solo un accertamento contabile di dare e avere e non una compensazione in senso tecnico” (Cass., sez. lav., sentenza n. 9904 del 20 giugno 2003).
Il superiore principio, pienamente applicabile al caso di specie, conduce al rigetto anche della seconda doglianza attorea e, quindi, in definitiva al rigetto del ricorso.
Passando all'esame delle tre domande riconvenzionali, invece, va osservato quanto segue.
La domanda di condanna del credito residuo di € 4.896,42 (certamente ammissibile in questa sede: cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 18062 del 10 luglio 2018, secondo cui
“la sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo”) va senz'altro accolta, perché fondata alla luce della riforma della sentenza di primo grado da parte della locale Corte d'Appello giusta sentenza n. 560/2016. Contr La domanda di pagamento degli importi dovuti all' a titolo di quota delle spese giudiziali liquidate con le sentenze di questo Tribunale n. 3935/2021 (cfr. allegato n. 13
3 della memoria di costituzione) e n. 4329/2023 (cfr. allegato n. 17 della medesima memoria), invece, vanno dichiarate inammissibili perché i relativi crediti risultano non soltanto già accertati con i provvedimenti giudiziali appena richiamati, ma perfino oggetto di specifica pronuncia di condanna costituente titolo esecutivo.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese giudiziali, infine, il ricorrente va condannato ex art. 91 c.p.c. al pagamento di quelle avversarie, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari medi ridotti del 20% (in analogia con quanto previsto dal locale protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1
al pagamento di € € 4.896,42, oltre accessori nella misura legalmente dovuta;
[...]
dichiara inammissibili le domande riconvenzionali aventi ad oggetto il pagamento di € 575,00 di cui alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 3935/2021 ed € 920,00 di cui alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 4329/2023; condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in € 3.016,80 per compenso, oltre spese generali,
[...]
iva e cpa come per legge.
Così deciso il 20/11/2024
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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