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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/11/2025, n. 3405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3405 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2376/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 2376/2024 R.G.,
TRA
i Sigg: 1. nata a [...], nello Stato di Sao Paulo Parte_1 NumeroDiC_ (SP), Brasile, il 13 luglio 1960, titolare della carta d'identità n. e iscritta al Codice
Fiscale n. , residente a [...]do Jordao, nello Stato di Sao Paulo, Brasile, in Av. P.IVA_1
2659, ; Controparte_1 Persona_1
2. nato a [...], nello Stato di Sao Paulo (SP), Brasile, il 25 Parte_2
N maggio 1994, titolare della carta d'identità n. 045 460-X, e iscrizione al Codice Fiscale n.
, residente a [...]do Jordao, nello Stato di Sao Paulo, Brasile, in Av. P.IVA_2 CP_1
2659, ;
[...] Persona_1
3. nato a [...], nello Stato di Sao Paulo (SP), Parte_3
NumeroD_ Brasile, il 06 febbraio 1987, titolare della carta d'identità n. e iscritto al Codice Fiscale
n. , residente a Taubate nello Stato di Sao Paulo, Brasile, in Via Joviano Barbosa, P.IVA_3
143, Jardim Morumby;
4 nata a [...]/SP, Brasile, il 12 aprile 1978, Parte_4
NumeroDiC_ titolare della carta d'identità n. , e iscritta al Codice Fiscale n. , in nome P.IVA_4
proprio e in qualità di esercente della responsabilità genitoriale di:
5. nato a [...]/SP, Brasile, il 05 novembre Parte_5
2018, iscritto al Codice Fiscale n. , rappresentato anche dal padre P.IVA_5 [...] nato a [...]/SP, il 09 aprile 1981, carta d'identità n. Persona_2 NumeroDiC_
e Codice Fiscale n. , tutti residenti a [...]/SP, Brasile in NumeroDi_6
Via Jose Norival Machado Monteiro, 401- Chacaras Reunidas, Codice Postale: ; C.F._1 6. nata a [...], nello Stato di Sao Paulo (SP), Parte_6
Brasile, il 25 luglio 1967, titolare della carta d'identità n. . 104-6 e iscritta al Codice Fiscale Num_7
n. , residente a Tremembe, nello Stato di Sao Paulo, Brasile, in Via Moreira Sales, 76 P.IVA_6
- Parque das Fontes, Codice Postale: 12120-178-Brasile;
7. nata a [...] - Brasile, il 27 maggio 1985, titolare Parte_7
NumeroDiC_ della carta d'identità n. , e iscritta al Codice Fiscale n. , in nome proprio P.IVA_7
e in qualità di esercente della responsabilità genitoriale di:
8. nata a [...] -SP, Brasile, il 12 giugno 2016, e iscritta al Codice Fiscale Controparte_2
n. , rappresentata in questo atto anche dal padre: P.IVA_8 Parte_8
nato a [...] - SP, il 22 marzo 1984, titolare della carta d'identità
[...]
NumeroDiC_ n. , e iscritto al Codice Fiscale n. , tutti residenti a [...]do Jordao - P.IVA_9
SP in Via Jose Benedito Bicudo, 175 Vila Paulista, Codice Postale: 12460-000; tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv. Isabel De Lima CF: , sito in C.F._2
Giugliano in Campania, Via Ripuaria 185, Tel. 3338520424 - 0815099649, pec:
come da procure alle liti allegate in atti, debitamente Email_1
tradotte ed apostillate;
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_3
e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
* * * * * * * * *
Con ricorso iscritto a ruolo il 08.04.2024, i ricorrenti come sopra identificati, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano, Sig , nato in [...] nel Comune di Laterza Parte_9
(Provincia di Taranto) il giorno 28.06.1899 figlio del Sig. e della Sig.ra Persona_3
(cfr. DOC. 002). Parte_10
2 Il si è costituito con memoria del 28.05.2024 chiedendo, in caso di ritenuta Controparte_3
procedibilità della domanda e di riconoscimento della cittadinanza, la compensazione delle spese di lite.
È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, il quale ha espresso il parere positivo.
All'udienza del 21.11.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
FATTO
I ricorrenti, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano, Sig , nato in [...] nel Parte_9
Comune di Laterza (Provincia di Taranto) il giorno 28.06.1899 figlio del Sig. e Persona_3 della Sig.ra (cfr. DOC. 002). Dall'unione more uxorio tra il Sig. Parte_10
e la Sig.ra acque il Sig. l giorno 28.06.1936 Parte_11 Parte_12 Persona_4
(cfr. DOC. 003). In data 27.06.1959 il Sig. si sposò con la Sig.ra Persona_4 [...]
(cfr. DOC. 004), in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di CP_4
tuttavia, in seguito alla separazione consensuale la sposa tornò ad usare Controparte_5 il nome da nubile ovvero e dal loro matrimonio nacquero: Controparte_4 la Sig.ra il giorno 13.07.1960 (cfr. DOC. 005), Parte_1 la Sig.ra il giorno 12.04.1978 (cfr. DOC. 013), Parte_4
la Sig.ra il giorno 25.07.1967 (cfr. DOC. 016). Parte_6
In data 19.12.1981 la Sig.ra i sposò con il Sig. Parte_1 Per_5
(cfr. DOC. 006), in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di
[...]
e dal loro matrimonio nacquero: la Sig.ra Parte_1 Pt_7 il giorno 27.05.1985 (cfr. DOC. 007), il Sig. il giorno
[...] Parte_3
06.02.1987 (cfr. DOC. 010) e la Sig.ra il giorno 25.05.1994 (cfr. DOC. 012). Parte_2
In data 13.03.2007 la Sig.ra si sposò con il Sig. Parte_7 Parte_8
(cfr. DOC. 008), in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome
[...] di e dal loro matrimonio nacque il giorno Pt_7 Parte_7 Controparte_2
12.06.2016 (cfr. DOC. 009). In data 18.03.2011 il Sig. si sposò Parte_3 con la Sig.ra (cfr. DOC. 011), in virtù del matrimonio la sposa passò a Persona_6
firmare col nome di In data 15.11.2008 la Sig.ra Persona_7 Parte_4
si sposò con il Sig. cfr. DOC. 014), in virtù
[...] Persona_2 del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di e Parte_4
3 dal loro matrimonio nacque il giorno 05.11.2018 (cfr. Parte_5
DOC. 015). In data 21.09.1986 la Sig.ra si sposò con il Sig. Parte_6 [...]
(cfr. DOC. 017), in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Persona_8
Parte_6
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio,
è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma,
Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo
2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
Sul tema della c.d. “grande naturalizzazione” avvenuta in base alla legislazione brasiliana (a seguito di provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889
4 ed il 1891), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta con due recenti sentenze (n.
25317/2022 e n. 25318/2022), risolvendo la questione relativa alla idoneità dell'acquisto della cittadinanza brasiliana (in base a tale specifica legislazione) da parte di cittadini italiani a interrompere la trasmissione “jure sanguinis” della cittadinanza italiana e quindi eventualmente ad a impedire agli eredi dei "naturalizzati", di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il punto focalizzato nelle predette decisioni attiene alla configurabilità o meno della rinuncia tacita dei ricorrenti alla cittadinanza italiana a seguito della stabilizzazione in Brasile degli avi e dei loro discendenti, provenienti dall'Italia, dopo il decreto della cd “grande naturalizzazione” (risalente al
1889), che aveva concesso loro la cittadinanza brasiliana: a tale circostanza, a parere del
[...]
era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana. CP_6
La questione oggetto di approfondimento della Suprema Corte, dunque, pone il quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione di rinunciarvi debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
La Suprema Corte, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla
5 mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n.
25318/2022).
Orbene, il sig. non si è mai naturalizzato brasiliano e pertanto non ha mai perso Parte_9 la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iures sanguinis”, a suo figli che a sua Persona_4 volta l'ha trasmessa ai suoi discendenti.
La linea di discendenza, infatti, è stata documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza riconduce senza dubbio all'avo italiano;
né l'avo, né nessuno dei suoi discendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né si sono naturalizzati brasiliani (cfr doc in atti). Inoltre, il certificato negativo di naturalizzazione riporta tutte le possibili variazioni letterali e fonetiche, ma anche data di nascita, paternità e maternità al fine di individuare con certezza il dante causa (cfr documentazione in atti).
Per di più, dall'esame della produzione documentale emerge, altresì, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale. La circostanza è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – al mantenimento e/o trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base della legge vigente sino agli odierni ricorrenti. La
6 trasmissione è avvenuta indipendentemente dai portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ed esclusivamente in base all'applicazione della normativa vigente.
Del resto, il Ministero competente costituitosi, nulla ha eccepito nel merito della vicenda de quo.
Se dunque, da una lettura giurisprudenziale in applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, i ricorrenti hanno tentato invano di contattare il in Brasile ai Parte_13
fini della richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, tramite il Portale “Prenotami” sul sito ufficiale del
Consolato competente (cfr. doc. 19). Il Portale Prenot@mi, infatti, ha l'obiettivo di consentire al cittadino italiano o straniero la prenotazione gratuita di alcuni dei servizi consolari erogati dal
Consolato, tra cui quello per il riconoscimento della cittadinanza (cfr. ad esempio: https://conssanpaolo.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/passaporti/modalita-di-prenotazione-tramite-il-portale- prenotmi/;https://conscuritiba.esteri.it/it/news/dal_consolato/in-linea-con-utente/prenota-lappuntamento/).
Tale situazione di oggettiva impossibilità procedimentale integra un'ipotesi di inerzia qualificata dell'Amministrazione, che rende irragionevole e sproporzionato pretendere l'attivazione preventiva della procedura amministrativa, la quale si risolverebbe in un adempimento meramente formale, privo di effettività. Come riconosciuto da numerosi Tribunali (tra cui, ex multis, Trib. Milano;
Trib.
Torino; Trib. Firenze;
Trib. Bologna), quando l'accesso al procedimento amministrativo è precluso per ragioni organizzative dell'Autorità consolare, la tutela giurisdizionale può essere attivata direttamente, in quanto nessuno può essere obbligato a compiere un atto impossibile o irragionevolmente dilatorio.
Pertanto, si può senz'altro osservare che l'assoluta certezza in ordine alla impossibilità di ottenere, da parte dell'Autorità consolare, riscontro alla richiesta presentata dagli odierni ricorrenti, in tempi compatibili con la necessaria effettività della tutela richiesta, comporterebbe, con altrettanta assoluta certezza, il diniego del diritto vantato dei richiedenti. Pertanto, in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza sulla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, unitamente al decorso di un tempo irragionevole, determina una lesione della posizione giuridica azionata, giustificando il ricorso alla tutela giurisdizionale.
7 Del resto, la giurisprudenza di merito ha chiarito che il decorso del termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana al non Pt_13
è configurabile come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, difettando di un'espressa previsione legislativa (Trib. Roma, 23 aprile 2020, su DeJure).
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai i Sigg: 1. Parte_1
nata a [...], nello Stato di Sao Paulo (SP), Brasile, il 13 luglio 1960, titolare della carta NumeroDiC_ d'identità n. e iscritta al Codice Fiscale n. , residente a [...]do P.IVA_1
Jordao, nello Stato di Sao Paulo, Brasile, in Av. 2659, ; Controparte_1 Persona_1
2. nato a [...], nello Stato di Sao Paulo (SP), Brasile, il 25 Parte_2
N maggio 1994, titolare della carta d'identità n. 045 460-X, e iscrizione al Codice Fiscale n.
, residente a [...]do Jordao, nello Stato di Sao Paulo, Brasile, in Av. P.IVA_2 CP_1
2659, ;
[...] Persona_1
3. nato a [...], nello Stato di Sao Paulo (SP), Parte_3 NumeroD_ Brasile, il 06 febbraio 1987, titolare della carta d'identità n. e iscritto al Codice Fiscale
n. , residente a Taubate nello Stato di Sao Paulo, Brasile, in Via Joviano Barbosa, P.IVA_3
143, Jardim Morumby;
4 nata a [...]/SP, Brasile, il 12 aprile 1978, Parte_4 NumeroDiC_ titolare della carta d'identità n. , e iscritta al Codice Fiscale n. , in nome P.IVA_4 proprio e in qualità di esercente della responsabilità genitoriale di:
5. nato a [...]/SP, Brasile, il 05 novembre Parte_5
2018, iscritto al Codice Fiscale n. , rappresentato anche dal padre P.IVA_5 [...]
nato a [...]/SP, il 09 aprile 1981, carta d'identità n. Persona_2
NumeroDiC_
e Codice Fiscale n. , tutti residenti a [...]/SP, Brasile in NumeroDi_6
Via Jose Norival Machado Monteiro, 401- Chacaras Reunidas, Codice Postale: ; C.F._1
8 6. nata a [...], nello Stato di Sao Paulo (SP), Parte_6
Brasile, il 25 luglio 1967, titolare della carta d'identità n. . 104-6 e iscritta al Codice Fiscale Num_7
n. , residente a Tremembe, nello Stato di Sao Paulo, Brasile, in Via Moreira Sales, 76 P.IVA_6
- Parque das Fontes, Codice Postale: 12120-178-Brasile;
7. nata a [...] - Brasile, il 27 maggio 1985, titolare Parte_7
NumeroDiC_ della carta d'identità n. , e iscritta al Codice Fiscale n. , in nome proprio P.IVA_7
e in qualità di esercente della responsabilità genitoriale di:
8. nata a [...] -SP, Brasile, il 12 giugno 2016, e iscritta al Codice Fiscale Controparte_2
n. , rappresentata in questo atto anche dal padre: P.IVA_8 Parte_8
nato a [...] - SP, il 22 marzo 1984, titolare della carta d'identità
[...] NumeroDiC_ n. , e iscritto al Codice Fiscale n. , tutti residenti a [...]do Jordao - P.IVA_9
SP in Via Jose Benedito Bicudo, 175 Vila Paulista, Codice Postale: 12460-000, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_3 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 25.11.2025. Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti
9
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 2376/2024 R.G.,
TRA
i Sigg: 1. nata a [...], nello Stato di Sao Paulo Parte_1 NumeroDiC_ (SP), Brasile, il 13 luglio 1960, titolare della carta d'identità n. e iscritta al Codice
Fiscale n. , residente a [...]do Jordao, nello Stato di Sao Paulo, Brasile, in Av. P.IVA_1
2659, ; Controparte_1 Persona_1
2. nato a [...], nello Stato di Sao Paulo (SP), Brasile, il 25 Parte_2
N maggio 1994, titolare della carta d'identità n. 045 460-X, e iscrizione al Codice Fiscale n.
, residente a [...]do Jordao, nello Stato di Sao Paulo, Brasile, in Av. P.IVA_2 CP_1
2659, ;
[...] Persona_1
3. nato a [...], nello Stato di Sao Paulo (SP), Parte_3
NumeroD_ Brasile, il 06 febbraio 1987, titolare della carta d'identità n. e iscritto al Codice Fiscale
n. , residente a Taubate nello Stato di Sao Paulo, Brasile, in Via Joviano Barbosa, P.IVA_3
143, Jardim Morumby;
4 nata a [...]/SP, Brasile, il 12 aprile 1978, Parte_4
NumeroDiC_ titolare della carta d'identità n. , e iscritta al Codice Fiscale n. , in nome P.IVA_4
proprio e in qualità di esercente della responsabilità genitoriale di:
5. nato a [...]/SP, Brasile, il 05 novembre Parte_5
2018, iscritto al Codice Fiscale n. , rappresentato anche dal padre P.IVA_5 [...] nato a [...]/SP, il 09 aprile 1981, carta d'identità n. Persona_2 NumeroDiC_
e Codice Fiscale n. , tutti residenti a [...]/SP, Brasile in NumeroDi_6
Via Jose Norival Machado Monteiro, 401- Chacaras Reunidas, Codice Postale: ; C.F._1 6. nata a [...], nello Stato di Sao Paulo (SP), Parte_6
Brasile, il 25 luglio 1967, titolare della carta d'identità n. . 104-6 e iscritta al Codice Fiscale Num_7
n. , residente a Tremembe, nello Stato di Sao Paulo, Brasile, in Via Moreira Sales, 76 P.IVA_6
- Parque das Fontes, Codice Postale: 12120-178-Brasile;
7. nata a [...] - Brasile, il 27 maggio 1985, titolare Parte_7
NumeroDiC_ della carta d'identità n. , e iscritta al Codice Fiscale n. , in nome proprio P.IVA_7
e in qualità di esercente della responsabilità genitoriale di:
8. nata a [...] -SP, Brasile, il 12 giugno 2016, e iscritta al Codice Fiscale Controparte_2
n. , rappresentata in questo atto anche dal padre: P.IVA_8 Parte_8
nato a [...] - SP, il 22 marzo 1984, titolare della carta d'identità
[...]
NumeroDiC_ n. , e iscritto al Codice Fiscale n. , tutti residenti a [...]do Jordao - P.IVA_9
SP in Via Jose Benedito Bicudo, 175 Vila Paulista, Codice Postale: 12460-000; tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dell'Avv. Isabel De Lima CF: , sito in C.F._2
Giugliano in Campania, Via Ripuaria 185, Tel. 3338520424 - 0815099649, pec:
come da procure alle liti allegate in atti, debitamente Email_1
tradotte ed apostillate;
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_3
e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
* * * * * * * * *
Con ricorso iscritto a ruolo il 08.04.2024, i ricorrenti come sopra identificati, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano, Sig , nato in [...] nel Comune di Laterza Parte_9
(Provincia di Taranto) il giorno 28.06.1899 figlio del Sig. e della Sig.ra Persona_3
(cfr. DOC. 002). Parte_10
2 Il si è costituito con memoria del 28.05.2024 chiedendo, in caso di ritenuta Controparte_3
procedibilità della domanda e di riconoscimento della cittadinanza, la compensazione delle spese di lite.
È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, il quale ha espresso il parere positivo.
All'udienza del 21.11.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
FATTO
I ricorrenti, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano, Sig , nato in [...] nel Parte_9
Comune di Laterza (Provincia di Taranto) il giorno 28.06.1899 figlio del Sig. e Persona_3 della Sig.ra (cfr. DOC. 002). Dall'unione more uxorio tra il Sig. Parte_10
e la Sig.ra acque il Sig. l giorno 28.06.1936 Parte_11 Parte_12 Persona_4
(cfr. DOC. 003). In data 27.06.1959 il Sig. si sposò con la Sig.ra Persona_4 [...]
(cfr. DOC. 004), in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di CP_4
tuttavia, in seguito alla separazione consensuale la sposa tornò ad usare Controparte_5 il nome da nubile ovvero e dal loro matrimonio nacquero: Controparte_4 la Sig.ra il giorno 13.07.1960 (cfr. DOC. 005), Parte_1 la Sig.ra il giorno 12.04.1978 (cfr. DOC. 013), Parte_4
la Sig.ra il giorno 25.07.1967 (cfr. DOC. 016). Parte_6
In data 19.12.1981 la Sig.ra i sposò con il Sig. Parte_1 Per_5
(cfr. DOC. 006), in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di
[...]
e dal loro matrimonio nacquero: la Sig.ra Parte_1 Pt_7 il giorno 27.05.1985 (cfr. DOC. 007), il Sig. il giorno
[...] Parte_3
06.02.1987 (cfr. DOC. 010) e la Sig.ra il giorno 25.05.1994 (cfr. DOC. 012). Parte_2
In data 13.03.2007 la Sig.ra si sposò con il Sig. Parte_7 Parte_8
(cfr. DOC. 008), in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome
[...] di e dal loro matrimonio nacque il giorno Pt_7 Parte_7 Controparte_2
12.06.2016 (cfr. DOC. 009). In data 18.03.2011 il Sig. si sposò Parte_3 con la Sig.ra (cfr. DOC. 011), in virtù del matrimonio la sposa passò a Persona_6
firmare col nome di In data 15.11.2008 la Sig.ra Persona_7 Parte_4
si sposò con il Sig. cfr. DOC. 014), in virtù
[...] Persona_2 del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di e Parte_4
3 dal loro matrimonio nacque il giorno 05.11.2018 (cfr. Parte_5
DOC. 015). In data 21.09.1986 la Sig.ra si sposò con il Sig. Parte_6 [...]
(cfr. DOC. 017), in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Persona_8
Parte_6
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio,
è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma,
Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano, nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo
2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
Sul tema della c.d. “grande naturalizzazione” avvenuta in base alla legislazione brasiliana (a seguito di provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889
4 ed il 1891), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta con due recenti sentenze (n.
25317/2022 e n. 25318/2022), risolvendo la questione relativa alla idoneità dell'acquisto della cittadinanza brasiliana (in base a tale specifica legislazione) da parte di cittadini italiani a interrompere la trasmissione “jure sanguinis” della cittadinanza italiana e quindi eventualmente ad a impedire agli eredi dei "naturalizzati", di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il punto focalizzato nelle predette decisioni attiene alla configurabilità o meno della rinuncia tacita dei ricorrenti alla cittadinanza italiana a seguito della stabilizzazione in Brasile degli avi e dei loro discendenti, provenienti dall'Italia, dopo il decreto della cd “grande naturalizzazione” (risalente al
1889), che aveva concesso loro la cittadinanza brasiliana: a tale circostanza, a parere del
[...]
era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana. CP_6
La questione oggetto di approfondimento della Suprema Corte, dunque, pone il quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione di rinunciarvi debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
La Suprema Corte, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla
5 mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n.
25318/2022).
Orbene, il sig. non si è mai naturalizzato brasiliano e pertanto non ha mai perso Parte_9 la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iures sanguinis”, a suo figli che a sua Persona_4 volta l'ha trasmessa ai suoi discendenti.
La linea di discendenza, infatti, è stata documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza riconduce senza dubbio all'avo italiano;
né l'avo, né nessuno dei suoi discendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né si sono naturalizzati brasiliani (cfr doc in atti). Inoltre, il certificato negativo di naturalizzazione riporta tutte le possibili variazioni letterali e fonetiche, ma anche data di nascita, paternità e maternità al fine di individuare con certezza il dante causa (cfr documentazione in atti).
Per di più, dall'esame della produzione documentale emerge, altresì, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale. La circostanza è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – al mantenimento e/o trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base della legge vigente sino agli odierni ricorrenti. La
6 trasmissione è avvenuta indipendentemente dai portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ed esclusivamente in base all'applicazione della normativa vigente.
Del resto, il Ministero competente costituitosi, nulla ha eccepito nel merito della vicenda de quo.
Se dunque, da una lettura giurisprudenziale in applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, i ricorrenti hanno tentato invano di contattare il in Brasile ai Parte_13
fini della richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, tramite il Portale “Prenotami” sul sito ufficiale del
Consolato competente (cfr. doc. 19). Il Portale Prenot@mi, infatti, ha l'obiettivo di consentire al cittadino italiano o straniero la prenotazione gratuita di alcuni dei servizi consolari erogati dal
Consolato, tra cui quello per il riconoscimento della cittadinanza (cfr. ad esempio: https://conssanpaolo.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/passaporti/modalita-di-prenotazione-tramite-il-portale- prenotmi/;https://conscuritiba.esteri.it/it/news/dal_consolato/in-linea-con-utente/prenota-lappuntamento/).
Tale situazione di oggettiva impossibilità procedimentale integra un'ipotesi di inerzia qualificata dell'Amministrazione, che rende irragionevole e sproporzionato pretendere l'attivazione preventiva della procedura amministrativa, la quale si risolverebbe in un adempimento meramente formale, privo di effettività. Come riconosciuto da numerosi Tribunali (tra cui, ex multis, Trib. Milano;
Trib.
Torino; Trib. Firenze;
Trib. Bologna), quando l'accesso al procedimento amministrativo è precluso per ragioni organizzative dell'Autorità consolare, la tutela giurisdizionale può essere attivata direttamente, in quanto nessuno può essere obbligato a compiere un atto impossibile o irragionevolmente dilatorio.
Pertanto, si può senz'altro osservare che l'assoluta certezza in ordine alla impossibilità di ottenere, da parte dell'Autorità consolare, riscontro alla richiesta presentata dagli odierni ricorrenti, in tempi compatibili con la necessaria effettività della tutela richiesta, comporterebbe, con altrettanta assoluta certezza, il diniego del diritto vantato dei richiedenti. Pertanto, in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza sulla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, unitamente al decorso di un tempo irragionevole, determina una lesione della posizione giuridica azionata, giustificando il ricorso alla tutela giurisdizionale.
7 Del resto, la giurisprudenza di merito ha chiarito che il decorso del termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana al non Pt_13
è configurabile come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, difettando di un'espressa previsione legislativa (Trib. Roma, 23 aprile 2020, su DeJure).
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai i Sigg: 1. Parte_1
nata a [...], nello Stato di Sao Paulo (SP), Brasile, il 13 luglio 1960, titolare della carta NumeroDiC_ d'identità n. e iscritta al Codice Fiscale n. , residente a [...]do P.IVA_1
Jordao, nello Stato di Sao Paulo, Brasile, in Av. 2659, ; Controparte_1 Persona_1
2. nato a [...], nello Stato di Sao Paulo (SP), Brasile, il 25 Parte_2
N maggio 1994, titolare della carta d'identità n. 045 460-X, e iscrizione al Codice Fiscale n.
, residente a [...]do Jordao, nello Stato di Sao Paulo, Brasile, in Av. P.IVA_2 CP_1
2659, ;
[...] Persona_1
3. nato a [...], nello Stato di Sao Paulo (SP), Parte_3 NumeroD_ Brasile, il 06 febbraio 1987, titolare della carta d'identità n. e iscritto al Codice Fiscale
n. , residente a Taubate nello Stato di Sao Paulo, Brasile, in Via Joviano Barbosa, P.IVA_3
143, Jardim Morumby;
4 nata a [...]/SP, Brasile, il 12 aprile 1978, Parte_4 NumeroDiC_ titolare della carta d'identità n. , e iscritta al Codice Fiscale n. , in nome P.IVA_4 proprio e in qualità di esercente della responsabilità genitoriale di:
5. nato a [...]/SP, Brasile, il 05 novembre Parte_5
2018, iscritto al Codice Fiscale n. , rappresentato anche dal padre P.IVA_5 [...]
nato a [...]/SP, il 09 aprile 1981, carta d'identità n. Persona_2
NumeroDiC_
e Codice Fiscale n. , tutti residenti a [...]/SP, Brasile in NumeroDi_6
Via Jose Norival Machado Monteiro, 401- Chacaras Reunidas, Codice Postale: ; C.F._1
8 6. nata a [...], nello Stato di Sao Paulo (SP), Parte_6
Brasile, il 25 luglio 1967, titolare della carta d'identità n. . 104-6 e iscritta al Codice Fiscale Num_7
n. , residente a Tremembe, nello Stato di Sao Paulo, Brasile, in Via Moreira Sales, 76 P.IVA_6
- Parque das Fontes, Codice Postale: 12120-178-Brasile;
7. nata a [...] - Brasile, il 27 maggio 1985, titolare Parte_7
NumeroDiC_ della carta d'identità n. , e iscritta al Codice Fiscale n. , in nome proprio P.IVA_7
e in qualità di esercente della responsabilità genitoriale di:
8. nata a [...] -SP, Brasile, il 12 giugno 2016, e iscritta al Codice Fiscale Controparte_2
n. , rappresentata in questo atto anche dal padre: P.IVA_8 Parte_8
nato a [...] - SP, il 22 marzo 1984, titolare della carta d'identità
[...] NumeroDiC_ n. , e iscritto al Codice Fiscale n. , tutti residenti a [...]do Jordao - P.IVA_9
SP in Via Jose Benedito Bicudo, 175 Vila Paulista, Codice Postale: 12460-000, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_3 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 25.11.2025. Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti
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