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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/09/2024, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Lucia Maria Catena Amato all'udienza del 25.09.2024 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa RG. 1510/2020 vertente tra
, nata a [...] il [...] cf: elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Brolo (ME), Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difesa come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI IN AGRICOLTURA e INDEBITI PREVIDENZIALI
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 14.5.2020 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che nell'anno 2015 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa presso l'azienda agricola Darifoglio Società cooperativa Agricola;
che l le aveva comunicato di averla cancellata dagli elenchi anagrafici CP_2 agricoltura per tale anno e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2015 per 52 giornate annue, con condanna dell' ad effettuare la suddetta iscrizione, con CP_2 vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' si costituiva contestando le richieste della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Con ricorso rg. n. 1596/2021 la ricorrente impugnava la nota del 15.4.2020 con la quale veniva CP_2 richiesta la restituzione della somma di euro 4.111,39 erogata in più sulla ds agricola nell'anno 2015;
Con ricorso rg. n. 2062/2021 la ricorrente impugnava cinque note datate 21.11.2019 con le quali CP_2 veniva richiesta la restituzione di somme erogate a titolo di indennità di malattia anno 2016.
Riuniti i ricorsi ed effettuata la prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.
La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la tempestiva presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi per l'anno 2015 e non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2015 per 51 giornate, in cui la stessa avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della soc. coop agricola . CP_3
Essa si duole poi della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dalla ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale al fine di provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato, secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame del teste escusso, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice, è emerso che la ricorrente nell'anno 2015 ha lavorato come bracciante agricola, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta Darifoglio, per 51 giornate annue.
Detto teste ha specificato sia l'attività svolta con particolari riferimenti anche alla ricorrente, nonché le modalità di organizzazione dell'azienda e dello svolgimento dell'attività all'interno della stessa, nonché le modalità di pagamento.
Dall'esame del verbale ispettivo del 28.3.2019 prodotto dall' si è potuto appurare che detti ispettori CP_2 hanno accertato che la società ha svolto regolare attività, per come dichiarata, seppure in CP_3 maniera ridotta e con un numero di operai inferiore rispetto a quello dichiarato, ciò in quanto gli ispettori hanno anche ritenuto che i dipendenti addetti ai lavori di spollonatura ceppaie noccioleto, ronca noccioleto, realizzazione di taglia fuoco, muri, viottoli e stradelle carrabili, andassero inquadrati nel settore terziario.
Il lavoratore, come affermato dalle norme, indipendentemente dalla qualificazione dell'azienda, qualora svolga un'attività lavorativa riconducibile ad attività agricola, tale lavoratore mantiene la propria identificazione previdenziale di operaio agricolo e pertanto conserva il diritto alle prestazioni previdenziali corrisposte e/o da corrispondere, specifiche del settore agricolo.
E' evidente che le attività sopra menzionate e specificate dagli ispettori non possano che qualificarsi come attività agricole.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere condannato in CP_2 favore della ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura del comune di residenza come chiesto in ricorso. Ne consegue che la stessa aveva diritto all'erogazione dei benefici connessi per l'anno 2016 e pertanto gli CP_ indebiti datati 21.11.2019 oggetto del ricorso n. rg. 2062/2021 vanno annullati con condanna dell' alla CP_ restituzione delle somme eventualmente trattenute dall'
Relativamente all'indebito datato 15.4.2020 di cui al ricorso rg. n. 1596/2021 si evidenzia che in atti non vi è prova dell'erogazione delle somme richieste, essendo state prodotta documentazione indicante importi nettamente inferiori rispetto a quelli oggetto dell'atto impugnato.
Pertanto, non essendovi prova dell'erogazione di dette somme, ne consegue che l'atto deve essere annullato non potendosi rilevare la legittimità dello stesso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura nell'anno 2015 per
52 giornate avendo lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta Darifoglio Soc coop agricola e, per l'effetto ordina all' in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare CP_2 la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) annulla gli indebiti di cui ai ricorsi rg. n. 1596/2021 ed rg. n. 2062/2021 sopra indicati con restituzione delle somme eventualmente trattenute in virtù dei predetti atti;
3) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 3.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 25.09.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Lucia Maria Catena Amato all'udienza del 25.09.2024 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa RG. 1510/2020 vertente tra
, nata a [...] il [...] cf: elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Brolo (ME), Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difesa come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI IN AGRICOLTURA e INDEBITI PREVIDENZIALI
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 14.5.2020 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che nell'anno 2015 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa presso l'azienda agricola Darifoglio Società cooperativa Agricola;
che l le aveva comunicato di averla cancellata dagli elenchi anagrafici CP_2 agricoltura per tale anno e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2015 per 52 giornate annue, con condanna dell' ad effettuare la suddetta iscrizione, con CP_2 vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' si costituiva contestando le richieste della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Con ricorso rg. n. 1596/2021 la ricorrente impugnava la nota del 15.4.2020 con la quale veniva CP_2 richiesta la restituzione della somma di euro 4.111,39 erogata in più sulla ds agricola nell'anno 2015;
Con ricorso rg. n. 2062/2021 la ricorrente impugnava cinque note datate 21.11.2019 con le quali CP_2 veniva richiesta la restituzione di somme erogate a titolo di indennità di malattia anno 2016.
Riuniti i ricorsi ed effettuata la prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.
La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la tempestiva presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi per l'anno 2015 e non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2015 per 51 giornate, in cui la stessa avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della soc. coop agricola . CP_3
Essa si duole poi della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dalla ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale al fine di provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato, secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame del teste escusso, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice, è emerso che la ricorrente nell'anno 2015 ha lavorato come bracciante agricola, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta Darifoglio, per 51 giornate annue.
Detto teste ha specificato sia l'attività svolta con particolari riferimenti anche alla ricorrente, nonché le modalità di organizzazione dell'azienda e dello svolgimento dell'attività all'interno della stessa, nonché le modalità di pagamento.
Dall'esame del verbale ispettivo del 28.3.2019 prodotto dall' si è potuto appurare che detti ispettori CP_2 hanno accertato che la società ha svolto regolare attività, per come dichiarata, seppure in CP_3 maniera ridotta e con un numero di operai inferiore rispetto a quello dichiarato, ciò in quanto gli ispettori hanno anche ritenuto che i dipendenti addetti ai lavori di spollonatura ceppaie noccioleto, ronca noccioleto, realizzazione di taglia fuoco, muri, viottoli e stradelle carrabili, andassero inquadrati nel settore terziario.
Il lavoratore, come affermato dalle norme, indipendentemente dalla qualificazione dell'azienda, qualora svolga un'attività lavorativa riconducibile ad attività agricola, tale lavoratore mantiene la propria identificazione previdenziale di operaio agricolo e pertanto conserva il diritto alle prestazioni previdenziali corrisposte e/o da corrispondere, specifiche del settore agricolo.
E' evidente che le attività sopra menzionate e specificate dagli ispettori non possano che qualificarsi come attività agricole.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere condannato in CP_2 favore della ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura del comune di residenza come chiesto in ricorso. Ne consegue che la stessa aveva diritto all'erogazione dei benefici connessi per l'anno 2016 e pertanto gli CP_ indebiti datati 21.11.2019 oggetto del ricorso n. rg. 2062/2021 vanno annullati con condanna dell' alla CP_ restituzione delle somme eventualmente trattenute dall'
Relativamente all'indebito datato 15.4.2020 di cui al ricorso rg. n. 1596/2021 si evidenzia che in atti non vi è prova dell'erogazione delle somme richieste, essendo state prodotta documentazione indicante importi nettamente inferiori rispetto a quelli oggetto dell'atto impugnato.
Pertanto, non essendovi prova dell'erogazione di dette somme, ne consegue che l'atto deve essere annullato non potendosi rilevare la legittimità dello stesso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura nell'anno 2015 per
52 giornate avendo lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta Darifoglio Soc coop agricola e, per l'effetto ordina all' in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare CP_2 la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) annulla gli indebiti di cui ai ricorsi rg. n. 1596/2021 ed rg. n. 2062/2021 sopra indicati con restituzione delle somme eventualmente trattenute in virtù dei predetti atti;
3) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 3.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 25.09.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA