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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/06/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello dell'Aquila composta dai seguenti Magistrati:
Presidente dr. Nicoletta Orlandi
Consigliere dr. Carla Ciofani
Giudice Ausiliario avv. Giuseppe de Falco rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 551/2022 in grado di appello avverso la sentenza n. 181/2022 del Tribunale di Pescara, pubblicata il
22 febbraio 2022, pronunciata nella causa iscritta al n. 2723/2018
R.G.A.C., promossa
DA
con sede in Pescara alla Via V. Colonna n. 44, in Parte_1
persona del l.r.p.t., e Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi, congiuntamente e
[...]
disgiuntamente, dagli avv.ti Alessandro Mastrodomenico del foro di foggia e avv. Andrea Mastrodomenico.
APPELLANTI
CONTRO con sede in Torino alla Piazza San Controparte_1
Carlo n. 156 in persona del Procuratore Speciale Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elisa Rubino con studio in
Pescara alla Via di Villa Basile n. 6.
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Breve ricostruzione del procedimento di primo e di secondo grado. I.
1. Si riporta per comodità ed omogeneità descrittiva la sintesi del giudizio di primo grado che si rinviene nella sentenza impugnata:
“Con il ricorso per decreto ingiuntivo (poi n. 547/2018 del
05.04.2018, 1177/2018 R.G.) la società opposta dedotto: di essere creditrice, nei confronti della società con sede legale in Parte_1
Pescara, in persona dei soci amministratori nonché legali rappresentanti pro tempore Sigg.ri e Parte_3 Pt_2 dell'importo complessivo di euro 80.000,00 oltre interessi
[...]
maturati e maturandi;
che sulla scorta del rilevato rischio di recupero ed in vista del perseguendo contenimento dei costi, essa ricorrente intende limitare unilateralmente la propria istanza monitoria, pure a fronte della certificazione responsabile del credito come sopra attestata nell'importo di euro191.690,19 e senza rinuncia al maggior credito, al ridotto ammontare di euro 80.000,00 oltre gli interessi contrattuali di mora maturati e/o maturandi dal dovuto al soddisfo;
che l'intero credito è garantito dalle fideiussioni omnibus rilasciate fino alla concorrenza di Lire 300.000.000 dai Sigg.ri Parte_3
e Avverso il decreto così emesso, gli istanti
[...] Parte_2
spiegavano opposizione con contestuale domanda riconvenzionale, deducendo: l'ingiustificata riduzione e limitazione della somma oggetto di procedimento monitorio;
l'impossibilità di procedere ad analisi oggettiva sulla presenza di eventuali anomalie sugli interessi, non essendo circoscritto un periodo di recupero;
l'illegittimità della avversa richiesta per preteso anatocismo indebito, asserita usura praticata ed applicazione di interessi ultralegali non convenuti;
ed hanno chiesto, previa sospensione della provvisoria esecuzione, volersi: a) revocare il decreto ingiuntivo opposto;
b) in via riconvenzionale accertarsi e dichiarare che gli opponenti hanno diritto alla restituzione della somma pari ad euro 224.914,92; c) rideterminare l'eventuale credito vantato dall'opposta; d) con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva l'opposta, concludendo per il rigetto della opposizione.
In particolare così concludeva: Rigettarsi integralmente la proposta opposizione, anche in via riconvenzionale e/o compensativa, in uno a tutte le avverse conclusioni, richieste, deduzioni e produzioni;
- Confermarsi integralmente il Decreto Ingiuntivo opposto, ovvero condannarsi parte opponente al pagamento delle somme ingiunte ovvero delle somme maggiori e/o minori che risulteranno giudizialmente dovute, oltre interessi ed accessori;
- In ogni caso, condannarsi parte opponente al pagamento delle spese e competenze di lite .
Acquisita la documentazione ed espletata TU contabile, sulle conclusioni precisate dalle parti ed in atti trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Diversamente da quanto assumono gli opponenti, la limitazione contenuta nel decreto poi opposto aveva solo natura quantitativa, e con riguardo quindi a tutta la durata del rapporto, e non era invece relativa ad un determinato periodo di tempo.
Ha poi proceduto il TU a ricostruire l'intero andamento del rapporto, anche attraverso il ricorso alle cd scritture di raccordo. Se
è pur vero infatti che il ricorso alle cd scritture di raccordo determina risultati alterati e non oggettivi, non corrispondenti al reale andamento del conto, il ricorso al suddetto criterio appare tuttavia giustificabile a fronte solo della mancanza di estratti conto relativi a singole o limitate chiusure periodiche (Tribunale di Benevento, ordinanza del 14/03/16, dott. Aldo de Luca), così come verificatosi nella fattispecie al vaglio.”.
I.
2. Il Tribunale di Pescara, sulla base delle risultanze della TU e previa eliminazione di tutti gli addebiti illegittimi, confermava il decreto ingiuntivo emesso statuendo quanto segue in dispositivo:
“rigetta l'opposizione e conferma in ogni sua parte il d.i. nr. 547/18, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna altresì gli opponenti in solido al pagamento in favore di parte opposta della ulteriore somma di euro 98.229,56, oltre accessori come da richiesta monitoria, per le causali di cui alla parte motiva;
condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, che, per compensi professionali, liquida in euro 13.430,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge;
pone le spese di TU definitivamente sugli opponenti in solido, in parti uguali nei rapporti interni.”
I.
3. Contro la decisione propongono appello gli opponenti che concludono come segue: “In parziale riforma della sentenxza n.
181/2022, pubblicata in data 22.o2.2022. notificata in data
03.05.2022, nel procedimento rubricato al n. 2723/2018 R.G. (Rep. n.
437/2022), emessa dal Tribunale di Pescara, nella persona del
Giudice Dott. Federico Ria, Voglia l'adita Corte d'Appello, per tutti i motivi dedotti in premessa,
1) IN VIA PRELIMINARE, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 181 del 22.02.2022 oggetto d'impugnazione;
2) NEL MERITO, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca appellata in 1° grado, rideterminare alla data della chiusura del rapporto l'esatto dare-avere tra le parti, espungendo ogni illegittimo onere applicato, tempo per tempo, sul rapporto per l'applicazione di vietata prassi anatocistica sino al 10.09.2007; per l'applicazione di interessi ultralegali, privi di valida pattuizione scritta;
per l'illegittima applicazione di c.m.s. non pattuite per iscritto, spese sine titulo e valute non coerenti con le date degli effettivi esborsi, oltre interessi al tasso legale sulle somme che risulteranno eventualmente a credito a favore della società correntista e considerando pari a zero, in difetto dell'integrale produzione ex adverso di tutti gli estratti conto del rapporto, il saldo del primo e/c prodotto in giudizio;
all'esito di quanto sopra, Voglia
l'adita Corte condannare la appellata alla restituzione in CP_3
favore della società correntista della somma di € 75.076,60, ovvero di quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia per le ragioni sopra esposte, oltre accessori come per legge;
In subordine, in accoglimento dei motivi di impugnazione come sopra, accertare e dichiarare l'inesistenza, in tutto e/o in parte, della domanda creditoria avanzata dall'appellata/opposta in 1°grado, dichiarando non dovute le somme oggetto di ingiunzione, compensando l'asserita ragione creditoria della con le somme CP_3
illegittimamente addebitate in danno del debitore principale in conseguenza delle nullità sopra eccepite;
^^^ IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi direttamente in favore dei deducenti procuratori che si dichiarano antistatari delle stesse, oltre accessori come per legge ovvero,nella denegata ipotesi di rigetto delle domande, compensare tra le parti integralmente le spese di giudizio alla luce del contrasto giurisprudenziale presente sulle questioni oggetto di causa.
^^^
IN VIA ISTRUTTORIA,
Si chiede all'Ecc.ma Corte adita di riconvocare il TU nominato in primo grado, al fine di:
a) rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti, previa espunzione dal rapporto di conto corrente impugnato di ogni somma indebitamente acquisita e dedotta nella parte motiva del presente atto;
b) all'esito di quanto sopra, accertare l'eventuale esistenza di rimesse aventi natura solutoria in conto corrente, partendo dall'effettivo saldo ricalcolato nei termini di cui al suddetto punto a).
Si producono altresì il fascicolo degli atti e documenti del giudizio di primo grado e la copia conforme della sentenza 181/2022 del
Tribunale di Pescara impugnata.”
I.
4. S costituiva la quale concludeva come si Controparte_4 riporta di seguito: “Respingersi e rigettarsi integralmente l'appello interposto avverso la Sentenza del Tribunale di Pescara n. 181 / 2022, della quale si chiede integrale conferma;
- Disporsi vittoria per spese, competenze ed onorari legali-
- Produzioni documentali come da indice in fascicolo di costituzione.”
I.
5. In data 06/07/2023 questa Corte di Appello, in persona dei magistrati dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel., dr. Carla Ciofani –
Consigliera, dr. Andrea Dell'Orso – Consigliere, ha pronunciato ordinanza per la ritenuta necessità di integrare la consulenza tecnica svolta in primo grado alla luce dei motivi di appello, relativi:
- al calcolo delle rimesse solutorie sulla base dei saldi banca;
- alla mancata espunzione delle commissioni e degli altri oneri non validamente pattuiti per iscritto;
- alla ritenuta validità dell'anatocismo successivamente al 30/6/2000 in difetto di nuova valida pattuizione, intervenuta solo nel 2007.
I.
6. La Corte rimetteva la causa sul ruolo e nominava la Dott.ssa consulente tecnico d'ufficio, formulando i seguenti Persona_1
quesiti:
“Accerti il saldo del conto corrente n. 1000/2380 alla data del
6/9/2017 applicando sino al 9/1/2007 i tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, lett. a), TUB, con espunzione sino a tale data delle commissioni e delle spese non pattuite per iscritto e senza alcuna capitalizzazione degli interessi debitori;
dal 10/1/2007 applichi i tassi, le commissioni e le spese convenuti per iscritto dalle parti o quelli più favorevoli al cliente di fatto praticati dalla banca, con capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi sino al
30/9/2016 e successivamente senza alcuna capitalizzazione degli interessi;
verifichi quindi se sussistono rimesse effettuate dalla correntista sino al 7/6/2008 che eccedono il limite dei fidi concessile con riferimento ai saldi rettificati, e, in caso positivo, determini il saldo del conto corrente a partire dall'ultima rimessa solutoria così individuata”. In data 02/10/2023 la TU ha depositato telematicamente l'accettazione dell'incarico ed in data 23/10/2023 hanno avuto inizio le operazioni peritali che quindi si concludevano con il seguente accertamento: “Alla luce di quanto sopra argomentato, in esecuzione dell'incarico peritale conferito dalla
Corte, la scrivente TU ha individuato i versamenti solutori a copertura delle competenze illegittime addebitate dalla banca fino al
07/06/2008. Si precisa che le competenze illegittime sono state determinate secondo i criteri fissati dalla Corte1 e valutando i saldi rettificati. L'ultimo versamento avente natura solutoria avvenuto nel periodo ante decennio è stato effettuato in data valuta 05/10/2007
(Cfr. Allegato 3). Tutte le competenze illegittime addebitate dalla banca fino a tale data risultano coperte da versamenti solutori e sono, quindi, prescritte. In conclusione, considerando gli effetti della prescrizione al 05/10/2007, il saldo finale ricalcolato del conto n.
1000/2380 al 06/09/2017 è pari ad € 175.355,78 a debito della correntista (Cfr. Allegato 4).” Con successiva ordinanza del 4 ottobre 2024, questa Corte emetteva nuova ordinanza per l'integrazione della TU il cui contenuto si riporta per comodità di riferimento:
“Premesso che il TU ha risposto al quesito posto in questa seconda fase del giudizio per quanto concerne l'espunzione delle commissioni e degli altri oneri non validamente pattuiti per iscritto e alla ritenuta validità dell'anatocismo successivamente al 30/6/2000 in difetto di nuova valida pattuizione, intervenuta solo nel 2007; che non vi è bisogno di integrazione quanto all'espunzione di tali voci in quanto non espressamente pattuite;
che la mancanza di una pattuizione potrebbe non essere sufficiente a escludere l'esistenza di un fido e quindi ad escludere la natura solutoria o ripristinatoria di un versamento;
ritenuta quindi la necessità di integrare la consulenza tecnica svolta in secondo grado secondo le difese svolte dopo il deposito della stessa con precipuo riferimento all'individuazione e al calcolo delle rimesse solutorie;
considerato che
il TU ha considerato il conto come non affidato fino al 9 gennaio 2007; osservato che è opportuno invece valutare l'esistenza di un affidamento anche in assenza di pattuizione ma in presenza di prova scritta dell'affidamento (lettera di affidamento); si ritiene di dover porre al TU il seguente quesito integrativo che è precisazione di quello precedentemente posto:
“Fermi tutti i restanti accertamenti eseguiti dal TU nella relazione definitiva depositata il 19 gennaio 2024, il TU accerti il saldo del conto corrente n. 1000/2380 alla data del 6/9/2017 – oltre che, come già fatto applicando sino al 9/1/2007 i tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, lett. a), TUB, con espunzione sino a tale data delle commissioni e delle spese non pattuite per iscritto e senza alcuna capitalizzazione degli interessi debitori;
dal 10/1/2007 applicando i tassi, le commissioni e le spese convenuti per iscritto dalle parti o quelli più favorevoli al cliente di fatto praticati dalla banca, con capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi sino al
30/9/2016 e successivamente senza alcuna capitalizzazione degli interessi - verificando se sussistono rimesse effettuate dalla correntista sino al 7/6/2008 che eccedono il limite dei fidi effettivamente concessi per iscritto anche prima del 10 gennaio 2007
(Lettera affidamento del 22.10.1992 di lire 200 milioni a revoca;
Comunicazione concessione affidamento di € 197.000,00 - raccomandata AR del 31.10.2003 indipendentemente dal fatto che queste non prevedano termini e condizioni dell'affidamento) sempre con riferimento ai saldi rettificati, e, in caso positivo, determini il saldo del conto corrente integrando, se del caso, il saldo già individuato nella relazione definitiva”.
L'esito dell'accertamento integrativo ha confermato i risultati raggiunti con la precedente relazione per cui: “Alla luce di quanto sopra argomentato, in esecuzione dell'incarico peritale conferito dalla Corte, la scrivente TU ha individuato i versamenti solutori a copertura delle competenze illegittime addebitate dalla banca fino al
07/06/2008. Si precisa che le competenze illegittime sono state determinate secondo i criteri fissati dalla Corte1 e valutando i saldi rettificati.
L'ultimo versamento avente natura solutoria avvenuto nel periodo ante decennio è stato effettuato in data valuta 05/10/2007, ed è il medesimo individuato in occasione dell'elaborazione della primaria ctu depositata agli atti in data 19/01/2024 (Cfr. Allegato 5). Tutte le competenze illegittime addebitate dalla banca fino a tale data risultano coperte da versamenti solutori e sono, quindi, prescritte.
In conclusione, considerando gli effetti della prescrizione al
05/10/2007 il saldo finale ricalcolato del conto n. 1000/2380 al
06/09/2017 è pari ad € 175.355,78 a debito della correntista (Cfr.
Allegato 4).”
II. Motivazioni della decisione.
II.
1. Primo motivo di impugnazione: “rideterminazione delle eventuali rimesse aventi natura solutoria presenti in conto corrente, partendo dai saldi ricalcolati all'esito dell'epurazione dal medesimo degli illegittimi addebiti ivi presenti a titolo di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e spese non pattuite, tenendo conto dell'affidamento costante in c/c emergente dalla documentazione versata in atti”. II.
2. Il motivo di appello è da respingere poiché gli accertamenti effettuati dalla TU nella relazione svolta in secondo grado, così come successivamente integrata, tengono conto delle rettifiche contabili dovute agli illegittimi addebiti mentre quanto agli affidamenti - rilevanti ai fini della individuazione di eventuali rimesse ripristinatorie – hanno tenuto debito conto degli affidamenti provati.
II.
3. Con l'ordinanza del 4.10.2024, venendo incontro ad una richiesta legittima degli appellanti, questa Corte ha chiesto che il TU verificasse l'esistenza di rimesse solutorie/ripristinatorie anche con riguardo al periodo anteriore al 10 gennaio 2007 (“verificando se sussistono rimesse effettuate dalla correntista sino al 7/6/2008 che eccedono il limite dei fidi effettivamente concessi per iscritto anche prima del 10 gennaio 2007 (Lettera affidamento del 22.10.1992 di lire
200 milioni a revoca;
Comunicazione concessione affidamento di €
197.000,00 - raccomandata AR del 31.10.2003 indipendentemente dal fatto che queste non prevedano termini e condizioni dell'affidamento) sempre con riferimento ai saldi rettificati, e, in caso positivo, determini il saldo del conto corrente integrando, se del caso, il saldo già individuato nella relazione definitiva”.)
II.
4. A questa domanda il TU ha chiaramente risposto come segue: “Tempo per tempo, quindi, la sottoscritta TU ha confrontato le rimesse solutorie (che eccedono il limite di fido convenuto) ed ha verificato se le stesse abbiano coperto gli importi delle competenze illegittime addebitate dalla banca.
A fronte di tale indagine, quindi, l'ultima rimessa solutoria è stata individuata con data valuta 05/10/2007 (e data contabile 04/10/2007), ed è la medesima determinata in occasione del conteggio della prima ctu depositata agli atti (Cfr. Allegato 5 – quesito integrativo).
Pertanto, si conferma il ricalcolo dei saldi del conto corrente a partire dal 05/10/2007 (ultima rimessa con carattere solutorio) sino al 06/09/2017, data di estinzione del rapporto, considerando i medesimi criteri sopra elencati e che qui si riportano per completezza:” e poi: “L'ultimo versamento avente natura solutoria avvenuto nel periodo ante decennio è stato effettuato in data valuta
05/10/2007, ed è il medesimo individuato in occasione dell'elaborazione della primaria ctu depositata agli atti in data 19/01/2024 (Cfr. Allegato 5). Tutte le competenze illegittime addebitate dalla banca fino a tale data risultano coperte da versamenti solutori e sono, quindi, prescritte.” (relazione TU
del 14.11.2024, punti 2 e 3). Per_1
II.
5. La difesa degli appellanti si è limitata alla generica contestazione della mancata individuazione di ulteriori limiti di fido ricavabili, secondo gli appellanti, dagli estratti conto. Orbene, anche tralasciando il difetto probatorio di tali diversi limiti, l'obbiezione mosse non è sufficientemente specifica per superare l'accertamento peritale dal momento che il consulente tecnico di parte avrebbe dovuto chiarire se l'individuazione di tali diversi e ulteriori limiti di affidamento desumibili per presunzione dagli estratti conto, avrebbero in concreto portato a un diverso risultato in termini di rimesse solutorie e di prescrizione. L'accertamento peritale integrativo non è uno strumento esplorativo attivabile sulla base di astratte prospettazioni ma richiede per essere specifico e coerente con lo scopo di un accertamento tecnico e con i principi di economia processuale, una rigorosa documentazione e deduzione controfattuale,
II.
6. Secondo e terzo motivo di impugnazione. Su commissioni di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale.
II.
7. L'accertamento peritale è basato sulla cancellazione di tutti gli addebiti non convenuti, come quello di ogni altra commissione non espressamente pattuita, incluso l'addebito degli interessi anatocistici per il periodo 2000-2007, come da TU effettuata in secondo grado secondo i quesiti espressamente posti da questa Corte, con l'effetto di concorrere alla formazione del saldo accertato di € -175.355,78 a debito degli appellanti e a credito della banca. In particolare, come precisato dal TU per il periodo successivo al 10 gennaio 2007 “è stato applicato lo ius variandi a favore del cliente e sono state considerate le CMS applicate dalla banca (fino al 2° trimestre 2009); per le spese sono state valutate solo quelle previste nei contratti agli atti;
”
II.
8. Ne consegue l'accoglimento parziale dell'appello-. Difatti, se è vero che il credito della banca è maggiore dell'importo del confermato decreto ingiuntivo opposto è pure vero che la parte opponente veniva altresì condannata al pagamento della ulteriore somma di € 98.229,56, per un totale di € 178.229,56 laddove l'ulteriore somma dovuta è invece pari a € 95.355,78, quale differenza dovuta a fronte della complessiva somma di € 175.355,78 risultante a debito della società correntista giusta la acquisita C.T.U., salvi gli interessi ed accessori
III. Regime delle spese.
III.
1. Per effetto dell'accoglimento parziale dell'appelli molto limitato nel suo ammontare con sede in Pescara alla Via Parte_1
V. Colonna n. 44, in persona del l.r.p.t., e Parte_2
sono solidalmente tenuti al pagamento dei Parte_3
9/10 delle spese di giudizio di secondo grado in favore di Controparte_4
liquidate complessivamente in a euro 14.317,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%. Compensate per il residuo 1/10.
III.
2. Allo stesso modo, anche per le spese del giudizio di primo grado, così come liquidate dal Tribunale, opera la compensazione delle spese per 1/10 mentre i residui 9/10 sono a carico di con Parte_1
sede in Pescara alla Via V. Colonna n. 44, in persona del l.r.p.t., Pt_2
e in solido tra di essi.
[...] Parte_3
III.
3. Quanto alle spese di TU sia per il primo che per il secondo grado esse sono da porre nei rapporti tra le parti per 1/10 a carico di
[...]
e per i 9/10 a carico di con sede in Pescara CP_4 Parte_1
alla Via V. Colonna n. 44, in persona del l.r.p.t., e Parte_2
in solido tra di essi. Parte_3
PQM
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciandosi in contraddittorio delle parti costituite nella causa civile iscritta al R.G. n.
551/2022 in secondo grado sull'appello proposto da con Parte_1
sede in Pescara alla Via V. Colonna n. 44, in persona del l.r.p.t., Pt_2
e contro avverso la
[...] Parte_3 Controparte_4
sentenza n. 181/2022 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 22 febbraio
2022, pronunciata nella causa iscritta al n. 2723/2018 R.G.A.C., così provvede:
A. Conferma il decreto ingiuntivo emesso.
B. Accoglie l'appello come da motivazione condannando Pt_1
con sede in Pescara alla Via V. Colonna n. 44, in persona del l.r.p.t.,
[...]
e solidalmente tra di essi Parte_2 Parte_3 al pagamento in favore di della somma - ulteriore rispetto Controparte_5
al decreto ingiuntivo confermato – di euro 95.355,78.
C. Condanna con sede in Pescara alla Via V. Colonna Parte_1
n. 44, in persona del l.r.p.t., e Parte_2 Parte_3
solidalmente tra di essi al pagamento in favore di
[...] CP_5
dei 9/10 delle spese di giudizio di secondo grado liquidate in euro
[...]
14.317,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%, compensandosi tra le parti il residuo decimo;
condanna con sede in Pescara alla Parte_1
Via V. Colonna n. 44, in persona del l.r.p.t., e Parte_2
in solido tra di essi al pagamento in favore di Parte_3
dei 9/10 delle spese di giudizio liquidate dalla sentenza di Controparte_5
primo grado, compensandosi tra le parti il residuo decimo;
pone le spese di TU sia per il primo che per il secondo grado - nei rapporti tra le parti - per 1/10 a carico di e per i 9/10 a carico di Controparte_4 Pt_1
con sede in Pescara alla Via V. Colonna n. 44, in persona del l.r.p.t.,
[...]
e in solido tra di essi. Parte_2 Parte_3
Così deciso nella Camera di Consiglio svoltasi da remoto mediante mezzi telematici in data 19 giugno 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Giuseppe de Falco dr. Nicoletta Orlandi