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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/10/2025, n. 3718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3718 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice CH LO, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 02/10/2025 e le memorie conclusive autorizzate, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5277/2023 R.G. proposta da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Casalini, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte attrice- contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Maria Molinari, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte convenuta-
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 06/04/2023,
[...] ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari la ditta Parte_1 individuale (di qui, Controparte_1 anche solo formulando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la CP_1 responsabilità contrattuale della “ Controparte_1
” alla luce dell'inadempimento del contratto di sub affidamento;
- per
[...]
1 TRIBUNALE DI BARI
l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di sub affidamento;
- e condannare la
“ ”, in persona del Sig. Controparte_1
, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla CP_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t. Ing. Parte_1
a seguito dell'inadempimento, il tutto nella misura che sarà Parte_1 accertata in corso di causa ed, ove occorra, a mezzo CTU”; tanto, vinte le spese.
In fatto, la parte attrice ha esposto:
- di aver stipulato in data 14/07/2021 (scrittura n. 106/2021), quale appaltatrice, con il
2° Reparto Genio Aereonautica Militare - 8° Gruppo Genio LE PI
(RM), quale stazione appaltante, contratto avente per oggetto l'affidamento in appalto pubblico della “Progettazione esecutiva e lavori di Rifacimento impianto idrico- sanitario” da effettuarsi presso e nell'interesse della “AS Romagnoli”” (doc. 1);
- di aver concluso in data 11/07/2022 un contratto di subappalto con l'odierna ditta convenuta (doc. 2), affidando a quest'ultima l'esecuzione di alcuni lavori da effettuarsi presso la predetta AS (“realizzazione, attraverso la sola posa in opera di materiali
e realizzazione opere murarie relative, di impianti idrico-sanitari e fognanti a servizio di n. 180 bagni, compresa l'incidenza degli staffaggi e della realizzazione delle dorsali montanti sia di adduzione acqua fredda, calda e ricircolo, nonché delle condotte di scarico, con esclusione di eventuali opere di scavo”), per il corrispettivo pari a complessivi €72.000,00 (oltre Iva); subaffidamento comunicato in data 12/07/2011 all'Ente appaltante, giusta art. 105, co. 2, D.Lgs. 50/2016 (doc. 3);
- che, sin dal principio, il suddetto rapporto contrattuale con la ditta convenuta era stato caratterizzato da continue negligenze e inadempienze (all'esito di sopralluoghi effettuati presso il cantiere con il direttore dei lavori, si era riscontrato che i lavori non procedevano con regolarità, non venivano eseguiti secondo regola d'arte e venivano effettuati in violazione delle norme sulla sicurezza); circostanza che aveva reso la parte attrice in data 17/10/2022 destinataria di ordine di servizio (doc. 4);
- di aver pertanto inoltrato in data 07/10/2022 alla subappaltatrice missiva di messa in mora, con invito a regolarizzare le criticità riscontrate e a eseguire i lavori secondo le regole dell'arte e nelle tempistiche pattuite (doc. 5), senza tuttavia ricevere fruttuoso riscontro;
- che, a far data dal 28/10/2022, la ditta convenuta aveva abbandonato senza preavviso il cantiere, generando notevoli disagi per la società appaltatrice, anche nei rapporti con la
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stazione appaltante;
- di aver pertanto intimato alla ditta convenuta di riprendere i lavori, giusta diffida ad adempiere del 15/11/2022 (doc. 6), cui non era seguito alcun riscontro;
- di aver conseguentemente, con nota pec personale del 21/11/2022, seguita da un'ulteriore comunicazione del 09/01/2023 a firma dell'Avv. Fabio Casalini, legale incaricato dall'attrice, comunicato alla ditta convenuta la risoluzione per inadempimento del contratto di subappalto, operante di diritto ai sensi dell'art. 18, lett. b) del contratto medesimo, chiedendo il ristoro del danno subìto (docc. 7 e 8); anche a detta comunicazione non seguì alcun riscontro.
Sulla scorta delle esposte premesse in fatto, la società attrice ha pertanto convenuto in giudizio la subappaltratrice formulando le riportate conclusioni, al fine di ottenere pronuncia dichiarativa della risoluzione ipso iure ai sensi dell'art. 1456 c.c. del contratto di subappalto, con conseguente condanna della controparte al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
I.2.- La ditta individuale A.M., costituendosi in giudizio (comparsa di risposta depositata in data 06/07/2023), ha contestato l'avversa prospettazione, affermando l'insussistenza del dedotto inadempimento in ragione dell'intervento in subappalto in cantiere di altre ditte responsabili delle criticità dedotte, della correttezza del proprio comportamento e del ritardo della controparte nei pagamenti del corrispettivo di subappalto.
In particolare, ha esposto: che l'attrice aveva commissionato ulteriori e diverse lavorazioni in subappalto ad altre ditte (non specificate); che, dal momento che il cantiere era attinto dagli interventi delle altre subappaltatrici (a titolo esemplificativo, per l'esecuzione delle opere murarie, elettriche, di pitturazione e di finitura), la realizzazione di nn. 180 bagni e dei relativi impianti idrici a sé commissionati era subordinata all'ultimazione, da parte delle altre imprese, delle lavorazioni prodromiche
(ossia la realizzazione dei muri di delimitazione dei locali bagni e le predisposizioni di scarico secondo le progettazioni esecutive); che le lavorazioni pattizie di propria competenza avevano subìto perciò notevole ritardo, in quanto le opere murarie non erano state ultimate ovvero non erano state realizzate a regola d'arte (in tal guisa rendendo impossibile il posizionamento degli impianti); che l'inesatta realizzazione delle colonne fognarie da parte di altra subappaltatrice aveva comportato l'esecuzione di opere extra contratto;
che le opere incombenti su altre ditte erano sovente del tutto
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differenti da quelle indicate in progettazione esecutiva;
che gli addetti delle imprese non avevano provveduto a sgomberare il cantiere dopo l'ultimazione delle opere;
con particolare riguardo all'ordine di servizio posto a base della contestazione di CP_ inadempimento, la non riferibilità alla convenuta dei rilievi mossi dalla stazione appaltante circa la violazione delle norme sulla sicurezza. Altresì, in ordine al comportamento della parte attrice, ha affermato che i pagamenti del corrispettivo di subappalto erano avvenuti sempre con ritardo (come segnalato con le note inoltrate all'attrice a mezzo pec, e segnatamente con la missiva del 18/11/2022), con la quale si erano contestate, altresì, le inadempienze di controparte e si era negato l'abbandono del cantiere.
Infine, ha evidenziato la genericità della domanda risarcitoria, per difetto di indicazione e quantificazione delle voci del danno asseritamente patito, oltre che di supporto probatorio.
Ha pertanto concluso per il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese di lite.
I.3.- La causa, istruita con prova documentale (sono stati assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c.; le memorie nn. 1 e 2 sono state depositate dalla sola parte attrice;
con ord. 26/10/2023 sono state disattese le istanze di prova orale ed è stata ritenuta esplorativa l'istanza di CTU), perviene all'udienza cartolare del 02/10/2025, in cui, precisate le conclusioni, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
II.- Le questioni sorte nella controversia devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico, dandosi atto che i complessivi toni emergenti dalle produzioni versate dimostrano un'accesa conflittualità tra le parti.
II.1.- Pacifica e documentata l'esistenza del contratto di subappalto, il thema decidendum si risolve sostanzialmente nel vaglio della sussistenza dei presupposti per l'adozione di pronuncia giudiziale dichiarativa della risoluzione di diritto del contratto di causa ex art. 1456 c.c., alla luce della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 18, lett. b) dell'accordo, di seguito riportata:
In caso di positivo riscontro, si pone a valle il vaglio dell'istanza di ristoro del danno asseritamente patito dalla parte attrice in conseguenza del dedotto inadempimento di parte convenuta.
II.2.- In punto di inquadramento dogmatico e pretorio della fattispecie, giova
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rammentare il costante orientamento di legittimità in base al quale la dichiarazione prevista dall'art. 1456 c.c. ha effetto risolutorio immediato (v. Cass. n. 15026/2005, ove si ribadisce che “Nel sistema dell'art.1456 c.c. gli effetti risolutori, che si collegano direttamente alla dichiarazione della volontà del creditore di avvalersi della clausola risolutiva espressa senza l'intermediazione della sentenza, decorrono dal momento in cui tale dichiarazione perviene al debitore”) e postula non soltanto la sussistenza ma anche l'imputabilità dell'inadempimento che il giudice è chiamato ad accertare in caso di contestazione: “La risoluzione di diritto del contratto conseguente all'applicazione di una clausola risolutiva espressa postula non soltanto la sussistenza, ma anche
l'imputabilità dell'inadempimento, in quanto la pattuizione di tale modalità di scioglimento dal contratto, pur eliminando ogni necessità di indagine in ordine all'importanza dell'inadempimento, non incide, per converso, sugli altri principi regolatori dell'istituto della risoluzione, né, in particolare, configura un'ipotesi di responsabilità senza colpa, onde, difettando il requisito della colpevolezza dell'inadempimento, la risoluzione non si verifica né, di conseguenza, può in alcun modo essere legittimamente pronunciata” (Cass., n. 9356/2000; v. anche Cass., n.
23868/2015, nonchè Trib. Cosenza, 21/10/2019, n. 2084).
La colpa del contraente inadempiente si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c., se non sia provata l'impossibilità di adempimento della prestazione per causa non imputabile al debitore (Cass., n. 394/1986).
In altri termini, in presenza di clausola risolutiva espressa il giudice non si può limitare a constatare che l'evento contemplato si è verificato, ma deve esaminare il comportamento dell'obbligato in relazione al principio della buona fede, potendo dichiarare la risoluzione solo ove sussista almeno la colpa di quest'ultimo (Cass., n.
11717/2002).
Quanto alla presunzione posta dall'art. 1218 c.c., essa è destinata a cadere solo a fronte di risultanze, positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che quest'ultimo, nonostante l'uso della normale diligenza, non sia stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili.
Mette inoltre conto richiamare il consolidato principio nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, secondo cui colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (nella specie, l'esistenza del
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contratto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si
è verificato per causa ad essa non imputabile (cfr., Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n.
13533). Si veda, da ultimo, nella giurisprudenza di legittimità, Cass., n. 18430/2024, per cui “Quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento, l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorrente, a norma dell'articolo 2697 c.c. non si limita alla allegazione dell'esistenza del contratto (cioè, nella specie, alla indicazione e se necessario dimostrazione di essersi rifornita di carburante presso la stazione di servizio della società controricorrente) ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex articolo 1218 del cc, l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile”.; ancora, per Cass., n. 23512/2022, “è principio risalente e consolidato che, in tema di responsabilità contrattuale è onere del danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. L'art. 1218 c.c. (che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento), non modifica l'onere della prova che ricade sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, nel caso, si tratti di accertare
l'esistenza del danno”.
II.3.- Ciò posto, applicando le predette coordinate pretorie alla fattispecie, la domanda di risoluzione è fondata.
Procedendo per gradi, la documentazione allegata consente di affermare quanto segue: le odierne parti hanno stipulato in data 11/07/2022 un contratto di subappalto, in atti;
la parte attrice ha contestato l'inadempimento in via stragiudiziale con missiva del
07/10/2022, segnalando le criticità riscontrate in esito a sopralluogo presso il cantiere
(ossia lavorazioni non realizzate a regola d'arte o incomplete;
mancato smaltimento dei rifiuti edili) e il notevole ritardo nell'avanzamento dei lavori in rapporto al termine di ultimazione stabilito;
in data 15/11/2022 la subcommittente ha inoltrato alla controparte diffida ad adempiere, intimandole di riprendere i lavori e lamentando l'abbandono del cantiere sin dal 28/10/2022 senza giustificato motivo, nonché il notevole ritardo
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nell'esecuzione dei lavori, e assegnando termine per la ripresa dei lavori pari a 48 ore dalla ricezione della nota;
preso atto del perdurante inadempimento, in data 21/11/2022 la parte attrice ha comunicato la risoluzione dell'accordo ai sensi della citata pattuizione di cui all'art. 18, ribadita con ulteriore missiva di contestazione del 09/01/2023, non seguita da riscontri.
Orbene, se da una parte l'attrice ha prodotto il titolo contrattuale e ha adeguatamente allegato gli specifici profili di inadempimento della parte convenuta, quest'ultima non ha fornito la prova del corretto adempimento degli obblighi contrattuali in questione.
Nella specie, la parte convenuta si è limitata a negare apoditticamente l'ingiustificato abbandono del cantiere e a prospettare la sussistenza di circostanze obiettive ostative al regolare prosieguo dei lavori, correlate alle modalità e alle tempistiche di intervento in cantiere di altre imprese - tuttavia, finanche identificate nominativamente né evocate neppure per il tramite delle prove orali - per l'esecuzione di lavori differenti da quelli oggetto del subappalto di causa (ivi compresi quelli prodromici alla realizzazione delle opere dedotte nel contratto di causa;
i lavori vengono dedotti sulla scorta di una produzione documentale in blocco, priva di numerazione organica, allegata alla comparsa di costituzione e non circostanziata in narrativa neppure per il tramite di richiami ad allegati), senza tuttavia offrire dimostrazione alcuna a riguardo: e difatti, le missive e la documentazione fotografica versate in atti dalla subappaltatrice (si ribadisce, prodotte in blocco in allegato alla comparsa di costituzione, senza alcuna deduzione circostanziata in narrativa e organica numerazione) nulla aggiungono al compendio probatorio utile all'uopo, posto che le prime costituiscono mera attestazione di frizione nel rapporto tra le parti, mentre le fotografie, prive di data, non consentono neppure di apprezzare il momento storico in cui lo stato dei luoghi è stato cristallizzato per il tramite delle immagini.
Né, tantomeno, la parte convenuta ha avanzato istanze di prova, non depositando neppure la memoria istruttoria (e per vero alcuna delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.).
Pertanto, posto che dalle emergenze di causa non risulta che la ditta convenuta abbia offerto evidenze idonee a vincere la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., il suo inadempimento deve ritenersi colpevole.
Per mera completezza, l'allegazione di inadempimento risulta smentita solo con riguardo alle presunte violazioni della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, prospettata da parte attrice sulla scorta dell'ordine di servizio trasmessole dalla
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stazione appaltante il 17/10/2022, difettando elementi idonei a far quantomeno presumere che le violazioni ivi dedotte siano state ascritte specificamente dalla committenza alla subappaltatrice convenuta ovvero siano a essa ascrivibili;
l'aspetto, però, non scalfisce quanto innanzi, in rapporto agli altri profili di inadempimento sottesi alla missiva risolutoria.
Infine, quanto all'eccepito ritardo nel pagamento del corrispettivo da parte della società attrice, trattasi di circostanza genericamente prospettata dalla ditta convenuta e comunque di esigua rilevanza, a fronte di ritardo di pochi giorni.
Sussistono quindi nel caso di specie i presupposti per l'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di causa ex art. 1456 c.c., alla data del 21/11/2022 (la data di ricezione della comunicazione di risoluzione costituisce dato incontestato).
La portata dichiarativa della pronuncia elide le prospettazioni difensive della parte convenuta connesse all'affidamento ad altra subappaltatrice delle lavorazioni controverse, in quanto intervenuto successivamente alla comunicazione risolutoria.
II.4.- Di contro, va disattesa la domanda risarcitoria, fondata su mere asserzioni, vaghe e generiche finanche nell'identificazione (oltre che nella quantificazione) delle presunte voci di danni, con ricorso a clausole di mero stile (modalità stigmatizzata, ex multis, da Cass., 30/06/2015, n. 13328): l'istante non ha curato di descrivere e supportare, neppure embrionalmente, i pregiudizi dei quali chiede il ristoro e siffatto deficit probatorio (oltre che, a monte, allegatorio) non può, evidentemente, essere colmato in surroga dall'invocata CTU, perciò disattesa con l'ordinanza istruttoria per esploratività.
II.5.- In conclusione, la domanda va accolta parzialmente, negli esposti termini.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come da dispositivo, secondo i parametri medi fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, dell'effettivo valore (valore determinato nel contratto di appalto dichiarato risolto: €72.000,00), della difficoltà delle questioni trattate e del meccanismo decisorio (parametri medi per le prime due fasi;
parametri minimi per le ultime due fasi).
La totale infondatezza della domanda risarcitoria giustifica, stante la parziale soccombenza, la compensazione delle spese di lite in misura di 1/2.
IV.- Questa sentenza viene adottata ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., nei trenta
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giorni successivi all'udienza di discussione. A riguardo, il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha infatti disposto (con l'art. 7, co. 3) che “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e
183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data il 06/04/2023 da Parte_1 nei confronti di Controparte_1
, ogni contraria istanza disattesa,
[...] così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda di risoluzione e, per l'effetto, DICHIARA la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di causa stipulato tra le parti in data 11/07/2022;
2) RIGETTA la domanda risarcitoria;
3) CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, in misura di 1/2, parte liquidata in €272,50 per esborsi ed €4.571,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
COMPENSA per la restante parte.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti, anche in correlazione al contributo unificato, poiché all'epoca versato per causa dichiarata di valore pari a €51.000,00 (il valore della causa è invece inquadrabile nel superiore scaglione).
Bari, 15/10/2025
Il Giudice
CH LO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice CH LO, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 02/10/2025 e le memorie conclusive autorizzate, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5277/2023 R.G. proposta da
, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Casalini, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte attrice- contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Maria Molinari, domiciliatario, giusta mandato in atti
-parte convenuta-
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 06/04/2023,
[...] ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari la ditta Parte_1 individuale (di qui, Controparte_1 anche solo formulando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la CP_1 responsabilità contrattuale della “ Controparte_1
” alla luce dell'inadempimento del contratto di sub affidamento;
- per
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l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di sub affidamento;
- e condannare la
“ ”, in persona del Sig. Controparte_1
, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla CP_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t. Ing. Parte_1
a seguito dell'inadempimento, il tutto nella misura che sarà Parte_1 accertata in corso di causa ed, ove occorra, a mezzo CTU”; tanto, vinte le spese.
In fatto, la parte attrice ha esposto:
- di aver stipulato in data 14/07/2021 (scrittura n. 106/2021), quale appaltatrice, con il
2° Reparto Genio Aereonautica Militare - 8° Gruppo Genio LE PI
(RM), quale stazione appaltante, contratto avente per oggetto l'affidamento in appalto pubblico della “Progettazione esecutiva e lavori di Rifacimento impianto idrico- sanitario” da effettuarsi presso e nell'interesse della “AS Romagnoli”” (doc. 1);
- di aver concluso in data 11/07/2022 un contratto di subappalto con l'odierna ditta convenuta (doc. 2), affidando a quest'ultima l'esecuzione di alcuni lavori da effettuarsi presso la predetta AS (“realizzazione, attraverso la sola posa in opera di materiali
e realizzazione opere murarie relative, di impianti idrico-sanitari e fognanti a servizio di n. 180 bagni, compresa l'incidenza degli staffaggi e della realizzazione delle dorsali montanti sia di adduzione acqua fredda, calda e ricircolo, nonché delle condotte di scarico, con esclusione di eventuali opere di scavo”), per il corrispettivo pari a complessivi €72.000,00 (oltre Iva); subaffidamento comunicato in data 12/07/2011 all'Ente appaltante, giusta art. 105, co. 2, D.Lgs. 50/2016 (doc. 3);
- che, sin dal principio, il suddetto rapporto contrattuale con la ditta convenuta era stato caratterizzato da continue negligenze e inadempienze (all'esito di sopralluoghi effettuati presso il cantiere con il direttore dei lavori, si era riscontrato che i lavori non procedevano con regolarità, non venivano eseguiti secondo regola d'arte e venivano effettuati in violazione delle norme sulla sicurezza); circostanza che aveva reso la parte attrice in data 17/10/2022 destinataria di ordine di servizio (doc. 4);
- di aver pertanto inoltrato in data 07/10/2022 alla subappaltatrice missiva di messa in mora, con invito a regolarizzare le criticità riscontrate e a eseguire i lavori secondo le regole dell'arte e nelle tempistiche pattuite (doc. 5), senza tuttavia ricevere fruttuoso riscontro;
- che, a far data dal 28/10/2022, la ditta convenuta aveva abbandonato senza preavviso il cantiere, generando notevoli disagi per la società appaltatrice, anche nei rapporti con la
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stazione appaltante;
- di aver pertanto intimato alla ditta convenuta di riprendere i lavori, giusta diffida ad adempiere del 15/11/2022 (doc. 6), cui non era seguito alcun riscontro;
- di aver conseguentemente, con nota pec personale del 21/11/2022, seguita da un'ulteriore comunicazione del 09/01/2023 a firma dell'Avv. Fabio Casalini, legale incaricato dall'attrice, comunicato alla ditta convenuta la risoluzione per inadempimento del contratto di subappalto, operante di diritto ai sensi dell'art. 18, lett. b) del contratto medesimo, chiedendo il ristoro del danno subìto (docc. 7 e 8); anche a detta comunicazione non seguì alcun riscontro.
Sulla scorta delle esposte premesse in fatto, la società attrice ha pertanto convenuto in giudizio la subappaltratrice formulando le riportate conclusioni, al fine di ottenere pronuncia dichiarativa della risoluzione ipso iure ai sensi dell'art. 1456 c.c. del contratto di subappalto, con conseguente condanna della controparte al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
I.2.- La ditta individuale A.M., costituendosi in giudizio (comparsa di risposta depositata in data 06/07/2023), ha contestato l'avversa prospettazione, affermando l'insussistenza del dedotto inadempimento in ragione dell'intervento in subappalto in cantiere di altre ditte responsabili delle criticità dedotte, della correttezza del proprio comportamento e del ritardo della controparte nei pagamenti del corrispettivo di subappalto.
In particolare, ha esposto: che l'attrice aveva commissionato ulteriori e diverse lavorazioni in subappalto ad altre ditte (non specificate); che, dal momento che il cantiere era attinto dagli interventi delle altre subappaltatrici (a titolo esemplificativo, per l'esecuzione delle opere murarie, elettriche, di pitturazione e di finitura), la realizzazione di nn. 180 bagni e dei relativi impianti idrici a sé commissionati era subordinata all'ultimazione, da parte delle altre imprese, delle lavorazioni prodromiche
(ossia la realizzazione dei muri di delimitazione dei locali bagni e le predisposizioni di scarico secondo le progettazioni esecutive); che le lavorazioni pattizie di propria competenza avevano subìto perciò notevole ritardo, in quanto le opere murarie non erano state ultimate ovvero non erano state realizzate a regola d'arte (in tal guisa rendendo impossibile il posizionamento degli impianti); che l'inesatta realizzazione delle colonne fognarie da parte di altra subappaltatrice aveva comportato l'esecuzione di opere extra contratto;
che le opere incombenti su altre ditte erano sovente del tutto
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differenti da quelle indicate in progettazione esecutiva;
che gli addetti delle imprese non avevano provveduto a sgomberare il cantiere dopo l'ultimazione delle opere;
con particolare riguardo all'ordine di servizio posto a base della contestazione di CP_ inadempimento, la non riferibilità alla convenuta dei rilievi mossi dalla stazione appaltante circa la violazione delle norme sulla sicurezza. Altresì, in ordine al comportamento della parte attrice, ha affermato che i pagamenti del corrispettivo di subappalto erano avvenuti sempre con ritardo (come segnalato con le note inoltrate all'attrice a mezzo pec, e segnatamente con la missiva del 18/11/2022), con la quale si erano contestate, altresì, le inadempienze di controparte e si era negato l'abbandono del cantiere.
Infine, ha evidenziato la genericità della domanda risarcitoria, per difetto di indicazione e quantificazione delle voci del danno asseritamente patito, oltre che di supporto probatorio.
Ha pertanto concluso per il rigetto delle avverse domande, con vittoria di spese di lite.
I.3.- La causa, istruita con prova documentale (sono stati assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c.; le memorie nn. 1 e 2 sono state depositate dalla sola parte attrice;
con ord. 26/10/2023 sono state disattese le istanze di prova orale ed è stata ritenuta esplorativa l'istanza di CTU), perviene all'udienza cartolare del 02/10/2025, in cui, precisate le conclusioni, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
II.- Le questioni sorte nella controversia devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico, dandosi atto che i complessivi toni emergenti dalle produzioni versate dimostrano un'accesa conflittualità tra le parti.
II.1.- Pacifica e documentata l'esistenza del contratto di subappalto, il thema decidendum si risolve sostanzialmente nel vaglio della sussistenza dei presupposti per l'adozione di pronuncia giudiziale dichiarativa della risoluzione di diritto del contratto di causa ex art. 1456 c.c., alla luce della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 18, lett. b) dell'accordo, di seguito riportata:
In caso di positivo riscontro, si pone a valle il vaglio dell'istanza di ristoro del danno asseritamente patito dalla parte attrice in conseguenza del dedotto inadempimento di parte convenuta.
II.2.- In punto di inquadramento dogmatico e pretorio della fattispecie, giova
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rammentare il costante orientamento di legittimità in base al quale la dichiarazione prevista dall'art. 1456 c.c. ha effetto risolutorio immediato (v. Cass. n. 15026/2005, ove si ribadisce che “Nel sistema dell'art.1456 c.c. gli effetti risolutori, che si collegano direttamente alla dichiarazione della volontà del creditore di avvalersi della clausola risolutiva espressa senza l'intermediazione della sentenza, decorrono dal momento in cui tale dichiarazione perviene al debitore”) e postula non soltanto la sussistenza ma anche l'imputabilità dell'inadempimento che il giudice è chiamato ad accertare in caso di contestazione: “La risoluzione di diritto del contratto conseguente all'applicazione di una clausola risolutiva espressa postula non soltanto la sussistenza, ma anche
l'imputabilità dell'inadempimento, in quanto la pattuizione di tale modalità di scioglimento dal contratto, pur eliminando ogni necessità di indagine in ordine all'importanza dell'inadempimento, non incide, per converso, sugli altri principi regolatori dell'istituto della risoluzione, né, in particolare, configura un'ipotesi di responsabilità senza colpa, onde, difettando il requisito della colpevolezza dell'inadempimento, la risoluzione non si verifica né, di conseguenza, può in alcun modo essere legittimamente pronunciata” (Cass., n. 9356/2000; v. anche Cass., n.
23868/2015, nonchè Trib. Cosenza, 21/10/2019, n. 2084).
La colpa del contraente inadempiente si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c., se non sia provata l'impossibilità di adempimento della prestazione per causa non imputabile al debitore (Cass., n. 394/1986).
In altri termini, in presenza di clausola risolutiva espressa il giudice non si può limitare a constatare che l'evento contemplato si è verificato, ma deve esaminare il comportamento dell'obbligato in relazione al principio della buona fede, potendo dichiarare la risoluzione solo ove sussista almeno la colpa di quest'ultimo (Cass., n.
11717/2002).
Quanto alla presunzione posta dall'art. 1218 c.c., essa è destinata a cadere solo a fronte di risultanze, positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che quest'ultimo, nonostante l'uso della normale diligenza, non sia stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili.
Mette inoltre conto richiamare il consolidato principio nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, secondo cui colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (nella specie, l'esistenza del
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contratto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si
è verificato per causa ad essa non imputabile (cfr., Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n.
13533). Si veda, da ultimo, nella giurisprudenza di legittimità, Cass., n. 18430/2024, per cui “Quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento, l'onere probatorio gravante sull'attore, attuale ricorrente, a norma dell'articolo 2697 c.c. non si limita alla allegazione dell'esistenza del contratto (cioè, nella specie, alla indicazione e se necessario dimostrazione di essersi rifornita di carburante presso la stazione di servizio della società controricorrente) ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece, ex articolo 1218 del cc, l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile”.; ancora, per Cass., n. 23512/2022, “è principio risalente e consolidato che, in tema di responsabilità contrattuale è onere del danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. L'art. 1218 c.c. (che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento), non modifica l'onere della prova che ricade sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, nel caso, si tratti di accertare
l'esistenza del danno”.
II.3.- Ciò posto, applicando le predette coordinate pretorie alla fattispecie, la domanda di risoluzione è fondata.
Procedendo per gradi, la documentazione allegata consente di affermare quanto segue: le odierne parti hanno stipulato in data 11/07/2022 un contratto di subappalto, in atti;
la parte attrice ha contestato l'inadempimento in via stragiudiziale con missiva del
07/10/2022, segnalando le criticità riscontrate in esito a sopralluogo presso il cantiere
(ossia lavorazioni non realizzate a regola d'arte o incomplete;
mancato smaltimento dei rifiuti edili) e il notevole ritardo nell'avanzamento dei lavori in rapporto al termine di ultimazione stabilito;
in data 15/11/2022 la subcommittente ha inoltrato alla controparte diffida ad adempiere, intimandole di riprendere i lavori e lamentando l'abbandono del cantiere sin dal 28/10/2022 senza giustificato motivo, nonché il notevole ritardo
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nell'esecuzione dei lavori, e assegnando termine per la ripresa dei lavori pari a 48 ore dalla ricezione della nota;
preso atto del perdurante inadempimento, in data 21/11/2022 la parte attrice ha comunicato la risoluzione dell'accordo ai sensi della citata pattuizione di cui all'art. 18, ribadita con ulteriore missiva di contestazione del 09/01/2023, non seguita da riscontri.
Orbene, se da una parte l'attrice ha prodotto il titolo contrattuale e ha adeguatamente allegato gli specifici profili di inadempimento della parte convenuta, quest'ultima non ha fornito la prova del corretto adempimento degli obblighi contrattuali in questione.
Nella specie, la parte convenuta si è limitata a negare apoditticamente l'ingiustificato abbandono del cantiere e a prospettare la sussistenza di circostanze obiettive ostative al regolare prosieguo dei lavori, correlate alle modalità e alle tempistiche di intervento in cantiere di altre imprese - tuttavia, finanche identificate nominativamente né evocate neppure per il tramite delle prove orali - per l'esecuzione di lavori differenti da quelli oggetto del subappalto di causa (ivi compresi quelli prodromici alla realizzazione delle opere dedotte nel contratto di causa;
i lavori vengono dedotti sulla scorta di una produzione documentale in blocco, priva di numerazione organica, allegata alla comparsa di costituzione e non circostanziata in narrativa neppure per il tramite di richiami ad allegati), senza tuttavia offrire dimostrazione alcuna a riguardo: e difatti, le missive e la documentazione fotografica versate in atti dalla subappaltatrice (si ribadisce, prodotte in blocco in allegato alla comparsa di costituzione, senza alcuna deduzione circostanziata in narrativa e organica numerazione) nulla aggiungono al compendio probatorio utile all'uopo, posto che le prime costituiscono mera attestazione di frizione nel rapporto tra le parti, mentre le fotografie, prive di data, non consentono neppure di apprezzare il momento storico in cui lo stato dei luoghi è stato cristallizzato per il tramite delle immagini.
Né, tantomeno, la parte convenuta ha avanzato istanze di prova, non depositando neppure la memoria istruttoria (e per vero alcuna delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.).
Pertanto, posto che dalle emergenze di causa non risulta che la ditta convenuta abbia offerto evidenze idonee a vincere la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., il suo inadempimento deve ritenersi colpevole.
Per mera completezza, l'allegazione di inadempimento risulta smentita solo con riguardo alle presunte violazioni della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, prospettata da parte attrice sulla scorta dell'ordine di servizio trasmessole dalla
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stazione appaltante il 17/10/2022, difettando elementi idonei a far quantomeno presumere che le violazioni ivi dedotte siano state ascritte specificamente dalla committenza alla subappaltatrice convenuta ovvero siano a essa ascrivibili;
l'aspetto, però, non scalfisce quanto innanzi, in rapporto agli altri profili di inadempimento sottesi alla missiva risolutoria.
Infine, quanto all'eccepito ritardo nel pagamento del corrispettivo da parte della società attrice, trattasi di circostanza genericamente prospettata dalla ditta convenuta e comunque di esigua rilevanza, a fronte di ritardo di pochi giorni.
Sussistono quindi nel caso di specie i presupposti per l'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di causa ex art. 1456 c.c., alla data del 21/11/2022 (la data di ricezione della comunicazione di risoluzione costituisce dato incontestato).
La portata dichiarativa della pronuncia elide le prospettazioni difensive della parte convenuta connesse all'affidamento ad altra subappaltatrice delle lavorazioni controverse, in quanto intervenuto successivamente alla comunicazione risolutoria.
II.4.- Di contro, va disattesa la domanda risarcitoria, fondata su mere asserzioni, vaghe e generiche finanche nell'identificazione (oltre che nella quantificazione) delle presunte voci di danni, con ricorso a clausole di mero stile (modalità stigmatizzata, ex multis, da Cass., 30/06/2015, n. 13328): l'istante non ha curato di descrivere e supportare, neppure embrionalmente, i pregiudizi dei quali chiede il ristoro e siffatto deficit probatorio (oltre che, a monte, allegatorio) non può, evidentemente, essere colmato in surroga dall'invocata CTU, perciò disattesa con l'ordinanza istruttoria per esploratività.
II.5.- In conclusione, la domanda va accolta parzialmente, negli esposti termini.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come da dispositivo, secondo i parametri medi fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, dell'effettivo valore (valore determinato nel contratto di appalto dichiarato risolto: €72.000,00), della difficoltà delle questioni trattate e del meccanismo decisorio (parametri medi per le prime due fasi;
parametri minimi per le ultime due fasi).
La totale infondatezza della domanda risarcitoria giustifica, stante la parziale soccombenza, la compensazione delle spese di lite in misura di 1/2.
IV.- Questa sentenza viene adottata ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., nei trenta
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giorni successivi all'udienza di discussione. A riguardo, il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha infatti disposto (con l'art. 7, co. 3) che “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e
183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data il 06/04/2023 da Parte_1 nei confronti di Controparte_1
, ogni contraria istanza disattesa,
[...] così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda di risoluzione e, per l'effetto, DICHIARA la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di causa stipulato tra le parti in data 11/07/2022;
2) RIGETTA la domanda risarcitoria;
3) CONDANNA la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, in misura di 1/2, parte liquidata in €272,50 per esborsi ed €4.571,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
COMPENSA per la restante parte.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti, anche in correlazione al contributo unificato, poiché all'epoca versato per causa dichiarata di valore pari a €51.000,00 (il valore della causa è invece inquadrabile nel superiore scaglione).
Bari, 15/10/2025
Il Giudice
CH LO
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