Sentenza 28 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 28/08/2023, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/08/2023
N. 00693/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00473/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 473 del 2022, proposto dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Smiriglia Fava, con domicilio eletto in Reggio Calabria, via Gebbione n. 9\G;
contro
il Ministero della Transizione Ecologica e l’Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;
per l'annullamento
a) della Delibera del Consiglio Direttivo Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte n. 15 del 14.04.2022;
b) del Verbale n. 3/2022 del Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti dell’Ente Parco;
c) della proposta di variazione inserita nell’elenco dei residui attivi e passivi;
d) della Relazione di accompagnamento riaccertamento dei Residui al 01.01.2022 a firma dell’arch. Silvia Lottero e dell’ing. Sabrina Scalera.
Nonché per il risarcimento
di tutti i danni subiti e subendi conseguenti anche dall’adozione degli atti indicati illegittimi anche perché adottati in mala fede dopo la notifica del ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Transizione Ecologica e del Parco Nazionale dell'Aspromonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone il Comune ricorrente di aver sottoscritto con l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte un Accordo di programma finalizzato a sviluppare la realizzazione di opere infrastrutturali e servizi nel territorio comunale.
Sulla base dell’accordo di programma, con delibera n. 11/2018, il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco forniva specifico indirizzo in ordine alla realizzazione di una struttura per lo sport geodetica polivalente in acciaio o lamellare da realizzare nelle adiacenze dell’ex piazzale Anas del Comune di Santo Stefano in Aspromonte e, conseguentemente, con successive delibere n. 45 e n. 49 del 2018 approvava lo studio di fattibilità tecnica ed economica e lo schema di convenzione.
Con delibera n. 13 del 18 marzo 2019, preso atto della necessità di modificare l’accordo di programma approvato con delibera n 18/2010, l’Ente Parco annullava le delibere n. 45 e 49 del 2018.
Il nuovo accordo di programma veniva, infine, approvato dal Consiglio Direttivo del Parco con deliberazione n. 15 del 4 febbraio 2020 con la quale veniva, altresì, approvato lo Studio di fattibilità presentato dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte e già dallo stesso approvato, con le modifiche dell’accordo di programma, con delibera di Giunta n. 116 del 29 luglio 2019.
2. Con ricorso iscritto al n.r.g. 97/2022 il Comune ricorrente, lamentando il mancato riscontro del Parco alle richieste di trasmissione della convenzione disciplinante i tempi e le modalità di erogazione del finanziamento dell’opera avente ad oggetto la realizzazione di una struttura polivalente con copertura geodetica in Gambarie, agiva dinanzi a questo Tribunale affinché fosse ordinato all’Ente Parco di provvedere alla trasmissione della Convenzione di Finanziamento nominandosi, per il caso di ulteriore inadempienza, un commissario ad acta.
3. Con motivi aggiunti notificati il 19 maggio 2022 parte ricorrente impugnava i provvedimenti, meglio descritti in epigrafe, lamentando che con gli stessi l’Ente Parco ha inteso eliminare i fondi impegnati per l’Accordo di Programma, violando in tal modo l’accordo stesso e ledendo l’affidamento ingenerato nel Comune ricorrente in ordine alla realizzazione dell’intervento concordato.
Il Comune chiedeva, inoltre, che l’Ente Parco fosse condannato al risarcimento del danno da liquidarsi in complessivi € 500.000,00 di cui € 355.000,00 a titolo di risarcimento per equivalente, € 45.000,00 a titolo di risarcimento del danno all’immagine e € 100.00,00 a titolo di perdita economica da mancato guadagno.
4. Con sentenza n. 656 dell’11 ottobre 2022 il Tribunale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell’art. 117 cpa e, previa riqualificazione dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., disponeva la conversione degli stessi in ricorso autonomo da trattare con il rito ordinario, mandando alla segreteria la formazione di un nuovo fascicolo e onerando, altresì, la parte ricorrente degli adempimenti conseguenti.
5. Il ricorso, così convertito, veniva iscritto al n.r.g. 473/2022.
6. In data 4 aprile 2023 si costituivano in giudizio il Parco Nazionale dell’Aspromonte ed il Ministero della Transizione Ecologica che con memoria depositata il 16 maggio 2023 insistevano per il rigetto del ricorso e con ulteriore memoria del 24 maggio 2023, richiamando l’art. 34 bis della legge n. 169/2009, ribadivano la correttezza dell’operato dell’Ente Parco, anche alla luce delle istruzioni impartite per l’anno 2022 dal Ministero delle Finanze con circolare n. 620489 del 3 febbraio 2023.
7. All’udienza pubblica del 28 giugno 2023, in vista della quale il Comune ricorrente ha depositato un ulteriore scritto difensivo in replica alla memoria dell’avvocatura, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato.
9. L’impegno di spesa assunto con determina del Direttore pro tempore n. 1205/2018 , a seguito delle delibere n 45 del 6 novembre 2018 e 49 del 27 novembre 2018 è venuto meno con il loro annullamento da parte del Consiglio Direttivo con delibera n. 13 del 18 marzo 2019.
Ai successivi atti relativi alla modifica dell’accordo di programma, sottoscritta il 4 giugno 2019 ed approvata dal Consiglio Direttivo del Parco con deliberazione n. 15 del 4 febbraio 2020, non ha fatto seguito alcun impegno di spesa (v. riscontro del Presidente dell’Ente Parco del 2 febbraio 2022 alle diffide del Comune).
Deve ritenersi, pertanto, che l’eliminazione dei residui corrispondenti all’accordo di programma sottoscritto con il Comune di Santo Stefano d’Aspromonte, giusta modifica approvata il 4 giugno 2019, costituisca atto dovuto ai sensi dell’art. 34 bis della Legge 196/2009 di contabilità e finanza pubblica. Tale disposizione, invero, prevede al comma 3, l’obbligo per gli Enti pubblici, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge, di non mantenere in bilancio quali residui somme stanziate per spese in conto capitale non formalmente impegnate (come nella fattispecie in esame) “alla chiusura dell’esercizio” e comunque “non oltre l’esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio”.
10. È, altresì, infondata la domanda di risarcimento del danno per equivalente atteso che il finanziamento di che trattasi riguarda la realizzazione di una struttura geodetica polivalente nel preminente interesse dell’ENPA per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali e nell’ottica di un utilizzo condiviso con il Comune, anche per l’organizzazione di mostre, convegni ed eventi promozionali … finanziata dall’Enpa in quanto soggetto interessato alla relativa fruizione, per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, prevedendo fin d’ora l’utilizzo senza limiti temprali dell’opera finale da parte dell’Ente Parco per l’espletamento dell’attività istituzionale in capo all’Ente medesimo senza necessità di richiesta di volta in volta all’Ente titolare del bene (v. punti 1) e 2) dell’atto di modifica dell’accordo di programma sottoscritto il 4 giugno 2019).
11. Non può essere, infine, accolta per difetto delle necessarie allegazioni e prove, la domanda di risarcimento degli ulteriori danni (danno all’immagine e danno da perdita economica).
Per pacifico orientamento, invero, ai fini del risarcimento dei danni provocati da illegittimo esercizio del potere amministrativo è onere del ricorrente ex art. 2697 c.c. fornire al giudice la prova sia dell'esistenza che dell'entità del danno lamentato, atteso che "nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento [ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.]; quest'ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l'asimmetria informativa tra amministrazione e privato la quale contraddistingue l'esercizio del pubblico potere ed il correlato rimedio dell'azione di impugnazione, mentre non si riscontra in quella di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del predetto principio dispositivo sancito in generale dall'art. 2697, primo comma, c.c."; in questa ottica si è detto, ancora, che "la valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull'ammontare del danno" (T.A.R. Roma, sez. III, sentenza n. 7422 del 4 luglio 2018).
Ai sensi dell'art. 64 c.p.a. " spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni ", mentre i poteri di acquisizione officiosi riguardano le sole "informazioni" e i "documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione". Ne discende che parte ricorrente, laddove come nel caso di specie chieda il risarcimento dei danni subiti, deve comprovare la verificazione di un danno riconducibile al comportamento illegittimo della P.A. non solo sotto il profilo dell' an , ma anche sotto il profilo del quantum (T.A.R. Napoli, sez. VII, sentenza n. 2343 dell’11/04/2018).
Come chiarito dall'Adunanza Plenaria "nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.); quest'ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l'asimmetria informativa tra amministrazione e privato la quale contraddistingue l'esercizio del pubblico potere ed il correlato rimedio dell'azione di impugnazione, mentre non si riscontra in quella di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del predetto principio dispositivo sancito in generale dall'art. 2697, primo comma, c.c." (Cons. Stato, Ad. Plen. 12 maggio 2017, n. 2).
Dagli atti di causa non si rinviene alcun elemento che consenta di dimostrare l’asserita perdita economica o di credibilità derivante dal venir meno del finanziamento per la realizzazione della struttura di che trattasi.
Non avendo, pertanto, il Comune ricorrente assolto all'onere probatorio su di esso gravante ai sensi del combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e 64 c.p.a., la domanda risarcitoria deve essere respinta.
12. Il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere rigettato pur sussistendo giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO