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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/04/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ZA
Il Tribunale Ordinario di ZA , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.5428/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 7.11.2023 da:
Parte_1
(C.F.: ) P.IVA_1 con sede in Mirano (VE), via Barche 53, in persona dell'amministratrice Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO STIEVANIN (c.f.
[...]
e dall'Avv. ZUANA GRIGGIO (c.f. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti C.F._2 difensori in Galleria G. Berchet n. 3, 35131 Padova
attrice
CONTRO
CP_1
(C.F.: ) P.IVA_2 in persona del legale rappresentante , con sede legale a 36015 Schio Parte_3
(VI) in Via Marche, 12 – cod. fisc. e p. iva - rappresentata e difesa, P.IVA_2 dall'Avv. GIUSEPPE PADOVAN – cod. fisc. - con studio a C.F._3
Bassano del Grappa (VI) in Largo Parolini 85
convenuta conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI PER L'ATTRICE nel merito:
1) per i motivi esposti e dedotti in atti, condannare in persona del l.r.p.t., a pagare CP_1 quanto dovuto a saldo della fornitura dello stand fi lla misura di euro 14.152,00 oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dal 24.06.2023 al pagamento, o anche nella misura inferiore che verrà ritenuta di giustizia;
2) spese e competenze legali per la fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita e del presente giudizio interamente rifuse, oltre al rimborso delle spese forfettarie, Cpa ed Iva come per legge, con distrazione a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario. In via istruttoria si chiede venga ammessa e assunta la testimonianza dei testi Testimone_1 residente in [...]di Sala (VE) e , residente in [...]di Piave (VE), Controparte_2 sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che in data 14.5.2023 lei si trovava ad Hannover, alla fiera “Ligna”, incaricato da
[...] dell'allestimento dello stand per l'azienda Parte_1 CP_1
2) Vero che nella medesima data, durante l'allestimento di predetto stand e precisamente nell'ultimo giorno di montaggio, cadeva a terra un faretto di illuminazione predisposto per lo stand stesso?
3) Vero che a seguito di detta caduta del faretto si è rotto lo schermo di un televisore che è stato prontamente sostituito così come il faretto?
4) Vero che l'apertura al pubblico della fiera è avvenuto il giorno seguente, ossia il 15.4.2023?
5) Vero che tutte le attività di allestimento dello stand sono state svolte da personale coordinato da Parte_1
In caso di ammissione delle istanze istruttorie di si insiste per l'ammissione a prova CP_1 contraria sui capitoli ammessi con i medesimi te a indicati.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA
Nel merito Accertato e dichiarato l'inadempimento e l'inesatto adempimento, da parte di
[...]
delle obbligazioni previste nel contratto stipulato in data 20.04.2023 con Parte_1
voglia il Giudice adito respingere tutte le domande di parte attrice e, in ogni CP_1 caso, accertare che nulla è dovuto da parte di nei confronti di CP_1 Parte_1
per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto.
[...]
In subordine Nella denegata ipotesi in cui il Giudice non intendesse respingere le domande di parte attrice, considerato tutto quanto esposto in narrativa, accertarsi le minori somme dovute da nei confronti di quantificate nella misura che dovesse CP_1 Parte_1 essere accertata in corso di causa, all'esito dell'istruttoria, o liquidata dal Giudice in via equitativa, anche in considerazione dell'eccezione riconvenzionale avanzata da CP_1
in merito al risarcimento dei danni da quest'ultima subìti a causa delle condotte di
[...]
Parte_1
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di lite. Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie richieste nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.
2 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice Parte_1 premesso:
-di avere realizzato e allestito su ordine di uno stand fieristico per la CP_1 manifestazione “Ligna” tenutasi presso la fiera di Hannover nei giorni dal 15.05.2023 al 19.05.2023, su preventivo accettato da per un totale di €21.800,00 , di cui CP_1 pagati un acconto di €10.200,00 oltre IVA;
-che dopo l'emissione della fattura numero 109/2023 del 25.05.23 per l'importo rimanente , in data 29.05.23 riceveva a mezzo pec, una contestazione Parte_1 da parte di che lamentava una serie di asserite non conformità dei lavori CP_1 eseguiti rispetto a quanto previsto dal preventivo accettato, sostenendo che dette difformità avrebbero causato una non meglio precisata scarsa visibilità dello stand, e rifiutava di provvedere al pagamento della quota restante di €14.152,00;
-che secondo la stessa le asserite difformità costituirebbero “dettagli”( CP_1 lunghezza della parete di esposizione principale non conforme al preventivo, non correttezza della tonalità del colore delle grafiche stampate, minore dimensione del monitor TV fornito in sostituzione di quello precedentemente montato e danneggiato dal distaccamento di un faretto dal proprio supporto, eccessivo contrasto dei profili della parete rispetto al colore delle grafiche, non omogeneità tra loro delle sedie consegnate, difficoltà nelle comunicazioni con , per cui, posto che il Parte_1 faro caduto e la TV danneggiata erano stati immediatamente sostituiti da
[...] senza alcun costo aggiuntivo a carico di l'attrice aveva Parte_1 CP_1 invitato la convenuta alla negoziazione assistita, che dava esito negativo. Tutto ciò premesso, l'attrice ora conveniva in giudizio per sentirla CP_1 condannare al pagamento di €14.152,00 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal 24.06.23.
La convenuta costituitasi, eccepiva che l'obbligazione di controparte CP_1 non era stata esattamente adempiuta perché: Parte
- mancavano numerose componenti, consegnate a da parte di CP_1 tardivamente, a fiera iniziata e in modo incompleto;
-la lunghezza della parete adibita per l'esposizione verso la corsia principale non era conforme alla richiesta preventivata, causando, quindi, una scarsa visibilità dello stand della;
CP_1
-i colori e le grafiche stampate presentavano tonalità errate e con un grado di opacità elevato, tale da non catturare l'attenzione dei visitatori presenti durante le giornate della fiera;
-il colore dei punti di giuntura delle pareti era in netto contrasto con il colore dei pannelli e non accompagnato ai colori delle grafiche;
3 Parte
-le sedie, gli sgabelli e i mobili venivano consegnati da in momenti diversi, tutti di differenti modelli (sedie con forme, colori e materiali diversi fra di loro), risultati in parte danneggiati e non completamente utilizzabili.;
Part
-vi era stata “difficoltà di comunicazione con il personale di , dovuto a responsabilità addebitabile esclusivamente a quest'ultima: difficoltà che ha comportato seri problemi a per ottenere in tempi utili la fornitura del CP_1 materiale indicato nel preventivo (in parte, appunto, fornito con notevole ritardo)”.
Parte
- uno dei fari led forniti e posizionati da nello stand di si era staccato CP_1 dal soffitto ed era precipitato, dapprima su uno dei monitor TV forniti a , e CP_1 poi a terra, rompendosi, provocando paura e preoccupazione al personale incaricato da presente in quel momento, oltre al titolare di;
CP_1 CP_1
- il monitor TV installato in sostituzione di quello rotto era più piccolo rispetto alle misure previste nel contratto (85”), quindi difforme da quanto contrattualmente Parte previsto, e la sostituzione da parte di non era stata eseguita in tempi ragionevoli bensì solamente al termine del secondo giorno della manifestazione, e a seguito di numerosi solleciti provenienti dal personale di . CP_1
Tutto ciò esposto, la convenuta affermava che “la fornitura di materiale (es. pannelli, TV, ecc.) di misura inferiore e di colore difforme rispetto a quanto contrattualmente previsto, oltre ad essere palesemente un inadempimento contrattuale posto in essere Part da , ha altresì provocato conseguenze dannose a , la quale non ha CP_1 raggiunto la visibilità che avrebbe dovuto ottenere nel corso della fiera “Ligna”, proprio a causa delle condizioni dello stand, di dimensioni inferiori e di colore meno acceso rispetto a quanto contrattualmente previsto.Inoltre, l'assestamento e l'aggiustamento di tutte queste problematiche ha provocato la perdita e il rallentamento di una intera giornata di lavoro, sia per il titolare della , sia CP_1 per il personale incaricato e dipendente della stessa, con conseguenti danni all'azienda, anche sotto il profilo economico. Emerge chiaramente, quindi, che in Part realtà sia ad essere creditrice nei confronti di , ai sensi del combinato CP_1 disposto degli artt. 1218, 1223 e 1668 c.c., a titolo di risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento posto in essere da quest'ultima, per i motivi sopra descritti. Part Per tale motivo, si deve ritenere non dovuto a l'importo di cui alla fattura n. 109/2023, ai sensi dell'art. 1668 c.c., oltre alla sussistenza del diritto, in capo a
, al risarcimento del danno subìto. Si precisa che si limita nella CP_1 CP_1 Part presente sede a invocare il proprio
contro
-credito nei confronti di , a titolo di risarcimento dei danni subiti, esclusivamente come eccezione riconvenzionale (volta, appunto, solamente ad ottenere il rigetto della domanda avversaria), riservandosi di agire in altra e separata sede per il maggiore credito che dovesse risultare dovuto.”
Nel corso della fase istruttoria il g.i. formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, che non veniva accettata.
4 La causa veniva infine rinviata per la remissione in decisione all'udienza del
18.3.2025. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto le prove capitolate da parte convenuta sono inammissibili perché valutative o irrilevanti perché non permettono di stabilire le componenti dello stand mancanti o difettose , e di quantificare il danno. Anzi dalla narrativa della comparsa di costituzione risulta non la mancanza di componenti, ma un asserito ritardo, non meglio precisato, o la installazione di componenti che non raggiungevano l'effetto estetico desiderato. Tuttavia dal confronto tra i documenti 3 e 4 di parte convenuta, costituenti il progetto di massima dello stand, e le foto che la stessa convenuta aveva pubblicizzato sui social (facebook) (doc.
8-12 di parte attrice) non si nota alcuna differenza.
Le foto prodotta dalla convenuta sub doc.2, che dovrebbero dimostrare i difetti, in realtà non evidenziano alcuna delle difformità lamentate. In particolare il distacco cromatico dei punti di giuntura cui alle foto 1,2,7 non appare rilevante perché le sfumature di colore rientrano sempre nel pattuito colore arancione, anzi al contrario vivacizzano l'aspetto complessivo delle pareti. Per quanto riguarda la caduta del faro, essa era avvenuta non durante la esposizione ma nella precedente fase di allestimento, e l'attrice vi aveva posto rimedio sostituendo il faretto e il monitor senza ulteriori spese per la committente. Va inoltre osservato che le contestazioni di sono state sollevate non al CP_1 momento della consegna e accettazione dello stand, che è stato indubbiamente accettato e ha svolto la propria funzione con soddisfazione del cliente (v. foto facebook doc.
8-12 attorei nelle quali si nota lo stand affollato di potenziali clienti, con commento entusiasta sub.12). Le doglianze della convenuta sono state sollevate per la prima volta solo dopo la ricezione della fattura, mentre, se si fosse trattato di vizi realmente sussistenti, la convenuta avrebbe dovuto accettare la consegna con espressa riserva, ai sensi dell'art. 1655.c.c denunciando immediatamente gli asseriti difetti. Secondo la Suprema Corte infatti “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate“
(Cass.Sez. 2 - , Sentenza n. 7267 del 13/03/2023; 19146/2023). Nemmeno nelle istanze istruttorie è stato accennato a qualche riserva nell'accettazione: dei ben 24 capitoli attorei nessuno vi fa riferimento , limitandosi a asserzioni confermative di documenti o di carattere valutativo o generico. Pertanto la domanda di riduzione del prezzo proposta dalla convenuta ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. deve essere rigettata , per avere la committente accettato senza riserve l'opera e, in ogni caso , per non aver dato prova della sussistenza dei difetti denunciati, o del danno subito. La convenuta va pertanto condannata a pagare all'attrice la restante somma concordata nel preventivo- contratto del 20.4.2023 (doc.1 attoreo) e di cui alla fattura del 25.5.2023 (doc.2 attoreo), oltre agli interessi commerciali dalla scadenza
5 della fattura al saldo. Il regolamento delle spese di lite, comprensive della negoziazione, segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/20222, in base alle attività espletate e alla complessità della lite, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)condanna la convenuta a pagare all'attrice euro 14.152,00 oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dal 24.06.2023;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in euro 264,00 per anticipazioni ed euro 5518,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in ZA il 10.4.2025 Il giudice
Dr. Eloisa Pesenti
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