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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 706/2024 R.G.
oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 706/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Grignolio presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Firenze, via della Cernaia
n. 43
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del curatore Controparte_1 P.IVA_1 fallimentare pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Barbara Molinari presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Firenze, via Venezia n. 6
CONVENUTA OPPOSTA
e nei confronti di
, , Controparte_2 Controparte_3 [...]
e Controparte_4 Controparte_5
CONVENUTI CONTUMACI
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI delle parti:
Per l'opponente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare:
l'illegittimità ed infondatezza della procedura esecutiva promossa, non avendo la Curatela
[...]
diritto alcuno a procedere alla esecuzione nei confronti del comparente Parte_2
per assenza di valido titolo, con rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. ex Parte_1 adverso introdotta con la comparsa di costituzione. Con condanna dell'opposta, per i dedotti motivi, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di compensi, spese e rimborsi oltre contributo unificato, CAP e IVA del presente procedimento e anche della fase cautelare. Con espressa riserva di agire per i danni morali, patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'ingiusta e ingiustificata procedura esecutiva introdotta dalla curatela”
Per l'opposta:
“Affinché l'Ill.mo Tribunale di Firenze Voglia, contrariis reiectis, all'esito dell'integrale accoglimento di tutti motivi dedotti in narrativa, rigettare integralmente l'opposizione avversaria, in quanto manifestamente inammissibile ed infondata, non contenendo reali motivi di opposizione e, per l'effetto,
condannare il Sig. al pagamento, a favore della Curatela, dei danni derivanti dalla Parte_1 temerarietà dell'opposizione proposta, da determinarsi d'ufficio ai sensi dell'art. 96 Cod. Proc. Civ.
Con salvezza di spese e competenze di lite”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Entro il termine concesso con la ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione emessa nell'ambito della procedura al n. RGE 1753/2023 sub-1, , con atto ritualmente Parte_1 notificato, introduceva la presente fase di merito, citando dinanzi l'intestato Tribunale la
[...] al fine di accertare l'illegittimità e l'infondatezza della procedura esecutiva Controparte_1
promossa.
Deduceva in premessa l'opponente di aver subito, in qualità di co-amministratore della CP_1 un procedimento penale all'esito del quale il Tribunale di Firenze lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta, in solido con al pagamento di una provvisionale di euro 750.000,00 in Controparte_6
favore del Fallimento della società Sulla scorta della predetta sentenza la Curatela del CP_1 otteneva nei confronti dell'odierno opponente una ordinanza di sequestro Controparte_1
conservativo, mai notificata, su una serie di immobili di proprietà di e, nel maggio 2023, Pt_1
promuoveva un pignoramento mobiliare presso terzi nei confronti di C.A. SI di NT SI e C. pagina 2 di 8 Co
, e Banca MPS spa. Controparte_4 Controparte_3
Tanto premesso, ha quindi contestato la legittimità della procedura esecutiva deducendo: Pt_1 che avverso la sentenza penale era stato proposto giudizio di appello tutt'ora pendente;
che la procedura esecutiva era stata quindi introdotta sulla base di un provvedimento non definitivo, revocabile e che rinviava la liquidazione del quantum ad un separato giudizio civile;
che era eccessivamente onerosa la somma liquidata a titolo di provvisionale ed erronee erano le valutazioni compiute dal giudice penale in relazione alla ruolo ricoperto da all'interno della anche Pt_1 CP_1 tenuto conto della situazione personale e patrimoniale dell'opponente.
Deduceva inoltre: che la non definitività della sentenza penale e la sua probabile revoca minavano la stabilità e la validità del titolo esecutivo la cui esistenza ed efficacia dovevano sussistere per l'intera durata del procedimento;
che era quindi onere del giudice verificarne ex officio l'esistenza in ogni stato e grado del giudizio;
che, data la situazione personale e patrimoniale dell'opponente e del coniuge, ricorrevano gravi motivi per disporre la sospensione del procedimento e che vista l'assenza di qualsiasi principio di precauzione da parte della Curatela, ricorrevano le condizioni per la condanna della creditrice opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.,
Si costituiva in giudizio la del precisando, in premessa, che il CP_1 Controparte_1
pignoramento presso terzi opposto da era stato dichiarato estinto, ma permaneva in capo alla Pt_1 creditrice l'interesse alla decisione in merito all'esistenza del titolo esecutivo e del credito, anche in ipotesi di sopravvenuta caducazione per effetto di una riforma della sentenza in sede di appello.
Deduceva quindi nel merito l'infondatezza della domanda sollevata da in quanto: ex art. Pt_1
540 comma 2 c.p.p. la condanna al pagamento della provvisionale era immediatamente esecutiva e la sua impugnazione davanti alla Corte di Appello non ne limitava la provvisoria esecutorietà; trattandosi di titolo esecutivo a formazione giudiziale, ne era preclusa in questa sede ogni valutazione relativa al contenuto;
dato il cospicuo patrimonio immobiliare detenuto dall'opponente non poteva essere invocato alcun periculum in mora al fine di disporre la sospensione dell'esecuzione. Quanto poi alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. la convenuta deduceva l'assoluta correttezza dell'attività della Curatela volta all'esclusiva tutela degli interessi del ceto creditorio e chiedeva a sua volta la condanna dell'opponente per temerarietà della presente opposizione avente finalità esclusivamente ostruzionistica.
Nessuno si costituiva per , , Controparte_2 Controparte_3 [...]
e Controparte_4 Controparte_5
Istruita documentalmente la causa, venivano quindi assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. e fissata per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del 15 gennaio 2025 celebrata secondo le modalità
pagina 3 di 8 di trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022.
*****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei terzi pignorati
[...]
, , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
[...
che non si sono costituiti nel presente giudizio, pur essendo stati ritualmente citati.
Quanto al merito della opposizione, ha contestato il diritto della Curatela di Parte_1
procedere esecutivamente nei suoi confronti sulla base della condanna al pagamento della provvisionale disposta nella sentenza penale emessa dal Tribunale di Firenze n. 1433/2023, ancora non definitiva ed oggetto di un pendente giudizio di appello, sicchè la opposizione deve qualificarsi come opposizione alla esecuzione già iniziata.
Va poi precisato che il pignoramento presso terzi azionato (RGE 1753/2023) dalla creditrice
Curatela è stato dichiarato estinto in data 15 aprile 2024 dunque in pendenza della presente opposizione iscritta a ruolo nel gennaio dello stesso anno e, pertanto, ogni valutazione riguardo la domanda di sospensione dell'esecuzione sollevata da parte opponente risulta ormai superata, oltre che inammissibile in questa sede.
Trova inoltre applicazione, nella specie, il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità per il quale “in caso di sopravvenuta estinzione del processo esecutivo in pendenza di giudizi di opposizione, cessa la materia del contendere con riguardo ai giudizi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avendo tali giudizi ad oggetto la regolarità degli atti dell'esecuzione (e, segnatamente, degli atti dello specifico processo esecutivo in atto, la cui estinzione, quindi, determina il venir meno dell'interesse delle parti all'accertamento della predetta regolarità), mentre altrettanto non avviene con riguardo ai giudizi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che hanno ad oggetto l'accertamento della sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata
(nell'an e nel quantum), i quali devono pertanto proseguire, sussistendo l'interesse delle parti al predetto accertamento, anche in funzione di eventuali nuove e successive procedure esecutive” (così
Cass. 32842/2022 e cfr Cass 15761 2014 e Cass. 2012, n. 1353 per le quali “Qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito”).
Nella presente vicenda permane quindi in capo all'opposta Curatela l'interesse all'accertamento del proprio credito e del conseguente diritto di procedere in executivis sulla base del titolo portato con pagina 4 di 8 la sentenza penale emessa dal Tribunale fiorentino.
Sotto tale ultimo profilo, l'opponente contesta la stabilità del titolo esecutivo osservando che la sentenza di primo grado è stata oggetto di impugnazione e quindi, a detta dell'opponente, se con l'esito dell'appello penale la condanna nei confronti del comparente fosse riformata, la procedura esecutiva sarebbe illegittima sin dall'origine.
L'assunto è tuttavia infondato.
Va anzitutto precisato che la condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale costituisce ex lege titolo esecutivo come stabilito dall'art. 540 c.p.p. e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (“Emerge dunque con chiarezza che la condanna al pagamento della provvisionale è sempre immediatamente esecutiva, risultando tale esecutività connaturata alla funzione di tale statuizione” così Cass, 6022/2017 in motivazione).
Per quanto sopra non vi quindi dubbio che l'opposta curatela abbia legittimamente agito sulla base di un titolo senz'altro esecutivo, dunque azionabile anche in pendenza del giudizio di gravame.
Ciò posto le contestazioni dedotte da parte opponente sono incentrate sulla provvisorietà del titolo esecutivo, oggetto di un giudizio di appello pendente e quindi potenzialmente revocabile, contestando dunque la stabilità del titolo esecutivo e invocando il controllo da parte del Pt_1 giudicante sull'esistenza dello stesso titolo durante l'intero procedimento.
In relazione agli effetti della eventuale sentenza di riforma che intervenga su un titolo esecutivo,
l'ipotesi è regolata dall'art. 336, comma 2, c.p.c. (c.d. effetto espansivo esterno) nel senso che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata: dopo la riforma o la cassazione, l'esecuzione non può essere iniziata o continuata, per essere venuto meno il titolo che ne giustifica l'esistenza o la permanenza, ma non vi è una revoca ex tunc bensì una riforma che non incide sulla validità originaria della sentenza pur non confermata dal giudice dell'impugnazione.
Si avrà semmai una nuova statuizione che si sostituisce alla precedente, e di tale nuova statuizione occorrerà valutare i concreti effetti nell'esecuzione forzata, ove non si verta in ipotesi di riforma integrale, che pone nel nulla la sentenza di primo grado facendo, eventualmente, sorgere un diritto alle restituzioni.
Nel caso invece di mera riforma parziale, essa potrà porsi con essa in una linea di continuità nella prospettiva dell'esecuzione e quindi, nel caso in cui l'esecuzione sia stata iniziata in forza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva e, nel corso del processo esecutivo, sia sopravvenuta la sentenza d'appello che l'abbia riformata, si determinerà un fenomeno di trasformazione del titolo esecutivo, che il codice di rito espressamente disciplina nell'ipotesi, analoga, ma non del tutto pagina 5 di 8 coincidente, dell'accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo (in tal senso Cass. n.
9161del 2013).
La Corte ha quindi ritenuto che l'esecuzione iniziata sulla base di un titolo possa proseguire, dopo la successione o la trasformazione del titolo per conseguire in via esecutiva il credito nei limiti in cui questo è stato riconosciuto con la sentenza di riforma in grado d'appello, analogamente a quanto avviene con la sentenza di accoglimento soltanto parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
In ogni caso, l'esecuzione forzata non viene meno a causa dell'effetto sostitutivo del secondo titolo, che importa il venir meno del primo, ma prosegue come se i due titoli costituissero un continuum
e pertanto il processo esecutivo non resta caducato, ma prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo.
Se è quindi ferma la regola, invocata da parte opponente, per la quale il titolo esecutivo deve esistere durante tutto il corso e sino al termine del processo esecutivo, ciò tuttavia non impone che l'esecuzione, iniziata sulla base di un determinato titolo, debba anche proseguire e concludersi in forza di esso. In altri termini, l'esecuzione forzata deve sempre essere sorretta da un titolo esecutivo, ma questo può cambiare senza perciò determinare interruzioni nell'esercizio dell'azione esecutiva. per cui il titolo che sorregge e completa l'esecuzione non è necessariamente, in forza del fenomeno sostituivo, quello che le aveva dato inizio.
Nella diversa eventualità che la sentenza di appello revochi integralmente la pronuncia di primo grado, con conseguente caducazione del titolo esecutivo e del conseguente diritto di procedere in via esecutiva, l'azione del creditore procedente invece si arresta perché viene meno l'efficacia esecutiva del titolo sulla cui base l'esecuzione era stata avviata.
Tuttavia la sopravvenuta caducazione per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione, come da pronuncia delle Sezioni Unite richiamate da parte opposta “importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione” (Cass. SS. UU. n. 25478 del 2021).
Ciò in quanto l'atto iniziale dell'esecuzione non viene caducato, esso è e rimane perfettamente valido, in quanto per il principio tempus regit actum nel momento del compimento del pignoramento il procedente era titolare dell'azione di espropriazione, ciò che rende l'atto iniziale del tutto legittimo, ma il creditore istante non potrà più compiere ulteriori atti, essendo venuto meno il potere che gli derivava dal possesso di un valido titolo esecutivo, fatti salvi i diritti di eventuali creditori intervenuti i quali dovranno avere riguardo alla validità degli atti compiuti dal creditore procedente al tempo del loro pagina 6 di 8 intervento.
In ogni caso, il fatto che la caducazione del titolo sia evento rilevabile d'ufficio tanto dal giudice dell'esecuzione quanto dal giudice dell'opposizione esecutiva, in virtù dello stretto collegamento funzionale esistente tra procedimento esecutivo e giudizio di opposizione (come da giurisprudenza di legittimità richiamata dall'opponente), non è questione che si pone nel presente giudizio dato che, come si è visto, il titolo esecutivo azionato dalla Curatela non è allo stato caducato risultando ancora pendente il giudizio di gravame dinanzi alla Corte di Appello.
Per quanto attiene invece ai motivi di opposizione con i quali l'opponente lamenta la erroneità della condanna provvisionale ed il suo ammontare, occorre richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la contestazione del diritto di credito, in rapporto al titolo di formazione giudiziale, può avvenire soltanto per fatti estintivi, impeditivi e modificativi successivi alla formazione del titolo stesso.
Per giurisprudenza costante ed uniforme, risulta infatti pacifico che con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su un titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori a quel titolo i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo, ovvero nel caso di specie la sentenza penale (cfr. ex multis Cass., n. 27159/2006: “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e
l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione” e successive conformi).
In virtù del richiamato principio, quindi, con l'opposizione all'esecuzione di un titolo giudiziale all'opponente è consentito unicamente proporre questioni che non implichino un riesame, da parte del giudice dell'opposizione della legittimità della formazione del titolo o, più nello specifico, eccepire solo fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo medesimo.
Sulla scorta di tale enunciato risulta quindi evidente che le contestazioni sollevate da irca Pt_1
l'eccessiva onerosità della somma liquidata a titolo di provvisionale o riferibili alla valutazione asseritamente erronea da parte giudice penale circa il ruolo ricoperto da ll'interno della Pt_1 CP_1
non possono formare oggetto del presente giudizio.
Alla luce di quanto sin qui esposto l'opposizione sollevata da dunque risultata infondata Pt_1
non potendo essere disconosciuto il diritto di parte opposta di procedere in via esecutiva anche in pagina 7 di 8 pendenza del giudizio di gravame e non avendo parte opponente eccepito fatti successivi e/o sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Il rigetto dell'opposizione comporta il mancato accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente.
Quanto all'analoga richiesta dell'opposta di condannare al pagamento, a favore della Pt_1
Curatela, dei danni derivanti dalla temerarietà della presente opposizione, non si riscontra, nella specie, una condotta in giudizio dell'opponente connotata da dolo o colpa grave e la relativa domanda ex art. 96 c.p.c. deve quindi essere rigettata.
In conclusione, alla luce dei motivi in fatto e diritto sin qui espressi, l'opposizione formulata da
è risultata infondata e va riconosciuta, in capo alla creditrice Curatela, la legittimità ad Parte_1
agire in via esecutiva sulla base di quanto stabilito dalla sentenza penale n. 1433/2023 emessa dal
Tribunale di Firenze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità con la normativa in materia, in ragione del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado iscritta a ruolo al n. RG 706/2024:
1) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) condanna l'opponente a rifondare a parte opposta le spese di Controparte_1
lite liquidate in euro 14.598,00 per compensi professionali oltre spese generali, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. pagina 8 di 8
oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 706/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Grignolio presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Firenze, via della Cernaia
n. 43
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del curatore Controparte_1 P.IVA_1 fallimentare pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Barbara Molinari presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Firenze, via Venezia n. 6
CONVENUTA OPPOSTA
e nei confronti di
, , Controparte_2 Controparte_3 [...]
e Controparte_4 Controparte_5
CONVENUTI CONTUMACI
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI delle parti:
Per l'opponente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare:
l'illegittimità ed infondatezza della procedura esecutiva promossa, non avendo la Curatela
[...]
diritto alcuno a procedere alla esecuzione nei confronti del comparente Parte_2
per assenza di valido titolo, con rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. ex Parte_1 adverso introdotta con la comparsa di costituzione. Con condanna dell'opposta, per i dedotti motivi, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di compensi, spese e rimborsi oltre contributo unificato, CAP e IVA del presente procedimento e anche della fase cautelare. Con espressa riserva di agire per i danni morali, patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'ingiusta e ingiustificata procedura esecutiva introdotta dalla curatela”
Per l'opposta:
“Affinché l'Ill.mo Tribunale di Firenze Voglia, contrariis reiectis, all'esito dell'integrale accoglimento di tutti motivi dedotti in narrativa, rigettare integralmente l'opposizione avversaria, in quanto manifestamente inammissibile ed infondata, non contenendo reali motivi di opposizione e, per l'effetto,
condannare il Sig. al pagamento, a favore della Curatela, dei danni derivanti dalla Parte_1 temerarietà dell'opposizione proposta, da determinarsi d'ufficio ai sensi dell'art. 96 Cod. Proc. Civ.
Con salvezza di spese e competenze di lite”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Entro il termine concesso con la ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione emessa nell'ambito della procedura al n. RGE 1753/2023 sub-1, , con atto ritualmente Parte_1 notificato, introduceva la presente fase di merito, citando dinanzi l'intestato Tribunale la
[...] al fine di accertare l'illegittimità e l'infondatezza della procedura esecutiva Controparte_1
promossa.
Deduceva in premessa l'opponente di aver subito, in qualità di co-amministratore della CP_1 un procedimento penale all'esito del quale il Tribunale di Firenze lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta, in solido con al pagamento di una provvisionale di euro 750.000,00 in Controparte_6
favore del Fallimento della società Sulla scorta della predetta sentenza la Curatela del CP_1 otteneva nei confronti dell'odierno opponente una ordinanza di sequestro Controparte_1
conservativo, mai notificata, su una serie di immobili di proprietà di e, nel maggio 2023, Pt_1
promuoveva un pignoramento mobiliare presso terzi nei confronti di C.A. SI di NT SI e C. pagina 2 di 8 Co
, e Banca MPS spa. Controparte_4 Controparte_3
Tanto premesso, ha quindi contestato la legittimità della procedura esecutiva deducendo: Pt_1 che avverso la sentenza penale era stato proposto giudizio di appello tutt'ora pendente;
che la procedura esecutiva era stata quindi introdotta sulla base di un provvedimento non definitivo, revocabile e che rinviava la liquidazione del quantum ad un separato giudizio civile;
che era eccessivamente onerosa la somma liquidata a titolo di provvisionale ed erronee erano le valutazioni compiute dal giudice penale in relazione alla ruolo ricoperto da all'interno della anche Pt_1 CP_1 tenuto conto della situazione personale e patrimoniale dell'opponente.
Deduceva inoltre: che la non definitività della sentenza penale e la sua probabile revoca minavano la stabilità e la validità del titolo esecutivo la cui esistenza ed efficacia dovevano sussistere per l'intera durata del procedimento;
che era quindi onere del giudice verificarne ex officio l'esistenza in ogni stato e grado del giudizio;
che, data la situazione personale e patrimoniale dell'opponente e del coniuge, ricorrevano gravi motivi per disporre la sospensione del procedimento e che vista l'assenza di qualsiasi principio di precauzione da parte della Curatela, ricorrevano le condizioni per la condanna della creditrice opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.,
Si costituiva in giudizio la del precisando, in premessa, che il CP_1 Controparte_1
pignoramento presso terzi opposto da era stato dichiarato estinto, ma permaneva in capo alla Pt_1 creditrice l'interesse alla decisione in merito all'esistenza del titolo esecutivo e del credito, anche in ipotesi di sopravvenuta caducazione per effetto di una riforma della sentenza in sede di appello.
Deduceva quindi nel merito l'infondatezza della domanda sollevata da in quanto: ex art. Pt_1
540 comma 2 c.p.p. la condanna al pagamento della provvisionale era immediatamente esecutiva e la sua impugnazione davanti alla Corte di Appello non ne limitava la provvisoria esecutorietà; trattandosi di titolo esecutivo a formazione giudiziale, ne era preclusa in questa sede ogni valutazione relativa al contenuto;
dato il cospicuo patrimonio immobiliare detenuto dall'opponente non poteva essere invocato alcun periculum in mora al fine di disporre la sospensione dell'esecuzione. Quanto poi alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. la convenuta deduceva l'assoluta correttezza dell'attività della Curatela volta all'esclusiva tutela degli interessi del ceto creditorio e chiedeva a sua volta la condanna dell'opponente per temerarietà della presente opposizione avente finalità esclusivamente ostruzionistica.
Nessuno si costituiva per , , Controparte_2 Controparte_3 [...]
e Controparte_4 Controparte_5
Istruita documentalmente la causa, venivano quindi assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. e fissata per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del 15 gennaio 2025 celebrata secondo le modalità
pagina 3 di 8 di trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022.
*****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei terzi pignorati
[...]
, , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
[...
che non si sono costituiti nel presente giudizio, pur essendo stati ritualmente citati.
Quanto al merito della opposizione, ha contestato il diritto della Curatela di Parte_1
procedere esecutivamente nei suoi confronti sulla base della condanna al pagamento della provvisionale disposta nella sentenza penale emessa dal Tribunale di Firenze n. 1433/2023, ancora non definitiva ed oggetto di un pendente giudizio di appello, sicchè la opposizione deve qualificarsi come opposizione alla esecuzione già iniziata.
Va poi precisato che il pignoramento presso terzi azionato (RGE 1753/2023) dalla creditrice
Curatela è stato dichiarato estinto in data 15 aprile 2024 dunque in pendenza della presente opposizione iscritta a ruolo nel gennaio dello stesso anno e, pertanto, ogni valutazione riguardo la domanda di sospensione dell'esecuzione sollevata da parte opponente risulta ormai superata, oltre che inammissibile in questa sede.
Trova inoltre applicazione, nella specie, il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità per il quale “in caso di sopravvenuta estinzione del processo esecutivo in pendenza di giudizi di opposizione, cessa la materia del contendere con riguardo ai giudizi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avendo tali giudizi ad oggetto la regolarità degli atti dell'esecuzione (e, segnatamente, degli atti dello specifico processo esecutivo in atto, la cui estinzione, quindi, determina il venir meno dell'interesse delle parti all'accertamento della predetta regolarità), mentre altrettanto non avviene con riguardo ai giudizi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che hanno ad oggetto l'accertamento della sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata
(nell'an e nel quantum), i quali devono pertanto proseguire, sussistendo l'interesse delle parti al predetto accertamento, anche in funzione di eventuali nuove e successive procedure esecutive” (così
Cass. 32842/2022 e cfr Cass 15761 2014 e Cass. 2012, n. 1353 per le quali “Qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito”).
Nella presente vicenda permane quindi in capo all'opposta Curatela l'interesse all'accertamento del proprio credito e del conseguente diritto di procedere in executivis sulla base del titolo portato con pagina 4 di 8 la sentenza penale emessa dal Tribunale fiorentino.
Sotto tale ultimo profilo, l'opponente contesta la stabilità del titolo esecutivo osservando che la sentenza di primo grado è stata oggetto di impugnazione e quindi, a detta dell'opponente, se con l'esito dell'appello penale la condanna nei confronti del comparente fosse riformata, la procedura esecutiva sarebbe illegittima sin dall'origine.
L'assunto è tuttavia infondato.
Va anzitutto precisato che la condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale costituisce ex lege titolo esecutivo come stabilito dall'art. 540 c.p.p. e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (“Emerge dunque con chiarezza che la condanna al pagamento della provvisionale è sempre immediatamente esecutiva, risultando tale esecutività connaturata alla funzione di tale statuizione” così Cass, 6022/2017 in motivazione).
Per quanto sopra non vi quindi dubbio che l'opposta curatela abbia legittimamente agito sulla base di un titolo senz'altro esecutivo, dunque azionabile anche in pendenza del giudizio di gravame.
Ciò posto le contestazioni dedotte da parte opponente sono incentrate sulla provvisorietà del titolo esecutivo, oggetto di un giudizio di appello pendente e quindi potenzialmente revocabile, contestando dunque la stabilità del titolo esecutivo e invocando il controllo da parte del Pt_1 giudicante sull'esistenza dello stesso titolo durante l'intero procedimento.
In relazione agli effetti della eventuale sentenza di riforma che intervenga su un titolo esecutivo,
l'ipotesi è regolata dall'art. 336, comma 2, c.p.c. (c.d. effetto espansivo esterno) nel senso che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata: dopo la riforma o la cassazione, l'esecuzione non può essere iniziata o continuata, per essere venuto meno il titolo che ne giustifica l'esistenza o la permanenza, ma non vi è una revoca ex tunc bensì una riforma che non incide sulla validità originaria della sentenza pur non confermata dal giudice dell'impugnazione.
Si avrà semmai una nuova statuizione che si sostituisce alla precedente, e di tale nuova statuizione occorrerà valutare i concreti effetti nell'esecuzione forzata, ove non si verta in ipotesi di riforma integrale, che pone nel nulla la sentenza di primo grado facendo, eventualmente, sorgere un diritto alle restituzioni.
Nel caso invece di mera riforma parziale, essa potrà porsi con essa in una linea di continuità nella prospettiva dell'esecuzione e quindi, nel caso in cui l'esecuzione sia stata iniziata in forza della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva e, nel corso del processo esecutivo, sia sopravvenuta la sentenza d'appello che l'abbia riformata, si determinerà un fenomeno di trasformazione del titolo esecutivo, che il codice di rito espressamente disciplina nell'ipotesi, analoga, ma non del tutto pagina 5 di 8 coincidente, dell'accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo (in tal senso Cass. n.
9161del 2013).
La Corte ha quindi ritenuto che l'esecuzione iniziata sulla base di un titolo possa proseguire, dopo la successione o la trasformazione del titolo per conseguire in via esecutiva il credito nei limiti in cui questo è stato riconosciuto con la sentenza di riforma in grado d'appello, analogamente a quanto avviene con la sentenza di accoglimento soltanto parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
In ogni caso, l'esecuzione forzata non viene meno a causa dell'effetto sostitutivo del secondo titolo, che importa il venir meno del primo, ma prosegue come se i due titoli costituissero un continuum
e pertanto il processo esecutivo non resta caducato, ma prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo.
Se è quindi ferma la regola, invocata da parte opponente, per la quale il titolo esecutivo deve esistere durante tutto il corso e sino al termine del processo esecutivo, ciò tuttavia non impone che l'esecuzione, iniziata sulla base di un determinato titolo, debba anche proseguire e concludersi in forza di esso. In altri termini, l'esecuzione forzata deve sempre essere sorretta da un titolo esecutivo, ma questo può cambiare senza perciò determinare interruzioni nell'esercizio dell'azione esecutiva. per cui il titolo che sorregge e completa l'esecuzione non è necessariamente, in forza del fenomeno sostituivo, quello che le aveva dato inizio.
Nella diversa eventualità che la sentenza di appello revochi integralmente la pronuncia di primo grado, con conseguente caducazione del titolo esecutivo e del conseguente diritto di procedere in via esecutiva, l'azione del creditore procedente invece si arresta perché viene meno l'efficacia esecutiva del titolo sulla cui base l'esecuzione era stata avviata.
Tuttavia la sopravvenuta caducazione per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione, come da pronuncia delle Sezioni Unite richiamate da parte opposta “importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione” (Cass. SS. UU. n. 25478 del 2021).
Ciò in quanto l'atto iniziale dell'esecuzione non viene caducato, esso è e rimane perfettamente valido, in quanto per il principio tempus regit actum nel momento del compimento del pignoramento il procedente era titolare dell'azione di espropriazione, ciò che rende l'atto iniziale del tutto legittimo, ma il creditore istante non potrà più compiere ulteriori atti, essendo venuto meno il potere che gli derivava dal possesso di un valido titolo esecutivo, fatti salvi i diritti di eventuali creditori intervenuti i quali dovranno avere riguardo alla validità degli atti compiuti dal creditore procedente al tempo del loro pagina 6 di 8 intervento.
In ogni caso, il fatto che la caducazione del titolo sia evento rilevabile d'ufficio tanto dal giudice dell'esecuzione quanto dal giudice dell'opposizione esecutiva, in virtù dello stretto collegamento funzionale esistente tra procedimento esecutivo e giudizio di opposizione (come da giurisprudenza di legittimità richiamata dall'opponente), non è questione che si pone nel presente giudizio dato che, come si è visto, il titolo esecutivo azionato dalla Curatela non è allo stato caducato risultando ancora pendente il giudizio di gravame dinanzi alla Corte di Appello.
Per quanto attiene invece ai motivi di opposizione con i quali l'opponente lamenta la erroneità della condanna provvisionale ed il suo ammontare, occorre richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la contestazione del diritto di credito, in rapporto al titolo di formazione giudiziale, può avvenire soltanto per fatti estintivi, impeditivi e modificativi successivi alla formazione del titolo stesso.
Per giurisprudenza costante ed uniforme, risulta infatti pacifico che con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su un titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori a quel titolo i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo, ovvero nel caso di specie la sentenza penale (cfr. ex multis Cass., n. 27159/2006: “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e
l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione” e successive conformi).
In virtù del richiamato principio, quindi, con l'opposizione all'esecuzione di un titolo giudiziale all'opponente è consentito unicamente proporre questioni che non implichino un riesame, da parte del giudice dell'opposizione della legittimità della formazione del titolo o, più nello specifico, eccepire solo fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo medesimo.
Sulla scorta di tale enunciato risulta quindi evidente che le contestazioni sollevate da irca Pt_1
l'eccessiva onerosità della somma liquidata a titolo di provvisionale o riferibili alla valutazione asseritamente erronea da parte giudice penale circa il ruolo ricoperto da ll'interno della Pt_1 CP_1
non possono formare oggetto del presente giudizio.
Alla luce di quanto sin qui esposto l'opposizione sollevata da dunque risultata infondata Pt_1
non potendo essere disconosciuto il diritto di parte opposta di procedere in via esecutiva anche in pagina 7 di 8 pendenza del giudizio di gravame e non avendo parte opponente eccepito fatti successivi e/o sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Il rigetto dell'opposizione comporta il mancato accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente.
Quanto all'analoga richiesta dell'opposta di condannare al pagamento, a favore della Pt_1
Curatela, dei danni derivanti dalla temerarietà della presente opposizione, non si riscontra, nella specie, una condotta in giudizio dell'opponente connotata da dolo o colpa grave e la relativa domanda ex art. 96 c.p.c. deve quindi essere rigettata.
In conclusione, alla luce dei motivi in fatto e diritto sin qui espressi, l'opposizione formulata da
è risultata infondata e va riconosciuta, in capo alla creditrice Curatela, la legittimità ad Parte_1
agire in via esecutiva sulla base di quanto stabilito dalla sentenza penale n. 1433/2023 emessa dal
Tribunale di Firenze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità con la normativa in materia, in ragione del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado iscritta a ruolo al n. RG 706/2024:
1) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) condanna l'opponente a rifondare a parte opposta le spese di Controparte_1
lite liquidate in euro 14.598,00 per compensi professionali oltre spese generali, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. pagina 8 di 8