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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3978 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g.
3198/2022, riservata in decisione all'udienza collegiale del 24.6.2025, sostituita con decreto di questa Corte del 29.4.2025 con lo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c. al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
CF Parte_1 C.F._1
1 CF , Parte_2 C.F._2
personalmente e quali eredi del sig. Per_1
[...]
elettivamente domiciliati in Latina, Corso della
Repubblica n. 224, presso lo studio dell'Avv.
Emanuele Petracca che li rappresenta e difende per procura a margine dell'appello, i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c. Email_1
APPELLANTI
E
F in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rapp.te dom.ta in Roma, presso lo studio degli Avv. CP_2
Paolo Tamietti e Claudia Bellachioma, i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi p.e.c.
e Email_2
che Email_3
la rappresentano e difendono per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
2 APPELLATA
Nonché
CF Controparte_3 C.F._3
Elett.te dom.to in Velletri, via degli Atlantici n. 66, presso lo studio dell'Avv. Mauro Remiddi, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.
e che lo Email_4
rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 306/2022 pubblicata il 4.5.2022.
Conclusioni: gli appellanti hanno concluso come da note depositate il 16.6.2025 e cioè come da comparsa conclusionale;
l'appellata ha concluso come da Controparte_1
comparsa conclusionale, per la dichiarazione di inammissibilità e comunque per il rigetto dell'appello; quale appello incidentale, ove fosse
3 accolto l'appello principale, dichiarare il sig.
tenuto a manlevare Controparte_3 CP_1
da tutte le domande proposte verso la stessa;
[...]
ha concluso altresì come da note depositate il
23.6.2025; il sig. come da comparsa Controparte_3
conclusionale depositata il 24.5.2025 e cioè per la dichiarazione di inammissibilità e comunque per il rigetto dell'appello, con spese processuali da liquidarsi in proprio favore e da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario, nonché come da note depositate il 23.6.2025.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1.Con la sentenza impugnata nel presente giudizio, il Tribunale di Velletri ha respinto la domanda proposta dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
nei confronti di in
[...] Controparte_1
contraddittorio altresì con il sig. , Controparte_3
chiamato in causa dalla convenuta al fine di essere da questi garantita.
4 Gli attori, con la citazione ( di cui non risulta la data di notificazione) iscritta a ruolo il 12.4.2016, avevano chiesto accertarsi la non riferibilità alla sig.ra del bonifico apparentemente dalla Pt_1
stessa sottoscritto, ma la cui firma era invece apocrifa, disposto in favore del sig.
[...]
il 28.2.2011 per euro 81.350 ed CP_3
addebitato sul conto corrente n. 1056602/00, in essere presso intestato agli attori Controparte_1
e, al tempo del bonifico, anche al sig. Persona_1
, marito dell'attrice.
[...]
Gli attori avevano altresì chiesto la condanna della banca alla restituzione in loro favore dell'importo erroneamente bonificato al sig. , nonché al CP_3
risarcimento del danno.
Il primo Giudice, premesso che il bonifico era stato validamente ricevuto dal sig. , Controparte_3
come dallo stesso ammesso, ha ritenuto corretta la condotta negoziale della banca. Gli attori, ha proseguito il primo Giudice, solo in data 6.2.2015, con la raccomandata prodotta in atti, si erano lamentati della falsità della firma apposta al bonifico del 28.3.2011, nonostante avessero ricevuto per 5 molto tempo gli estratti conto delle operazioni eseguite sul conto – circostanza incontestata – senza muovere doglianze all'operato della banca.
Gli estratti conto dovevano pertanto ritenersi accettati, con conseguente irrilevanza della falsità della firma.
Il primo Giudice ha compensato tra le parti le spese processuali.
Nel valido contraddittorio delle parti in epigrafe indicate, gli appellanti hanno insistito nella domanda proposta in primo grado, censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi: il Tribunale non aveva pronunciato sulla domanda di accertamento della falsità della firma apposta sul suindicato ordine di bonifico;
il Tribunale aveva erroneamente applicato l'art. 115
c.p.c., sia ritenendo che il bonifico era stato emesso riguardo a “rapporti pregressi” tra le parti, assolutamente non provati;
sia ritenendo ricevuti ed accettati gli estratti conto, pur in difetto di prova in tal senso da parte della banca. In ogni caso, il ricevimento e l'accettazione degli estratti conto non privava il destinatario del potere di sollevare 6 eccezioni inerenti alla validità ed efficacia dei singoli negozi o dei fatti giuridici che costituissero titolo dell'annotazione; era pacificamente emersa in giudizio la falsità della firma apposta all'ordine di bonifico, come accertato dalla c.t.u., nonché della riconoscibilità della falsità anche per il banchiere, tanto più evidente in quanto l'operazione era stata eseguita nella piccola filiale di
Ariccia, dove la clientela era conosciuta agli operatori di banca;
erroneamente le spese di c.t.u. non erano state poste a carico della banca.
Hanno argomentato circa la mancanza di correttezza e buona fede della banca, anche alla luce dell'ingente importo oggetto del bonifico, nonché circa il danno subito, del quale hanno chiesto il risarcimento, anche quale conseguenza del mancato tempestivo riaccredito dell'importo oggetto del bonifico. ha chiesto dichiararsi l'appello Controparte_1
inammissibile e, comunque, ne ha chiesto il rigetto.
Ha svolto argomentazioni adesive alla sentenza appellata, ribadendo che il bonifico era stato 7 eseguito ben 4 anni prima della contestazione, in favore del sig. , rispettivamente Controparte_3
figlio e fratello degli odierni appellanti, con la causale “ regalia familiare”, tale da non poter generare dubbi nella banca circa la correttezza dell'operazione; e ciò anche alla luce della condotta successiva degli odierni appellanti, i quali avevano ricevuto per anni gli estratti conto, senza muovere alcuna contestazione.
Ha contestato la richiesta risarcitoria degli appellanti, sostenendo in particolare l'inapplicabilità dell'art. 11 d.lgs. 11/2010, il quale tutelava l'utilizzatore nel caso di pagamenti non autorizzati o irregolari, solo allorquando ciò avesse comunicato alla banca “ senza indugio”; non quindi, quando la comunicazione avvenisse a distanza di svariati anni, come nella specie.
In subordine, ha insistito nella domanda di manleva nei confronti del sig. . Controparte_3
Quest'ultimo si è costituito, contestando l'appello in rito e nel merito, chiedendone il rigetto;
in subordine, chiedendo dichiararsi prescritta la domanda di manleva proposta dalla banca nei propri 8 confronti. Nel caso fosse accolta quest'ultima, ha chiesto la condanna degli appellanti al pagamento della somma di euro 81.350 in proprio favore o accertarsi la compensazione.
Ha eccepito la nullità della c.t.u. per difetto di comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali e di altre comunicazioni della c.t.u., già eccepita nelle note depositate il 2.4.2021.
Ha concluso anche in via istruttoria.
In seguito è stata fissata l'udienza collegiale odierna per la precisazione delle conclusioni.
Essa, con il decreto di questa Corte depositato il
29.4.2025, è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie tra le parti, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Tutte le parti hanno depositato memorie conclusionali e note sostitutive d'udienza, contenenti le conclusioni definitive.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.L'appello, che censura in modo chiaro le ragioni poste a base della sentenza appellata e che è perciò
9 ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è ammissibile, è tuttavia nel merito infondato e deve essere respinto.
2.1.Il primo motivo è infondato.
La domanda di accertamento della falsità della sottoscrizione della sig.ra non può Pt_1
considerarsi autonoma, trattandosi solo di un richiesto accertamento pregiudiziale rispetto alla domanda di condanna.
Il Tribunale non ha omesso la pronuncia sulla stessa, ma ha correttamente concluso che la accertata falsità della sottoscrizione fosse irrilevante ai fini del decidere, una volta che ha argomentato sulla accettazione dell'operazione da parte degli attori.
2.2. I restanti motivi, che si esamineranno congiuntamente in quanto sono tra loro connessi logicamente e giuridicamente, sono infondati.
La congerie di elementi concludenti, quali risultanti dagli atti e dai documenti di causa depongono univocamente nel senso di ritenere che: il bonifico, apparentemente sottoscritto dalla sig.ra eseguito in favore del sig. Parte_1 [...]
, rispettivamente figlio e fratello dei CP_3
correntisti, in data 28.3.2011, con la causale “ 10 regalia familiare”, è stato contestato per la prima volta con la raccomandata del 19.2.2016 dal sig.
; Parte_2
- la sig.ra non ha mai mosso alcuna Pt_1
rimostranza alla banca, se non con la citazione in primo grado;
-ella era a conoscenza o poteva agevolmente venire a conoscenza – dagli estratti conto - che il beneficiario del bonifico fosse il figlio;
pur tuttavia, non risulta aver avanzato alcuna pretesa nei confronti di quest'ultimo e neppure alcuna tempestiva pretesa nei confronti della banca. In tal modo ha indirettamente ma chiaramente confermato di essere consapevole dell'operazione, dalla stessa tacitamente accettata.
A tal proposito, è infondata la doglianza inerente alla mancata prova del ricevimento degli estratti conto.
In primo luogo, è opportuno osservare che l'estratto conto nel quale era appostato il bonifico litigioso è stato prodotto proprio dagli attori unitamente alla citazione, ergo, è stato dagli stessi ricevuto.
Inoltre, in primo grado ha trovato applicazione il principio di non contestazione, in base al quale, in 11 difetto di allegazioni di segno contrario, la circostanza del ripetuto e continuo ricevimento degli estratti conto per oltre 4 anni è risultata pacifica tra le parti e tale da escludere che la banca fosse onerata della prova del loro invio.
In tale contesto fattuale, la falsità della firma, emersa solo a seguito della c.t.u., quindi di un approfondito esame, svolto dal consulente d'ufficio, in possesso di peculiari conoscenze scientifiche idonee ad identificare la non autenticità della sottoscrizione, neppure qualificata come evidente o grossolana dalla sig.ra non può assurgere ad elemento Pt_1
decisivo per ritenere la responsabilità della banca.
Occorre sottolineare come la stessa c.t.u. abbia osservato che tra le firme di comparazione vi fosse
“ una variabilità interna”, cioè che vi fossero alcune differenze tra loro.
Inoltre, l'esame comparativo risulta essersi soffermato su particolari – rilevanti ai fini della conclusione – minuziosi e di dettaglio;
essi, pertanto, all'evidenza non risultavano percepibili ad occhio nudo, né potevano, di conseguenza, all'esame del dipendente della banca che ha eseguito 12 l'operazione contestata, ritenersi sintomatici della evidente falsità della firma.
Invero, essi si sono evidenziati solo alla luce del più accurato ed ingrandito esame morfologico delle lettere che componevano la firma da parte di una persona esperta di grafologia, quale il c.t.u.
Ritiene questa Corte che la falsità delle firme, di per sé sola, non determina la responsabilità della banca, laddove non possa individuarsi alcuna sua colpa concreta.
La giurisprudenza di legittimità ha osservato che la responsabilità del banchiere, ai sensi dell'art. 1992 e
1176 II comma c.c. ( cfr. anche l'art. 43 l.ass.) nel caso sia presentato un titolo contraffatto o alterato, sussiste solo quando l'alterazione appaia evidente “ ictu oculi”, “ in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per la falsificazione, né è tenuto a mostrare qualità di un esperto grafologo” ( Cass. del 2011 n. 20292 e, recentemente, Cass. del 2018 n. 16178); circostanze tutte non ravvisabili nel caso di specie.
13 L'appello deve pertanto essere respinto, con conseguente assorbimento delle domande di manleva rispettivamente proposte dagli appellati.
Non vi è appello incidentale relativamente alla compensazione delle spese processuali disposta in primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese processuali sostenute dal sig.
[...]
vanno distratte in favore del Procuratore, CP_3
Avv. Mauro Remiddi, il quale se ne è dichiarato anticipatario.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater t.u.s.g. per il pagamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto ( Cass. del 2020 n.
4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto dai sig.ri e Parte_1
, personalmente e quali eredi Parte_2
del sig. nei confronti della Persona_1
14 e di , ogni Controparte_1 Controparte_3
diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita: respinge l'appello; condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese processuali dell'appello in favore degli appellati, liquidate per ciascuno in euro 14.000 per onorari, oltre spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Mauro Remiddi, Procuratore anticipatario, quanto al solo sig. ; Controparte_3
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater t.u.s.g. per il pagamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Roma, 24.6.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g.
3198/2022, riservata in decisione all'udienza collegiale del 24.6.2025, sostituita con decreto di questa Corte del 29.4.2025 con lo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c. al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
CF Parte_1 C.F._1
1 CF , Parte_2 C.F._2
personalmente e quali eredi del sig. Per_1
[...]
elettivamente domiciliati in Latina, Corso della
Repubblica n. 224, presso lo studio dell'Avv.
Emanuele Petracca che li rappresenta e difende per procura a margine dell'appello, i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c. Email_1
APPELLANTI
E
F in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rapp.te dom.ta in Roma, presso lo studio degli Avv. CP_2
Paolo Tamietti e Claudia Bellachioma, i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi p.e.c.
e Email_2
che Email_3
la rappresentano e difendono per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
2 APPELLATA
Nonché
CF Controparte_3 C.F._3
Elett.te dom.to in Velletri, via degli Atlantici n. 66, presso lo studio dell'Avv. Mauro Remiddi, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.
e che lo Email_4
rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 306/2022 pubblicata il 4.5.2022.
Conclusioni: gli appellanti hanno concluso come da note depositate il 16.6.2025 e cioè come da comparsa conclusionale;
l'appellata ha concluso come da Controparte_1
comparsa conclusionale, per la dichiarazione di inammissibilità e comunque per il rigetto dell'appello; quale appello incidentale, ove fosse
3 accolto l'appello principale, dichiarare il sig.
tenuto a manlevare Controparte_3 CP_1
da tutte le domande proposte verso la stessa;
[...]
ha concluso altresì come da note depositate il
23.6.2025; il sig. come da comparsa Controparte_3
conclusionale depositata il 24.5.2025 e cioè per la dichiarazione di inammissibilità e comunque per il rigetto dell'appello, con spese processuali da liquidarsi in proprio favore e da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario, nonché come da note depositate il 23.6.2025.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1.Con la sentenza impugnata nel presente giudizio, il Tribunale di Velletri ha respinto la domanda proposta dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
nei confronti di in
[...] Controparte_1
contraddittorio altresì con il sig. , Controparte_3
chiamato in causa dalla convenuta al fine di essere da questi garantita.
4 Gli attori, con la citazione ( di cui non risulta la data di notificazione) iscritta a ruolo il 12.4.2016, avevano chiesto accertarsi la non riferibilità alla sig.ra del bonifico apparentemente dalla Pt_1
stessa sottoscritto, ma la cui firma era invece apocrifa, disposto in favore del sig.
[...]
il 28.2.2011 per euro 81.350 ed CP_3
addebitato sul conto corrente n. 1056602/00, in essere presso intestato agli attori Controparte_1
e, al tempo del bonifico, anche al sig. Persona_1
, marito dell'attrice.
[...]
Gli attori avevano altresì chiesto la condanna della banca alla restituzione in loro favore dell'importo erroneamente bonificato al sig. , nonché al CP_3
risarcimento del danno.
Il primo Giudice, premesso che il bonifico era stato validamente ricevuto dal sig. , Controparte_3
come dallo stesso ammesso, ha ritenuto corretta la condotta negoziale della banca. Gli attori, ha proseguito il primo Giudice, solo in data 6.2.2015, con la raccomandata prodotta in atti, si erano lamentati della falsità della firma apposta al bonifico del 28.3.2011, nonostante avessero ricevuto per 5 molto tempo gli estratti conto delle operazioni eseguite sul conto – circostanza incontestata – senza muovere doglianze all'operato della banca.
Gli estratti conto dovevano pertanto ritenersi accettati, con conseguente irrilevanza della falsità della firma.
Il primo Giudice ha compensato tra le parti le spese processuali.
Nel valido contraddittorio delle parti in epigrafe indicate, gli appellanti hanno insistito nella domanda proposta in primo grado, censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi: il Tribunale non aveva pronunciato sulla domanda di accertamento della falsità della firma apposta sul suindicato ordine di bonifico;
il Tribunale aveva erroneamente applicato l'art. 115
c.p.c., sia ritenendo che il bonifico era stato emesso riguardo a “rapporti pregressi” tra le parti, assolutamente non provati;
sia ritenendo ricevuti ed accettati gli estratti conto, pur in difetto di prova in tal senso da parte della banca. In ogni caso, il ricevimento e l'accettazione degli estratti conto non privava il destinatario del potere di sollevare 6 eccezioni inerenti alla validità ed efficacia dei singoli negozi o dei fatti giuridici che costituissero titolo dell'annotazione; era pacificamente emersa in giudizio la falsità della firma apposta all'ordine di bonifico, come accertato dalla c.t.u., nonché della riconoscibilità della falsità anche per il banchiere, tanto più evidente in quanto l'operazione era stata eseguita nella piccola filiale di
Ariccia, dove la clientela era conosciuta agli operatori di banca;
erroneamente le spese di c.t.u. non erano state poste a carico della banca.
Hanno argomentato circa la mancanza di correttezza e buona fede della banca, anche alla luce dell'ingente importo oggetto del bonifico, nonché circa il danno subito, del quale hanno chiesto il risarcimento, anche quale conseguenza del mancato tempestivo riaccredito dell'importo oggetto del bonifico. ha chiesto dichiararsi l'appello Controparte_1
inammissibile e, comunque, ne ha chiesto il rigetto.
Ha svolto argomentazioni adesive alla sentenza appellata, ribadendo che il bonifico era stato 7 eseguito ben 4 anni prima della contestazione, in favore del sig. , rispettivamente Controparte_3
figlio e fratello degli odierni appellanti, con la causale “ regalia familiare”, tale da non poter generare dubbi nella banca circa la correttezza dell'operazione; e ciò anche alla luce della condotta successiva degli odierni appellanti, i quali avevano ricevuto per anni gli estratti conto, senza muovere alcuna contestazione.
Ha contestato la richiesta risarcitoria degli appellanti, sostenendo in particolare l'inapplicabilità dell'art. 11 d.lgs. 11/2010, il quale tutelava l'utilizzatore nel caso di pagamenti non autorizzati o irregolari, solo allorquando ciò avesse comunicato alla banca “ senza indugio”; non quindi, quando la comunicazione avvenisse a distanza di svariati anni, come nella specie.
In subordine, ha insistito nella domanda di manleva nei confronti del sig. . Controparte_3
Quest'ultimo si è costituito, contestando l'appello in rito e nel merito, chiedendone il rigetto;
in subordine, chiedendo dichiararsi prescritta la domanda di manleva proposta dalla banca nei propri 8 confronti. Nel caso fosse accolta quest'ultima, ha chiesto la condanna degli appellanti al pagamento della somma di euro 81.350 in proprio favore o accertarsi la compensazione.
Ha eccepito la nullità della c.t.u. per difetto di comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali e di altre comunicazioni della c.t.u., già eccepita nelle note depositate il 2.4.2021.
Ha concluso anche in via istruttoria.
In seguito è stata fissata l'udienza collegiale odierna per la precisazione delle conclusioni.
Essa, con il decreto di questa Corte depositato il
29.4.2025, è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie tra le parti, al fine di provvedere con sentenza con motivazione contestuale.
Tutte le parti hanno depositato memorie conclusionali e note sostitutive d'udienza, contenenti le conclusioni definitive.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2.L'appello, che censura in modo chiaro le ragioni poste a base della sentenza appellata e che è perciò
9 ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è ammissibile, è tuttavia nel merito infondato e deve essere respinto.
2.1.Il primo motivo è infondato.
La domanda di accertamento della falsità della sottoscrizione della sig.ra non può Pt_1
considerarsi autonoma, trattandosi solo di un richiesto accertamento pregiudiziale rispetto alla domanda di condanna.
Il Tribunale non ha omesso la pronuncia sulla stessa, ma ha correttamente concluso che la accertata falsità della sottoscrizione fosse irrilevante ai fini del decidere, una volta che ha argomentato sulla accettazione dell'operazione da parte degli attori.
2.2. I restanti motivi, che si esamineranno congiuntamente in quanto sono tra loro connessi logicamente e giuridicamente, sono infondati.
La congerie di elementi concludenti, quali risultanti dagli atti e dai documenti di causa depongono univocamente nel senso di ritenere che: il bonifico, apparentemente sottoscritto dalla sig.ra eseguito in favore del sig. Parte_1 [...]
, rispettivamente figlio e fratello dei CP_3
correntisti, in data 28.3.2011, con la causale “ 10 regalia familiare”, è stato contestato per la prima volta con la raccomandata del 19.2.2016 dal sig.
; Parte_2
- la sig.ra non ha mai mosso alcuna Pt_1
rimostranza alla banca, se non con la citazione in primo grado;
-ella era a conoscenza o poteva agevolmente venire a conoscenza – dagli estratti conto - che il beneficiario del bonifico fosse il figlio;
pur tuttavia, non risulta aver avanzato alcuna pretesa nei confronti di quest'ultimo e neppure alcuna tempestiva pretesa nei confronti della banca. In tal modo ha indirettamente ma chiaramente confermato di essere consapevole dell'operazione, dalla stessa tacitamente accettata.
A tal proposito, è infondata la doglianza inerente alla mancata prova del ricevimento degli estratti conto.
In primo luogo, è opportuno osservare che l'estratto conto nel quale era appostato il bonifico litigioso è stato prodotto proprio dagli attori unitamente alla citazione, ergo, è stato dagli stessi ricevuto.
Inoltre, in primo grado ha trovato applicazione il principio di non contestazione, in base al quale, in 11 difetto di allegazioni di segno contrario, la circostanza del ripetuto e continuo ricevimento degli estratti conto per oltre 4 anni è risultata pacifica tra le parti e tale da escludere che la banca fosse onerata della prova del loro invio.
In tale contesto fattuale, la falsità della firma, emersa solo a seguito della c.t.u., quindi di un approfondito esame, svolto dal consulente d'ufficio, in possesso di peculiari conoscenze scientifiche idonee ad identificare la non autenticità della sottoscrizione, neppure qualificata come evidente o grossolana dalla sig.ra non può assurgere ad elemento Pt_1
decisivo per ritenere la responsabilità della banca.
Occorre sottolineare come la stessa c.t.u. abbia osservato che tra le firme di comparazione vi fosse
“ una variabilità interna”, cioè che vi fossero alcune differenze tra loro.
Inoltre, l'esame comparativo risulta essersi soffermato su particolari – rilevanti ai fini della conclusione – minuziosi e di dettaglio;
essi, pertanto, all'evidenza non risultavano percepibili ad occhio nudo, né potevano, di conseguenza, all'esame del dipendente della banca che ha eseguito 12 l'operazione contestata, ritenersi sintomatici della evidente falsità della firma.
Invero, essi si sono evidenziati solo alla luce del più accurato ed ingrandito esame morfologico delle lettere che componevano la firma da parte di una persona esperta di grafologia, quale il c.t.u.
Ritiene questa Corte che la falsità delle firme, di per sé sola, non determina la responsabilità della banca, laddove non possa individuarsi alcuna sua colpa concreta.
La giurisprudenza di legittimità ha osservato che la responsabilità del banchiere, ai sensi dell'art. 1992 e
1176 II comma c.c. ( cfr. anche l'art. 43 l.ass.) nel caso sia presentato un titolo contraffatto o alterato, sussiste solo quando l'alterazione appaia evidente “ ictu oculi”, “ in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per la falsificazione, né è tenuto a mostrare qualità di un esperto grafologo” ( Cass. del 2011 n. 20292 e, recentemente, Cass. del 2018 n. 16178); circostanze tutte non ravvisabili nel caso di specie.
13 L'appello deve pertanto essere respinto, con conseguente assorbimento delle domande di manleva rispettivamente proposte dagli appellati.
Non vi è appello incidentale relativamente alla compensazione delle spese processuali disposta in primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese processuali sostenute dal sig.
[...]
vanno distratte in favore del Procuratore, CP_3
Avv. Mauro Remiddi, il quale se ne è dichiarato anticipatario.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater t.u.s.g. per il pagamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto ( Cass. del 2020 n.
4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza di cui in epigrafe, proposto dai sig.ri e Parte_1
, personalmente e quali eredi Parte_2
del sig. nei confronti della Persona_1
14 e di , ogni Controparte_1 Controparte_3
diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita: respinge l'appello; condanna in solido gli appellanti al pagamento delle spese processuali dell'appello in favore degli appellati, liquidate per ciascuno in euro 14.000 per onorari, oltre spese generali, da distrarsi in favore dell'Avv. Mauro Remiddi, Procuratore anticipatario, quanto al solo sig. ; Controparte_3
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater t.u.s.g. per il pagamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Roma, 24.6.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
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