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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 02/06/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 9.04.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1684/2023 R.G.L. TRA
, C.F.: rapp.to e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 dagli a e Anna Rita Romano, con le quali elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del procuratore speciale in carica, Controparte_1
(C.F. P.IVA , elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Salerno, alla Via Trento n. 82/B, presso lo studio dell'av utolo;
Nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , in persona del legale CP_2 P.IVA_2 sentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Gianfranc a procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTI Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009 n. 69
***** Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
Con ricorso iscritto al R.G.L. n. 1684/2023 e depositato il 15.11.2023, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il preavviso di avviso di fermo amministrativo n. 10080202300002205000, notificatogli il 27.10.2023 e contenente l'avviso di addebito n 40020220000160680000, relativo a contributi IVS riferiti alle annualità 2013 e 2014. Eccepiva l'intervenuta estinzione del credito sotteso, avendo già ottenuto dall lo sgravio integrale degli CP_2 importi, richiesti sul reddito eccedente il minimale per entrambi i pe recisava che, per l'anno 2013, aveva presentato separato ricorso giudiziale, conclusosi con sentenza di cessazione della materia del contendere dopo che l' sulla base dell'istruttoria pervenuta, aveva dichiarato non CP_2 più dovuta la contribuzione, e che 2014, a seguito di ricorso amministrativo del 12.08.2020, l'ente aveva provveduto all'annullamento di ogni inadempienza. Concludeva chiedendo al Tribunale di Lagonegro, previa sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, di dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e la revoca della pretesa creditoria, con condanna al risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con memoria difensiva depositata il 27.11.2023 si costituiva in giudizio l CP_3 eccependo, preliminarmente, il suo difetto di legittimazione passiva e chiedendo l'integrazi contraddittorio nei confronti dell'ente impositore. Nel merito, concludeva per il rigetto della istanza di sospensiva proposta e del ricorso, ritenuto infondato. All'udienza fissata per la trattazione della domanda di sospensiva, il GdL disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell non evocato in giudizio. Alla successiva CP_2 udienza del 26.03.2024, trattata nelle modalità di cu t. 127 ter c.p.c., preso atto dell'assenza di prova in ordine all'adempimento dell'onere suddetto e del mancato deposito di note da parte del ricorrente, veniva dichiarato il non luogo a provvedere, emergendo, per fatti concludenti, il suo disinteresse alla pronuncia sul punto. All'esito dell'avvenuta notifica, in data 12.09.2024 si costituiva, infine, in giudizio l' nel CP_2 presente procedimento, il quale dava atto dell'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito im o a seguito di rettifica del reddito ad opera dell'ufficio competente. Chiedeva, per l'effetto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Preso atto delle argomentazioni esposte, all'esito dell'udienza del 24.09.2024 il GdL invitava parte ricorrente ad interloquire in merito. Su richiesta dell'avv. Perrupato, veniva fissata udienza di discussione in presenza per il 12.02.2025 e, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito di un ulteriore rinvio determinato dal carico di ruolo, veniva definita con sentenza depositata a seguito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. In via preliminare, non può disporsi la revoca dell'ordinanza di non luogo a provvedere, richiesta con le note depositate dal difensore di parte ricorrente in data 09.04.2025, atteso che la disamina della domanda di sospensiva è stata preclusa dal sopravvenuto disinteresse del ricorrente alla pronuncia sul punto, manifestato implicitamente dal mancato deposito delle note per la predetta udienza. Del resto, lo stesso difensore ha dedotto “che per mero errore telematico se così si può definire le note della scrivente difesa per l'udienza del 26 marzo non andavano a buon fine”, senza nulla allegare a dimostrazione del detto deposito. Deve aggiungersi, altresì, che nessun'altra pronuncia di diverso tenore avrebbe potuto essere resa sul punto, considerato che, in tale fase, il D'Acunti non ha neppure dimostrato di aver provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Nel merito, in relazione all'avviso di addebito oggetto di annullamento, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Deve ritenersi pacifico, infatti, oltre che documentato, che la parte resistente abbia provveduto allo sgravio dei crediti contenuti nell'avviso di addebito CP_2 impugnato. Perta la ricorrente che l'ente impositore, unitamente al concessionario della riscossione, hanno concordato sulla cessazione della materia del contendere, dissentendo esclusivamente in merito alla regolamentazione delle spese di giudizio. Si precisa che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Pag. 2 di 4 La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata dall e non contrastata dalla parte ricorrente, il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. CP_2 Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Non sussiste, pertanto, il diritto del concessionario a procedere ad esecuzione forzata sulla base del preavviso di fermo amministrativo n. 10080202300002205000, cui è sotteso l'avviso di addebito n. 40020220000160680000. Quanto alle spese di lite, stante la mancanza di accordo tra le parti sul punto, esse devono essere regolamentate in applicazione del principio della cd. “soccombenza virtuale” e poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente qualora non fosse cessata la materia del contendere;
detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto che per l'anno 2013 l' aveva già CP_2 dichiarato non più dovuto il contributo nel giudizio iscritto al R.G. 35/2020, usosi con declaratoria di cessazione della materia del contendere in data 11.04.2023 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso). Per il 2014, è documentato in atti che, a seguito di ricorso amministrativo del 12.08.2020, l'ente previdenziale aveva comunicato il 19.08.2020 la non debenza della contribuzione richiesta, come già avvenuto per l'anno 2013 a seguito di ricorso giudiziale. Nonostante ciò, in data successiva, l notificava al ricorrente l'avviso di addebito n. 40020220000160680000, CP_2 contenente i simi crediti di cui è causa, sotteso alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 10080202300002205000 notificata dall il 27.10.2023, impugnata in questa CP_3 sede. Il provvedimento di annullamento depositato dall successivo alla notifica del ricorso CP_2
Pag. 3 di 4 introduttivo, avvenuta il 17.01.2024. Le doglianze avanzate da parte ricorrente, dunque, sono fondate e le spese vanno poste a carico dell CP_2 Tanto premesso, deve aversi riguar importo della prestazione economica e per tal via, ritiene il Tribunale che, nella specie, si debba fare riferimento alla tabella allegata al D.M., relativa alle cause previdenziali tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 (in tale scaglione rientra la somma oggetto di causa). Va fatta applicazione del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. Sicché, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva in concreto espletata e del contegno processuale dell che CP_2 ha provveduto all'annullamento dell'avviso di addebito dopo la notifica del ricorso (cfr. i alla memoria difensiva), si può tenere conto dei valori minimi ivi previsti: ed infatti, si osserva che D.M. cit. prevede che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori minimi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere, di regola, diminuiti fino al 50 per cento. In ordine al quantum ritiene il Tribunale di dover applicare i minimi tariffari previsti per le cause inerenti una causa previdenziale, con la riduzione di circa il 50% in ragione della semplicità e serialità del contenzioso;
e pertanto, trattandosi di un valore di causa rientrante nel primo scaglione tariffario, dovendo escludere la voce
“per attività istruttoria” non effettivamente svolta né espletata ed includere quella decisoria, vanno liquidate le spese nella misura indicata in dispositivo per fase di studio, introduttiva e decisoria (ridotte del 50%). Non ricorrono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto non emerge lo specifico elemento soggettivo richiesto dalla norma così come interpretato dalla giurisprudenza ormai maggioritaria ovvero “in tema di responsabilità processuale aggravata, le condotte sintomatiche dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave che costituiscono il presupposto della condanna al risarcimento dei danni si ravvisano nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute e nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa (Tribunale Napoli, sez IV, 04/01/2023, n. 77)”. Le spese, invece, devono essere integralmente compensate nei rapporti tra il ricorrente e l' tenuto conto che le doglianze della parte ricorrente investivano il merito della pretesa CP_3 i a.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile – lavoro e previdenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
(R.G. 1684/2023), ogni contraria domanda, eccezione e difesa
[...]
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa le spese di lite con l' CP_3CP_
3. condanna l in persona d egale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ri te delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 978,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale, nonché euro 43,00 pari al contributo unificato versato, da distrarre. Lagonegro, 31.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP
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