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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5226 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23201/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Rossella Filippi presidente relatrice dott. Franceso Matteo Ferrari giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 23201/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRICHES Parte_1 P.IVA_1
MARIALAURA e , elettivamente domiciliato in P.ZZA DELLE ISTITUZIONI, 50 31100
TREVISO presso il difensore avv. TRICHES MARIALAURA
ATTORE OPPONENTE nei confronti di:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRANTE FABIO e Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA ALBERICO ALBRICCI, 9 20122 MILANO presso il difensore avv. FERRANTE FABIO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte opponente invia preliminare previo accertamento della carenza dei requisiti di cui all'articolo 633 comma n.1 c.p.c. per richiedere l'emissione del provvedimento monitorio da parte di , CP_1
revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 7734/23 emessa dal Tribunale di Milano per totale carenza dei presupposti per l'emissione dello stesso;
Nel merito in via principale previo accertamento e declaratoria di nullità della pagina 1 di 7 fideiussione di data 28 Febbraio 2017 prestata da fondi rustici srl a per i motivi esposti CP_1
sub a revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
7734/23 emesso dal Tribunale di Milano e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto per tale titolo dall'attrice opponente;
Nel merito in via subordinata previo accertamento declaratoria di nullità della clausola di rinuncia ai termini dell'articolo prevista dalla condizione n. 11 della fideiussione in data 28 Febbraio 2017 prestata da fondi rustici srl a per i motivi esposti su B revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il CP_1
decreto ingiuntivo n. 7734/23 emesso dal Tribunale di Milano e virgola per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice opponente per l'intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata nella denegata non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria, ridursi la pretesa avversaria a quanto di diritto di ragione. Richiamate altresì le istanze istruttorie di cui alla memoria n. 2 in ogni caso spese e compensi di lite integralmente rifuse.
Per parte opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis rejectis,
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
- rigettare l'avversa opposizione e, quindi, confermare il Decreto ingiuntivo n. 7734/2023 del Tribunale di Milano (RG n. 7010/2023) per l'importo complessivo di € 406391,01; oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 sino saldo e spese di procedura.
Con vittoria di spese, competenze di giudizio, oltre spese generali, C.P.A. e IVA.
FATTO E DIRITTO
Con atto di opposizione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 7743/23 emesso dal Tribunale di Milano in data 12.4.23 con cui le veniva ingiunto di corrispondere a l'importo di € 406.391,01 Controparte_1
oltre interessi dalla scadenza delle fatture al saldo. A sostegno della propria pretesa la ricorrente deduceva: di aver concluso in data 8 giugno 2017 in qualità di Factor un pagina 2 di 7 contratto di factoring con avente ad oggetto la cessione verso corrispettivo di CP_2
crediti pecuniari presenti o futuri derivanti da contratti stipulati o da stipulare da parte di nell'esercizio dell'impresa e relative somme spettanti a da parte dei CP_2 CP_2
debitori, di aver accettato in data 9 giugno 2017 la cessione pro soluto proposta da CP_2
di tutti i crediti presenti e futuri valutati da quest'ultima nei confronti del debitore
[...]
ceduto in relazione a forniture già perfezionate o da perfezionarsi nei Controparte_3
successivi 24 mesi;
di essere garantita dalla fideiussione rilasciata in data 28 Febbraio 2017 dalla società a garanzia “dell'adempimento di tutte le obbligazioni Parte_1
derivanti o dipendenti dalla qualità di debitore ceduto di fino alla Controparte_3
concorrenza di euro due milioni;
di essere creditrice del complessivo importo di euro
406.391,01 oltre interessi. Ciò premesso rilevavo la nullità della fideiussione per indeterminabilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c. ; attesa l'ampiezza della formulazione contrattuale “ogni altra diversa obbligazione dipendente dalla qualità di quale debitore ceduto” che rendeva indeterminabile nell'oggetto ex art. 1346 CP_3
c.c. la fideiussione;
nel caso in esame risultava assente la specificità dei rapporti di debito credito esistenti o che sarebbero dovuti venire ad esistenza relativamente ai quali dovrebbe rivestire anche in futuro la qualità di debitore ceduto;
in particolare non vi era alcun riferimento nel contratto ai rapporti commerciali asseritamente intercorrenti tra e CP_2
quale fonte di crediti che sarebbero stati oggetto di cessione e di cui i fondi Controparte_3
rustici non ha mai ha avuto contezza;
rileva altresì che alla data della presentazione della fideiussione non poteva affatto rivestire la qualifica di debitore ceduto di CP_3 CP_2
posto che solo il 27 giugno 2017 veniva confermava la proposta di cessione da parte di e manifestata l'accettazione della cessione dei crediti;
eccepiva inoltre la nullità della CP_2
fideiussione in relazione alla clausola derogatoria della disciplina di cui l'art. 1957 c.c. atteso la sovrapponibilità della garanzia prestata del cosiddetto schema predisposto dall'ABI già dichiarato contrario alla norma imperativa di cui all'art. 2 comma 2 lett. a) legge 287/90 dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005; rilevato che nessuna prova è stata offerta da parte di circa l'aver proposto e coltivato specifica Controparte_1
istanza nei confronti del debitore avendo esclusivamente prodotto una diffida di CP_3
pagamento inviata all'odierna opponente a mezzo pec in data 09/05/2019 il termine semestrale di cui all'articolo 1957 scaduto;
che il mancato Parte_2
rispetto dell'art. 1957 c.c. comportava l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria non avendo agito nel termine di sei mesi previsto dalla norma. Eccepiva altresì Controparte_1
pagina 3 di 7 l'inammissibilità della domanda monitoria in assenza di prova scritta circa il rapporto tra e oltre che per un credito non provato tenuto altresì conto che l'unica CP_2 Controparte_1
prova scritta erano le fatture emesse da nei confronti del debitore principale CP_2
che inoltre non forniva alcuna prova del credito di euro 67.723,92 CP_3 CP_1
portato dalla fattura n. 1344; chiedeva, pertanto, previo accertamento e declaratoria della nullità della fideiussione in data 28 Febbraio 2017 che venisse revocato e dichiarato nullo il decreto.
Si costituiva esponendo: che in data 8 giugno 2017 in qualità di e Controparte_1 CP_4
quale cliente hanno concluso un contratto di factoring avente ad oggetto la CP_5
disciplina della cessione al Factor verso corrispettivo dei crediti pecuniari presenti e futuri derivanti da contratti stipulati o da stipulare da nell'esercizio dell'impresa relativi a CP_2
somme spettanti a da parte dei debitori;
in data 9 giugno 2017 ha proposto e CP_2 CP_2
che ha accettato la cessione prosoluto di tutti i crediti presenti e futuri nei Controparte_1
confronti del debitore ceduto in relazione a forniture perfezionate o da CP_3
perfezionarsi nei successivi 24 mesi;
che la cessione è stata notificata al debitore ceduto;
che l'operazione di cessione veniva assistita da fideiussione rilasciata in data 28 Febbraio
2017 da a garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni Parte_1
derivanti o dipendenti dalla qualità di debitore ceduto di fino alla concorrenza di Parte_3
euro € 2.000.000; che il debitore ceduto si rendeva inadempiente Controparte_6
all'obbligazione di pagamento delle fatture oggetto di cessione per forniture regolarmente eseguite dal cedente per complessivi euro 406.391,01 in linea capitale. Ciò CP_5
premesso rilevava che il contratto stipulato tra e doveva Controparte_1 Parte_1
essere qualificato come contratto autonomo di garanzia;
che vi era piena prova dell'an e del quantum del credito di che riposava sull'esistenza del contratto di factoring Controparte_1
sulla garanzia rilasciata da fondi rustici e sul mancato pagamento al Factor da parte di delle fatture prodotte, sul riconoscimento da parte del debitore ceduto del Controparte_3
proprio inadempimento stante l'accertamento del credito di nell'ambito Controparte_1
della procedura di concordato preventivo;
che il credito risultava altresì provato dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dal destinatario, chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione. Il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto. Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.3.25 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
pagina 4 di 7 Preliminarmente si rileva che la garanzia non può essere qualificata come autonoma.
Il contratto autonomo di garanzia, infatti, si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945
c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (da ultimo, Cass., ordinanza 17 giugno 2022 n. 19693).
Ebbene, non osta alla qualificazione del contratto in termini di fideiussione la clausola del contratto che stabilisce che il garante è tenuto a pagare alla banca immediatamente, dietro sua semplice richiesta scritta.
L'inserimento della sola clausola di pagamento “a prima richiesta scritta”, secondo la giurisprudenza di legittimità, non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a introdurre una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (Cass., 9 agosto 2016 n. 16825).
Nel caso di specie, manca invece la clausola “senza eccezioni” che avrebbe senz'altro portato ad interpretare la fideiussione di cui si discute come garanzia autonoma (Cass., 20 ottobre 2014, n. 22233 e, più di recente, Cass., Ordinanza 03/12/2020 n. 27619).
Ciò premesso si rileva che la garanzia in esame deve essere qualificata quale fideiussione omnibus dove il limite massimo entro il quale la garanzia può operare, e quindi di validità della garanzia, è stato indicato in € 2.000.000,00.
Alla luce dell'indicazione del tetto massimo della garanzia deve ritenersi infondata l'eccezione di indeterminatezza dell'oggetto sollevata dall'opponente;
L' art.1938 cod.civ., come modificato dall'art.10 della legge n.154/1992, prevede la necessità di indicazione dell'importo massimo garantito per il caso che il fideiussore pagina 5 di 7 garantisca l'adempimento di obbligazioni future. Ciò quale risultato dal dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla legittimità, o non, della fideiussione c.d.omnibus, cioè estesa a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni bancarie
(cfr. ad es. Cass.n.1101/95), della cui legittimità si dubitava con riguardo alla indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto della garanzia fideiussoria.
Indeterminatezza alla quale con la norma stessa si è inteso porre un contemperamento con l'obbligo, a pena di nullità della fideiussione, della precisazione dell'importo massimo garantito.
Ne consegue che la locuzione “nonché ogni altra e diversa obbligazione dipendente dalla qualità di quale debitore ceduto” unitamente al limite indicato di € Controparte_3
2.000.000,00 sono elementi sufficienti ad individuare l'ambito delle garanzia prestata per le obbligazioni future , risultando irrilevante la circostanza che solo in data successiva alla garanzia che è del 28.2.2017 e abbiano concluso il contratto di factoring, CP_1 CP_5
prodotto dall'opposta sub doc.4 nell'ambito del quale sono state cedute le fatture non pagate da con riferimento alle quali risulta escussa la garanzia. CP_3
Infondate anche le eccezioni relative alla mancata esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture cedute atteso che il credito, oltre che risultare ammesso alla procedura di concordato preventivo di doc. 6, risulta provato da documento di trasporto sottoscritti dal CP_3
destinatario prodotte sub doc. 7
Ciò premesso si rileva l'infondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione argomentata dall'opponente sotto il profilo che l'art.11 della polizza che prevede la deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c., sarebbe nullo in quanto conforme alla clausola 6 del modello predisposti dal Abi che è stato ritenuto illegittimo dalla decisione n. 55/2005 della Banca d'Italia.
Sul punto si rileva preliminarmente che parte opponente non ha prodotto in giudizio il modello ABI che costituisce l' elemento necessario per l'effettuazione del giudizio di comparazione tra la fideiussione in esame ed il modello riportante le clausole, tra cui la rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. che sono state oggetto di censura da parte del provvedimento della Banca d'Italia che, al ricorrere di determinati presupposti, costituisce prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale illecita ( Cass 15.7.2024 n. 19401).
Benchè quanto esposto sia di per sé già sufficiente al rigetto della domanda di nullità, si rileva altresì che lo iato temporale tra l'accertamento della Banca d'Italia e il rilascio della pagina 6 di 7 garanzia, 28.2.2017, è tale da far venir meno la presunzione di dipendenza della fideiussione impugnata dall'intesa accertata nel 2005; il provvedimento della Banca d'Italia non fornisce di per sé prova idonea o privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza dal momento che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza di oltre 10 anni da quella del provvedimento;
per la fideiussione prestate successivamente parte attrice opponente era onerata dall'allegazione della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, allegazione e prova non soddisfatte.
Alla luce di quanto esposto l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa:
rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 7743/23 emesso dal Tribunale di
Milano in data 12.4.23 che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 14.500,00 oltre spese legali, oneri e accessori.
Milano 28.5.2025
La Presidente estenditrice dott.ssa Rossella Filippi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Rossella Filippi presidente relatrice dott. Franceso Matteo Ferrari giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 23201/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRICHES Parte_1 P.IVA_1
MARIALAURA e , elettivamente domiciliato in P.ZZA DELLE ISTITUZIONI, 50 31100
TREVISO presso il difensore avv. TRICHES MARIALAURA
ATTORE OPPONENTE nei confronti di:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRANTE FABIO e Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA ALBERICO ALBRICCI, 9 20122 MILANO presso il difensore avv. FERRANTE FABIO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte opponente invia preliminare previo accertamento della carenza dei requisiti di cui all'articolo 633 comma n.1 c.p.c. per richiedere l'emissione del provvedimento monitorio da parte di , CP_1
revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 7734/23 emessa dal Tribunale di Milano per totale carenza dei presupposti per l'emissione dello stesso;
Nel merito in via principale previo accertamento e declaratoria di nullità della pagina 1 di 7 fideiussione di data 28 Febbraio 2017 prestata da fondi rustici srl a per i motivi esposti CP_1
sub a revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
7734/23 emesso dal Tribunale di Milano e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto per tale titolo dall'attrice opponente;
Nel merito in via subordinata previo accertamento declaratoria di nullità della clausola di rinuncia ai termini dell'articolo prevista dalla condizione n. 11 della fideiussione in data 28 Febbraio 2017 prestata da fondi rustici srl a per i motivi esposti su B revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il CP_1
decreto ingiuntivo n. 7734/23 emesso dal Tribunale di Milano e virgola per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'attrice opponente per l'intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata nella denegata non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria, ridursi la pretesa avversaria a quanto di diritto di ragione. Richiamate altresì le istanze istruttorie di cui alla memoria n. 2 in ogni caso spese e compensi di lite integralmente rifuse.
Per parte opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis rejectis,
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
- rigettare l'avversa opposizione e, quindi, confermare il Decreto ingiuntivo n. 7734/2023 del Tribunale di Milano (RG n. 7010/2023) per l'importo complessivo di € 406391,01; oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 sino saldo e spese di procedura.
Con vittoria di spese, competenze di giudizio, oltre spese generali, C.P.A. e IVA.
FATTO E DIRITTO
Con atto di opposizione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 7743/23 emesso dal Tribunale di Milano in data 12.4.23 con cui le veniva ingiunto di corrispondere a l'importo di € 406.391,01 Controparte_1
oltre interessi dalla scadenza delle fatture al saldo. A sostegno della propria pretesa la ricorrente deduceva: di aver concluso in data 8 giugno 2017 in qualità di Factor un pagina 2 di 7 contratto di factoring con avente ad oggetto la cessione verso corrispettivo di CP_2
crediti pecuniari presenti o futuri derivanti da contratti stipulati o da stipulare da parte di nell'esercizio dell'impresa e relative somme spettanti a da parte dei CP_2 CP_2
debitori, di aver accettato in data 9 giugno 2017 la cessione pro soluto proposta da CP_2
di tutti i crediti presenti e futuri valutati da quest'ultima nei confronti del debitore
[...]
ceduto in relazione a forniture già perfezionate o da perfezionarsi nei Controparte_3
successivi 24 mesi;
di essere garantita dalla fideiussione rilasciata in data 28 Febbraio 2017 dalla società a garanzia “dell'adempimento di tutte le obbligazioni Parte_1
derivanti o dipendenti dalla qualità di debitore ceduto di fino alla Controparte_3
concorrenza di euro due milioni;
di essere creditrice del complessivo importo di euro
406.391,01 oltre interessi. Ciò premesso rilevavo la nullità della fideiussione per indeterminabilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c. ; attesa l'ampiezza della formulazione contrattuale “ogni altra diversa obbligazione dipendente dalla qualità di quale debitore ceduto” che rendeva indeterminabile nell'oggetto ex art. 1346 CP_3
c.c. la fideiussione;
nel caso in esame risultava assente la specificità dei rapporti di debito credito esistenti o che sarebbero dovuti venire ad esistenza relativamente ai quali dovrebbe rivestire anche in futuro la qualità di debitore ceduto;
in particolare non vi era alcun riferimento nel contratto ai rapporti commerciali asseritamente intercorrenti tra e CP_2
quale fonte di crediti che sarebbero stati oggetto di cessione e di cui i fondi Controparte_3
rustici non ha mai ha avuto contezza;
rileva altresì che alla data della presentazione della fideiussione non poteva affatto rivestire la qualifica di debitore ceduto di CP_3 CP_2
posto che solo il 27 giugno 2017 veniva confermava la proposta di cessione da parte di e manifestata l'accettazione della cessione dei crediti;
eccepiva inoltre la nullità della CP_2
fideiussione in relazione alla clausola derogatoria della disciplina di cui l'art. 1957 c.c. atteso la sovrapponibilità della garanzia prestata del cosiddetto schema predisposto dall'ABI già dichiarato contrario alla norma imperativa di cui all'art. 2 comma 2 lett. a) legge 287/90 dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005; rilevato che nessuna prova è stata offerta da parte di circa l'aver proposto e coltivato specifica Controparte_1
istanza nei confronti del debitore avendo esclusivamente prodotto una diffida di CP_3
pagamento inviata all'odierna opponente a mezzo pec in data 09/05/2019 il termine semestrale di cui all'articolo 1957 scaduto;
che il mancato Parte_2
rispetto dell'art. 1957 c.c. comportava l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria non avendo agito nel termine di sei mesi previsto dalla norma. Eccepiva altresì Controparte_1
pagina 3 di 7 l'inammissibilità della domanda monitoria in assenza di prova scritta circa il rapporto tra e oltre che per un credito non provato tenuto altresì conto che l'unica CP_2 Controparte_1
prova scritta erano le fatture emesse da nei confronti del debitore principale CP_2
che inoltre non forniva alcuna prova del credito di euro 67.723,92 CP_3 CP_1
portato dalla fattura n. 1344; chiedeva, pertanto, previo accertamento e declaratoria della nullità della fideiussione in data 28 Febbraio 2017 che venisse revocato e dichiarato nullo il decreto.
Si costituiva esponendo: che in data 8 giugno 2017 in qualità di e Controparte_1 CP_4
quale cliente hanno concluso un contratto di factoring avente ad oggetto la CP_5
disciplina della cessione al Factor verso corrispettivo dei crediti pecuniari presenti e futuri derivanti da contratti stipulati o da stipulare da nell'esercizio dell'impresa relativi a CP_2
somme spettanti a da parte dei debitori;
in data 9 giugno 2017 ha proposto e CP_2 CP_2
che ha accettato la cessione prosoluto di tutti i crediti presenti e futuri nei Controparte_1
confronti del debitore ceduto in relazione a forniture perfezionate o da CP_3
perfezionarsi nei successivi 24 mesi;
che la cessione è stata notificata al debitore ceduto;
che l'operazione di cessione veniva assistita da fideiussione rilasciata in data 28 Febbraio
2017 da a garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni Parte_1
derivanti o dipendenti dalla qualità di debitore ceduto di fino alla concorrenza di Parte_3
euro € 2.000.000; che il debitore ceduto si rendeva inadempiente Controparte_6
all'obbligazione di pagamento delle fatture oggetto di cessione per forniture regolarmente eseguite dal cedente per complessivi euro 406.391,01 in linea capitale. Ciò CP_5
premesso rilevava che il contratto stipulato tra e doveva Controparte_1 Parte_1
essere qualificato come contratto autonomo di garanzia;
che vi era piena prova dell'an e del quantum del credito di che riposava sull'esistenza del contratto di factoring Controparte_1
sulla garanzia rilasciata da fondi rustici e sul mancato pagamento al Factor da parte di delle fatture prodotte, sul riconoscimento da parte del debitore ceduto del Controparte_3
proprio inadempimento stante l'accertamento del credito di nell'ambito Controparte_1
della procedura di concordato preventivo;
che il credito risultava altresì provato dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dal destinatario, chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione. Il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto. Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.3.25 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
pagina 4 di 7 Preliminarmente si rileva che la garanzia non può essere qualificata come autonoma.
Il contratto autonomo di garanzia, infatti, si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945
c.c., dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (da ultimo, Cass., ordinanza 17 giugno 2022 n. 19693).
Ebbene, non osta alla qualificazione del contratto in termini di fideiussione la clausola del contratto che stabilisce che il garante è tenuto a pagare alla banca immediatamente, dietro sua semplice richiesta scritta.
L'inserimento della sola clausola di pagamento “a prima richiesta scritta”, secondo la giurisprudenza di legittimità, non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a introdurre una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (Cass., 9 agosto 2016 n. 16825).
Nel caso di specie, manca invece la clausola “senza eccezioni” che avrebbe senz'altro portato ad interpretare la fideiussione di cui si discute come garanzia autonoma (Cass., 20 ottobre 2014, n. 22233 e, più di recente, Cass., Ordinanza 03/12/2020 n. 27619).
Ciò premesso si rileva che la garanzia in esame deve essere qualificata quale fideiussione omnibus dove il limite massimo entro il quale la garanzia può operare, e quindi di validità della garanzia, è stato indicato in € 2.000.000,00.
Alla luce dell'indicazione del tetto massimo della garanzia deve ritenersi infondata l'eccezione di indeterminatezza dell'oggetto sollevata dall'opponente;
L' art.1938 cod.civ., come modificato dall'art.10 della legge n.154/1992, prevede la necessità di indicazione dell'importo massimo garantito per il caso che il fideiussore pagina 5 di 7 garantisca l'adempimento di obbligazioni future. Ciò quale risultato dal dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla legittimità, o non, della fideiussione c.d.omnibus, cioè estesa a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni bancarie
(cfr. ad es. Cass.n.1101/95), della cui legittimità si dubitava con riguardo alla indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto della garanzia fideiussoria.
Indeterminatezza alla quale con la norma stessa si è inteso porre un contemperamento con l'obbligo, a pena di nullità della fideiussione, della precisazione dell'importo massimo garantito.
Ne consegue che la locuzione “nonché ogni altra e diversa obbligazione dipendente dalla qualità di quale debitore ceduto” unitamente al limite indicato di € Controparte_3
2.000.000,00 sono elementi sufficienti ad individuare l'ambito delle garanzia prestata per le obbligazioni future , risultando irrilevante la circostanza che solo in data successiva alla garanzia che è del 28.2.2017 e abbiano concluso il contratto di factoring, CP_1 CP_5
prodotto dall'opposta sub doc.4 nell'ambito del quale sono state cedute le fatture non pagate da con riferimento alle quali risulta escussa la garanzia. CP_3
Infondate anche le eccezioni relative alla mancata esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture cedute atteso che il credito, oltre che risultare ammesso alla procedura di concordato preventivo di doc. 6, risulta provato da documento di trasporto sottoscritti dal CP_3
destinatario prodotte sub doc. 7
Ciò premesso si rileva l'infondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione argomentata dall'opponente sotto il profilo che l'art.11 della polizza che prevede la deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c., sarebbe nullo in quanto conforme alla clausola 6 del modello predisposti dal Abi che è stato ritenuto illegittimo dalla decisione n. 55/2005 della Banca d'Italia.
Sul punto si rileva preliminarmente che parte opponente non ha prodotto in giudizio il modello ABI che costituisce l' elemento necessario per l'effettuazione del giudizio di comparazione tra la fideiussione in esame ed il modello riportante le clausole, tra cui la rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. che sono state oggetto di censura da parte del provvedimento della Banca d'Italia che, al ricorrere di determinati presupposti, costituisce prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale illecita ( Cass 15.7.2024 n. 19401).
Benchè quanto esposto sia di per sé già sufficiente al rigetto della domanda di nullità, si rileva altresì che lo iato temporale tra l'accertamento della Banca d'Italia e il rilascio della pagina 6 di 7 garanzia, 28.2.2017, è tale da far venir meno la presunzione di dipendenza della fideiussione impugnata dall'intesa accertata nel 2005; il provvedimento della Banca d'Italia non fornisce di per sé prova idonea o privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza dal momento che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza di oltre 10 anni da quella del provvedimento;
per la fideiussione prestate successivamente parte attrice opponente era onerata dall'allegazione della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, allegazione e prova non soddisfatte.
Alla luce di quanto esposto l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa:
rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 7743/23 emesso dal Tribunale di
Milano in data 12.4.23 che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 14.500,00 oltre spese legali, oneri e accessori.
Milano 28.5.2025
La Presidente estenditrice dott.ssa Rossella Filippi
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