Articolo 12 della Legge 9 agosto 1993, n. 328
Articolo 11Articolo 13
Versione
29 agosto 1993
Art. 12. 1. All' articolo 745 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Il Ministro ha altresi' facolta', nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonche' di richiedere il loro sequestro".
Entrata in vigore il 29 agosto 1993