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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/07/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 767/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio instaurato da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. , con gli avv.ti Giorgio Fassino e Laura Segantini del C.F._1
Foro di Trento ricorrente contro
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
C.F._2 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
1) pronunciare ai sensi ed effetti dell'art. 3, n. 2, lett. b della L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili (lo scioglimento) del suddetto matrimonio religioso contratto tra e in data 22.09.1990, Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della relativa sentenza;
1 2) confermarsi l'assegnazione della casa già coniugale alla ricorrente
(appartamento in via al Prà n. 8 di Borgo Valsugana condotto in locazione dalla predetta);
3) darsi atto che non darsi luogo ad alcuna richiesta patrimoniale reciproca tra le parti avendo le predette già definito in precedenza ogni questione economica;
4) darsi atto che i figli sono ormai tutti maggiorenni con che è Per_1 economicamente autosufficiente e con i figli e nei cui confronti i Per_2 Per_3 genitori provvedono e provvederanno al mantenimento ordinario e straordinario in via diretta;
5) con compensazione di spese legali e di procedura;
in ipotesi di non opposizione da parte del alle sopra rassegnate conclusioni;
in caso contrario con CP_1 vittoria di competenze, spese, oneri, 15% spese generali, IVA e CAP come per legge.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/04/2025, la ricorrente Parte_1
chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto
[...] con in data 22.09.1990 in Borgo Valsugana. In particolare, Controparte_1 esponeva che dall'unione familiare erano nati tre figli: il 16.05.1995, Per_1 il 29.07.1998 e il 25.08.2003; che attualmente la ricorrente risiede Per_2 Per_3 in Borgo Valsugana (TN) in via al Pra' n. 8, in appartamento ammobiliato, condotto in locazione al prezzo di euro 400,00 mensili e tutte le spese sono a carico della ricorrente. La ricorrente deduceva, inoltre, di svolgere attività a tempo pieno, quale dipendente dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, con busta paga mensile di circa € 1.800,00; di non essere proprietaria di immobili e di non disporre di depositi e/o investimenti;
che il è pensionato, con introito mensile CP_1 di circa € 1.000,00; che la figlia è economicamente autosufficiente e risiede Per_1 in casa con la madre;
che il figlio vive a Roma dove ha seguito gli studi e Per_2 successivamente un tirocinio formativo ed è in cerca di occupazione;
che il figlio risiede con la madre ed è in cerca di un'occupazione stabile. Per_3
Ciò premesso, la ricorrente rappresentava che nell'anno 2021 la convivenza tra i coniugi era divenuta insopportabile ed ella aveva presentato ricorso per la separazione personale. Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 2929/2023 d.d.
2 27.03.2024, aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, assegnando la casa coniugale alla ricorrente. Detta sentenza non era fatta oggetto di impugnazione e successivamente non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi, che, quindi, intendono procedere con il divorzio.
Con decreto del 01/04/2025, il giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 25 giugno 2025, alla quale comparivano entrambi i coniugi. Tuttavia, il compariva privo dell'assistenza del difensore e non risultava CP_2 costituito in giudizio. Il giudice, verificata la regolare notificazione effettuata al convenuto, preso atto della mancata costituzione del sig. , ne dichiarava la CP_1 contumacia. Invitato dal giudice a nominare un legale di fiducia al fine di partecipare al giudizio, il predetto dichiarava che non intendeva opporsi alla domanda di divorzio. Quindi, preso atto della rinnovata volontà della sig.ra di voler insistere nella domanda di divorzio, il giudice Parte_1 invitava la parte ricorrente a concludere oralmente ex art. 473.bis22, ultimo comma,
c.p.c., ritenendo la causa, in assenza di domande economiche, matura per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso, la parte ricorrente, concludeva come da ricorso.
Sulle conclusioni di parte ricorrente il giudice rimetteva la causa in decisione.
***
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio, alla quale la parte resistente non costituita nulla ha opposto, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre dodici mesi dall'udienza di comparizione per la separazione personale dei coniugi, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Per il resto, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate e che nulla osti alla pronuncia di divorzio, in assenza di richieste economiche, la domanda deve essere accolta.
In presenza di figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, la casa coniugale ove la ricorrente risiede deve essere a lei assegnata, come da precedente sentenza di separazione.
3 Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Tenuto conto della semplice emissione della pronuncia sullo status e della mancata opposizione al suo accoglimento da parte del resistente, non costituito nel presente giudizio, anche alla luce della domanda conforme della ricorrente, si ritiene sussistano i presupposti per poter compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e , contratto in data 22.09.1990 e
[...] Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgo Valsugana, alle condizioni precisate dalla parte ricorrente e confermate all'udienza del
26/06/2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) assegna la casa coniugale sita in via al Prà n. 8 di Borgo Valsugana alla ricorrente . Parte_1
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Niccolò Cogliati Dezza Luciano Spina
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 767/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio instaurato da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. , con gli avv.ti Giorgio Fassino e Laura Segantini del C.F._1
Foro di Trento ricorrente contro
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
C.F._2 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
1) pronunciare ai sensi ed effetti dell'art. 3, n. 2, lett. b della L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili (lo scioglimento) del suddetto matrimonio religioso contratto tra e in data 22.09.1990, Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della relativa sentenza;
1 2) confermarsi l'assegnazione della casa già coniugale alla ricorrente
(appartamento in via al Prà n. 8 di Borgo Valsugana condotto in locazione dalla predetta);
3) darsi atto che non darsi luogo ad alcuna richiesta patrimoniale reciproca tra le parti avendo le predette già definito in precedenza ogni questione economica;
4) darsi atto che i figli sono ormai tutti maggiorenni con che è Per_1 economicamente autosufficiente e con i figli e nei cui confronti i Per_2 Per_3 genitori provvedono e provvederanno al mantenimento ordinario e straordinario in via diretta;
5) con compensazione di spese legali e di procedura;
in ipotesi di non opposizione da parte del alle sopra rassegnate conclusioni;
in caso contrario con CP_1 vittoria di competenze, spese, oneri, 15% spese generali, IVA e CAP come per legge.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/04/2025, la ricorrente Parte_1
chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto
[...] con in data 22.09.1990 in Borgo Valsugana. In particolare, Controparte_1 esponeva che dall'unione familiare erano nati tre figli: il 16.05.1995, Per_1 il 29.07.1998 e il 25.08.2003; che attualmente la ricorrente risiede Per_2 Per_3 in Borgo Valsugana (TN) in via al Pra' n. 8, in appartamento ammobiliato, condotto in locazione al prezzo di euro 400,00 mensili e tutte le spese sono a carico della ricorrente. La ricorrente deduceva, inoltre, di svolgere attività a tempo pieno, quale dipendente dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, con busta paga mensile di circa € 1.800,00; di non essere proprietaria di immobili e di non disporre di depositi e/o investimenti;
che il è pensionato, con introito mensile CP_1 di circa € 1.000,00; che la figlia è economicamente autosufficiente e risiede Per_1 in casa con la madre;
che il figlio vive a Roma dove ha seguito gli studi e Per_2 successivamente un tirocinio formativo ed è in cerca di occupazione;
che il figlio risiede con la madre ed è in cerca di un'occupazione stabile. Per_3
Ciò premesso, la ricorrente rappresentava che nell'anno 2021 la convivenza tra i coniugi era divenuta insopportabile ed ella aveva presentato ricorso per la separazione personale. Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 2929/2023 d.d.
2 27.03.2024, aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, assegnando la casa coniugale alla ricorrente. Detta sentenza non era fatta oggetto di impugnazione e successivamente non vi è stata alcuna riconciliazione tra i coniugi, che, quindi, intendono procedere con il divorzio.
Con decreto del 01/04/2025, il giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 25 giugno 2025, alla quale comparivano entrambi i coniugi. Tuttavia, il compariva privo dell'assistenza del difensore e non risultava CP_2 costituito in giudizio. Il giudice, verificata la regolare notificazione effettuata al convenuto, preso atto della mancata costituzione del sig. , ne dichiarava la CP_1 contumacia. Invitato dal giudice a nominare un legale di fiducia al fine di partecipare al giudizio, il predetto dichiarava che non intendeva opporsi alla domanda di divorzio. Quindi, preso atto della rinnovata volontà della sig.ra di voler insistere nella domanda di divorzio, il giudice Parte_1 invitava la parte ricorrente a concludere oralmente ex art. 473.bis22, ultimo comma,
c.p.c., ritenendo la causa, in assenza di domande economiche, matura per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso, la parte ricorrente, concludeva come da ricorso.
Sulle conclusioni di parte ricorrente il giudice rimetteva la causa in decisione.
***
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio, alla quale la parte resistente non costituita nulla ha opposto, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre dodici mesi dall'udienza di comparizione per la separazione personale dei coniugi, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Per il resto, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate e che nulla osti alla pronuncia di divorzio, in assenza di richieste economiche, la domanda deve essere accolta.
In presenza di figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, la casa coniugale ove la ricorrente risiede deve essere a lei assegnata, come da precedente sentenza di separazione.
3 Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Tenuto conto della semplice emissione della pronuncia sullo status e della mancata opposizione al suo accoglimento da parte del resistente, non costituito nel presente giudizio, anche alla luce della domanda conforme della ricorrente, si ritiene sussistano i presupposti per poter compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e , contratto in data 22.09.1990 e
[...] Controparte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Borgo Valsugana, alle condizioni precisate dalla parte ricorrente e confermate all'udienza del
26/06/2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) assegna la casa coniugale sita in via al Prà n. 8 di Borgo Valsugana alla ricorrente . Parte_1
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Niccolò Cogliati Dezza Luciano Spina
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