TAR Venezia, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 44
TAR
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione di legge e eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che i lavori di manutenzione straordinaria siano imputabili all'ordinaria obsolescenza dell'attrezzatura, rendendoli prevedibili e programmabili, e non determinati da una situazione di eccezionalità e urgenza come richiesto dalla normativa sulla CIG. Si richiamano precedenti giurisprudenziali che definiscono la CIG come intervento per accadimenti imprevedibili e non riconducibili a responsabilità dell'imprenditore.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione di legge e eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che i lavori di manutenzione straordinaria siano imputabili all'ordinaria obsolescenza dell'attrezzatura, rendendoli prevedibili e programmabili, e non determinati da una situazione di eccezionalità e urgenza come richiesto dalla normativa sulla CIG. Si richiamano precedenti giurisprudenziali che definiscono la CIG come intervento per accadimenti imprevedibili e non riconducibili a responsabilità dell'imprenditore. Si rileva anche una possibile irricevibilità per tardività dell'impugnazione.

  • Rigettato
    Accessorietà delle doglianze

    Le doglianze accessorie vengono respinte in conseguenza del rigetto delle domande principali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 44
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 44
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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