Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00044/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00214/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 214 del 2024, proposto da
IT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Mussato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Guadagnino e Sergio Aprile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Guadagnino in Venezia, Dorsoduro 3500/D;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Sede Conegliano Tv, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1.della deliberazione n. 1551 dell'INPS Comitato Amministratore della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti CIG Industria sul ricorso n. 752326357 d.d. 11/09/2023 proposto da IT S.r.l. notificato in data 23.12.2023 mediante PEC;
2.del provvedimento di reiezione n. 849090046847 d.d. 02.08.2023, a firma del dott. Paolo Bomben della domanda di Cassa Integrazione Ordinaria, notificato in data 15.08.2023;
3.di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e conseguenti a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa Ida IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 20/02/2024 e depositato in data 21/02/2024, la società ricorrente esponeva in fatto:
-di occuparsi, da oltre 40 anni, della produzione di sistemi per impianti di vigneti e frutteti;
-che una componente fondamentale della propria attività era la produzione di pali in cemento precompresso, i quali venivano generati tramite il getto di cemento fluido all'interno di apposite piste particolarmente lunghe (cioè dei casseri fissi), nelle quali venivano pretensionati dei cavi di acciaio;
-che le piste e l’attrezzatura di taglio dei pali risalivano al 1992;
-che la suddetta attrezzatura era stata regolarmente fatta oggetto di costante manutenzione ma il livello di usura della stessa non consentiva più un suo utilizzo e non era neppure più possibile effettuarvi una manutenzione a norma;
-si era perciò resa necessaria una improrogabile sostituzione della stessa allo scopo di consentirne la continuazione dell'attività produttiva e di migliorarne la sicurezza sul lavoro;
-che il valore di tale intervento di sostituzione delle piste era di circa € 700.000,00, ai quali andavano aggiunti € 200.000,00 per gli ulteriori interventi edilizi di contorno effettuati;
-che si trattava di un intervento eccezionale ed urgente, così come attestato dalla relazione d.d. 04.10.2022 di Tecnocom S.p.A. (fornitore delle “piste”) e dalla relazione d.d. 07.10.2022 del dott. Matteo Cestaro, RSPP dell'azienda;
-che, pertanto, essa ricorrente aveva formalizzato una rituale domanda di integrazione salariale inviata in data 18/05/2023 per il periodo dal 08/05/2023 al 30/07/2023 motivata dalla necessità di effettuare un’attività di “manutenzione straordinaria”.
-tale domanda era stata, tuttavia, respinta dal Direttore della Sede INPS di Conegliano, il quale aveva ritenuto che “la causale “manutenzione straordinaria”, prevista dall'art. 9 DM 95442/2016 e ulteriormente specificata dalla circolare INPS 139/2016, veniva ad essere integrata solo qualora la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa fosse dovuta revisione o sostituzione di impianti con carattere di eccezionalità e urgenza che non rientrava nell'ordinaria manutenzione;
-che essa ricorrente aveva presentato ricorso in data 11.09.2023 al Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti CIG Industria che veniva tuttavia rigettato con motivazioni sostanzialmente analoghe al primo provvedimento e con l’ulteriore rilievo che “nella fattispecie si tratta di lavori di ristrutturazione dell'edificio e modifica della struttura di accesso decisi dall'azienda Essevi srl – proprietaria dello stabile in cui la ricorrente IT produce pali di cemento, pertanto, tali lavori hanno carattere volontario e non eccezionale”.
Tanto premesso in fatto, la società ricorrente articolava le seguenti censure in diritto:
Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 148/2015; artt. 9-11 del DM 95442/2016; Circolare INPS n. 139/2016) nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione.
Si costituiva in resistenza l’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (d’ora in poi, anche INPS).
All’udienza pubblica del 27 novembre 2024, la causa passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
La società ricorrente impugna i provvedimenti con i quali il Direttore della Sede INPS di Conegliano e il Comitato Amministratore della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti CIG Industria, hanno respinto, rispettivamente, la domanda di Integrazione Salariale Ordinaria (CIG) con causale “Manutenzione straordinaria” e il successivo ricorso presentato avverso la anzidetta reiezione.
Im entrambi i casi il provvedimento reiettivo è giustificato dall’insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio economico sul rilievo che, nel caso di specie, la manutenzione straordinaria indicata dalla società istante non riveste i caratteri della eccezionalità e urgenza richiesti dall’art. 9 DM 95442/2016, in quanto “volontaria”.
La difesa della società ricorrente ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale ha, sostanzialmente, lamentato l’erroneità dei provvedimenti impugnati, contestando la ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione della CIG.
Il Collegio osserva – in disparte dal possibile rilievo di irricevibilità per tardività dell’impugnazione contro il provvedimento di reiezione n. 849090046847 d.d. 02.08.2023, a firma del dott. Paolo Bomben della domanda di Cassa Integrazione Ordinaria, notificato in data 15.08.2023 – che le doglianze attoree non persuadono, laddove, dalle stesse allegazioni della società ricorrente emerge che i lavori di manutenzione straordinaria sono da imputarsi alla ordinaria obsolescenza dell’attrezzatura necessaria alla produzione e, dunque, per ciò stesso prevedibili e programmabili e non già determinati da una situazione contrassegnata dai caratteri della eccezionalità e dell’urgenza.
È noto, infatti, che:
“la socializzazione del costo del lavoro, quale ratio della CIG, interviene in presenza di accadimenti che esulano dalla sfera di controllo e di prevedibilità dell'imprenditore, sia che essi attengano a fatti naturali (condizioni stagionali impeditive dell'ordinario andamento dei lavori), sia a fatti umani esterni, che sfuggono al dominio, secondo l'ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori di impresa, comprensivi dell'impiego della mano d'opera. Ne consegue che rientrano ordinariamente nella prima tipologia di eventi oggettivamente imprevedibili ai quali l'imprenditore non può sottrarsi, quali il caso fortuito, la forza maggiore” (T.A.R. Valle d'Aosta sez. I, 2 ottobre 2020, n. 50);
- “la disciplina normativa dettata in materia di cassa integrazione dei guadagni (CIG) non può ritenersi che di stretta interpretazione, tenuto conto delle finalità sociali e assistenziali dell'istituto e dell'impiego al riguardo di risorse pubbliche ad eccezionale attenuazione del rischio di impresa. In tale ottica il contributo presuppone una situazione di temporanea crisi aziendale, non riconducibile a responsabilità dell'imprenditore e rimessa alla valutazione discrezionale, sotto tale profilo, dell'Amministrazione competente” (Cons. stato sez. VI, 25 luglio 2012, n. 4234).
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)rigetta il ricorso;
b)condanna parte ricorrente al rimborso in favore di parte resistente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €.2.500,00#, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida IO, Presidente, Estensore
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
Francesco Avino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ida IO |
IL SEGRETARIO