TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9792 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30362/23 del Ruolo Generale rimessa in decisione in data
20.3.25
TRA
P. IVA in persona del legale rappresentante p.t., difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Elia Rosciano e Salvatore Coletta ATTRICE E
(C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rapp. p.t., difeso dall'Avv. Aulo Cossu
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da
pagina 1 di 5 trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
Sinteticamente, parte attrice premette di aver sottoscritto un contratto di consulenza marketing in data 1.10.2018 (doc. 3), con validità dal 1.10.2018 fino al 30.9.2019, con il convenuto e, avendo adempiuto la propria obbligazione, chiede il CP_1 pagamento della complessiva somma di euro 1.188.685,89, quale parte del corrispettivo maturato.
In particolare, la società attrice espone di aver prima ricevuto incarico di consulenza da una delle imprese poi consorziate, per poi giungere alla sottoscrizione del contratto in questione;
in adempimento dell'incarico ricevuto, aveva richiamato il sulla CP_1 necessità di modificare la propria natura in quella di consorzio stabile “di cui all'art. 45 co.2 lett. b) e c) del d.Lgs. 50/2016” (par. D del Disciplinare di gara), strumento e prerequisito indispensabile per la partecipazione delle aziende componenti alle gare Cont indette da per i lotti cui si riferisce l'oggetto del presente giudizio, per poi prestare allo stesso consulenza finalizzata all'ottenimento degli incarichi di fornitura e realizzazione degli impianti connessi alla sicurezza delle linee stesse, convenendo con esso un compenso determinato sulla base delle somme ricevute in ragione dei contratti che sarebbero stati portati a compimento e a quelli che sarebbero stati ulteriormente acquisiti. Si è costituito il , rilevando la nullità della vocatio in ius, per non avere l'attrice CP_1 depositato i documenti ai quali faceva riferimento nell'atto introduttivo e chiedendo la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altri giudizi pendenti tra le stesse parti per crediti derivanti dal medesimo contratto.
Sostiene, nel merito, di aver risolto il contratto per errore essenziale sulla qualità del contraente a causa delle vicende giudiziarie penali che avevano coinvolto il legale rapp. della società e ne chiede l'annullamento per errore essenziale.
Contesta, infine, il diritto al compenso, in quanto i contratti di cui si chiede la provvigione sarebbero antecedenti alla stipula del contratto di consulenza tra le parti;
infine, ritiene che il contratto contenga una clausola affetta da nullità tale da viziare il contratto nella sua totalità.
A seguito delle difese di controparte, la parte attrice ha chiesto di autorizzare la chiamata in causa delle società del e Controparte_3
autorizzazione che non è stata concessa, non essendo stata Controparte_4 avanzata specifica domanda nei confronti delle predette società.
Ciò premesso, documentalmente emerge che il contratto sottoscritto dalle parti avesse pagina 2 di 5 ad oggetto: “mantenere ed aumentare nel management del consorzio la conoscenza CP_1 della organizzazione operativa e tecnico-amministrativa del comparto ferroviario italiano”, per
“contribuire allo sviluppo dell'attività commerciale del consorzio stesso sul mercato ferroviario, con particolare focalizzazione sui prodotti SIRIO-LX e SIRIO-OD”; ai sensi dell'art. 8 primo comma, il contratto aveva durata di dodici mesi;
il successivo art. 12 primo comma prevedeva la facoltà del di risolvere il Contratto “per giusta causa…a seguito di CP_1 Parte un grave inadempimento della o del suo Legale Rappresentante che faccia venir meno il rapporto fiduciario tra le parti”; in relazione al corrispettivo, al punto 9.5 statuiva che: “Le parti hanno espressamente stabilito per ogni nuovo ordine-contratto acquisito da dopo il CP_1 Parte Parte 1° giugno 2018, derivante dall'attività… svolta dalla stessa riconoscerà alla CP_1 provvigioni nella misura del 5.50% calcolate sugli ordini o contratti”, considerando
“opportunità sulle quali è applicabile, salvo buon fine” detta statuizione sia il “sesto quinto del contratto n. 17” (della convenzione 17/2016 di fornitura dei 100 ), sia il “contratto Pt_2 Cont relativo all'offerta di a (i.e. Maggio 2018) per la fornitura per i 121 PAI PL… CP_1 offerta è stata oggetto di gara ed è attualmente in fase di pre-assegnazione”.
Come già previsto nella ordinanza del 13.9.23, deve respingersi la eccezione di difetto di vocatio in ius, perché la assenza dei documenti allegati alla citazione non costituisce motivo di nullità ex artt. 163 n.5) e 164 cpc, né, nel caso di specie, può ritenersi violativo del disposto di cui al n. 4) dell'art. 163 cpc, in quanto trattasi di documenti contrattuali o di corrispondenza tra le parti, certamente a conoscenza del convenuto.
Costituisce, poi, circostanza pacifica che la società attrice abbia introdotto vari giudizi per crediti derivanti dal medesimo contratto;
in particolare, nel luglio 2019, con ricorso per decreto ingiuntivo (doc. 10 convenuta) chiedeva di ingiungere al il CP_1 pagamento del complessivo importo di euro 25.280,00, a titolo di residui compensi mensili maturati ai sensi dell'art.
9.5 del Contratto, ricorso da cui è scaturito il giudizio n. R.G. 65806/2019, a seguito di opposizione;
inoltre, nel dicembre 2020 ha depositato ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (doc. 14), chiedendo al Tribunale la condanna del CP_1 al pagamento dell'importo di euro 253.563,30, dovuto ai sensi dell'art.
9.5 del contratto, giudizio poi definito (all. 2 nota 20.4.24 attrice).
Non si è, però, ritenuta necessaria la sospensione del giudizio per pregiudizialità, come richiesto da parte convenuta, in quanto si tratta di processi connessi, che hanno ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto e che avrebbero dovuto essere trattati congiuntamente e non di processi in cui deve decidersi una questione pregiudiziale in senso tecnico rispetto alla presente causa;
pertanto, questo giudice non deve attendere che siano risolte questioni che si pongono come antecedente logico della presente decisione, ma valutare le medesime questioni di altri procedimenti.
Per tali motivi, si è rilevata d'ufficio la questione dell'abusivo frazionamento del credito, avendo parte attrice scelto di azionare in tempi diversi, senza un interesse giustificabile, domande relative a crediti derivanti dal medesimo rapporto obbligatorio, già esaurito, con conseguente aggravio di spese e possibile contrasto di giudicati. pagina 3 di 5 Visti i dettami della recente sent. SU della Cass. n. 7299/25, non è possibile dichiarare la domanda improcedibile, perché le altre cause pendono in fase di appello e non ne sarebbe possibile la riunione, si terrà conto della circostanza ai fini delle spese, come sanzione per l'abuso del processo.
In relazione alla domanda di annullamento del contratto per errore sulla persona del legale rapp. della società, per essere stato sottoposto ad indagini penali in materia di Parte corruzione, visto quanto stabilito dall'art. 14 del contratto, ove aveva “accettato di svolgere le attività relative alle leggi anti-corruzione in Italia”, si concorda con quanto statuito dai giudici negli altri procedimenti tra le parti: “in ordine alla circostanza che le parti del contratto oggetto di causa sono due società, che nessun elemento è stato posto a sostegno della circostanza che l'individuazione della persona del legale rappresentante sia stata determinante per la scelta di concludere il contratto e che quindi non si ricade nell'ipotesi di errore essenziale e riconoscibile.”; inoltre, deve rilevarsi che non sia stata fornita la prova di una attività corruttiva svolta dal legale rapp. della società attrice, non essendovi una sentenza di condanna passata in giudicato e, quindi, neppure può ritenersi sussistente un reale errore, come lamentato dalla società convenuta in relazione all'art. 14.
Nel merito, parte convenuta sostiene che le provvigioni non siano dovute perché i contratti ai quali la parte attrice aggancia il diritto alle provvigioni, sarebbero stati conclusi prima della decorrenza del contratto;
in particolare:
- rispetto alla seconda “opportunità” (il “sesto quinto del contratto n. 17…siglato nel 2015 Cont tra SR e ), a un contratto, per l'appunto, risalente al 2015;
- quanto alla terza “opportunità” (la fornitura di 121 PAI/PL in forza di una offerta del Cont maggio 2018 di a , a un contratto il cui iter di sottoscrizione venne avviato CP_1 Cont da n data 26 luglio 2018 con la presentazione di un bando di gara per la fornitura di
“Materiali di scorta per sistema di rilevamento ostacoli PAI PL” (doc. 20), al quale il partecipò presentando offerta in data 30 agosto 2018 (come si evince dal doc. CP_1
21).
Inoltre, parte convenuta eccepisce la nullità della prima parte del primo comma dell'art.
9.5 del Contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 secondo comma e 1346 cod. civ, in cui prevede una retrodatazione degli effetti, riferendosi ad ogni nuovo ordine- contratto acquisito da dopo il 1° giugno 2018. CP_1
In realtà, le parti nella propria autonomia contrattuale possono prevedere la remunerazione di attività svolta in precedenza, quindi, la eccezione è priva di fondamento.
Quanto, poi, alla prova della effettuazione della attività di consulenza è proprio il contratto a darne dimostrazione, ancorando il diritto alla provvigione, al momento della stipula del contratto, alle 3 opportunità ivi elencate, tra cui il sesto quinto del contratto 17 del 2015, di cui emerge la approvazione dal doc. 69 di parte attrice, e il contratto per la fornitura di 121 PAI/PL, di cui la stessa parte convenuta ammette la approvazione a pag. 16 della comparsa (cfr. anche doc. 23 convenuta). pagina 4 di 5 In relazione, poi, alla quantificazione del credito di parte attrice, secondo l'art.
9.6. del contratto, non vi è stata contestazione specifica di parte convenuta ed esso dovrà ritenersi accertato.
Per tali motivi la domanda di parte attrice sarà accolta e la società convenuta condannata al pagamento di euro 1.188.685,89, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
Stante l'abusivo frazionamento del credito effettuato da parte attrice, come detto sopra, vi sono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna la parte convenuta al pagamento di euro 1.188.685,89 in suo favore, oltre interessi come in motivazione;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 30.6.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 5 di 5
XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30362/23 del Ruolo Generale rimessa in decisione in data
20.3.25
TRA
P. IVA in persona del legale rappresentante p.t., difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Elia Rosciano e Salvatore Coletta ATTRICE E
(C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rapp. p.t., difeso dall'Avv. Aulo Cossu
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da
pagina 1 di 5 trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
Sinteticamente, parte attrice premette di aver sottoscritto un contratto di consulenza marketing in data 1.10.2018 (doc. 3), con validità dal 1.10.2018 fino al 30.9.2019, con il convenuto e, avendo adempiuto la propria obbligazione, chiede il CP_1 pagamento della complessiva somma di euro 1.188.685,89, quale parte del corrispettivo maturato.
In particolare, la società attrice espone di aver prima ricevuto incarico di consulenza da una delle imprese poi consorziate, per poi giungere alla sottoscrizione del contratto in questione;
in adempimento dell'incarico ricevuto, aveva richiamato il sulla CP_1 necessità di modificare la propria natura in quella di consorzio stabile “di cui all'art. 45 co.2 lett. b) e c) del d.Lgs. 50/2016” (par. D del Disciplinare di gara), strumento e prerequisito indispensabile per la partecipazione delle aziende componenti alle gare Cont indette da per i lotti cui si riferisce l'oggetto del presente giudizio, per poi prestare allo stesso consulenza finalizzata all'ottenimento degli incarichi di fornitura e realizzazione degli impianti connessi alla sicurezza delle linee stesse, convenendo con esso un compenso determinato sulla base delle somme ricevute in ragione dei contratti che sarebbero stati portati a compimento e a quelli che sarebbero stati ulteriormente acquisiti. Si è costituito il , rilevando la nullità della vocatio in ius, per non avere l'attrice CP_1 depositato i documenti ai quali faceva riferimento nell'atto introduttivo e chiedendo la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altri giudizi pendenti tra le stesse parti per crediti derivanti dal medesimo contratto.
Sostiene, nel merito, di aver risolto il contratto per errore essenziale sulla qualità del contraente a causa delle vicende giudiziarie penali che avevano coinvolto il legale rapp. della società e ne chiede l'annullamento per errore essenziale.
Contesta, infine, il diritto al compenso, in quanto i contratti di cui si chiede la provvigione sarebbero antecedenti alla stipula del contratto di consulenza tra le parti;
infine, ritiene che il contratto contenga una clausola affetta da nullità tale da viziare il contratto nella sua totalità.
A seguito delle difese di controparte, la parte attrice ha chiesto di autorizzare la chiamata in causa delle società del e Controparte_3
autorizzazione che non è stata concessa, non essendo stata Controparte_4 avanzata specifica domanda nei confronti delle predette società.
Ciò premesso, documentalmente emerge che il contratto sottoscritto dalle parti avesse pagina 2 di 5 ad oggetto: “mantenere ed aumentare nel management del consorzio la conoscenza CP_1 della organizzazione operativa e tecnico-amministrativa del comparto ferroviario italiano”, per
“contribuire allo sviluppo dell'attività commerciale del consorzio stesso sul mercato ferroviario, con particolare focalizzazione sui prodotti SIRIO-LX e SIRIO-OD”; ai sensi dell'art. 8 primo comma, il contratto aveva durata di dodici mesi;
il successivo art. 12 primo comma prevedeva la facoltà del di risolvere il Contratto “per giusta causa…a seguito di CP_1 Parte un grave inadempimento della o del suo Legale Rappresentante che faccia venir meno il rapporto fiduciario tra le parti”; in relazione al corrispettivo, al punto 9.5 statuiva che: “Le parti hanno espressamente stabilito per ogni nuovo ordine-contratto acquisito da dopo il CP_1 Parte Parte 1° giugno 2018, derivante dall'attività… svolta dalla stessa riconoscerà alla CP_1 provvigioni nella misura del 5.50% calcolate sugli ordini o contratti”, considerando
“opportunità sulle quali è applicabile, salvo buon fine” detta statuizione sia il “sesto quinto del contratto n. 17” (della convenzione 17/2016 di fornitura dei 100 ), sia il “contratto Pt_2 Cont relativo all'offerta di a (i.e. Maggio 2018) per la fornitura per i 121 PAI PL… CP_1 offerta è stata oggetto di gara ed è attualmente in fase di pre-assegnazione”.
Come già previsto nella ordinanza del 13.9.23, deve respingersi la eccezione di difetto di vocatio in ius, perché la assenza dei documenti allegati alla citazione non costituisce motivo di nullità ex artt. 163 n.5) e 164 cpc, né, nel caso di specie, può ritenersi violativo del disposto di cui al n. 4) dell'art. 163 cpc, in quanto trattasi di documenti contrattuali o di corrispondenza tra le parti, certamente a conoscenza del convenuto.
Costituisce, poi, circostanza pacifica che la società attrice abbia introdotto vari giudizi per crediti derivanti dal medesimo contratto;
in particolare, nel luglio 2019, con ricorso per decreto ingiuntivo (doc. 10 convenuta) chiedeva di ingiungere al il CP_1 pagamento del complessivo importo di euro 25.280,00, a titolo di residui compensi mensili maturati ai sensi dell'art.
9.5 del Contratto, ricorso da cui è scaturito il giudizio n. R.G. 65806/2019, a seguito di opposizione;
inoltre, nel dicembre 2020 ha depositato ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (doc. 14), chiedendo al Tribunale la condanna del CP_1 al pagamento dell'importo di euro 253.563,30, dovuto ai sensi dell'art.
9.5 del contratto, giudizio poi definito (all. 2 nota 20.4.24 attrice).
Non si è, però, ritenuta necessaria la sospensione del giudizio per pregiudizialità, come richiesto da parte convenuta, in quanto si tratta di processi connessi, che hanno ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto e che avrebbero dovuto essere trattati congiuntamente e non di processi in cui deve decidersi una questione pregiudiziale in senso tecnico rispetto alla presente causa;
pertanto, questo giudice non deve attendere che siano risolte questioni che si pongono come antecedente logico della presente decisione, ma valutare le medesime questioni di altri procedimenti.
Per tali motivi, si è rilevata d'ufficio la questione dell'abusivo frazionamento del credito, avendo parte attrice scelto di azionare in tempi diversi, senza un interesse giustificabile, domande relative a crediti derivanti dal medesimo rapporto obbligatorio, già esaurito, con conseguente aggravio di spese e possibile contrasto di giudicati. pagina 3 di 5 Visti i dettami della recente sent. SU della Cass. n. 7299/25, non è possibile dichiarare la domanda improcedibile, perché le altre cause pendono in fase di appello e non ne sarebbe possibile la riunione, si terrà conto della circostanza ai fini delle spese, come sanzione per l'abuso del processo.
In relazione alla domanda di annullamento del contratto per errore sulla persona del legale rapp. della società, per essere stato sottoposto ad indagini penali in materia di Parte corruzione, visto quanto stabilito dall'art. 14 del contratto, ove aveva “accettato di svolgere le attività relative alle leggi anti-corruzione in Italia”, si concorda con quanto statuito dai giudici negli altri procedimenti tra le parti: “in ordine alla circostanza che le parti del contratto oggetto di causa sono due società, che nessun elemento è stato posto a sostegno della circostanza che l'individuazione della persona del legale rappresentante sia stata determinante per la scelta di concludere il contratto e che quindi non si ricade nell'ipotesi di errore essenziale e riconoscibile.”; inoltre, deve rilevarsi che non sia stata fornita la prova di una attività corruttiva svolta dal legale rapp. della società attrice, non essendovi una sentenza di condanna passata in giudicato e, quindi, neppure può ritenersi sussistente un reale errore, come lamentato dalla società convenuta in relazione all'art. 14.
Nel merito, parte convenuta sostiene che le provvigioni non siano dovute perché i contratti ai quali la parte attrice aggancia il diritto alle provvigioni, sarebbero stati conclusi prima della decorrenza del contratto;
in particolare:
- rispetto alla seconda “opportunità” (il “sesto quinto del contratto n. 17…siglato nel 2015 Cont tra SR e ), a un contratto, per l'appunto, risalente al 2015;
- quanto alla terza “opportunità” (la fornitura di 121 PAI/PL in forza di una offerta del Cont maggio 2018 di a , a un contratto il cui iter di sottoscrizione venne avviato CP_1 Cont da n data 26 luglio 2018 con la presentazione di un bando di gara per la fornitura di
“Materiali di scorta per sistema di rilevamento ostacoli PAI PL” (doc. 20), al quale il partecipò presentando offerta in data 30 agosto 2018 (come si evince dal doc. CP_1
21).
Inoltre, parte convenuta eccepisce la nullità della prima parte del primo comma dell'art.
9.5 del Contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 secondo comma e 1346 cod. civ, in cui prevede una retrodatazione degli effetti, riferendosi ad ogni nuovo ordine- contratto acquisito da dopo il 1° giugno 2018. CP_1
In realtà, le parti nella propria autonomia contrattuale possono prevedere la remunerazione di attività svolta in precedenza, quindi, la eccezione è priva di fondamento.
Quanto, poi, alla prova della effettuazione della attività di consulenza è proprio il contratto a darne dimostrazione, ancorando il diritto alla provvigione, al momento della stipula del contratto, alle 3 opportunità ivi elencate, tra cui il sesto quinto del contratto 17 del 2015, di cui emerge la approvazione dal doc. 69 di parte attrice, e il contratto per la fornitura di 121 PAI/PL, di cui la stessa parte convenuta ammette la approvazione a pag. 16 della comparsa (cfr. anche doc. 23 convenuta). pagina 4 di 5 In relazione, poi, alla quantificazione del credito di parte attrice, secondo l'art.
9.6. del contratto, non vi è stata contestazione specifica di parte convenuta ed esso dovrà ritenersi accertato.
Per tali motivi la domanda di parte attrice sarà accolta e la società convenuta condannata al pagamento di euro 1.188.685,89, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
Stante l'abusivo frazionamento del credito effettuato da parte attrice, come detto sopra, vi sono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna la parte convenuta al pagamento di euro 1.188.685,89 in suo favore, oltre interessi come in motivazione;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 30.6.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 5 di 5