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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 22/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 457/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Il Tribunale di Lecco, in funzione del Giudice monocratico e quindi in persona del GOT
Dott. Nicola Cianciaruso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di citazione del 26.02.2021, iscritta al n. 457 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2021 da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Niccolò Brignoli, Parte_1 P.IVA_1
presso il cui studio in 20122 Milano, Via Durini n. 23 è elettivamente domiciliata
- attrice -
Contro
3A C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Controparte_1 P.IVA_2
Giordano del Foro di Lecco, presso il cui studio in Lecco (LC) in Via Parini n. 33 è
elettivamente domiciliata
- convenuta –
CONCLUSIONI
Per parte attrice
pagina 1 di 16 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria deduzione, domanda,
eccezione e istanza avversaria, anche in via istruttoria, nonché́ previa ogni più̀
opportuna pronuncia o declaratoria:
- Nel merito, accertare e dichiarare le condotte anticoncorrenziali poste in essere da
[...]
come meglio illustrate in narrativa e, per l'effetto: Controparte_2
pronunciare inibitoria nei confronti di dal continuare l'attività o Controparte_2
ripetere in futuro le attività di storno di dipendenti, storno di clientela, diffusione notizie
denigratorie in danno di con previsione di penale di Euro 50.000,00 per ogni Pt_1
singola violazione, e ciò per un periodo di almeno due anni dalla pubblicazione della
sentenza;
condannare a risarcire a per i titoli e le causali di cui in Controparte_2 Pt_1
atto, tutti i danni, subiti e subendi, dall'attrice per effetto di tale condotte illecite, da
liquidarsi nell'importo complessivo di Euro 770.000,00, oltre rivalutazione ed interessi
maturati e maturandi dalla data di notifica della presente, ovvero nel diverso, maggiore
o minore, importo che, all'esito del presente giudizio, verrà̀ ritenuto di giustizia, da
liquidarsi, ove del caso, anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti degli artt.
1226 e 2056 c.c.
ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emendata sentenza a cura dell'attrice e
spese della convenuta a caratteri doppi del normale sui quotidiani (cronaca nazionale e
CP_ cronaca locale) La , Il Corriere della , ; CP_3 CP_5 CP_6
nonché sulle seguenti due riviste di settore specializzate a pagina intera:
“Oleodinamica” e “Pneumatica”.
pagina 2 di 16 In ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio, 15%
rimborso forfetario spese, IVA e CPA come per legge, tenuto anche conto come per
legge della mancata adesione di alla procedura di mediazione. Controparte_7
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza
così giudicare:
In via principale
Rigettare le domande promosse da perché infondate in Parte_1
fatto e in diritto.
Sempre in via principale
Accertata la colpa grave con cui l'attrice ha promosso il presente giudizio,
condannarla al risarcimento dei danni subiti che l'Ill.mo Tribunale Vorrà
equitativamente determinare ex art. 96 c.p.c.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La premettendo di essere una società leader nella realizzazione di cilindri Parte_1
pneumatici per l'automazione industriale, agiva nei confronti della società
[...]
per l'accertamento di atti di concorrenza sleale, per storno di dipendenti Controparte_2
e per diffusione di notizie denigratorie ai suoi danni, chiedendo. oltre alla pronuncia di inibitoria dal proseguire nell'attività, la condanna al risarcimento dei danni.
In particolare l'attrice, invocando l'applicazione del principio stabilito dall'art. 2598 c.c.,
affermava che aveva compiuto atti di concorrenza sleale, sia Controparte_2
sottoforma di storno di dipendenti - che rivestivano ruoli strategici ed apicali dell'intera pagina 3 di 16 organizzazione aziendale - sia mediante lo sviamento della clientela fidalizzata e sia,
infine, attraverso l'appropriazione di informazioni e di documentazione riservate: ciò
avrebbe comportato, secondo l'attrice, un grave pregiudizio economico costituto in parte dal costo del personale stornato, in parte dal danno alla reputazione commerciale ed in parte dalla perdita di competenze specifiche e del fatturato, il tutto quantificato nell'importo complessivo di Euro 770.000,00.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande, Controparte_2
sostenendo, in particolare, l'infondatezza delle pretese avversarie, sul presupposto dell'intervenuto accordo sindacale del 17.10.2019, che avrebbe autorizzato uno dei soci nonché legale rappresentate di Sig. a svolger Controparte_2 Parte_2
l'attività concorrenziale nella più totale libertà.
Nel merito, parte convenuta escludeva lo storno di dipendenti sia perché le 6 figure professionali transitate in costituiva una minima parte dell'intero Controparte_2
organigramma aziendale sia perché le stesse potevano non considerarsi figure di alto profilo professionale, stante anche la loro mancata sostituzione con altro personale da parte di Parte_1
Alla prima udienza, depositate le note di trattazione scritta, il Giudice con provvedimento del 8.7.2021 assegnava i termini ex art. 183 cpc e, depositate le memorie,
all'udienza del 24.1.2022, le parti venivano invitate dal Giudice ad una soluzione conciliativa.
Successivamente, il Tribunale, con provvedimento del 23.4.2022, fissava l'udienza del
13.6.2022, ove venivano sentite liberamente le parti tentando nuovamente la conciliazione, che non avveniva, viste le antitesi posizioni delle parti in causa.
pagina 4 di 16 Con provvedimento del 7.7.2022, venivano ammesse le prove orali, escusse nelle udienze del 28.11.2022 e del 29.5.2023 e, conclusa l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 13.5.2024 e trattenuta in decisione con provvedimento del 24.6.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'asserita natura illecita dell'attività
concorrenziale posta in essere da Controparte_2
A tal uopo si osserva che è ormai ampiamente consolidato il principio giurisprudenziale secondo il quale “In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più
imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale e che sono in grado di soddisfare quel bisogno” (Cass. Civ. n. 12364/2018).
Si trovano dunque in situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori e “che operino quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinate a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni”, posto che "quale che sia l'anello della catena che porta il prodotto alla stessa categoria di consumatori in cui si collochi un imprenditore, questi viene a trovarsi in conflitto potenziale con gli imprenditori posti su anelli diversi, proprio perché
è la clientela finale quella che determina il successo o meno della sua attività, per cui pagina 5 di 16 ognuno di essi è interessato a che gli altri rispettino le regole" dettate dall'art. 2598 c.c. “
(Cass. Civ. 23.03.2012 n. 4739).
In linea generale, va ricordato che, ai fini della configurabilità della concorrenza sleale,
non è sufficiente che un imprenditore concorrente svolga la medesima attività
imprenditoriale di un altro, operando nel medesimo settore di mercato, eventualmente anche avvalendosi di persone fisiche che hanno in precedenza collaborato con la società
che si ritiene danneggiata, trattandosi, quelle appena delineate, di condotte perfettamente lecite e conformi alla libertà di iniziativa economica. È quindi necessario che l'imprenditore agisca ponendo in essere una delle specifiche fattispecie illecite individuate dall'art. 2598 c.c. n. 1) e 2), o comunque metta in atto condotte caratterizzate da profili di slealtà o scorrettezza professionale che consentano ad un imprenditore di inserirsi in modo scorretto sul mercato, ad esempio agganciandosi illecitamente all'attività di una società concorrente al fine di ingenerare confusione nella clientela o traendo indebitamente vantaggio dagli investimenti altrui.
Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, è onere di chi agisce quello di allegare in modo specifico, prima ancora che di provare, le condotte che si contestano al proprio concorrente, individuandone quindi l'oggetto e fornendo idonea allegazione e prova della sussistenza di tutti i requisiti richiesti per la configurabilità della fattispecie che si ritiene integrata.
È inoltre onere della parte che agisce quello di fornire ogni elemento utile a dimostrare il danno eventualmente patito, la sussistenza di un nesso causale con le condotte denunciate, ed altresì ad offrire idonei mezzi di prova utili a dimostrare l'entità del danno stesso.
pagina 6 di 16 Premesso quanto sopra, ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, gli addebiti contestati alla società convenuta si fondino su allegazioni del tutto generiche, al limite dell'apoditticità e le prove acquisite in giudizio, sia documentali che testimoniali, non si sono rivelate sufficientemente idonee a ingenerare nel Giudicante un solido convincimento sulla fondatezza delle domande.
Al contrario, parte convenuta ha fornito la prova della liceità e correttezza della propria condotta imprenditoriale, non solo allegando in giudizio l'accordo sindacale sottoscritto in data 17.10.2019 legittimante l'intrapresa attività imprenditoriale, ma soprattutto dimostrando l'insussistenza dei presupposti qualificanti la fattispecie della concorrenza sleale
In particolare, risulta che la società attrice ha sottoscritto un accordo sindacale in data
17.10.2019 (doc. n. 3 in fascicolo attoreo) con il Sig. legale Parte_2
rappresentante della società convenuta nonché titolare di 1/3 del capitale sociale della stessa, riconoscendo espressamente, all'art. 5 del predetto accordo che: “Il dirigente
( ndr) è inoltre autorizzato in futuro a svolgere qualsiasi tipo di attività, Parte_2
anche di natura concorrenziale, non avendo la società alcuna preclusione di qualsiasi
natura e specie affinché il dirigente possa esercitare nella più totale libertà qualsiasi
incarico nelle modalità che lo stesso dirigente ritenesse più opportune”.
E' evidente che con tale accordo le parti hanno inteso stipulare un patto di libera concorrenza ai sensi dell'art. 2596 c.c. : in altri termini, è pacifico che le parti, nel regolamentare la fuoriuscita del dirigente, non abbiano voluto in alcun modo limitare convenzionalmente la possibilità delle parti di svolgere attività in concorrenza.
Orbene, non vi è dubbio che, nella specie, si verta nella particolare ipotesi della concorrenza posta in essere ai danni di un imprenditore da un suo ex dipendente (rectius pagina 7 di 16 dirigente), che si è “messo in proprio” costituendo una sua società e sfruttando le conoscenze acquisite nel corso della sua precedente esperienza professionale.
In linea di principio, occorre rilevare come costituisca un principio giurisprudenziale pacifico che “in assenza di un valido patto di non concorrenza non si può ritenere illecita la similare attività imprenditoriale intrapresa dal lavoratore dopo le dimissioni poiché,
cessato il rapporto di lavoro e con esso l'obbligo di fedeltà, il lavoratore può, nello svolgimento ulteriore della propria attività, sia in via autonoma che alle dipendenze di altri, utilizzare le esperienze e le cognizioni tecniche acquisite a causa del lavoro svolto”
(Cass. Civ. 11.10.2002 n. 14479).
Ciò ovviamente non significa che l'attività concorrenziale posta in essere dall'ex dirigente non vincolato da un patto ex art. 2596 c.c. sia sempre lecita. Ma, perché se ne possa accertare la natura illecita, è necessario che l'attore provi che ci si trovi di fronte ad un vero e proprio “sviamento di clientela”, posto in essere mediante un mezzo “non conforme ai principi della correttezza professionale”, e dunque illecito ex art. 2598 n. 3)
c.c.
La giurisprudenza è stata spesso chiamata a pronunciarsi su casi di concorrenza per asserito sviamento di clientela posti in essere dall'ex dipendente.
Si richiama, sul punto, il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, alla stregua del quale: “può configurarsi un atto di concorrenza sleale in presenza del trasferimento di un complesso di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente, pur non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali informazioni riservate o segreti commerciali, ma è necessario che ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi,
seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del pagina 8 di 16 singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.” ( Corte Cass. n. 18772 del
12.7.2019).
Di seguito i passaggi argomentativi centrali della menzionata sentenza della Corte di
Cassazione: “E' comunque necessario che si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità
mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito”.
Diversamente opinando, attraverso la disciplina dell'illecito concorrenziale si finirebbe con l'attribuire un monopolio all'ex datore di lavoro sulle conoscenze e sull'esperienza dell'ex dipendente, in assenza di diritti di proprietà industriale su informazioni segrete e soprattutto mortificando i diritti costituzionalmente tutelati del lavoratore ex artt. 4, 35 e
36 Cost. a reperire sul mercato la miglior valorizzazione e remunerazione delle sue capacità professionali, senza che, nei limiti consentiti dalla legge per il contemperamento delle contrapposte esigenze, l'ex datore di lavoro si sia tutelato con la stipulazione di un patto di non concorrenza ex artt.2125 e 2596 cod. civ. per la "fidelizzazione ultrattiva"
del dipendente, assumendosi i costi necessari. (...)
La tesi dell'attrice infatti risente indebitamente di una sorta di "concezione proprietaria"
del rapporto con la clientela, incompatibile con la dimensione concorrenziale del mercato, dovendosi invece ritenere alla luce dei principi del Codice del Consumo che il cliente consumatore possa essere liberamente contattato da chiunque, purché egli lo consenta liberamente.
pagina 9 di 16 In difetto di precise norme restrittive della concorrenza, riconducibili ad accordi contrattuali validamente stipulati nel rispetto della legge e delle limitazioni da questa richieste per la loro stipulazione, il cliente non "appartiene" a nessuno. L'imprenditore commerciale deve tollerare la concorrenza e quindi la possibile aggressione del suo avviamento commerciale (e con esso del suo rapporto con la clientela) e può
legittimamente pretendere dagli altri imprenditori concorrenti solo che essi si astengano dal ricorso a pratiche commerciali scorrette e dalla violazione di specifiche regole deontologiche che disciplinano la concorrenza ai sensi dell'articolo 2598 n.
3. cod. civ.
La concorrenza altro non è che contesa della clientela (Cass. Civ. Sez.1, n 5437 del
29.2.2008), favorita dall'ordinamento allo scopo di offrire vantaggi al consumatore, che ha diritto ad adeguate informazioni, a una corretta pubblicità, e all'esercizio dì pratiche commerciali condotte secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà: il cliente conteso può essere contattato dal concorrente purché in modo corretto e senza che il suo consenso sia indebitamente estorto.
E' il caso inoltre di puntualizzare che la concorrenza sleale per "illecito sviamento di clientela" è un concetto estremamente vago e non tipizzato, e pertanto non assimilabile ad altre figure sintomatiche di concorrenza sleale scorretta elaborate in modo tradizionalmente consolidato dalla giurisprudenza (storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche, boicottaggio, vendita sottocosto).
Il tentativo di sviare la clientela (che non "appartiene" all'imprenditore) di per sé rientra nel gioco della concorrenza (che altro non è che contesa della clientela) sicché per apprezzare nel caso concreto i requisiti della fattispecie di cui all'articolo 2598, n.3, e ritenere illecito lo sviamento, occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale pagina 10 di 16 (intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria).
Non è quindi sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso ad un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori. Tale non è, di per sé, l'utilizzo delle conoscenze e dei rapporti commerciali di un ex dipendente o di un ex agente, non vincolato da legittimo patto di non concorrenza.”.
In senso analogo, si richiama anche quanto deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 12681 del 30/05/2007, laddove si afferma: “In tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l'illiceità della condotta non dev'essere ricercata episodicamente,
ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore,
nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività,
acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro”.
Per quanto riguarda l'aspetto dello storno di dipendenti, non v'è dubbio che nell'arco di pochi mesi si sono dimessi sei dipendenti dalla società Pt_1
pagina 11 di 16 Tuttavia perché l'evento assuma i caratteri dello storno illecito, occorre però che esso sia idoneo a danneggiare l'altrui impresa e sia accompagnato dall'intenzione di conseguire tale risultato (Cass. 31203/2017); la Corte di legittimità (Cass. 3865/2020) insegna poi che il cd. animus nocendi, e più in generale lo storno, sono desumibili da:
(i) modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa: nella fattispecie non vi è stato un passaggio diretto da a Parte_1 Controparte_2
anche se in sostanziale concomitanza con la costituzione e l'avvio dell'attività della società convenuta;
la circostanza in parte sussiste, ma, di tutti, è indubbiamente il meno significativo, poiché è del tutto normale che lavoratori che lasciano volontariamente un posto di lavoro, ciò facciano avendo la certezza di una nuova occupazione immediatamente disponibile;
e rientrano in un canone di lecita ordinarietà anche il fatto che una società neo-costituita possa cercare personale già qualificato e che una compagine, in attesa dell'occasione per costituirsi in società ed iniziare una impresa, la individui nel momento in cui (a) il precedente canale distributivo si è interrotto e (b) un certo numero di lavoratori qualificati, non vincolati ad obblighi di non concorrenza, offra la sua collaborazione, essendo a sua volta intenzionato a interrompere il rapporto in essere: perché se tale circostanza può rappresentare un 'vantaggio competitivo' per una società, esso non è illecito se non è conseguito con pregiudizio dell'altra e con la precisa intenzione di pregiudicarla;
(ii) quantità e qualità del personale stornato e sua posizione nell'organigramma dell'impresa concorrente: sul punto è pacifico il numero dei dipendenti dimessi così
come non contestato è che avesse 70 dipendenti;
mentre controverso appare CP_8
invece il ruolo e peso dei dimissionari in seno all'azienda. Devesi innanzitutto osservare che tutti i dipendenti dimissionari sono stati esonerati da dall'osservare il Parte_1
pagina 12 di 16 periodo di preavviso al momento delle dimissioni. Tale circostanza è rilevante e secondo una recente pronuncia della Cassazione può essere valutata al fine di escludere l'ipotizzato storno. La Corte di Cassazione (I Sez ordinanza resa il 28 maggio 2024 n.
14944) premettendo il principio che “ per poter qualificare una condotta come storno è
essenziale che l'attività distruttiva delle risorse di personale del concorrente sia stata realizzata in modo da non poter avere altra giustificazione che non sia l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente, disgregando l'efficienza aziendale e procurandosi un vantaggio competitivo” “ha quindi affermato che lo storno non ricorre ove l'imprenditore avvii la collaborazione professionale con un dipendente che abbia posto fine al precedente rapporto di lavoro disattendendo l'obbligo di preavviso” : la Corte ha motivato tale decisione affermando che l'imprenditore che assume il lavoratore dimissionario non è vincolato al rispetto degli accordi che inerivano al precedente rapporto e, quindi, l'assunzione in tali circostanze non implica necessariamente una condotta disgregatrice dell'altrui impresa, salvo dimostrare che tale comportamento è univocamente finalizzato all'intenzionale scomposizione dell'organizzazione e della funzionalità dell'attività concorrente al fine di menomarne l'attività economica.
Significative appaiono anche le motivazioni addotte nelle dimissioni dai singoli dipendenti e che ne legittimano la scelta, del tutto lecita e riconducibile a motivazioni personali.
- dichiara: “il cambio di mansione e contestuale non rispetto degli CP_9
accordi presi anche in seguito all'introduzione di una nuova figura in azienda;
danno economico dalla rimozione del benefit automobile avendo ricevuto un corrispettivo pagina 13 di 16 mensile in busta paga ritenuto non congruo;
non condivisione dei cambiamenti nelle strategie di gestione e direzione aziendale in atto”;
- dichiara: “A seguito delle modifiche che hanno coinvolto le strategie Parte_3
commerciali e di direzione all'interno dell'azienda ho deciso di dare le mie dimissioni volontarie. Questa scelta è stata presa soprattutto per la mancanza di una chiara strategia commerciale e per il trattamento attraverso il quale è stato allontanato dall'azienda il Sig.
avendo un forte rapporto personale con lui anche fuori dall'azienda”; Parte_2
- dichiara: “Nel momento in cui mi sono reso conto di non condividere Testimone_1
più la politica aziendale intrapresa, ho deciso mio malgrado di cercare un posto altrove.
E' stata una decisione presa nel tempo, sofferta ma ragionata”;
- dichiara: “La scelta di presentare le mie dimissioni volontarie è arrivata a Tes_2
seguito della scelta aziendale di sospendere le ore di straordinari che abitualmente svolgevo, che mi erano state concesse a seguito della mia anzianità lavorativa all'interno dell'azienda. Avendo quindi ricevuto un danno economico e sentendomi trattato come un numero, ho deciso di cercare un posto altrove e di consegnare le mie dimissioni”;
- dichiara: “A seguito del calo di lavoro e delle scelte aziendali Parte_4
differenti con la mia visione, sia sul piano tecnico che commerciale, ho comunicato le mie dimissioni volontarie”;
- dichiara: “A seguito della riorganizzazione aziendale mi è stata Testimone_3
tolta l'auto aziendale e dovendo percorrere circa 130 Km al giorno, avendo così subito un danno economico, ha deciso di cercare una nuova azienda nelle vicinanze che mi desse la possibilità di crescere e di avere nuovi stimoli”;
(iii) difficoltà ricollegabili alla sostituzione del personale trasmigrato: a tal proposito l'attrice, benchè affermi di aver avuto iniziali difficoltà a reperire nuovo personale da pagina 14 di 16 destinare ai posti lasciati liberi dai dipendenti dimissionari, dichiara tuttavia di aver esternalizzato del tutto la consulenza alla società IT “a mezzo potenziamento del contratto già in essere con i fornitori Easynet SpA e Altea UP S.r.l.” e di aver
“ridistribuito al proprio interno le altre funzioni aziendali”.
Le prove testimoniali attoree escusse nel corso del processo, oltre ad non apparire particolarmente attendibili, stante il loro rapporto di dipendenza lavorativa con la società attrice, non hanno offerto alcun contributo di prova in ordine alle ipotizzate condotte di illecita concorrenza addebitate alla convenuta.
In particolare i testi e di parte attorea escussi all'udienza del 28/11/2022 Tes_4 Tes_5
hanno si confermato le circostanze circa la progettazione di cilindri speciali sulla base di disegni tecnici realizzati da ma ciò non dimostra che la convenuta abbia CP_8
illegalmente sottratto tali disegni o abbia realizzato i medesimi cilindri speciali,
sottraendo all'attrice una sorta di “brevetto” o di “esclusiva “ sul prodotto realizzato in officina. Probabilmente una Ctu, non richiesta dall'attrice, avrebbe potuto garantire maggiori elementi di prova sulla riproduzione da parte della convenuta dei medesimi cilindri speciali progettati e realizzati dall'attrice e così avvalorare maggiormente la tesi dell'appropriazione di progetti e/o disegni di cilindri speciali realizzati in esclusiva dall'attrice.
Quanto poi alla circostanza dell'invio in data 19.9.2019 da parte del Sig. Parte_2
Co Co della “Lista Prezzi” di Pag dalla propria casella di posta elettronica aziendale pag alla propria casella email personale, come confermato anche dai testi e , Tes_4 Tes_5
non si esclude che possa essersi trattato di un semplice errore da parte di Parte_2
senza alcuna conseguenza pregiudizievole per l'attrice, così come anche di semplici errori si è trattato in occasione dell'ordine del 25.4.2020 partito dall'ufficio acquisti della pagina 15 di 16 società AMPE SNC e destinato alla ma per errore inviato al Sig. Controparte_2
Co
al vecchio indirizzo email presso pag ed in occasione dell'ordine del Tes_3
21.7.2020 dell'ufficio acquisti della società , inviato Controparte_10
Cont erroneamente al vecchio indirizzo email di presso ag, invece che alla Pt_2
nuova mail presso e comunque tali circostanze non sono di per sé Controparte_2
sufficienti per poter integrare i presupposti della illecita condotta concorrenziale di cui all'art. 2598 c.c
Alla luce delle suestese considerazioni le domande formulate dall'attrice appaiono del tutto infondate e non meritano di essere accolte.
L'esito del giudizio impone la condanna dell'attrice alle spese che vengono liquidate secondo il DM 55/14 in complessive € 11.000,00 oltre agli accessori di legge.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Lecco, in persona del GOT dott. Nicola Cianciaruso, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
- respinge le domande tutte proposte nei confronti di Parte_1 CP_2
[...]
- condanna a rifondere, in favore di le spese di lite Parte_1 Controparte_2
che liquida in euro 11.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Lecco in data 21 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Nicola Cianciaruso
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Il Tribunale di Lecco, in funzione del Giudice monocratico e quindi in persona del GOT
Dott. Nicola Cianciaruso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di citazione del 26.02.2021, iscritta al n. 457 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2021 da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Niccolò Brignoli, Parte_1 P.IVA_1
presso il cui studio in 20122 Milano, Via Durini n. 23 è elettivamente domiciliata
- attrice -
Contro
3A C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Controparte_1 P.IVA_2
Giordano del Foro di Lecco, presso il cui studio in Lecco (LC) in Via Parini n. 33 è
elettivamente domiciliata
- convenuta –
CONCLUSIONI
Per parte attrice
pagina 1 di 16 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria deduzione, domanda,
eccezione e istanza avversaria, anche in via istruttoria, nonché́ previa ogni più̀
opportuna pronuncia o declaratoria:
- Nel merito, accertare e dichiarare le condotte anticoncorrenziali poste in essere da
[...]
come meglio illustrate in narrativa e, per l'effetto: Controparte_2
pronunciare inibitoria nei confronti di dal continuare l'attività o Controparte_2
ripetere in futuro le attività di storno di dipendenti, storno di clientela, diffusione notizie
denigratorie in danno di con previsione di penale di Euro 50.000,00 per ogni Pt_1
singola violazione, e ciò per un periodo di almeno due anni dalla pubblicazione della
sentenza;
condannare a risarcire a per i titoli e le causali di cui in Controparte_2 Pt_1
atto, tutti i danni, subiti e subendi, dall'attrice per effetto di tale condotte illecite, da
liquidarsi nell'importo complessivo di Euro 770.000,00, oltre rivalutazione ed interessi
maturati e maturandi dalla data di notifica della presente, ovvero nel diverso, maggiore
o minore, importo che, all'esito del presente giudizio, verrà̀ ritenuto di giustizia, da
liquidarsi, ove del caso, anche in via equitativa ai sensi e per gli effetti degli artt.
1226 e 2056 c.c.
ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emendata sentenza a cura dell'attrice e
spese della convenuta a caratteri doppi del normale sui quotidiani (cronaca nazionale e
CP_ cronaca locale) La , Il Corriere della , ; CP_3 CP_5 CP_6
nonché sulle seguenti due riviste di settore specializzate a pagina intera:
“Oleodinamica” e “Pneumatica”.
pagina 2 di 16 In ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio, 15%
rimborso forfetario spese, IVA e CPA come per legge, tenuto anche conto come per
legge della mancata adesione di alla procedura di mediazione. Controparte_7
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza
così giudicare:
In via principale
Rigettare le domande promosse da perché infondate in Parte_1
fatto e in diritto.
Sempre in via principale
Accertata la colpa grave con cui l'attrice ha promosso il presente giudizio,
condannarla al risarcimento dei danni subiti che l'Ill.mo Tribunale Vorrà
equitativamente determinare ex art. 96 c.p.c.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La premettendo di essere una società leader nella realizzazione di cilindri Parte_1
pneumatici per l'automazione industriale, agiva nei confronti della società
[...]
per l'accertamento di atti di concorrenza sleale, per storno di dipendenti Controparte_2
e per diffusione di notizie denigratorie ai suoi danni, chiedendo. oltre alla pronuncia di inibitoria dal proseguire nell'attività, la condanna al risarcimento dei danni.
In particolare l'attrice, invocando l'applicazione del principio stabilito dall'art. 2598 c.c.,
affermava che aveva compiuto atti di concorrenza sleale, sia Controparte_2
sottoforma di storno di dipendenti - che rivestivano ruoli strategici ed apicali dell'intera pagina 3 di 16 organizzazione aziendale - sia mediante lo sviamento della clientela fidalizzata e sia,
infine, attraverso l'appropriazione di informazioni e di documentazione riservate: ciò
avrebbe comportato, secondo l'attrice, un grave pregiudizio economico costituto in parte dal costo del personale stornato, in parte dal danno alla reputazione commerciale ed in parte dalla perdita di competenze specifiche e del fatturato, il tutto quantificato nell'importo complessivo di Euro 770.000,00.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande, Controparte_2
sostenendo, in particolare, l'infondatezza delle pretese avversarie, sul presupposto dell'intervenuto accordo sindacale del 17.10.2019, che avrebbe autorizzato uno dei soci nonché legale rappresentate di Sig. a svolger Controparte_2 Parte_2
l'attività concorrenziale nella più totale libertà.
Nel merito, parte convenuta escludeva lo storno di dipendenti sia perché le 6 figure professionali transitate in costituiva una minima parte dell'intero Controparte_2
organigramma aziendale sia perché le stesse potevano non considerarsi figure di alto profilo professionale, stante anche la loro mancata sostituzione con altro personale da parte di Parte_1
Alla prima udienza, depositate le note di trattazione scritta, il Giudice con provvedimento del 8.7.2021 assegnava i termini ex art. 183 cpc e, depositate le memorie,
all'udienza del 24.1.2022, le parti venivano invitate dal Giudice ad una soluzione conciliativa.
Successivamente, il Tribunale, con provvedimento del 23.4.2022, fissava l'udienza del
13.6.2022, ove venivano sentite liberamente le parti tentando nuovamente la conciliazione, che non avveniva, viste le antitesi posizioni delle parti in causa.
pagina 4 di 16 Con provvedimento del 7.7.2022, venivano ammesse le prove orali, escusse nelle udienze del 28.11.2022 e del 29.5.2023 e, conclusa l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 13.5.2024 e trattenuta in decisione con provvedimento del 24.6.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'asserita natura illecita dell'attività
concorrenziale posta in essere da Controparte_2
A tal uopo si osserva che è ormai ampiamente consolidato il principio giurisprudenziale secondo il quale “In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più
imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza sleale e che sono in grado di soddisfare quel bisogno” (Cass. Civ. n. 12364/2018).
Si trovano dunque in situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori e “che operino quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinate a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni”, posto che "quale che sia l'anello della catena che porta il prodotto alla stessa categoria di consumatori in cui si collochi un imprenditore, questi viene a trovarsi in conflitto potenziale con gli imprenditori posti su anelli diversi, proprio perché
è la clientela finale quella che determina il successo o meno della sua attività, per cui pagina 5 di 16 ognuno di essi è interessato a che gli altri rispettino le regole" dettate dall'art. 2598 c.c. “
(Cass. Civ. 23.03.2012 n. 4739).
In linea generale, va ricordato che, ai fini della configurabilità della concorrenza sleale,
non è sufficiente che un imprenditore concorrente svolga la medesima attività
imprenditoriale di un altro, operando nel medesimo settore di mercato, eventualmente anche avvalendosi di persone fisiche che hanno in precedenza collaborato con la società
che si ritiene danneggiata, trattandosi, quelle appena delineate, di condotte perfettamente lecite e conformi alla libertà di iniziativa economica. È quindi necessario che l'imprenditore agisca ponendo in essere una delle specifiche fattispecie illecite individuate dall'art. 2598 c.c. n. 1) e 2), o comunque metta in atto condotte caratterizzate da profili di slealtà o scorrettezza professionale che consentano ad un imprenditore di inserirsi in modo scorretto sul mercato, ad esempio agganciandosi illecitamente all'attività di una società concorrente al fine di ingenerare confusione nella clientela o traendo indebitamente vantaggio dagli investimenti altrui.
Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, è onere di chi agisce quello di allegare in modo specifico, prima ancora che di provare, le condotte che si contestano al proprio concorrente, individuandone quindi l'oggetto e fornendo idonea allegazione e prova della sussistenza di tutti i requisiti richiesti per la configurabilità della fattispecie che si ritiene integrata.
È inoltre onere della parte che agisce quello di fornire ogni elemento utile a dimostrare il danno eventualmente patito, la sussistenza di un nesso causale con le condotte denunciate, ed altresì ad offrire idonei mezzi di prova utili a dimostrare l'entità del danno stesso.
pagina 6 di 16 Premesso quanto sopra, ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, gli addebiti contestati alla società convenuta si fondino su allegazioni del tutto generiche, al limite dell'apoditticità e le prove acquisite in giudizio, sia documentali che testimoniali, non si sono rivelate sufficientemente idonee a ingenerare nel Giudicante un solido convincimento sulla fondatezza delle domande.
Al contrario, parte convenuta ha fornito la prova della liceità e correttezza della propria condotta imprenditoriale, non solo allegando in giudizio l'accordo sindacale sottoscritto in data 17.10.2019 legittimante l'intrapresa attività imprenditoriale, ma soprattutto dimostrando l'insussistenza dei presupposti qualificanti la fattispecie della concorrenza sleale
In particolare, risulta che la società attrice ha sottoscritto un accordo sindacale in data
17.10.2019 (doc. n. 3 in fascicolo attoreo) con il Sig. legale Parte_2
rappresentante della società convenuta nonché titolare di 1/3 del capitale sociale della stessa, riconoscendo espressamente, all'art. 5 del predetto accordo che: “Il dirigente
( ndr) è inoltre autorizzato in futuro a svolgere qualsiasi tipo di attività, Parte_2
anche di natura concorrenziale, non avendo la società alcuna preclusione di qualsiasi
natura e specie affinché il dirigente possa esercitare nella più totale libertà qualsiasi
incarico nelle modalità che lo stesso dirigente ritenesse più opportune”.
E' evidente che con tale accordo le parti hanno inteso stipulare un patto di libera concorrenza ai sensi dell'art. 2596 c.c. : in altri termini, è pacifico che le parti, nel regolamentare la fuoriuscita del dirigente, non abbiano voluto in alcun modo limitare convenzionalmente la possibilità delle parti di svolgere attività in concorrenza.
Orbene, non vi è dubbio che, nella specie, si verta nella particolare ipotesi della concorrenza posta in essere ai danni di un imprenditore da un suo ex dipendente (rectius pagina 7 di 16 dirigente), che si è “messo in proprio” costituendo una sua società e sfruttando le conoscenze acquisite nel corso della sua precedente esperienza professionale.
In linea di principio, occorre rilevare come costituisca un principio giurisprudenziale pacifico che “in assenza di un valido patto di non concorrenza non si può ritenere illecita la similare attività imprenditoriale intrapresa dal lavoratore dopo le dimissioni poiché,
cessato il rapporto di lavoro e con esso l'obbligo di fedeltà, il lavoratore può, nello svolgimento ulteriore della propria attività, sia in via autonoma che alle dipendenze di altri, utilizzare le esperienze e le cognizioni tecniche acquisite a causa del lavoro svolto”
(Cass. Civ. 11.10.2002 n. 14479).
Ciò ovviamente non significa che l'attività concorrenziale posta in essere dall'ex dirigente non vincolato da un patto ex art. 2596 c.c. sia sempre lecita. Ma, perché se ne possa accertare la natura illecita, è necessario che l'attore provi che ci si trovi di fronte ad un vero e proprio “sviamento di clientela”, posto in essere mediante un mezzo “non conforme ai principi della correttezza professionale”, e dunque illecito ex art. 2598 n. 3)
c.c.
La giurisprudenza è stata spesso chiamata a pronunciarsi su casi di concorrenza per asserito sviamento di clientela posti in essere dall'ex dipendente.
Si richiama, sul punto, il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, alla stregua del quale: “può configurarsi un atto di concorrenza sleale in presenza del trasferimento di un complesso di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente, pur non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali informazioni riservate o segreti commerciali, ma è necessario che ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi,
seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del pagina 8 di 16 singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.” ( Corte Cass. n. 18772 del
12.7.2019).
Di seguito i passaggi argomentativi centrali della menzionata sentenza della Corte di
Cassazione: “E' comunque necessario che si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità
mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito”.
Diversamente opinando, attraverso la disciplina dell'illecito concorrenziale si finirebbe con l'attribuire un monopolio all'ex datore di lavoro sulle conoscenze e sull'esperienza dell'ex dipendente, in assenza di diritti di proprietà industriale su informazioni segrete e soprattutto mortificando i diritti costituzionalmente tutelati del lavoratore ex artt. 4, 35 e
36 Cost. a reperire sul mercato la miglior valorizzazione e remunerazione delle sue capacità professionali, senza che, nei limiti consentiti dalla legge per il contemperamento delle contrapposte esigenze, l'ex datore di lavoro si sia tutelato con la stipulazione di un patto di non concorrenza ex artt.2125 e 2596 cod. civ. per la "fidelizzazione ultrattiva"
del dipendente, assumendosi i costi necessari. (...)
La tesi dell'attrice infatti risente indebitamente di una sorta di "concezione proprietaria"
del rapporto con la clientela, incompatibile con la dimensione concorrenziale del mercato, dovendosi invece ritenere alla luce dei principi del Codice del Consumo che il cliente consumatore possa essere liberamente contattato da chiunque, purché egli lo consenta liberamente.
pagina 9 di 16 In difetto di precise norme restrittive della concorrenza, riconducibili ad accordi contrattuali validamente stipulati nel rispetto della legge e delle limitazioni da questa richieste per la loro stipulazione, il cliente non "appartiene" a nessuno. L'imprenditore commerciale deve tollerare la concorrenza e quindi la possibile aggressione del suo avviamento commerciale (e con esso del suo rapporto con la clientela) e può
legittimamente pretendere dagli altri imprenditori concorrenti solo che essi si astengano dal ricorso a pratiche commerciali scorrette e dalla violazione di specifiche regole deontologiche che disciplinano la concorrenza ai sensi dell'articolo 2598 n.
3. cod. civ.
La concorrenza altro non è che contesa della clientela (Cass. Civ. Sez.1, n 5437 del
29.2.2008), favorita dall'ordinamento allo scopo di offrire vantaggi al consumatore, che ha diritto ad adeguate informazioni, a una corretta pubblicità, e all'esercizio dì pratiche commerciali condotte secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà: il cliente conteso può essere contattato dal concorrente purché in modo corretto e senza che il suo consenso sia indebitamente estorto.
E' il caso inoltre di puntualizzare che la concorrenza sleale per "illecito sviamento di clientela" è un concetto estremamente vago e non tipizzato, e pertanto non assimilabile ad altre figure sintomatiche di concorrenza sleale scorretta elaborate in modo tradizionalmente consolidato dalla giurisprudenza (storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche, boicottaggio, vendita sottocosto).
Il tentativo di sviare la clientela (che non "appartiene" all'imprenditore) di per sé rientra nel gioco della concorrenza (che altro non è che contesa della clientela) sicché per apprezzare nel caso concreto i requisiti della fattispecie di cui all'articolo 2598, n.3, e ritenere illecito lo sviamento, occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale pagina 10 di 16 (intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria).
Non è quindi sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso ad un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori. Tale non è, di per sé, l'utilizzo delle conoscenze e dei rapporti commerciali di un ex dipendente o di un ex agente, non vincolato da legittimo patto di non concorrenza.”.
In senso analogo, si richiama anche quanto deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 12681 del 30/05/2007, laddove si afferma: “In tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l'illiceità della condotta non dev'essere ricercata episodicamente,
ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell'attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore,
nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività,
acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro”.
Per quanto riguarda l'aspetto dello storno di dipendenti, non v'è dubbio che nell'arco di pochi mesi si sono dimessi sei dipendenti dalla società Pt_1
pagina 11 di 16 Tuttavia perché l'evento assuma i caratteri dello storno illecito, occorre però che esso sia idoneo a danneggiare l'altrui impresa e sia accompagnato dall'intenzione di conseguire tale risultato (Cass. 31203/2017); la Corte di legittimità (Cass. 3865/2020) insegna poi che il cd. animus nocendi, e più in generale lo storno, sono desumibili da:
(i) modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa: nella fattispecie non vi è stato un passaggio diretto da a Parte_1 Controparte_2
anche se in sostanziale concomitanza con la costituzione e l'avvio dell'attività della società convenuta;
la circostanza in parte sussiste, ma, di tutti, è indubbiamente il meno significativo, poiché è del tutto normale che lavoratori che lasciano volontariamente un posto di lavoro, ciò facciano avendo la certezza di una nuova occupazione immediatamente disponibile;
e rientrano in un canone di lecita ordinarietà anche il fatto che una società neo-costituita possa cercare personale già qualificato e che una compagine, in attesa dell'occasione per costituirsi in società ed iniziare una impresa, la individui nel momento in cui (a) il precedente canale distributivo si è interrotto e (b) un certo numero di lavoratori qualificati, non vincolati ad obblighi di non concorrenza, offra la sua collaborazione, essendo a sua volta intenzionato a interrompere il rapporto in essere: perché se tale circostanza può rappresentare un 'vantaggio competitivo' per una società, esso non è illecito se non è conseguito con pregiudizio dell'altra e con la precisa intenzione di pregiudicarla;
(ii) quantità e qualità del personale stornato e sua posizione nell'organigramma dell'impresa concorrente: sul punto è pacifico il numero dei dipendenti dimessi così
come non contestato è che avesse 70 dipendenti;
mentre controverso appare CP_8
invece il ruolo e peso dei dimissionari in seno all'azienda. Devesi innanzitutto osservare che tutti i dipendenti dimissionari sono stati esonerati da dall'osservare il Parte_1
pagina 12 di 16 periodo di preavviso al momento delle dimissioni. Tale circostanza è rilevante e secondo una recente pronuncia della Cassazione può essere valutata al fine di escludere l'ipotizzato storno. La Corte di Cassazione (I Sez ordinanza resa il 28 maggio 2024 n.
14944) premettendo il principio che “ per poter qualificare una condotta come storno è
essenziale che l'attività distruttiva delle risorse di personale del concorrente sia stata realizzata in modo da non poter avere altra giustificazione che non sia l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente, disgregando l'efficienza aziendale e procurandosi un vantaggio competitivo” “ha quindi affermato che lo storno non ricorre ove l'imprenditore avvii la collaborazione professionale con un dipendente che abbia posto fine al precedente rapporto di lavoro disattendendo l'obbligo di preavviso” : la Corte ha motivato tale decisione affermando che l'imprenditore che assume il lavoratore dimissionario non è vincolato al rispetto degli accordi che inerivano al precedente rapporto e, quindi, l'assunzione in tali circostanze non implica necessariamente una condotta disgregatrice dell'altrui impresa, salvo dimostrare che tale comportamento è univocamente finalizzato all'intenzionale scomposizione dell'organizzazione e della funzionalità dell'attività concorrente al fine di menomarne l'attività economica.
Significative appaiono anche le motivazioni addotte nelle dimissioni dai singoli dipendenti e che ne legittimano la scelta, del tutto lecita e riconducibile a motivazioni personali.
- dichiara: “il cambio di mansione e contestuale non rispetto degli CP_9
accordi presi anche in seguito all'introduzione di una nuova figura in azienda;
danno economico dalla rimozione del benefit automobile avendo ricevuto un corrispettivo pagina 13 di 16 mensile in busta paga ritenuto non congruo;
non condivisione dei cambiamenti nelle strategie di gestione e direzione aziendale in atto”;
- dichiara: “A seguito delle modifiche che hanno coinvolto le strategie Parte_3
commerciali e di direzione all'interno dell'azienda ho deciso di dare le mie dimissioni volontarie. Questa scelta è stata presa soprattutto per la mancanza di una chiara strategia commerciale e per il trattamento attraverso il quale è stato allontanato dall'azienda il Sig.
avendo un forte rapporto personale con lui anche fuori dall'azienda”; Parte_2
- dichiara: “Nel momento in cui mi sono reso conto di non condividere Testimone_1
più la politica aziendale intrapresa, ho deciso mio malgrado di cercare un posto altrove.
E' stata una decisione presa nel tempo, sofferta ma ragionata”;
- dichiara: “La scelta di presentare le mie dimissioni volontarie è arrivata a Tes_2
seguito della scelta aziendale di sospendere le ore di straordinari che abitualmente svolgevo, che mi erano state concesse a seguito della mia anzianità lavorativa all'interno dell'azienda. Avendo quindi ricevuto un danno economico e sentendomi trattato come un numero, ho deciso di cercare un posto altrove e di consegnare le mie dimissioni”;
- dichiara: “A seguito del calo di lavoro e delle scelte aziendali Parte_4
differenti con la mia visione, sia sul piano tecnico che commerciale, ho comunicato le mie dimissioni volontarie”;
- dichiara: “A seguito della riorganizzazione aziendale mi è stata Testimone_3
tolta l'auto aziendale e dovendo percorrere circa 130 Km al giorno, avendo così subito un danno economico, ha deciso di cercare una nuova azienda nelle vicinanze che mi desse la possibilità di crescere e di avere nuovi stimoli”;
(iii) difficoltà ricollegabili alla sostituzione del personale trasmigrato: a tal proposito l'attrice, benchè affermi di aver avuto iniziali difficoltà a reperire nuovo personale da pagina 14 di 16 destinare ai posti lasciati liberi dai dipendenti dimissionari, dichiara tuttavia di aver esternalizzato del tutto la consulenza alla società IT “a mezzo potenziamento del contratto già in essere con i fornitori Easynet SpA e Altea UP S.r.l.” e di aver
“ridistribuito al proprio interno le altre funzioni aziendali”.
Le prove testimoniali attoree escusse nel corso del processo, oltre ad non apparire particolarmente attendibili, stante il loro rapporto di dipendenza lavorativa con la società attrice, non hanno offerto alcun contributo di prova in ordine alle ipotizzate condotte di illecita concorrenza addebitate alla convenuta.
In particolare i testi e di parte attorea escussi all'udienza del 28/11/2022 Tes_4 Tes_5
hanno si confermato le circostanze circa la progettazione di cilindri speciali sulla base di disegni tecnici realizzati da ma ciò non dimostra che la convenuta abbia CP_8
illegalmente sottratto tali disegni o abbia realizzato i medesimi cilindri speciali,
sottraendo all'attrice una sorta di “brevetto” o di “esclusiva “ sul prodotto realizzato in officina. Probabilmente una Ctu, non richiesta dall'attrice, avrebbe potuto garantire maggiori elementi di prova sulla riproduzione da parte della convenuta dei medesimi cilindri speciali progettati e realizzati dall'attrice e così avvalorare maggiormente la tesi dell'appropriazione di progetti e/o disegni di cilindri speciali realizzati in esclusiva dall'attrice.
Quanto poi alla circostanza dell'invio in data 19.9.2019 da parte del Sig. Parte_2
Co Co della “Lista Prezzi” di Pag dalla propria casella di posta elettronica aziendale pag alla propria casella email personale, come confermato anche dai testi e , Tes_4 Tes_5
non si esclude che possa essersi trattato di un semplice errore da parte di Parte_2
senza alcuna conseguenza pregiudizievole per l'attrice, così come anche di semplici errori si è trattato in occasione dell'ordine del 25.4.2020 partito dall'ufficio acquisti della pagina 15 di 16 società AMPE SNC e destinato alla ma per errore inviato al Sig. Controparte_2
Co
al vecchio indirizzo email presso pag ed in occasione dell'ordine del Tes_3
21.7.2020 dell'ufficio acquisti della società , inviato Controparte_10
Cont erroneamente al vecchio indirizzo email di presso ag, invece che alla Pt_2
nuova mail presso e comunque tali circostanze non sono di per sé Controparte_2
sufficienti per poter integrare i presupposti della illecita condotta concorrenziale di cui all'art. 2598 c.c
Alla luce delle suestese considerazioni le domande formulate dall'attrice appaiono del tutto infondate e non meritano di essere accolte.
L'esito del giudizio impone la condanna dell'attrice alle spese che vengono liquidate secondo il DM 55/14 in complessive € 11.000,00 oltre agli accessori di legge.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Lecco, in persona del GOT dott. Nicola Cianciaruso, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
- respinge le domande tutte proposte nei confronti di Parte_1 CP_2
[...]
- condanna a rifondere, in favore di le spese di lite Parte_1 Controparte_2
che liquida in euro 11.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Lecco in data 21 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Nicola Cianciaruso
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