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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/11/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2154/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2154/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. FELISIO CRISTIANO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_2
l'Avv. BORIOSI DARIA che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2 esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Cairo Montenotte (SV) il 06/09/1981, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 40, parte II,
Serie A, dell'anno 1981 nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Murello
(CN) al n. 7, Parte II, Serie B, dell'anno 1981 e nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Cuneo al n. 156, Parte II, Serie B dell'anno 1981;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che la convivenza è diventata intollerabile. Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi, stante l'assenza di prole, può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti stesse.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, queste non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] Parte_1
a PIETRAPORZIO (CN), e , nata il [...] a [...], Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario in Cairo Montenotte (Sv) il 06/09/1981, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 40, parte II,
Serie A, dell'anno 1981 nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Murello (Cn) al n. 7, Parte II, Serie B, dell'anno 1981 e nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cuneo al n. 156, Parte II, Serie B dell'anno 1981;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
- Nulla sulle spese;
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2154/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. FELISIO CRISTIANO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_2
l'Avv. BORIOSI DARIA che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno Parte_1 Parte_2 esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Cairo Montenotte (SV) il 06/09/1981, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 40, parte II,
Serie A, dell'anno 1981 nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Murello
(CN) al n. 7, Parte II, Serie B, dell'anno 1981 e nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Cuneo al n. 156, Parte II, Serie B dell'anno 1981;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che la convivenza è diventata intollerabile. Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi, stante l'assenza di prole, può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra le parti stesse.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, queste non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] Parte_1
a PIETRAPORZIO (CN), e , nata il [...] a [...], Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario in Cairo Montenotte (Sv) il 06/09/1981, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 40, parte II,
Serie A, dell'anno 1981 nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Murello (Cn) al n. 7, Parte II, Serie B, dell'anno 1981 e nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cuneo al n. 156, Parte II, Serie B dell'anno 1981;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
- Nulla sulle spese;
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi