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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/07/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 206 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Giancarlo Grandinetti e Enzo Grandinetti) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Caterina Battaglia, Marcello Carnovale, Silvia Parisi, Umberto Ferrato e CP_1
Francesco Muscari Tomaioli) appellato
Oggetto: appello sentenza del Tribunale Cosenza. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Fondo di garanzia . Spese di lite. CP_1
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 19.9.2022 al tribunale di Cosenza, ha agito Parte_1 in monitorio per ottenere dal fondo di garanzia dell' il pagamento delle prestazioni CP_1 corrispondenti all'importo del trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità
Pag. 1 di 6 retributive che il suo insolvente datore di lavoro non gli aveva corrisposto, per complessivi 8.894,01 euro (di cui 4.713,48 euro per le ultime tre mensilità).
2. Contro il decreto ingiuntivo che il tribunale ha emesso il 4.1.2023 e che è stato notificato il 13.1.2023, l' ha proposto opposizione il 1.2.2023. Ha eccepito CP_1 di aver provveduto al pagamento di entrambe le prestazioni già in data 6.12.2022 e di averlo preannunciato già in data 28.11.2022 al difensore del ricorrente opposto.
3. L'opposto, nel costituirsi, ha ammesso di aver ricevuto il pagamento, ma ha lamentato che non gli sia stata corrisposta la tredicesima mensilità e l'ha perciò rivendicata unitamente agli accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria) maturati sulla somma che gli è stata liquidata a titolo di ultime tre mensilità.
4. Il tribunale ha accolto l'opposizione. Ha ritenuto che il pagamento eseguito dall' “in data anteriore al deposito del ricorso monitorio” per soddisfare il credito CP_1 corrispondente a tali ultime mensilità rispetti, nel suo ammontare, il limite dell'importo massimo liquidabile dal fondo di garanzia, siccome fissato dall'art. 2, c. 2, del d.lgs. n.
80 del 1992. Ha quindi revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato l'opposto a rifondere all' le spese di lite perché, stigmatizzando la scelta del ricorrente di agire CP_1
“in sede monitoria per somme già riscosse”, ha affermato che “l'esenzione dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non trova applicazione nell'ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c.”.
5. Il ricorrente opposto impugna la sentenza per i motivi di seguito riassunti ed esaminati. Chiede che l' sia condannato a corrispondergli la differenza tra CP_1
l'importo che gli ha liquidato e quello massimo di legge, oltre interessi e rivalutazione,
e che, in ogni caso, la condanna al pagamento delle spese processuali sia annullata o, in subordine, ridotta in considerazione dell'esiguo valore della controversia.
6. Nella resistenza dell' che ha chiesto il rigetto dell'appello CP_1 assumendolo infondato, il Collegio ha sentito i difensori comparsi all'udienza di discussione e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
7. L'appello merita accoglimento per quanto di ragione.
8. Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta il capo della sentenza che reputa satisfattivo il pagamento dei crediti diversi dal trattamento di fine rapporto,
Pag. 2 di 6 siccome eseguito dall' . Lamenta che l'importo netto che ha ricevuto, pari a CP_1
2.171,66 euro sia inferiore a quello ritenuto in sentenza, pari a 2.819,66 euro, e soprattutto non sia comprensivo né di interessi legali, né di rivalutazione monetaria.
8.1. Il motivo è infondato perché, ai sensi dell'art. 2, c. 2, del d.lgs. n. 80/1992, il pagamento effettuato dal fondo di garanzia relativamente ai crediti che ineriscono agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro non può essere superiore ad una soglia massima che nell'anno 2022, in base alla circolare n. 20 del 2020 dell' , era pari CP_1 ad 2.819,66 euro al lordo delle trattenute Irpef. Ed è questo l'importo che al ricorrente
è stato pagato e che egli ha percepito al netto delle trattenute che risultano dal provvedimento di liquidazione del 28.11.2022 che gli è stato comunicato.
8.2. Sul medesimo importo non può aver maturato il diritto al cumulo degli accessori che egli invece rivendica, stante la natura previdenziale del credito azionato1
e il divieto previsto dall'art. 16, c. 6, della l. n. 412/29912. E il provvedimento di liquidazione prodotto dall' attesta la corresponsione di interessi legali della cui CP_1 quantificazione il ricorrente, nel costituirsi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non ha fatto specifica contestazione poiché non ha indicato un diverso e maggiore ammontare che, in ipotesi, gli è dovuto3.
9. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura l'affermazione del tribunale secondo cui egli avrebbe agito in monitorio dopo aver ottenuto integrale soddisfazione dei propri crediti, mentre invece il pagamento, che egli ha comunque
CP_ 1 Cass. 16852/2020: “Il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione dei crediti a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982
(nella specie, crediti residui per tredicesima e quattordicesima mensilità), ha natura previdenziale …”.
Conf. Cass. 17643/2020. 2 Cass. 25025/2023: “Il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) corrisposto, dopo il 1° gennaio 2007, dal CP_ Fondo di tesoreria costituisce una prestazione previdenziale semplicemente modulata, quanto ai presupposti e misura, sulle previsioni dell'art. 2120 c.c. e, conseguentemente, essa è assoggettata alle previsioni di cui all'art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1992”. 3 In dottrina: “In presenza dell'allegazione dell'attore di non essere stato pagato … se … il convenuto specifica le modalità di pagamento, in tale ipotesi le allegazioni non sono più omologhe, dato che quella positiva del convenuto possiede un grado di specificità non presente nell'altra (quella dell'attore). Quindi il fatto estintivo allegato dal convenuto deve considerarsi non contestato e pertanto espunto dal thema probandum”.
Pag. 3 di 6 eccepito parziale, è stato eseguito solo dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
9.1. Il motivo è infondato in entrambe le sue articolazioni, poiché, in primo luogo, il pagamento, quand'anche (in ipotesi) parziale, è intervenuto ancor prima dell'emissione del decreto ingiuntivo e, come tale, ostava alla notificazione dello stesso. La scelta del ricorrente di notificare invece l'ingiunzione e, dunque, di pretendere il pagamento integrale dell'importo ingiunto ha perciò obbligato l'ente previdenziale ad opporsi per evitare che si consolidasse l'ordine giudiziale di un pagamento già eseguito. Come tale è stata correttamente stigmatizzata dal tribunale, seppur con erroneo riferimento all'anteriorità del pagamento medesimo rispetto alla data della richiesta d'ingiunzione anziché, più correttamente, alla data di emissione dell'ingiunzione stessa.
9.2. In secondo luogo, si è già detto della genericità della lamentela relativa alla parzialità del pagamento ricevuto, siccome formulata da parte del creditore opposto, il quale, a fronte del conteggio operato dall'ente debitore con esplicito riguardo al massimale di legge, si è limitato ad eccepirne l'insufficienza senza però quantificare il maggior importo del proprio residuo credito e, dunque, senza contestare con la dovuta specificità il quantum del pagamento riscosso. Così formulata, la residua pretesa creditoria del ricorrente si rivela avanzata sulla base di allegazioni insufficienti a rivelare la sua consistenza e, al contempo, l'entità dell'inadempimento parziale che ha imputato a controparte. Se è vero che secondo la Cassazione: "al creditore istante (è) sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento" (Cass. SU
13533/01), è altrettanto vero che, sempre secondo la Cassazione, il principio va correttamente inteso, giacché “le Sezioni Unite, quando hanno affermato che il creditore che lamenti l'inesatto adempimento deve limitarsi a dedurre "l'inesattezza", hanno voluto dire che il medesimo creditore ha l'onere di allegare tutte le circostanze del caso concreto, tutte quelle circostanze, cioè, che integrano la suddetta inesattezza
(che è concetto ampio, comprendente plurime specificazioni) a seconda delle sue effettive manifestazioni” (Cass. 3579/2004 e Cass. 8242/2012). Sicché, qualora venga affermato, come nel caso in esame, che l'inesattezza è costituita dall'insufficienza del pagamento effettuato dal debitore rispetto a quello che invece avrebbe dovuto eseguire,
è onere del creditore, allo scopo di ottenere la differenza, indicare il maggiore ammontare della prestazione che invece reputa essergli ancora dovuta. Solo ove tale
Pag. 4 di 6 onere di allegazione venga osservato, compete al debitore, - "ancora una volta", secondo l'espressione usata dalle Sezioni Unite - dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento4.
10. Con il terzo motivo, l'appellante si duole del riconoscimento, da parte del tribunale, della sua responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., e della conseguente esclusione del regime di esonero dalle spese processuali che l'art. 152 disp. att. c.p.c. garantisce ai non abbienti che abbiano reso la prescritta declaratoria di incapienza reddituale.
10.1. Il motivo è fondato alla stregua dell'insegnamento della giurisprudenza secondo cui l'esonero previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. non opera solo quando sia stato applicato il primo comma dell'art. 96 c.p.c.5, ossia nel caso di condanna della parte soccombente al risarcimento dei danni in favore della controparte: e ciò, nella specie, invece difetta, poiché quella condanna, che pur era stata richiesta dall' , il CP_1 tribunale non l'ha pronunciata.
10.2. La gravata sentenza va dunque riformata nella parte relativa alle spese di lite, che, al pari di quelle del grado d'appello, devono essere compensate proprio in 4 Cfr. Cass. 23057/2017: “In tema di prova dell'inadempimento di obbligazioni previdenziali, il creditore che agisce per l'esatto adempimento della misura di una prestazione ha l'onere di allegare di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato, mentre spetta al debitore allegare e dimostrare di avere esattamente adempiuto pagando la differenza dovuta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di accoglimento della domanda alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento nella misura equiparata a quella prevista per i grandi invalidi di guerra, sul rilievo che, mentre il creditore si era limitato ad una generica prospettazione di inadempimento, senza CP_ specificare a quanto ammontasse l'importo dovutogli, l aveva specificamente indicato l'ammontare della somma corrisposta, allegando e documentando che essa corrispondeva a quella dovuta per legge ai grandi invalidi di guerra)”. 5 Cfr. Cass. 12454/2022: “In tema di spese di lite nei giudizi di previdenza e assistenza, va escluso che alla parte soccombente non abbiente sia applicabile la previsione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., sia in ragione di un argomento di carattere letterale, visto che l'art. 152 disp. att. c.p.c. fa salva l'applicazione alle controversie in esame del solo comma 1 del citato art. 96, sia di una interpretazione logico- sistematica che tenga conto della diversa "ratio" dei due commi, configurando il comma 1 una forma speciale di responsabilità extracontrattuale, derivante da un illecito processuale, mentre il comma 3, nel perseguire le finalità pubblicistiche correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, commina una sanzione per la violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c.”.
Cfr. in mot. anche Cass. 32570/2024.
Pag. 5 di 6 base all'art. 152 disp. att. c.p.c. e in ragione della rituale declaratoria di incapienza reddituale che l'odierno appellante ha già reso in primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato il 28/02/2024, avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1324/2023, pubblicata in data 07/09/2023 così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza, compensa tra le parti le spese del primo grado;
2. Conferma nel resto;
3. Compensa tra le parti le spese del secondo grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/06/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 6 di 6
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 206 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Giancarlo Grandinetti e Enzo Grandinetti) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Caterina Battaglia, Marcello Carnovale, Silvia Parisi, Umberto Ferrato e CP_1
Francesco Muscari Tomaioli) appellato
Oggetto: appello sentenza del Tribunale Cosenza. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Fondo di garanzia . Spese di lite. CP_1
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 19.9.2022 al tribunale di Cosenza, ha agito Parte_1 in monitorio per ottenere dal fondo di garanzia dell' il pagamento delle prestazioni CP_1 corrispondenti all'importo del trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità
Pag. 1 di 6 retributive che il suo insolvente datore di lavoro non gli aveva corrisposto, per complessivi 8.894,01 euro (di cui 4.713,48 euro per le ultime tre mensilità).
2. Contro il decreto ingiuntivo che il tribunale ha emesso il 4.1.2023 e che è stato notificato il 13.1.2023, l' ha proposto opposizione il 1.2.2023. Ha eccepito CP_1 di aver provveduto al pagamento di entrambe le prestazioni già in data 6.12.2022 e di averlo preannunciato già in data 28.11.2022 al difensore del ricorrente opposto.
3. L'opposto, nel costituirsi, ha ammesso di aver ricevuto il pagamento, ma ha lamentato che non gli sia stata corrisposta la tredicesima mensilità e l'ha perciò rivendicata unitamente agli accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria) maturati sulla somma che gli è stata liquidata a titolo di ultime tre mensilità.
4. Il tribunale ha accolto l'opposizione. Ha ritenuto che il pagamento eseguito dall' “in data anteriore al deposito del ricorso monitorio” per soddisfare il credito CP_1 corrispondente a tali ultime mensilità rispetti, nel suo ammontare, il limite dell'importo massimo liquidabile dal fondo di garanzia, siccome fissato dall'art. 2, c. 2, del d.lgs. n.
80 del 1992. Ha quindi revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato l'opposto a rifondere all' le spese di lite perché, stigmatizzando la scelta del ricorrente di agire CP_1
“in sede monitoria per somme già riscosse”, ha affermato che “l'esenzione dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non trova applicazione nell'ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c.”.
5. Il ricorrente opposto impugna la sentenza per i motivi di seguito riassunti ed esaminati. Chiede che l' sia condannato a corrispondergli la differenza tra CP_1
l'importo che gli ha liquidato e quello massimo di legge, oltre interessi e rivalutazione,
e che, in ogni caso, la condanna al pagamento delle spese processuali sia annullata o, in subordine, ridotta in considerazione dell'esiguo valore della controversia.
6. Nella resistenza dell' che ha chiesto il rigetto dell'appello CP_1 assumendolo infondato, il Collegio ha sentito i difensori comparsi all'udienza di discussione e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
7. L'appello merita accoglimento per quanto di ragione.
8. Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta il capo della sentenza che reputa satisfattivo il pagamento dei crediti diversi dal trattamento di fine rapporto,
Pag. 2 di 6 siccome eseguito dall' . Lamenta che l'importo netto che ha ricevuto, pari a CP_1
2.171,66 euro sia inferiore a quello ritenuto in sentenza, pari a 2.819,66 euro, e soprattutto non sia comprensivo né di interessi legali, né di rivalutazione monetaria.
8.1. Il motivo è infondato perché, ai sensi dell'art. 2, c. 2, del d.lgs. n. 80/1992, il pagamento effettuato dal fondo di garanzia relativamente ai crediti che ineriscono agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro non può essere superiore ad una soglia massima che nell'anno 2022, in base alla circolare n. 20 del 2020 dell' , era pari CP_1 ad 2.819,66 euro al lordo delle trattenute Irpef. Ed è questo l'importo che al ricorrente
è stato pagato e che egli ha percepito al netto delle trattenute che risultano dal provvedimento di liquidazione del 28.11.2022 che gli è stato comunicato.
8.2. Sul medesimo importo non può aver maturato il diritto al cumulo degli accessori che egli invece rivendica, stante la natura previdenziale del credito azionato1
e il divieto previsto dall'art. 16, c. 6, della l. n. 412/29912. E il provvedimento di liquidazione prodotto dall' attesta la corresponsione di interessi legali della cui CP_1 quantificazione il ricorrente, nel costituirsi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non ha fatto specifica contestazione poiché non ha indicato un diverso e maggiore ammontare che, in ipotesi, gli è dovuto3.
9. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura l'affermazione del tribunale secondo cui egli avrebbe agito in monitorio dopo aver ottenuto integrale soddisfazione dei propri crediti, mentre invece il pagamento, che egli ha comunque
CP_ 1 Cass. 16852/2020: “Il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione dei crediti a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982
(nella specie, crediti residui per tredicesima e quattordicesima mensilità), ha natura previdenziale …”.
Conf. Cass. 17643/2020. 2 Cass. 25025/2023: “Il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) corrisposto, dopo il 1° gennaio 2007, dal CP_ Fondo di tesoreria costituisce una prestazione previdenziale semplicemente modulata, quanto ai presupposti e misura, sulle previsioni dell'art. 2120 c.c. e, conseguentemente, essa è assoggettata alle previsioni di cui all'art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1992”. 3 In dottrina: “In presenza dell'allegazione dell'attore di non essere stato pagato … se … il convenuto specifica le modalità di pagamento, in tale ipotesi le allegazioni non sono più omologhe, dato che quella positiva del convenuto possiede un grado di specificità non presente nell'altra (quella dell'attore). Quindi il fatto estintivo allegato dal convenuto deve considerarsi non contestato e pertanto espunto dal thema probandum”.
Pag. 3 di 6 eccepito parziale, è stato eseguito solo dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
9.1. Il motivo è infondato in entrambe le sue articolazioni, poiché, in primo luogo, il pagamento, quand'anche (in ipotesi) parziale, è intervenuto ancor prima dell'emissione del decreto ingiuntivo e, come tale, ostava alla notificazione dello stesso. La scelta del ricorrente di notificare invece l'ingiunzione e, dunque, di pretendere il pagamento integrale dell'importo ingiunto ha perciò obbligato l'ente previdenziale ad opporsi per evitare che si consolidasse l'ordine giudiziale di un pagamento già eseguito. Come tale è stata correttamente stigmatizzata dal tribunale, seppur con erroneo riferimento all'anteriorità del pagamento medesimo rispetto alla data della richiesta d'ingiunzione anziché, più correttamente, alla data di emissione dell'ingiunzione stessa.
9.2. In secondo luogo, si è già detto della genericità della lamentela relativa alla parzialità del pagamento ricevuto, siccome formulata da parte del creditore opposto, il quale, a fronte del conteggio operato dall'ente debitore con esplicito riguardo al massimale di legge, si è limitato ad eccepirne l'insufficienza senza però quantificare il maggior importo del proprio residuo credito e, dunque, senza contestare con la dovuta specificità il quantum del pagamento riscosso. Così formulata, la residua pretesa creditoria del ricorrente si rivela avanzata sulla base di allegazioni insufficienti a rivelare la sua consistenza e, al contempo, l'entità dell'inadempimento parziale che ha imputato a controparte. Se è vero che secondo la Cassazione: "al creditore istante (è) sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento" (Cass. SU
13533/01), è altrettanto vero che, sempre secondo la Cassazione, il principio va correttamente inteso, giacché “le Sezioni Unite, quando hanno affermato che il creditore che lamenti l'inesatto adempimento deve limitarsi a dedurre "l'inesattezza", hanno voluto dire che il medesimo creditore ha l'onere di allegare tutte le circostanze del caso concreto, tutte quelle circostanze, cioè, che integrano la suddetta inesattezza
(che è concetto ampio, comprendente plurime specificazioni) a seconda delle sue effettive manifestazioni” (Cass. 3579/2004 e Cass. 8242/2012). Sicché, qualora venga affermato, come nel caso in esame, che l'inesattezza è costituita dall'insufficienza del pagamento effettuato dal debitore rispetto a quello che invece avrebbe dovuto eseguire,
è onere del creditore, allo scopo di ottenere la differenza, indicare il maggiore ammontare della prestazione che invece reputa essergli ancora dovuta. Solo ove tale
Pag. 4 di 6 onere di allegazione venga osservato, compete al debitore, - "ancora una volta", secondo l'espressione usata dalle Sezioni Unite - dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento4.
10. Con il terzo motivo, l'appellante si duole del riconoscimento, da parte del tribunale, della sua responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., e della conseguente esclusione del regime di esonero dalle spese processuali che l'art. 152 disp. att. c.p.c. garantisce ai non abbienti che abbiano reso la prescritta declaratoria di incapienza reddituale.
10.1. Il motivo è fondato alla stregua dell'insegnamento della giurisprudenza secondo cui l'esonero previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. non opera solo quando sia stato applicato il primo comma dell'art. 96 c.p.c.5, ossia nel caso di condanna della parte soccombente al risarcimento dei danni in favore della controparte: e ciò, nella specie, invece difetta, poiché quella condanna, che pur era stata richiesta dall' , il CP_1 tribunale non l'ha pronunciata.
10.2. La gravata sentenza va dunque riformata nella parte relativa alle spese di lite, che, al pari di quelle del grado d'appello, devono essere compensate proprio in 4 Cfr. Cass. 23057/2017: “In tema di prova dell'inadempimento di obbligazioni previdenziali, il creditore che agisce per l'esatto adempimento della misura di una prestazione ha l'onere di allegare di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato, mentre spetta al debitore allegare e dimostrare di avere esattamente adempiuto pagando la differenza dovuta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di accoglimento della domanda alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento nella misura equiparata a quella prevista per i grandi invalidi di guerra, sul rilievo che, mentre il creditore si era limitato ad una generica prospettazione di inadempimento, senza CP_ specificare a quanto ammontasse l'importo dovutogli, l aveva specificamente indicato l'ammontare della somma corrisposta, allegando e documentando che essa corrispondeva a quella dovuta per legge ai grandi invalidi di guerra)”. 5 Cfr. Cass. 12454/2022: “In tema di spese di lite nei giudizi di previdenza e assistenza, va escluso che alla parte soccombente non abbiente sia applicabile la previsione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., sia in ragione di un argomento di carattere letterale, visto che l'art. 152 disp. att. c.p.c. fa salva l'applicazione alle controversie in esame del solo comma 1 del citato art. 96, sia di una interpretazione logico- sistematica che tenga conto della diversa "ratio" dei due commi, configurando il comma 1 una forma speciale di responsabilità extracontrattuale, derivante da un illecito processuale, mentre il comma 3, nel perseguire le finalità pubblicistiche correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, commina una sanzione per la violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c.”.
Cfr. in mot. anche Cass. 32570/2024.
Pag. 5 di 6 base all'art. 152 disp. att. c.p.c. e in ragione della rituale declaratoria di incapienza reddituale che l'odierno appellante ha già reso in primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con ricorso depositato il 28/02/2024, avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1324/2023, pubblicata in data 07/09/2023 così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza, compensa tra le parti le spese del primo grado;
2. Conferma nel resto;
3. Compensa tra le parti le spese del secondo grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/06/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
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