Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 16/06/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
909/2024 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente sul ricorso di
C.F.: nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
(TO) alla via Valobra n. 179, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilia De Simone del foro di Benevento in forza di procura ad litem, con studio in San Giorgio del Sannio alla via San Francesco n. 58, e con questi elett.te dom.ti in Settimo Torinese (TO) alla Via Leini n. 23 c/o lo studio dell'avv. Alessandro Alfonzo (c/o lo Studio
Legale Alfonzo & Partners) (il sottoscritto difensore, ai sensi della normativa vigente, indica il numero di fax:
0824 40827, e l'indirizzo PEC: ) Email_1
- Ricorrente –
avverso
(già a seguito di variazione di denominazione sociale, Controparte_1 CP_2 CP_1 giusta delibera del C.d.A. della predetta società del 23 ottobre 2023, con efficacia dal 15 gennaio 2024), con sede legale in Viale Bodio, 37 – Palazzo 4, Milano, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale , P. IVA , in persona dei propri procuratori speciali e P.IVA_1 P.IVA_2 CP_3
(DOC. A), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Rizzo (C.F. ; PEC: Controparte_4 C.F._2
e Francesca Andrea Cantone (C.F. ; PEC: Email_2 C.F._3
, del Foro di Milano, n. telefax 02/72170950, elettivamente Email_3 domiciliata presso gli stessi, con studio in Milano, Via Dante n. 9
(P.IVA ) e (P.IVA )e con Controparte_5 P.IVA_3 Controparte_6 P.IVA_4 sede legale in Milano alla Via Broletto 4 n.q. di cessionaria della Controparte_7
-Resistenti
Parte attrice introduce ricorso ex art. 281- decies cpc, chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così pronunciare:
a. in via principale, la ricorrente ha diritto alla restituzione della somma di di € 48.595,70 per ripetizione delle maggiori somme corrisposte sulle rate pagate come dettagliatamente riportato al paragrafo 15 e non sono dovuti interessi sulle rate future;
b. in via subordinata: la ricorrente ha diritto alla restituzione di € 38.896,33 per ripetizione delle maggiori somme corrisposte sulle rate pagate oltre alla mitigazione degli interessi sulle rate future per euro 8.734,88
- come dettagliatamente riportato al paragrafo 16 sub A);
c. in via gradatamente subordinata: la ricorrente ha diritto alla restituzione di € 37.764,46 per ripetizione delle maggiori somme corrisposte sulle rate pagate oltre alla mitigazione degli interessi sulle rate future per euro 6.693,44 (come dettagliatamente riportato al paragrafo 16 sub B).
d. Sempre in via gradatamente subordinata:
la ricorrente ha diritto alla restituzione di euro 33.650,83 per ripetizione delle maggiori somme corrisposte sulle rate pagate oltre alla mitigazione degli interessi sulle rate future per euro 7.931,90 (come dettagliatamente riportato al paragrafo 16 sub C);
e. la ricorrente ha diritto alla restituzione di euro 10.399,97 per ripetizione delle maggiori somme corrisposte a titolo di interessi nel periodo settembre 2005- maggio 2008 ( come dettagliatamente riportato al paragrafo 13).
f. condannare, altresì la convenuta al risarcimento dei danni derivati dall'evento de quo nella misura che sarà determinata in corso di causa e relativamente alla quale se ne chiede sin da ora una liquidazione in via equitativa;
g. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.”
Le doglianze afferiscono a contratto in data 06/12/2000, stipulato con , avente ad Controparte_7 oggetto mutuo ipotecario per Lire 200.000.000, contratto poi ceduto a e successivamente Controparte_5
a , oggi contemplante piano di ammortamento della durata di 360, mesi ed il Parte_2 CP_1 pagamento di n. 12 rate posticipate per anno, a partire dal 1° febbraio 2001; ù
con tasso di interesse previsto, per il periodo di preammortamento e per le prime due rate di ammortamento, nella misura del 5,89% annuo nominale,
e successiva applicazione di tasso variabile legato al parametro EURIBOR.
Svolge sul punto le seguenti eccezioni:
I. Indeterminatezza delle condizioni contrattuali per mancata esplicitazione del regime finanziario -
Indeterminatezza delle condizioni e vizio del consenso
Non si ritiene di potere condividere le doglianze attoree, tenuto conto che, per quanto evincibile dalla lettura del rogito di mutuo, produzione n. 1 della convenuta, tutte le pattuizioni economiche a valere nel rapporto tra le parti erano esplicitate in modo adeguato.
In particolare, deve osservarsi come gli artt. 3 e 4 del mutuo prevedessero che “…le parti convengono che per il periodo intercorrente tra la data di stipula e la data di per le prime due rate, il tasso di interesse sia stabilito nella misura dello 0,490834%...mensile, pari ad un dodicesimo del saggio di interesse annuo del 5,89% (cinque virgola ottantanove per cento); …“per ogni successiva rata (…) verrà applicato il tasso mensile pari a un dodicesimo del saggio di interesse nominale annuo determinato in base al valore della media mensile del tasso EURIBOR un mese (…), media maggiorata di 1,85 (uno virgola ottantacinque) punti percentuali relativa al primo dei due mesi solari antecedenti il mese di scadenza della rata”;
il successivo art. 5 statuisce inoltre che “il mutuo dovrà essere rimborsato ratealmente…mediante versamenti mensili…” e precisa che le rate di restituzione avrebbero ricompreso sia quote interessi che quota di capitale, crescente nel tempo, facendo riferimento in parte qua al piano di ammortamento allegato, sinanche separatamente sottoscritto dai mutuatari,
di talché non sembra che questi ultimi possano ritenersi tenuti all'oscuro, circa la natura delle pattuizioni, che si andavano a perfezionare, né ignari del peso economico della intera operazione, che si trova invece indicato nel piano di ammortamento.
Pa Appare poi irrilevante il riferimento alla mancata indicazione dell' (peraltro, per quanto consti allo scrivente, non ancora normativamente disciplinata al momento della stipula) posto che detta voce risulterebbe comunque di nessun momento, a fronte, come detto, della specificazione puntuale di tutte le poste economiche, a valere nel rapporto giuridico.
II. Violazione degli art. 1283 e 1284 c.c. e 120 TUB - calcolo della rata nel regime semplice e nel regime composto
Anche in parte qua, deve osservarsi che le censure attoree non sembrano condivisibili.
Si ritiene, infatti, in una con la migliore giurisprudenza, che il cd ammortamento alla francese, e la previsione di rate composite (in parte contenente quota capitale, crescente nel tempo, in parte quota interessi, decrescente nel tempo) non violi in sé alcuna previsione normativa, né importi una capitalizzazione vietata degli interessi (calcolati sul solo capitale, secondo le misure economiche di cui al testo contrattuale).
D'altro canto, il mutuo indica in modo chiaro la misura dell'interesse iniziale, per poi dare ingresso ad un interesse variabile, ciò che tuttavia risponde ad una scelta negoziale (legittima) delle parti, onde, nella formazione del tasso di interesse, non è a ravvisarsi condotta illecita della mutuante.
III. Indeterminatezza della clausola negoziale degli interessi- rilevanza del criterio di rimborso del capitale
- pattuizione e adempimento
IV. Rilevanza del criterio di rimborso del capitale - pattuizione e adempimento
V. Periodicità della capitalizzazione ed esigibilità degli interessi nel regime composto
VI. L'indeterminatezza del piano di ammortamento francese
I punti così articolati in ricorso introduttivo possono esser trattati unitariamente, invero al solo fine di rilevare che gli stessi si radicano su postulati già più sopra negati, nella loro validità, alla luce della rinvenienza – nel piano testo contrattuale – di tutte le determinazioni economiche necessarie;
e visto il piano di ammortamento, anche appositamente siglato e come tale accettato dai mututatari, con riferimento al quale si ribadisce che, in sé considerato, il metodo cd alla francese non importa violazione di legge, né la formazione di interessi in violazione del generale divieto di anatocismo. VII. MANIPOLAZIONE DEI TASSI EURIBOR
Lamenta la ricorrente che “La Commissione Europea Antitrust con decisione del 4 dicembre 2013, ha sanzionato la condotta delle banche che hanno costituito un cartello allo scopo di alterare il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e quindi il rendimento medio Euribor, tra il settembre 2005 ed il maggio 2008. In tal senso la sentenza n. 260 dell'8 settembre 2022 della Corte di
Appello di Cagliariha dichiarato “la nullità della clausola degli interessi del mutuo indicizzato all'Euribor se è frutto di un'intesa anticoncorrenziale legata alla manipolazione di questo parametro. Ancora con la recentissima ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, la terza sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata a favore della nullità del tasso del finanziamento definito sulla base dell'Euribor oggetto di manipolazione.”
Tanto non appare tuttavia pertinente alla fattispecie odierna, tenuto conto:
1.che il mutuante, nel contratto qui censurato, non sembra aver svolto alcun ruolo in relazione ad alcuna intesa illegittima;
2.che la ritenuta manipolazione del tasso Euribor, tra il 2005 ed il 2008, come qui invocata, non sembra poter assumere rilievo, in relazione ad un contratto siglato l'anno 2000;
3.il tasso Euribor era stato nel mutuo in questione individuato, in un arco temporale che non impinge alle intese indicate da parte attrice, come parametro esterno di riferimento, nella determinazione di un tasso variabile (scelta negoziale legittima) secondo quanto indicato all'art. 4 del mutuo, prevedendo che “per ogni successiva rata (…) verrà applicato il tasso mensile pari a un dodicesimo del saggio di interesse nominale annuo determinato in base al valore della media mensile del tasso EURIBOR un mese (…), media maggiorata di 1,85 (uno virgola ottantacinque) punti percentuali relativa al primo dei due mesi solari antecedenti il mese di scadenza della rata”.
Le indicazioni così fornite sembrano andare esenti da censura siccome riportanti i parametri economici, necessari e sufficienti alla determinazione del tasso variabile.
VIII. VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI USURARIETA' DEL CONTRATTO DI AI SENSI DELLA LEGGE CP_8
108/1996 E S.M.I.
La censura va rigettata, tenuto conto aver la attrice stessa dedotto un tasso soglia pari ad 9,945%, a fronte di un interesse corrispettivo decisamente inferiore, al momento della stipula, del 5,89%, di talché non vi è alcun superamento dei tetti indicati ex L 108 del 1996;
laddove, nella vita del contratto, il tasso di interesse andava bensì incontro alle inevitabili modifiche (in conseguenza dell'ancoraggio, scelto dalle parti, ad un parametro esterno variabile) ma ciò non può importare alcuna censura in danno della banca, non essendo peraltro la cd usurarietà sopravvenuta (che potrebbe al più ipotizzarsi, in una fattispecie quale quella odierna, in cui tanto il tasso di interesse, quanto la soglie trimestrali, vanno oggette, entrambe, a continui aggiustamenti periodici) ammissibile nell'ordinamento vigente, secondo il quale deve aversi riguardo, nella valutazione circa il rispetto delle soglie individuate pro tempore ex L. 108 del 1996, al solo momento della pattuizione. La infondatezza dei rilievi tutti svolti dalla ricorrente rende non praticabili i ricalcoli, come indicati ai parametri IX e X del ricorso, non potendo neppure darsi ingresso a CTU, vista la non condivisibilità, in radice, ed in punto di diritto, delle ragioni di impugnazione del contratto, come introdotte dalla attrice, non essendo emersa alcuna delle lamentate violazioni, ed in ultima analisi alcuna condotta illecita, addebitabile alla parte mutuante.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Rigetta le domande attoree;
Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite della convenuta , che Controparte_1 liquida in € 8.200 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA.
Si comunichi.
Asti, 11.6.2025
Il gi dott. Perfetti