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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 29/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 740/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to Paolo Femminella TE
- ricorrente -
CONTRO
E_
- contumace -
OGGETTO: indennità NASpI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 26 marzo 2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 1.6.2022, , per quanto è qui di interesse, TE
deduceva: di aver lavorato alle dipendenze di titolare della ditta “Piccole Persona_1
Canaglie” dal 6 ottobre 2016 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time; che a dispetto di quanto contrattualizzato, aveva svolto per il periodo successivo attività di lavoro a tempo pieno;
che, con lettera del 28.9.2020 comunicava le proprie dimissioni;
di aver presentato il 5 ottobre 2020 domanda per il riconoscimento della NAsPI;
che Comitato provinciale il quale con delibera del 24 giugno 2021 respingeva la domanda dalla CP_2
documentazione allegata non era dato rilevarsi le motivazioni per il riconoscimento della giusta;
che con Verbale Unico di Accertamento e Notificazione del 26.11.2021 dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, venivano accertate irregolarità in relazione al rapporto di lavoro prestato alle dipendenze della ditta individuale “Piccole Canaglie”; che, in seguito alla notifica del suddetto verbale, il datore di lavoro provvedeva a versare i contributi precedentemente omessi.
Ciò premesso ha concluso chiedendo: “accogliere la presente istanza disponendo la fissazione dell'udienza di comparizione ed il termine per la notifica;
- ritenere e dichiarare la sussistenza della giusta causa delle dimissioni inviate dalla ricorrente in data 28 settembre
2020; - conseguentemente, per l'effetto, ritenere e dichiarare che la signora TE
ha diritto di percepire l'indennità di disoccupazione NASpI, con decorrenza dal 5
[...]
ottobre 2020, data della domanda amministrativa NASpI n. 6003868100018 (2020/941890), e sino al periodo di spettanza;
- condannare, quindi, l' E_
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, alla
[...] corresponsione, in favore della ricorrente, dell'indennità di disoccupazione NASpI suddetta dalla data della domanda amministrativa (n. 6003868100018 (2020/941890), e cioè dal 5 ottobre 2020, e sino al periodo di spettanza, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- conseguentemente, condannare l' , in E_
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere percepito onorari”.
, sebbene raggiunto da regolare notifica, non si è costituito in giudizio e ne è stata CP_2
dichiarata la contumacia.
La causa istruita a mezzo documenti è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso merita accoglimento.
***
Oggetto dell'odierno contenzioso è l'accertamento del diritto della ricorrente a percepire l'indennità NASpI richiesta con domanda amministrativa del 5.10.2020, rigettata in prima istanza e in sede di ricorso amministrativo, quest'ultimo sulla base della seguente motivazione
“sull'assunto che “DALL'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA NON SI SONO
Pag. 2 di 6 RILEVATE LE MOTIVAZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE "DIMISSIONI PER
GIUSTA CAUSA […]” (cfr. doc. 15, delibera di rigetto). CP_2
In tema di NASpI, appare utile rammentare che l'art. 3 del D.Lgs. 22/2015, ratione temporis vigente, delineando i requisiti necessari per l'accesso al trattamento in esame, disponeva testualmente che “La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”
(comma 1), precisando, al comma 2, che “La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”
(comma 2).
Va ancora rilevato che l'art. 19 del D.lgs. 150/2015 ha poi previsto che “I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo”
(comma 2) e che “Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo
13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per
l'impiego” (comma 1).
Ed ancora l'articolo 21 del d.lgs. 150/2015 secondo cui “la domanda di Nuova assicurazione
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) […] resa dall'interessato all' equivale a CP_2 dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall' all'Anpal, ai fini CP_2 dell'inserimento nel sistema informatico unitario delle politiche del lavoro.
Ciò posto, la ricorrente ha provato di essere stata assunta da con contratto di Persona_1
lavoro dipendente a tempo indeterminato a far data dal 6.10.2016 e sino al 20.9.2020, mediante la produzione del modello UNILAV, cfr. doc.
6-7 ricorso, sussistenza del rapporto
Pag. 3 di 6 che trova conferma nelle risultanze ispettive compendiate nel verbale Unico di accertamento e notificazione. Tale documentazione è idonea a provare il possesso del requisito contributivo e temporale ex art. 3 sub b) e c) d.lgs. 22/2015.
La pacifica e documentata presentazione della domanda, ai sensi del combinato disposto degli art. 19 comma 2 e 21 del d.lgs. 150/2011, prova lo stato di disoccupazione necessario per l'accesso alla prestazione richiesta.
Ed invero, le ragioni del dinego opposto da in fase amministrativa muovono dalla CP_2
mancata dimostrazione della giusta causa delle dimissioni, costitutiva del diritto azionato ai sensi dell'art. art. 3 comma 2 d.lgs. 22/2015.
La nozione legale di giusta causa è definita dall'art. 2119 c.c. ed è ravvisabile nelle ipotesi in cui “si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”.
Quale fatto integrante la giusta causa, la ricorrente ha dedotto il mancato pagamento della retribuzione correlata all'effettivo lavoro espletato nel corso del rapporto, superiore rispetto a quello risultante dal contratto.
A dimostrazione del proprio assunto, la ricorrente ha prodotto:
i) Verbale Unico di Accertamento e Notificazione del 26.11.2021 (cfr. doc.16 ricorso), redatto dai funzionari dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, con il quale, per quanto è qui di interesse, veniva contestato alla datrice di lavoro: la mancata corresponsione della retribuzione e l'omesso versamento dei contributi correlati alle maggiori ore lavorate nel corso del rapporto;
l'errato inquadramento della lavoratrice nel CCNL di settore;
ii) decreto ingiuntivo emesso nei confronti del datore di lavoro avente ad oggetto le retribuzioni e relative indennità di € 11.124,86 portate nella busta paga emessa nel
2022, riepilogativa delle spettanze dovute per come determinate in sede ispettiva
(cfr. doc. prodotto il 7.4.2023);
iii) verbale di conciliazione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale si dà atto della consegna alla lavoratrice di assegno di € 14.800,00
Pag. 4 di 6 comprensivo credito azionato in via monitoria e delle spese legali sostenute dalla odierna ricorrente (cfr. doc. dep. 24.3.2024).
Le suddette acquisizioni, in assenza di alcun elemento di segno contrario offerto da , CP_2
rimasto contumace, circa la eventuale opposizione da parte del datore di lavoro al verbale ispettivo, circostanza peraltro espressamente esclusa dalla ricorrente, sono sufficienti a provare la inadempienza del datore di lavoro rispetto all'obbligo di retribuire le ore effettivamente lavorate.
Inadempienze che hanno posto la ricorrente nelle condizioni di non poter utilmente proseguire il rapporto lavorativo e che consentono di ritenere che la determinazione della lavoratrice appare una conseguenza ragionevole, non arbitraria rispetto alla condotta del datore di lavoro.
Ed invero, secondo condivisibile orientamento “Il mancato pagamento della retribuzione, ossia del corrispettivo fondamentale della prestazione del lavoro subordinato, configura una giusta causa di dimissioni in tronco per colpa del datore di lavoro” (cfr. Cass.
6599/1983).
Per le ragioni sopra esposte, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad ottenere la NASpI
CP_ chiesta con domanda numero n. 6003868100018 del 5.10.2020 e per l'effetto l' convenuto va condannato al pagamento di quanto a tale titolo dovuto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di facendo CP_2
applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, (considerato l'importo massimo erogabile determinato ai sensi degli art 4 e 5 del d.lgs. 22/2015) applicata una congrua riduzione in ragione della contumacia della convenuta (e quindi del minor numero di atti e scritti esaminati) e della bassa complessità delle questioni affrontate, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Tenuto conto che la documentazione ritenuta idonea a provare la sussistenza della giusta causa è di formazione successiva rispetto alla delibera di rigetto della domanda amministrativa da parte di (del 24.6.2021), alcuni dei quali successivi alla stessa CP_2
proposizione della domanda giudiziaria (decreto ingiuntivo e conciliazione), sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di ½.
Spese distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di ad ottenere la NASPI chiesta con la domanda n. n. TE
6003868100018 del 5.10.2020 e, per l'effetto, condanna al pagamento di quanto a tale CP_2
titolo dovuto oltre accessori di legge;
dichiara la compensazione parziale di ½ delle spese di lite che liquida per l'intero in €
3.000,00 e per l'effetto condanna alla rifusione delle spese di lite di € 1.500,00 oltre CP_2
spese generali, Iva, C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Sciacca, 29.3.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to Paolo Femminella TE
- ricorrente -
CONTRO
E_
- contumace -
OGGETTO: indennità NASpI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note ex art. 127 ter c.p.c.
*****
A seguito dell'udienza del 26 marzo 2025, sostituita con note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 1.6.2022, , per quanto è qui di interesse, TE
deduceva: di aver lavorato alle dipendenze di titolare della ditta “Piccole Persona_1
Canaglie” dal 6 ottobre 2016 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time; che a dispetto di quanto contrattualizzato, aveva svolto per il periodo successivo attività di lavoro a tempo pieno;
che, con lettera del 28.9.2020 comunicava le proprie dimissioni;
di aver presentato il 5 ottobre 2020 domanda per il riconoscimento della NAsPI;
che Comitato provinciale il quale con delibera del 24 giugno 2021 respingeva la domanda dalla CP_2
documentazione allegata non era dato rilevarsi le motivazioni per il riconoscimento della giusta;
che con Verbale Unico di Accertamento e Notificazione del 26.11.2021 dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, venivano accertate irregolarità in relazione al rapporto di lavoro prestato alle dipendenze della ditta individuale “Piccole Canaglie”; che, in seguito alla notifica del suddetto verbale, il datore di lavoro provvedeva a versare i contributi precedentemente omessi.
Ciò premesso ha concluso chiedendo: “accogliere la presente istanza disponendo la fissazione dell'udienza di comparizione ed il termine per la notifica;
- ritenere e dichiarare la sussistenza della giusta causa delle dimissioni inviate dalla ricorrente in data 28 settembre
2020; - conseguentemente, per l'effetto, ritenere e dichiarare che la signora TE
ha diritto di percepire l'indennità di disoccupazione NASpI, con decorrenza dal 5
[...]
ottobre 2020, data della domanda amministrativa NASpI n. 6003868100018 (2020/941890), e sino al periodo di spettanza;
- condannare, quindi, l' E_
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, alla
[...] corresponsione, in favore della ricorrente, dell'indennità di disoccupazione NASpI suddetta dalla data della domanda amministrativa (n. 6003868100018 (2020/941890), e cioè dal 5 ottobre 2020, e sino al periodo di spettanza, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- conseguentemente, condannare l' , in E_
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere percepito onorari”.
, sebbene raggiunto da regolare notifica, non si è costituito in giudizio e ne è stata CP_2
dichiarata la contumacia.
La causa istruita a mezzo documenti è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso merita accoglimento.
***
Oggetto dell'odierno contenzioso è l'accertamento del diritto della ricorrente a percepire l'indennità NASpI richiesta con domanda amministrativa del 5.10.2020, rigettata in prima istanza e in sede di ricorso amministrativo, quest'ultimo sulla base della seguente motivazione
“sull'assunto che “DALL'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA NON SI SONO
Pag. 2 di 6 RILEVATE LE MOTIVAZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE "DIMISSIONI PER
GIUSTA CAUSA […]” (cfr. doc. 15, delibera di rigetto). CP_2
In tema di NASpI, appare utile rammentare che l'art. 3 del D.Lgs. 22/2015, ratione temporis vigente, delineando i requisiti necessari per l'accesso al trattamento in esame, disponeva testualmente che “La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”
(comma 1), precisando, al comma 2, che “La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”
(comma 2).
Va ancora rilevato che l'art. 19 del D.lgs. 150/2015 ha poi previsto che “I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo”
(comma 2) e che “Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo
13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per
l'impiego” (comma 1).
Ed ancora l'articolo 21 del d.lgs. 150/2015 secondo cui “la domanda di Nuova assicurazione
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) […] resa dall'interessato all' equivale a CP_2 dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall' all'Anpal, ai fini CP_2 dell'inserimento nel sistema informatico unitario delle politiche del lavoro.
Ciò posto, la ricorrente ha provato di essere stata assunta da con contratto di Persona_1
lavoro dipendente a tempo indeterminato a far data dal 6.10.2016 e sino al 20.9.2020, mediante la produzione del modello UNILAV, cfr. doc.
6-7 ricorso, sussistenza del rapporto
Pag. 3 di 6 che trova conferma nelle risultanze ispettive compendiate nel verbale Unico di accertamento e notificazione. Tale documentazione è idonea a provare il possesso del requisito contributivo e temporale ex art. 3 sub b) e c) d.lgs. 22/2015.
La pacifica e documentata presentazione della domanda, ai sensi del combinato disposto degli art. 19 comma 2 e 21 del d.lgs. 150/2011, prova lo stato di disoccupazione necessario per l'accesso alla prestazione richiesta.
Ed invero, le ragioni del dinego opposto da in fase amministrativa muovono dalla CP_2
mancata dimostrazione della giusta causa delle dimissioni, costitutiva del diritto azionato ai sensi dell'art. art. 3 comma 2 d.lgs. 22/2015.
La nozione legale di giusta causa è definita dall'art. 2119 c.c. ed è ravvisabile nelle ipotesi in cui “si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”.
Quale fatto integrante la giusta causa, la ricorrente ha dedotto il mancato pagamento della retribuzione correlata all'effettivo lavoro espletato nel corso del rapporto, superiore rispetto a quello risultante dal contratto.
A dimostrazione del proprio assunto, la ricorrente ha prodotto:
i) Verbale Unico di Accertamento e Notificazione del 26.11.2021 (cfr. doc.16 ricorso), redatto dai funzionari dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, con il quale, per quanto è qui di interesse, veniva contestato alla datrice di lavoro: la mancata corresponsione della retribuzione e l'omesso versamento dei contributi correlati alle maggiori ore lavorate nel corso del rapporto;
l'errato inquadramento della lavoratrice nel CCNL di settore;
ii) decreto ingiuntivo emesso nei confronti del datore di lavoro avente ad oggetto le retribuzioni e relative indennità di € 11.124,86 portate nella busta paga emessa nel
2022, riepilogativa delle spettanze dovute per come determinate in sede ispettiva
(cfr. doc. prodotto il 7.4.2023);
iii) verbale di conciliazione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale si dà atto della consegna alla lavoratrice di assegno di € 14.800,00
Pag. 4 di 6 comprensivo credito azionato in via monitoria e delle spese legali sostenute dalla odierna ricorrente (cfr. doc. dep. 24.3.2024).
Le suddette acquisizioni, in assenza di alcun elemento di segno contrario offerto da , CP_2
rimasto contumace, circa la eventuale opposizione da parte del datore di lavoro al verbale ispettivo, circostanza peraltro espressamente esclusa dalla ricorrente, sono sufficienti a provare la inadempienza del datore di lavoro rispetto all'obbligo di retribuire le ore effettivamente lavorate.
Inadempienze che hanno posto la ricorrente nelle condizioni di non poter utilmente proseguire il rapporto lavorativo e che consentono di ritenere che la determinazione della lavoratrice appare una conseguenza ragionevole, non arbitraria rispetto alla condotta del datore di lavoro.
Ed invero, secondo condivisibile orientamento “Il mancato pagamento della retribuzione, ossia del corrispettivo fondamentale della prestazione del lavoro subordinato, configura una giusta causa di dimissioni in tronco per colpa del datore di lavoro” (cfr. Cass.
6599/1983).
Per le ragioni sopra esposte, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad ottenere la NASpI
CP_ chiesta con domanda numero n. 6003868100018 del 5.10.2020 e per l'effetto l' convenuto va condannato al pagamento di quanto a tale titolo dovuto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di facendo CP_2
applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod. per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, (considerato l'importo massimo erogabile determinato ai sensi degli art 4 e 5 del d.lgs. 22/2015) applicata una congrua riduzione in ragione della contumacia della convenuta (e quindi del minor numero di atti e scritti esaminati) e della bassa complessità delle questioni affrontate, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Tenuto conto che la documentazione ritenuta idonea a provare la sussistenza della giusta causa è di formazione successiva rispetto alla delibera di rigetto della domanda amministrativa da parte di (del 24.6.2021), alcuni dei quali successivi alla stessa CP_2
proposizione della domanda giudiziaria (decreto ingiuntivo e conciliazione), sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione parziale delle spese di lite nella misura di ½.
Spese distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione, in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di ad ottenere la NASPI chiesta con la domanda n. n. TE
6003868100018 del 5.10.2020 e, per l'effetto, condanna al pagamento di quanto a tale CP_2
titolo dovuto oltre accessori di legge;
dichiara la compensazione parziale di ½ delle spese di lite che liquida per l'intero in €
3.000,00 e per l'effetto condanna alla rifusione delle spese di lite di € 1.500,00 oltre CP_2
spese generali, Iva, C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Sciacca, 29.3.2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 6 di 6