Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Rosaria Papa Presidente
dott.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere/ relatore dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G 2183/2021, vertente
TRA
(C.F. ), in proprio ed unitamente a Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), (C.F. C.F._3 Parte_4 C.F._4
e (C.F. ), tutti nella qualità di eredi del Parte_5 C.F._5 sig. (C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1 C.F._6
Giuseppe Stellato (C.F. ), ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._7 dello stesso sito in Marigliano (NA), al Corso Umberto I n.715/C. (
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APPELLANTI
CONTRO
(P. IVA con sede in Bologna alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n.45, in persona del suo procuratore ad negotia dott. munito dei CP_2 poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 26/05/2020, rappresentata e
(C.F. ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via A. Depretis C.F._9
n.19, nello studio Iervolino Studio Legale Associato.
APPELLATA
E
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Nola n. 1936/2020 resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc pubblicata il 22.12.2020 e notificata il 16.4.2021 in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. 1.Con sentenza n.1936/2020 pubblicata il 22/12/2020 il tribunale di Nola rigettava la domanda proposta da e (cui in corso di causa Parte_1 Persona_1
subentravano gli eredi , , Parte_2 Parte_1 Parte_3
e ) nei confronti di e di Parte_4 Parte_5 Controparte_1
, con la quale gli attori, nelle qualità di proprietario ( Controparte_3 Persona_1
) e conducente ( ) dell'autocarro IVECO tg BJ898WG, avevano
[...] Parte_1 chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni ( a cose e persone) subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi il giorno 17/01/08 alle ore 16.15 circa, in Calvi
Risorta, sulla autostrada A1, che assumevano essere stato causato dal conducente dell'autovettura tipo OT tg AF410PF (di proprietà del e assicurato per la CP_3
RCA con la compagnia assicurativa convenuta) il quale “non si avvedeva del sopraggiungere dell'autocarro tg BJ898WG e con una manovra di soprasso azzardata gli faceva perdere il controllo ed urtare il guardrail alla sua destra”( così la descrizione contenuta alla seconda pagina capo 2 dell'atto di citazione del primo grado), provocando ingenti danni all'autocarro nonché lesioni personali a consistenti in “slo Parte_1 gomito e ginocchio dx” come refertato dai sanitari della Casa di salute Santa Lucia di San
Giuseppe Vesuviano presso cui lo stesso aveva ricevuto le prime cure.
1.2. Nel pervenire a tale decisione il primo giudice, dopo aver messo in evidenza la poca chiarezza della descrizione della dinamica del sinistro contenuta in citazione- che a suo dire non integrava nullità della citazione trattandosi di incertezza degli elementi costitutivi della domanda e non anche di mancanza, quindi non sanabile mediante assegnazione di un termine perentorio per integrare la domanda ex art. 164 cpc- in primo luogo procedeva a decodificarne i passaggi salienti, ritenendo che laddove era riportato che il veicolo antagonista non si avvedeva del sopraggiungere dell'autocarro non poteva significare altro, secondo il senso ontologico del verbo “sopraggiungere ( giungere da dietro) che l'autocarro proveniva da dietro rispetto alla veicolo OT, trattandosi di autostrada, a senso unico di marcia;
allo stesso modo, laddove si narrava che l'autovettura OT eseguiva una azzardata manovra di soprasso, la manovra andava intesa come effettuata rispetto ad un terzo veicolo, che precedeva la OT, la quale a sua volta viaggiava dinanzi l'autocarro e che nel soprasso faceva perdere il controllo a quest'ultimo che sopraggiungeva ( da tergo).
Stigmatizzava, altresì, anche la lacunosità della descrizione del danno, compiuta mediante un generico riferimento a “danni alla merce trasportata, senza indicazione né dei danni né della merce, nè le lesioni personali di né i danni all'autocarro, se non che Parte_1 non era più marciante”.
1.3. Così interpretata la scarna descrizione dei fatti, il tribunale riteneva non provato l'accadimento che avrebbe dato origine al sinistro stradale, in quanto i testi escussi, piuttosto che riferire dell'autocarro che sopraggiungeva, avevano descritto l'evento nel senso opposto, asserendo che la OT, sopraggiungendo da tergo all'autocarro, lo sorpassava;
inoltre, avevano riportato una circostanza del tutto nuova e mai dedotta nei precedenti atti difensivi: il ribaltamento dell'autocarro. Metteva, poi, in luce le contraddizioni intrinseche della deposizione del teste per aver prima Testimone_1
riferito che l'autocarro si adagiava sulla sinistra per poi immediatamente modificare il racconto asserendo che si era ribaltato, nonché i contrasti con la deposizione dell'altro teste in ordine al numero dei veicoli coinvolti nel sinistro, indicati dal NE Tes_1
in soli due e dall'altro in tre veicoli. Negava, infine valenza di confessione giudiziale alla posizione difensiva assunta dal convenuto , che nel costituirsi in giudizio aveva confermato i fatti Controparte_3 dedotti in citazione, osservando come si era in presenza di una pluralità di parti e di un litisconsorzio necessario sicché la confessione proveniente da uno solo dei litisconsorti necessari era degradata da prova legale a prova semplice ex art. 2733 ult. comma c.c.. Nel valutare le dichiarazioni del rilevava che alcuna precisazione dell'accadimento CP_3 era stata fornita dallo stesso il quale si era limitato a riportare le stesse parole utilizzate in citazione per descrivere “nebulosamente” l'evento, traslando, pertanto, nelle proprie dichiarazioni l'incertezza dei fatti costitutivi caratterizzanti l'impianto deduttivo attoreo.
2.1. Avverso tale decisione hanno proposto appello i sig.ri in proprio, Parte_1
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1
, nella qualità di eredi del sig. , lamentando: Parte_5 Persona_1
A) l'errata interpretazione dell'oggetto della domanda laddove il tribunale aveva ritenuto che la richiesta risarcitoria riguardasse il solo risarcimento delle lesioni personali del conducente e del trasportato, mentre la pretesa risarcitoria atteneva anche al danno a cose
(autocarro e merce trasportata sull'autocarro);
B) l'errata interpretazione della dinamica del sinistro dedotta in citazione, che lungi dall'essere poco chiara e ricostruita nei termini esposti in sentenza, emergeva in modo limpido sia dall'atto di citazione che dalle memorie istruttorie oltre che dalle dichiarazioni dei testi e da quelle del convenuto con la seguente modalità : ” ci troviamo CP_3
sull'Autostrada A1 e un veicolo OT sta ponendo in essere una azzardata manovra di soprasso ai danni dell'autocarro del sig. ( dopo aver già superato un Persona_1
altro veicolo che si trova dietro l'autocarro). Nel rientrare da tale soprasso tale auto
OT si sposta anticipatamente sulla corsia di destra a ridottissima distanza dal sopraggiungente autocarro del quale intercettava la traiettoria;
nello sbandare, pur senza urtarlo, tale manovra incauta dell'auto OT fa evidentemente perdere il controllo all'autocarro IVECO che nel tentare di evitare un tamponamento, urta contro un guardrail
e poi con mezzo ribaltamento si adagia con un fianco sul piano Autostradale. La merce trasportata sull'autocarro viene espulsa e finisce fuori dal corpo dell'autocarro ( e si danneggia) e il conducente dello stesso autocarro sig. subisce lesioni Parte_1 personali per le quali più tardi ( di notte) si reca al Pronto soccorso mentre il mezzo viene recuperato dal carro attrezzi. Il conducente del veicolo OT si ferma ed accorre per prestare soccorso e poi si allontana per una supposta emergenza dopo aver lasciato tutti i suoi dati mentre i due trasportati minorenni dell'autocarro vengono accompagnati al
Pronto soccorso dal conducente del veicolo sorpassato per prima che nel frattempo si era fermato e ha prestato soccorso” (cfr pag. 9 atto d'appello)”;
C) l'errata valutazione circa la genericità della descrizione dei danni alla merce, che, di contro, dalla testimonianza e da tutta la documentazione esibita risultava indicata chiaramente sia quanto alla tipologia (biancheria) sia quanto al pregiudizio subito (perdita economica dovuta alla necessaria svendita della merce e perdita di avviamento per l'inutilizzabilità dell'autocarro che fungeva da attrattiva della clientela nell'ambito della vendita ambulante);
D) l'erroneo distinguo operato dal primo giudice tra mancanza dei fatti costitutivi della domanda e assoluta incertezza degli stessi, e la contraddittoria affermazione per cui in quest'ultima ipotesi la sanzione sarebbe il rigetto della domanda mentre per la prima vi sarebbe la possibilità di sanatoria;
in ogni caso assenza dell'incertezza nel caso di specie:
E) l'errata valutazione dell'esito della prova, laddove il primo giudice aveva affermato che
“l'istruttoria espletata ha reso ancora più incerto ed inverosimile il panorama deduttivo” quando, invece, dall'istruttoria espletata erano emersi molteplici elementi che arricchivano il panorama deduttivo, avendo i testi ricordato i fatti a cui avevano assistito in modo coerente con la dinamica riportata nel libello introduttivo e contrastante solo con quella che il primo giudice aveva in modo distorto ricostruito in sentenza, posto che era la OT che sorpassava l'autocarro e non viceversa;
i due testi avevano concordemente precisato le circostanze di tempo e di luogo, la direttrice di marcia dei veicoli e le modalità dell'accadimento; vi era poi il riscontro desumibile dall'esito del giudizio svoltosi innanzi al
Giudice di Pace di Ottaviano nella causa RG 578/08, conclusosi con l'accoglimento delle domande avanzate dai trasportati sul veicolo attoreo;
ulteriore conferma degli accadimenti poteva poi trarsi dalla mancata presentazione di per rendere Controparte_3
l'interrogatorio formale deferitogli;
immotivatamente il tribunale aveva disatteso la richiesta di CTU cinematica e medico-legale pur risultando dalla relazione del CTP dott.
[...] l'esistenza di un valido nesso di causalità tra la dinamica dell'evento e le lesioni Per_2
riportate dal periziato e l'esistenza di postumi permanenti nella misura del 4%.
Hanno concluso chiedendo, in totale riforma della decisione impugnata: in via preliminare, disporsi CTU tecnica al fine di quantificare il danno patito dall'autocarro di causa e della merce trasportata nonché CTU medico-legale per quantificare le lesioni patite dal sig.
quale conducente del dell'autocarro; in via subordinata, accogliersi la Parte_1
domanda dichiarando la responsabilità del conducente del veicolo OT tg. AF410PF nella produzione dell'evento assicurato con l' con condanna di Controparte_4
quest'ultima al pagamento in favore di essi deducenti, quali eredi di , Persona_1 della somma di euro 59.330,00 per il danno subito dall'autocarro di proprietà del de cuius e in favore del solo della somma di euro 6536,59 a titolo di risarcimento per Parte_1 le lesioni subite o di quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
il tutto ridotto, per economia processuale, entro il valore di euro
52.000,00; vinte le spese del doppio grado.
2.2. Ha resistito al gravame la opponendosi alla richiesta degli Controparte_1
appellanti di nomina di C.T.U. tecnica e medica, stante l'infondatezza, improponibilità e improcedibilità dell'appello proposto, di cui hanno chiesto il rigetto, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado
2.3. L'appellato , cui risulta regolarmente notificato l'atto d'appello, Controparte_3
non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia.
3. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio cartaceo e telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
4. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 10.4.2024 in esito all'udienza di pari data celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto della tempestività dell'appello e della sua ammissibilità ex art. 342 cpc. Quanto al primo profilo, dalla verifica d'ufficio risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata mediante lettura del dispositivo e della motivazione ex art. 281 sexies cpc, in data il 22.12.2020 e non è stata notificata;
b) l'atto d'appello è stato notificato con pec dell'11.5.2021 alla e a presso l'indirizzo pec Controparte_4 Controparte_3 dei rispettivi difensori costituiti in primo grado.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc – di sei mesi dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) – da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum.
Va, poi, disattesa la preliminare eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc sollevata dalla compagnia assicuratrice appellata.
Invero, parte appellante ha censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non ha condiviso, ha proposto la decisione contraria e a sé favorevole, ha spiegato le ragioni della soluzione alternativa propugnata e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto al ragionamento posto a fondamento della sentenza impugnata.
L'appello, dunque, risulta rispettoso delle prescrizioni dell'art. 342 cpc in quanto contiene una sufficiente critica alla decisione impugnata e la formulazione di una proposta alternativa, nei termini ritenuti sufficienti dalla Corte di Cassazione (da ultimo, Cassazione civile, II sez., 18 gennaio 2024, n. 1932 che ripercorre l'arresto a Sezioni Unite n. 36481 del
13 dicembre 2022).
Superate le preliminari verifiche e passando al merito, ritiene la Corte, all'esito del riesame degli atti difensivi e del materiale probatorio del primo grado, che nessuna delle censure mosse alla gravata sentenza possa essere condivisa.
I molteplici motivi d'impugnazione sopra esposti possono ricondursi essenzialmente a due profili: l'errata interpretazione da parte del primo giudice del contenuto dell'atto di citazione in ordine alla descrizione del sinistro di causa e dei danni;
la conseguente errata valutazione delle risultanze istruttorie perché operata sulla base della diversa- ed erronea- ricostruzione dell'evento fatta propria dal tribunale.
Ora, in ordine alla dinamica del sinistro- che appare preliminare e dirimente- si conviene, in primo luogo, con il tribunale che, pur se scarna, la descrizione contenuta nell'atto di citazione del primo grado ha un contenuto minimo che ne esclude la sanzione di nullità ex art. 164 comma 4 cpc, poiché l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (art. 163 n. 4 cpc) non manca ma è solo essenziale ed asciutta. A fronte di una siffatta impostazione assertiva, il primo giudice, nel disattendere l'eccezione di nullità sollevata dalla , bene a ritenuto che non ricorressero i Controparte_5
presupposti per ordinare l'integrazione dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 cpc ma che occorresse da parte sua una operazione ermeneutica attraverso cui ricavare, dai pochi dati fattuali riportati in citazione- non meglio specificati nei successivi atti difensivi, come si dirà- la dinamica del sinistro sottoposta al suo vaglio.
Il distinguo operato dal tribunale, tra mancanza assoluta degli elementi costitutivi oggetto della domanda ed incertezza dei medesimi assume rilevanza- contrariamente all'assunto degli appellanti- perché, esclusa la prima ipotesi, la imprecisione assertiva che caratterizza il libello introduttivo ridonda sulla valutazione delle risultanze istruttorie, non potendo essere provato ciò che non è stato dedotto né potendo ricavarsi dagli esiti della prova orale una ricostruzione del fatto storico diversa da quella cristallizzata quale thema decidendum.
Ciò posto, per avere chiari i termini della questione, giova riportare testualmente il contenuto dell'atto di citazione riguardante le modalità di verificazione del sinistro di causa.
Si legge nel libello introduttivo del primo grado che: “2) Il giorno 17/01/08, alle ore 16.15 circa in Calvi Risorta sulla Autostrada A1, il conducente del veicolo OT 306 tg AF
410PF non si avvedeva del sopraggiungere dell'autocarro tg BJ 898 WG e con una manovra di sorpasso azzardata gli faceva perdere il controllo ed urtare il guardrail alla sua destra;
... 8) la responsabilità del sinistro è da imputarsi al conducente del veicolo
OT tg AF 410PF; non vi alcun dubbio infatti che il mancato rispetto delle norme del nuovo codice della strada, in particolare dell'art. 148 , oltre che la diligenza e prudenza da parte dello stesso, abbia costituito causa materiale dell'evento dannoso...”. Identica prospettazione fattuale è contenuta nell'articolazione dei capi di prova testimoniale della memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc di parte attrice depositata nel fascicolo telematico del primo grado il 4.11.2015 del seguente tenore: “Vero che: 1) il giorno 17/01/08, alle ore 16:15 circa in Calvi Risorta sulla Autostrada A1, il conducente del veicolo OT 306 tg.AF 410PF non si avvedeva del sopraggiungere dell'autocarro tg.
BJ 898WG e con una manovra di sorpasso azzardata gli faceva perdere il controllo ed urtare il guardrail alla sua destra...”.
Del pari la medesima modalità del sinistro viene ribadita nella comparsa conclusionale attorea depositata in primo grado il 27.2.2020 dove si legge (cfr quarta pagina) “ la Per_3 dinamica dell'evento sintetizzata nei seguenti capitoli di prova ammessi: il giorno 17/01/08, alle ore 16:15 circa in Calvi Risorta sulla Autostrada A1, il conducente del veicolo OT
306 tg. AF 410PF non si avvedeva del sopraggiungere dell'autocarro tg. BJ 898WG e con una manovra di sorpasso azzardata gli faceva perdere il controllo ed urtare il guardrail alla sua destra”.
Sostengono gli appellanti che la dinamica del sinistro così descritta nell'atto di citazione e negli altri scritti difensivi equivalga a quella da essi riepilogata nell'atto d'appello (nei termini testualmente sopra riportati nella parte narrativa), secondo cui, in sostanza, sarebbe stata la OT a sorpassare l'autocarro CO e non il contrario, come inteso dal tribunale.
Senonché, una siffatta dinamica non può dirsi ricavabile dalle modalità dell'evento dedotte nell'atto di citazione e fatte oggetto di prova testimoniale e delle deduzioni conclusive.
Si conviene, infatti, con il primo giudice che la descrizione secondo cui “il conducente del veicolo OT 306 tg.AF 410PF non si avvedeva del sopraggiungere dell'autocarro tg. BJ
898WG...” ha l'inequivocabile significato- secondo il senso precipuo del verbo
“sopraggiungere” (arrivare dove altri già si trovano) – che l'autocarro proveniva da dietro rispetto alla OT e nel mentre sopraggiungeva (cioè arrivava nel punto dove già si trovava la OT), a causa della manovra repentina di sorpasso effettuata dall'autovettura antagonista (evidentemente di altro veicolo che la precedeva) perdeva il controllo andando ad urtare contro il guardrail alla sua destra. Si tratta di una prospettazione che parte attorea ha ribadito nel corso dell'intero giudizio di primo e che non può dirsi coincidente con la narrazione contenuta nell'atto d'appello, la quale riporta uno svolgimento dei fatti diverso da quello cristallizzato in primo grado e sostanzialmente riproducente gli esiti della prova testimoniale. Così facendo, però, parte appellante ha confuso il piano assertivo con quello probatorio all'evidente scopo di superare la discrasia tra quanto dedotto e quanto dimostrato.
Alla luce di quanto precede, risulta condivisibile e corretta l'interpretazione dell'atto di citazione circa la dinamica del sinistro nei termini prospettati in sentenza e cioè che la
OT viaggiava dinanzi all'autocarro CO e che, sorpassando il veicolo in testa, faceva perdere il controllo all'autocarro che “sopraggiungeva” (da tergo).
Così cristallizzata la dinamica dell'evento, va del pari confermata la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal tribunale.
Infatti, si conviene con il primo giudice che i testi escussi in primo grado Testimone_1
e hanno riferito una dinamica del sinistro diversa e opposta rispetto a quella NE dell'atto di citazione.
In verità gli stessi appellanti rilevano tale difformità, ma la imputano alla errata interpretazione che a loro dire il tribunale avrebbe fatto del contenuto della citazione, argomento che, per le ragioni su esposte, è risultato del tutto infondato.
Dunque, è vero che i suddetti testi hanno riferito le circostanze riportate alle pagg.14 e 15 dell'atto d'appello ( qui da intendersi richiamate) ma, come ben rilevato dal tribunale, le stesse non confermano affatto lo svolgimento dei fatti descritto in citazione, di cui invece hanno fornito una versione opposta e connotata sia da fatti nuovi sia da circostanze contraddittorie.
Ed infatti, entrambi i testi hanno affermato che era il veicolo OT ad essere in fase di soprasso dell'autocarro CO e non viceversa, precisando che l'autovettura, nel rientrare alla sua destra nella corsia di marcia, aveva sbandato provocando così la perdita di controllo dell'autocarro appena superato, il quale urtava il guardrail alla sua destra e poi si ribaltava.
In particolare, si conviene con il primo giudice che rappresenta circostanza nuova e non mera precisazione, riferita da entrambi i testi, quella del ribaltamento dell'autocarro, allegazione assente in tutti gli scritti difensivi di parte attrice, in cui si parla solo dell'urto dell'autocarro contro il guardrail alla sua destra. Inoltre, si sottolinea qui, anche la manovra di rientro a destra dell'autovettura OT quale fattore causale del dinamismo dell'evento rappresenta un fatto che non si riscontra nella narrazione attorea, pur rappresentando un elemento fondamentale del fatto principale, che andava dedotto e poi provato.
Va detto, per completezza, che del ribaltamento dell'autocarro vi è traccia nella corrispondenza anteriore al giudizio tra gli attori e la compagnia assicurativa ma secondo una dinamica ancora diversa da quella riferita dai testi : infatti mentre questi ultimi hanno affermato che l'autocarro CO prima urtava il guardrail e poi si ribaltava, nelle missive indirizzate alla , si riporta che l'autocarro urtava il guardrail alla Controparte_4
sua destra dopo essersi ribaltato. Quindi nel ricordo dei testi prima l'urto e poi il ribaltamento, nelle lettere di richiesta di risarcimento danni ante giudizio prima il ribaltamento e poi l'urto contro il guardrail.
Una discrasia ben evidenziata in sentenza e, poi, quella esistente tra le dichiarazioni dei due testi circa i veicoli coinvolti nel sinistro ( sebbene nessuno collidente) : infatti Tes_1
ha riferito di aver visto la OT, che viaggiava sull'ultima corsia a destra
[...] dell'autostrada davanti all'autovettura da lui condotta, che procedeva invece sulla corsia di sorpasso, superare due veicoli che la precedevano (una autovettura e in testa un furgone) e, nel rientrare nella corsia di destra, sbandare;
il teste ( cognato del fratello di NE
) ha affermato che era alla guida dell'autovettura che seguiva l'autocarro Parte_1
CO e di aver visto la OT sorpassare detto autocarro, senza però riferire di essere stato a sua volta superato, facendo intendere, laddove ha utilizzato l'espressione “ di aver visto la OT porre in essere una repentina ed azzardata manovra di soprasso all'autocarro” che la manovra era iniziata davanti alla sua autovettura avendo potuto egli seguire la scena nel suo evolversi, cosa che difficilmente avrebbe potuto constatare se il soprasso fosse già in atto ( non avrebbe potuto infatti percepire la repentinità dello spostamento).
Gli elementi fortemente contraddittori tra la dinamica del sinistro riportata in citazione e quella descritta dai testi nonché la parziale discrasia tra le deposizioni di questi ultimi escludono, come ben ritenuto dal tribunale, che sia raggiunta la prova della dinamica del sinistro dedotta a fondamento della richiesta risarcitoria.
A tale carenza non è possibile supplire, come vorrebbero gli appellanti, nel ribadire una richiesta già formulata in primo grado, mediante l'ammissione di una consulenza tecnica per dipanare ogni dubbio sulla ricostruzione del sinistro.
Si rammenta, infatti, che la consulenza tecnica non è mezzo per sopperire alle lacune istruttorie del giudizio, pena la violazione del principio dispositivo delle prove, tanto più che nel caso in esame andrebbe a supplire il sostanziale fallimento dell'onere probatorio gravante sugli attori.
Solo per completezza espositiva, si evidenzia che non risultano prodotti né nel fascicolo cartaceo né in quello telematico gli atti del giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace di
Ottaviano RGN 578/08 di cui è fatta menzione nell'atto di appello, in esito al quale sarebbe stata accolta la domanda risarcitoria avanzata per il medesimo sinistro dai trasportati dell'autocarro CO.
La carenza di prova circa la dinamica del sinistro, che va qui confermata, rende superfluo l'esame dei motivi che investono i danni.
In conclusione, vanno respinti i motivi di gravame riportati nella parte narrativa sub lett. B)
D) E) e dichiarati assorbiti quelli sub A) e C).
In ragione della soccombenza, le spese del grado vanno poste a carico degli appellanti e a favore di nella misura liquidata in dispositivo, sulla base Controparte_5
parametrica degli importi medi di cui al DM 55/14 e succ. mod. tenuto conto del valore della causa (contenuto dagli appellanti in euro 52.00,0 quindi scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta nel presente grado (fase di studio, introduttiva e decisoria).
Non è luogo a provvedere sulle spese del grado nei confronti dell'appellato contumace
Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, gli appellanti, in quanto soccombente, sono tenuti, in solido, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater
DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, decidendo sull'appello proposto da in proprio e da , Parte_1 Parte_2
, , e , tutti Parte_4 Parte_3 Parte_5 Parte_1
n.q. di eredi di , così definitivamente provvede: Persona_1
1- Rigetta l'appello;
2- condanna gli appellanti su indicati, in solido, al pagamento delle spese del grado in favore della che liquida in complessivi euro 6946,00 per Controparte_5
compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto che gli appellanti, in solido, sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
4- Nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace
Così deciso in Napoli, il 20.11.2024
Il consigliere est. Il presidente
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Dott.ssa Rosaria Papa