Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026
Parere definitivo 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01268/2026REG.PROV.COLL.
N. 00962/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 962 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina 121;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Nerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 03513/2023,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. ES AR;
Preso atto delle istanze di passaggio in decisione senza discussione, depositate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-OMISSIS- ha impugnato dinanzi al T.A.R. della Campania il provvedimento n. 18437 del 21 maggio 2018 con cui il Comune di -OMISSIS- le ha ordinato, in qualità di proprietaria, la demolizione di opere abusive, descritte come una tettoia in legno di mq 50 ed altezza mq 2,50, completa di cucina e di bagno di dimensioni 2,30x1,30, realizzate in assenza di titolo autorizzativo sul lastrico solare dell’immobile, ubicato in -OMISSIS- alla Via -OMISSIS- facente parte del Condominio-OMISSIS-, lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990 ed il difetto di motivazione.
Il TAR ha respinto il ricorso, con condanna della soccombente alla refusione al Comune delle spese di lite, in quanto, da un lato, l’ordinanza di demolizione costituisce esercizio di un potere vincolato e non necessita, oltre all’enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto, di particolare motivazione, essendo, anche a distanza di anni, l’interesse pubblico in re ipsa, e, dall’altro lato, la ricorrente non ha neppure evidenziato profili che avrebbero inciso sul contenuto sostanziale della determinazione assunta. Inoltre, nella sentenza di legge che le opere de quibus, soggette al regime concessorio, “anche nel caso non comprovato, in cui siano di facile smontaggio e rimozione, incidono per numero, natura e consistenza sull’assetto edilizio preesistente”.
Avverso tale pronuncia-OMISSIS- ha proposto appello, denunciando: 1) la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, che le ha impedito la partecipazione al procedimento e la possibilità di fare emergere elementi rilevanti che avrebbero condizionato le conclusioni dell’Amministrazione; 2) la violazione degli artt. 3 della legge n. 241 del 1990 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto il provvedimento, che si limita a richiamare il verbale di sopralluogo, difetta di una motivazione che consenta di comprendere le ragioni che hanno influenzato la determinazione a fronte di un’attività edilizia di scarsa consistenza
L’Amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato dell’11 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
2. L’appello non può essere accolto.
In primo luogo le censure formulate consistono nella mera reiterazione dei motivi del ricorso introduttivo e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, mentre, ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a. l’appellante non può limitarsi a un generico richiamo delle ragioni già presentate dinanzi al giudice di primo grado, dovendo contestare specificamente sul punto la sentenza impugnata (Cons. Stato, Sez. V, 14 luglio 2022, n. 5991). Difatti, il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, per cui non può prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la sua nullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo (Cass.civ., 6 aprile 2025, n. 9059) o più semplicemente la sua genericità, per a-specificità ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a., poc’anzi richaimato.
In particolare, nella prima censura, l’appellante si è limitata a reiterare il primo motivo del ricorso introduttivo, avente ad oggetto la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, senza neppure soffermarsi sulle argomentazioni a fondamento del rigetto e, cioè, sul carattere vincolato del potere esercitato e sulla mancata indicazione di “profili che avrebbero inciso sul contenuto sostanziale della determinazione assunta”, profili del tutto omessi anche nell’atto di appello. In ordine a tale ultimo aspetto, la possibilità di smontaggio della struttura non è neppure ribadita e resta, comunque, senza alcuna prova, come già rilevato in primo grado. Nella seconda censura, l’appellante si è limitata ad esporre gli orientamenti giurisprudenziali in ordine alla motivazione dei provvedimenti amministrativi, senza tenere conto della circostanza, evidenziata nella sentenza impugnata, che l’ordine di demolizione contiene la descrizione puntuale delle opere realizzate senza titolo abilitativo.
Ad ogni modo deve confermarsi che l'ordine di demolizione di un abuso edilizio costituisce un atto dovuto e vincolato, per cui il mancato avviso ex articolo 7 della L. n. 241/1990 non può assumere rilievo qualora sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Cons. Stato, Sez. VII, 14 aprile 2025, n. 3168), e non richiede una motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, poiché tale interesse è già definito a monte dal legislatore nel dovere di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia violata, essendo sufficiente la descrizione delle opere abusive (morfologica, costruttiva, dimensionale, oltre che ubicativa, mediante puntuale indicazione degli estremi di localizzazione geografica) e l’individuazione delle violazioni accertate (Cons. Stato, Sez. VII, 17 luglio2025, n.6301). Né il mero decorso del tempo dalla commissione dell’abuso incide sulla legittimità né sull'esercizio del potere repressivo, che può essere legittimamente esercitato anche tardivamente (Cons. Stato, Sez. II, 09 dicembre 2025, n.9688).
3. In conclusione, l’appello deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante alla refusione, a favore dell’appellato costituito, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB ON, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
ES AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES AR | AB ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.