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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/06/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 4235 2019
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. CASSI' DANIELE;
P.IVA_1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. ROMEO CHRISTIAN e Controparte_1 P.IVA_2
TOFFOLETTO ALBERTO;
convenuto avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 18.10.2019 la società attrice Parte_1
ha convenuto censurando talune irregolarità in relazione a due Controparte_1
distinti rapporti di conto corrente ordinario intrattenuti con l'istituto di credito, ossia il c/c n. 357428 (già c/c n. 93858, già n. 410.5639.23) e il c/c n. CP_2
3365398 (già n. 79782). Controparte_3
In particolare, l'attrice contestava la mancata pattuizione delle condizioni economiche, l'indebita applicazione di interessi ultralegali, anatocistici, spese e commissioni di massimo scoperto, nonché l'illegittima applicazione del c.d. sistema delle valute;
chiedendo la ripetizione ex art. 2033 c.c. degli addebiti ritenuti illegittimi ed il risarcimento del danno per l'illegittima segnalazione pregiudizievole presso le banche dati pubbliche.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva in via pregiudiziale Controparte_1
l'incompetenza del Tribunale di Ragusa in favore del Tribunale di Milano nonché, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda attorea essendo il conto corrente ancora in essere e la prescrizione di tutte le rimesse di natura solutoria.
Nel merito la banca convenuta contestava comunque tutte le pretese e censure avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, rilevando innanzitutto le carenze documentali dell'attrice e l'inconsistenza della perizia di parte. In via subordinata, la convenuta chiedeva di compensare quanto eventualmente risultante a credito di parte attrice con il credito di Controparte_1
All'esito della prima udienza del 4.02.2020 l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito non veniva ritenuta prima facie provvista di fondamento;
venivano pertanto concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti.
Nella fase istruttoria veniva disposta C.T.U. contabile volta a verificare la corretta determinazione dei saldi dei richiamati rapporti, previa ricognizione della documentazione negoziale e contabile in atti e alla luce dei rilievi formulati dalla società attrice in punto di invalidità (per indeterminatezza, difetto di causa, illiceità, etc.) delle intercorse pattuizioni e dell'eccezione di prescrizione delle cc.dd. rimesse solutorie. Il C.T.U. procedeva alla redazione della relazione conclusiva anche valutando le osservazioni rassegnate dai tecnici delle parti in causa.
Successivamente la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione.
***
Deve preliminarmente ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Ragusa sollevata da parte convenuta, la quale ha rilevato la presenza di pattuizioni sul foro competente in caso di controversie, riportate in due contratti di apertura di credito stipulati in data 15.03.2011 per entrambi i rapporti di conto corrente accesi dall'attrice.
L'eccezione si fonda quindi esclusivamente su una clausola elettiva di foro convenzionale inserita non già nei contratti da cui sono scaturiti i rapporti dedotti in giudizio dall'attore, ma in diversi contratti di apertura di credito, che quindi non hanno rilevanza a questi fini nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare parte convenuta eccepisce l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito dell'attrice in relazione ai conti correnti n.
357428 e n. 3365398, ciò in quanto un pagamento ripetibile si configurerebbe solo alle seguenti condizioni: il conto corrente sia stato chiuso e la banca abbia esatto il saldo finale dal correntista;
diversamente non sarebbe ancora attuale il diritto del correntista di ripetere somme eventualmente versate in eccesso.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria” (C. 4214/2024, C.
11056/2024). Nel caso di specie, tuttavia, l'attrice non ha chiesto la restituzione di specifiche rimesse solutorie, ma la rideterminazione del saldo dei conti e la domanda di condanna non ha ad oggetto i pagamenti effettuati, ma gli “illegittimi addebiti effettuati dalla banca”: pertanto, in ogni caso la domanda di ripetizione non può essere accolta non avendo a specifico oggetto alcun pagamento indebito;
e l'eventuale rideterminazione del saldo in senso positivo per l'attrice, che dovesse risultare a credito, le consentirà di fare uso di tale saldo rideterminato.
Prima di addivenire all'analisi del merito delle questioni prospettate dall'attrice occorre effettuare una premessa sistematica in ordine alla disciplina dell'onere della prova in tema di ripetizione di indebito/accertamento negativo. Al riguardo secondo giurisprudenza pacifica, spetta all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del
14/05/2012).
Nello specifico occorre determinare se l'attore debba produrre gli estratti conto analitici trimestrali del rapporto ed il contratto che documenta le condizioni economiche applicate al rapporto medesimo.
Con riferimento agli estratti conto, secondo l'indirizzo costante della Suprema
Corte di Cassazione il correntista che "agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito [e parimenti per la rideterminazione del saldo] è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione"
(cfr. Cass. Civ. n. 30822/2018, vedi anche Cass. Civ. n. 11543/2019, Cass. Civ. n.
9201/2015; Cass. Civ. n. 20693/2016; Cass. Civ. n. 24948/2017).
Tutto ciò sopra premesso, occorre verificare se nella fattispecie l'attrice abbia adempiuto all'onere della prova a cui era tenuta.
Orbene, parte attrice ha prodotto agli atti gli estratti conto, capitali e scalari relativi al rapporto di conto corrente n. 357428 dal IV trimestre 1992 al III trimestre 2018, nonché del rapporto n. 3365398 dal III trimestre 2001 al III trimestre 2018. In merito al c/c n. 357428 ancorché la documentazione sia carente o mancante per il periodo 01/08/1994 – 31/08/1994, tale breve arco temporale è stato ugualmente preso in considerazione dal c.t.u. tramite ricostruzione dagli estratti conto scalari del trimestre di riferimento, e le parti nulla hanno eccepito sul punto. Medesime considerazioni valgono per l'estratto conto relativo al I trimestre 2010 del conto corrente n. 3365398.
L'attrice ha altresì sostenuto di aver inviato alla banca, con pec del 5.10.2018, istanza di chiusura dei rapporti di conto corrente n. 357428 e n. 3365398 precisando che i saldi degli stessi erano positivi. Detta circostanza è stata contestata dalla convenuta;
inoltre, in seguito alla produzione da parte della CP_4
stessa attrice degli estratti conto relativi ai rapporti nel periodo dal 2018 al
30.04.2020 è stato possibile verificare che quest'ultima ha continuato a dare attuazione ad entrambi i rapporti effettuando operazioni quantomeno sino al 2020, con conseguente irrilevanza delle predette comunicazioni di risoluzione dei rapporti in quanto revocate per facta concludentia dalla stessa società attrice.
Ciò posto, spetta alla banca dare prova dell'esistenza dei contratti onde paralizzare la pretesa di parte attrice e così dare prova della esistenza di una valida causa debendi a giustificazione dei pagamenti di cui si chiede la ripetizione.
A fronte di ciò, la ha prodotto solo alcuni dei contratti relativi ai conti CP_4
correnti rinumerati in ultimo con i n.ri 357428 e 3365398. In particolare, per quanto riguarda il rapporto di conto corrente ordinario n. 357428, risultano prodotte in atti le lettere di contratto del 15.09.1992 e del 15.03.2011, manca invece il contratto iniziale di accensione del conto corrente con la relativa disciplina delle condizioni economiche;
in merito al secondo rapporto di conto corrente ordinario n. 3365398 sono state prodotte in giudizio le lettere di contratto del 25.06.2001 e del 15.03.2011, anche in questo caso manca il contratto iniziale del conto corrente.
Ciò posto, deve ritenersi che le rideterminazioni dei rapporti di dare e avere fra le parti dovranno essere operate tenendo conto dei superiori principi sull'onere della prova partendo dai primi estratti conto continui ed epurando i costi applicati ai rapporti per i quali la banca non ha prodotto i contratti a fronte della contestazione di inesistenza degli stessi mossa dall'attrice; tenendo conto, viceversa e salvo nullità, delle condizioni economiche contrattuali ove risultino regolarmente versati in atti i relativi contratti. Nel rideterminare il rapporto dare/avere fra le parti appare condivisibile accogliere le determinazioni delle poste contabili riportate dal C.T.U. all'esito dell'espletata consulenza depositata in data 4.03.2021.
Nello specifico entrambi i rapporti di conto corrente risultano accesi in data non precisata (c/c n. 357428 anteriormente al 17.09.1992 e c/c n. 3365398 anteriormente al 25.06.2001) e risultano in essere quantomeno sino alla data del
30.04.2020 (in cui erano ancora operativi) con rispettivi saldi di € 681,81 e di €
122,53. Agli atti risultano altresì accordate nel corso del tempo alla correntista varie aperture di credito.
Quanto all'anatocismo, le clausole anatocistiche sono nulle ex art. 1418, comma 1,
c.c., in quanto contrastanti con l'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. Sez. Un. 21095/2004).
Ciò vale con riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore della delibera
CICR di cui all'art. 120, comma 2, d.lgs. 385/1993 (cioè il 22.4.2000). Infatti, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima la norma transitoria (contenuta nel d.lgs. 342/1999), secondo la quale le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui all'art. 120, comma 2, d.lgs. 385/1993 (c.d.
TUB), sono da considerarsi valide ed efficaci fino a tale data (cfr. Corte Cost.
425/2000).
Com'è stato chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite, dalla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori non discende l'applicazione di una capitalizzazione annuale, ma gli interessi a debito devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (cfr. Cass. Sez. Un.
24418/2010: “dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art. 1283 osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale e perché nemmeno potrebbe essere ipotizzato come esistente, un uso, anche non normativo, di capitalizzazione con quella cadenza”; nello stesso senso, Cass. 20172/2013 e 602/2013).
l'art. 120, comma 2 TUB, introdotto dall'art. 25, comma 3 del d.lgs. 342/1999, ha demandato al CICR la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (precisando che va assicurata in ogni caso nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori).
Conseguentemente, con delibera del 9/2/2000 (cfr. art. 2, comma 2) il CICR ha stabilito che nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Dunque, per il periodo successivo all'1/7/2000 (data di entrata in vigore della nuova disciplina), l'anatocismo bancario deve essere considerato legittimo se viene prevista in contratto la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.
Con la legge di stabilità 2014 (l. n. 147/2013, comma 629) è stato riscritto l'art. 120, comma 2, T.U.B.. In particolare, l'art. 1, comma 629, ha stabilito quanto segue:
“All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”.
L'intervento normativo, tuttavia, invece di sopire il dibattito sull'anatocismo bancario, ha generato un duplice filone interpretativo: secondo una prima tesi la norma avrebbe introdotto dei principi delegando alla normazione secondaria del
CICR la disciplina di dettaglio dunque l'operatività del precetto;
secondo altra tesi, la norma, come riformulata, introduceva il definitivo divieto di anatocismo bancario in ogni sua forma e la sua operatività prescinde dall'intervento del CICR.
Si ritiene qui di condividere la tesi dell'immediata precettività della disposizione.
In tal senso militano:
- i lavori preparatori della L. n. 147 del 2013 ove a pag. 28 del Dossier di documentazione Servizio Studi si legge testualmente che: “(…) la nuova formulazione mira a introdurre il divieto di anatocismo nell'ordinamento bancario, ossia impedire che gli interessi periodicamente capitalizzati producano interessi ulteriori, i quali, nelle successive operazioni di capitalizzazione, andranno calcolati esclusivamente sulla quota capitale";
- il regime di entrata in vigore della riforma è regolato dalla L. n. 147 del 2013 ove al comma 749 dell'art. 1 prevede che: "La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014", con valenza anche per il comma 629 di detto art. 1, ovverosia per la norma novellante l'art. 120 T.U.B”;
- a fronte del tenore letterale dell'art. 120 T.U.B. circa il divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente, al CICR residuerebbe una discrezionalità amministrativa solo per quanto riguarda "le modalità di calcolo degli interessi semplici" (cfr. ABF
Milano, decisione n. 7854 del 08 ottobre 2015), ovvero per quanto riguarda le operazioni diverse da quelle in conto corrente (cfr. ABF Milano, decisione n. 7854 del 08 ottobre 2015), non anche per posticipare l'entrata in vigore del divieto sancito per il conto corrente in una norma sovraordinata e con una espressa disposizione per l'entrata in vigore (cfr. ABF Milano, decisione n. 7854 del 08 ottobre 2015);
- dall'applicazione dell'art. 161, comma 5, T.U.B. non può ricavarsi, quale effetto, la posticipazione dell'entrata in vigore della L. n. 147 del 2013. Invero, la norma in commento disciplina l'ultrattività delle "disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite" dal T.U.B., senza che ciò possa tradursi in una deroga alle norme (peraltro di rango primario) circa l'entrata in vigore delle (differenti e successive) novelle al T.U.B., tanto meno ove quest'ultime prevedano espressamente norme sull'entrata in vigore (come l'art. 1, comma 749, della L. n. 147 del 2013). Non è un caso che l'art. 2, comma 2, del
D.Lgs. n. 72 del 2015 esprima un espresso rinvio all'art. 161, comma 5, T.U.B., che mira a "fare salvo": tale dato è indicativo di come un'ultrattività di quest'ultima disposizione debba essere espressamente sancita, come viceversa non rinvenibile nel comma 629 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013 (cfr. ABF Milano, decisione n.
7854 del 08 ottobre 2015);
- la tesi sull'immediata applicabilità del divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente per il periodo successivo al 01/01/2014, del resto, meglio garantirebbe il rispetto del principio di gerarchia delle fonti del diritto: ed infatti, tale orientamento determina la prevalenza dell'art. 120 T.U.B., come novellato dalla L. n. 147 del
2013, rispetto alla disciplina sottordinata della del. CICR del 9 febbraio 2000 e limitatamente ai rapporti di conto corrente (Trib. Bergamo Sez. III, Sent.,
13/11/2019);
- infine, il venir meno della disposizione che consentiva l'anatocismo alle specifiche condizioni indicate dal CICR (ossia l'art. 120 t.u.b. nel testo vigente prima della modifica in esame) comporta la immediata riespansione del divieto generale di cui all'art. 1283 c.c.
Successivamente, con delibera del 3/8/2016 il CICR ha stabilito che:
- nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine dell'apporto per cui sono dovuti (art. 3, comma 3);
- gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora
(art. 3, comma 1) e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
- per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (art. 4, comma 4); nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili (art. 4, comma 7) e il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo (art. 4, comma 5).
Dunque, per il periodo successivo all'1/10/2016 (data di entrata in vigore della nuova disciplina), l'anatocismo bancario deve essere considerato legittimo se vi è
l'autorizzazione preventiva revocabile liberamente.
La commissione di massimo scoperto, rilevata e percepita trimestralmente sull'ammontare massimo dell'utilizzo nel periodo, quando esso sia durato un minimo di tempo e calcolata sul picco più elevato della somma prelevata dal cliente in certo arco temporale, deve ritenersi dotata di un fondamento causale, tale da escluderne la nullità, da identificarsi nella remunerazione del maggior rischio della banca di recupero del credito, derivante dall'incremento dell'esposizione debitoria del cliente nel periodo, o comunque del maggior costo sostenuto dalla banca per far fronte alle eventuali richieste di denaro improvvise e ulteriori rispetto alla media di utilizzazione del finanziamento (cfr. Cass. Civ. n. 12965/2016; Cass.
Civ., n. 870/2006). Con l'entrata in vigore del d.l. 185/2008 (convertito con modificazioni dalla legge
2/2009), è stato disposto all'art. 2bis che “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento”. Con la stessa disposizione è stato previsto l'obbligo per le banche di adeguare i contratti in corso entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (cioè entro 150 giorni dal 29/01/2009).
Con l'intervento del legislatore del 2009 si è dunque stabilito che:
1) è legittima la commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi;
2) vanno introdotte alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza di un saldo a debito - su un conto affidato - per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni);
3) sono nulle le (sole) clausole contrattuali stipulate in violazione delle suddette limitazioni.
Pertanto, può dirsi che la norma, pure omettendo ogni definizione più puntuale della CMS, abbia effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa (cfr. Cass. Civ., sez. I, 22.06.2016, n.12965).
Con il d.l. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge 214/2011), è stato introdotto nel TUB l'art. 117bis, poi modificato con il d.l. n. 29/2012 (convertito con modificazioni dalla legge 62/2012). Nella formulazione dell'art. 117bis TUB attualmente vigente, al primo comma vengono tipizzate le commissioni di affidamento (CA) per l'apertura di credito in conto corrente;
al comma 2 sono disciplinate le commissioni applicabili in caso di sconfinamento;
il comma 3 prevede la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi e non conformi a quelli indicati nei primi due.
Pertanto:
- i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri per il cliente, da un lato, una commissione omnicomprensiva (ma inferiore allo 0,5 per cento per trimestre), "calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento", dall'altro, un tasso di interesse debitore sulle somme utilizzate;
secondo quanto previsto dal D.M. 30 giugno 2012, n. 644, art. 3, comma 2, lett. ii), la commissione di affidamento si applica "sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto", e per il periodo in cui la stessa somma è messa a disposizione del cliente;
- per quanto riguarda invece gli sconfinamenti, è stabilito che gli unici oneri prevedibili a carico del cliente sono una commissione di istruttoria veloce (CIV) e il tasso d'interesse debitore (art. 4, comma 1, lett. a) e lett. b), D.M. CICR n. 644 del 2012); la CIV è applicabile sia a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento, sia a fronte di addebiti che accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente (se determinano la necessità di una nuova istruttoria), sempre che vi sia uno sconfinamento sul saldo disponibile di fine giornata;
è altresì stabilito che la commissione di istruttoria veloce sia determinata nel contratto in misura fissa, espressa in valore assoluto (id est non in percentuale), commisurata ai costi, che possono considerarsi il limite intrinseco, se non la misura, dell'importo richiedibile a tale titolo (D.M. n. 644 del 2012, art. 4, comma 2);
- tale disciplina è dichiarata applicabile ai contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso alla data dell'1/7/2012, contratti che conseguentemente devono essere adeguati, ai sensi dell'art. 118 TUB, entro l'1/10/2012 con l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni dell'art. 117bis TUB. (cfr. Cass. Civ., sez. I,
22.06.2016, n.12965).
Per quanto sopra, come analiticamente riportato dal CTU, in ossequio alle indicazioni specificate ed ai principi appena esposti nonché applicando le pattuizioni contrattuali ed i tassi legali in loro mancanza, si evidenzia che sulla base dei ricalcoli eseguiti, l'ammontare del saldo del conto corrente n. 357428 alla data del 30.04.2020 è pari ad € 235.269,00. Tale importo risulta dalla somma tra il saldo risultante dall'estratto conto al 30.04.2020 di € 682,00 e il saldo delle rettifiche effettuate dal perito di € 234.587,00. L'ammontare del saldo di conto corrente n. 3365398 alla data del 30.04.2020 è invece pari ad € 46.134,00, dato dalla somma tra il saldo risultante dall'estratto conto al 30.04.2020 di € 123,00 e il saldo delle rettifiche effettuate dal perito di € 46.011,00. Tali risultati non sono contestati dalle parti e devono quindi essere recepiti in questa sede.
Il c.t.u. ha inoltre individuato tutte le rimesse solutorie (tabella 3) effettuate sul solo conto n. 357428; e, sulla scorta del mandato che imponeva di individuare le rimesse precedenti il decennio antecedente la notificazione della citazione, ha specificato che ai saldi di cui sopra vanno detratti gli importi indicati nella tabella 1 al 18.10.2009.
Tuttavia, il primo atto interruttivo deve individuarsi (e si tratta di eccezione rilevabile d'ufficio anche se evidenziata dall'attrice solo dopo il deposito della c.t.u.: C. 9810/2023) nella domanda di mediazione menzionata nel verbale del
15.11.2018 (doc. 5 attrice), la cui regolare notificazione è attestata dal mediatore;
non essendo indicata la data di comunicazione della domanda, e non prevedendo l'art. 8 d.lgs. 28/2010, nel testo all'epoca vigente, alcun termine dilatorio tra la comunicazione e l'incontro, deve ritenersi che la domanda sia pervenuta alla Banca il giorno precedente.
Pertanto, vanno detratti gli importi indicati nella tabella 1 non al 18.10.2009 ma al
14.11.2008, pari ad € 117.278, ed il saldo del conto n. 354728 ammonta ad €
234.587 - 117.278 = 117.309 a credito del correntista;
mentre quello del conto n.
3365398 ad € 46.011 a credito del correntista.
Nessun danno risarcibile va infine riconosciuto alla società attrice per la segnalazione della stessa presso le banche dati pubbliche;
ed infatti, non vi è alcuna specifica allegazione a sostegno della domanda, mancando la prova da parte dell'attrice ad es. di una eventuale diminuzione del volume d'affari e l'entità della stessa;
parimenti non provato è l'asserito danno per l'errata segnalazione (come ad es. l'eventuale diniego di accesso al credito formulato da altri istituti di credito in ragione della segnalazione pregiudizievole).
Le spese si compensano per 1/5 stante la soccombenza attorea sulla sola domanda risarcitoria e quella della sulla domanda di accertamento del saldo. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
- accerta che al 30.4.2020 il saldo del conto n. 354728 ammontava ad € 117.309 a credito del correntista;
- accerta che al 30.4.2020 il saldo del conto n. 3365398 ammontava ad € 46.011 a credito del correntista;
- rigetta per il resto le domande attoree;
- condanna a rifondere a 4/5 delle spese di lite, liquidati in € CP_1 Parte_1
11.200 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%, € 759 per c.u., distratte a favore del difensore, compensando il restante quinto;
- pone le spese di c.t.u. a carico di CP_1
Ragusa, 09/06/2025. Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 4235 2019
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. CASSI' DANIELE;
P.IVA_1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. ROMEO CHRISTIAN e Controparte_1 P.IVA_2
TOFFOLETTO ALBERTO;
convenuto avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 18.10.2019 la società attrice Parte_1
ha convenuto censurando talune irregolarità in relazione a due Controparte_1
distinti rapporti di conto corrente ordinario intrattenuti con l'istituto di credito, ossia il c/c n. 357428 (già c/c n. 93858, già n. 410.5639.23) e il c/c n. CP_2
3365398 (già n. 79782). Controparte_3
In particolare, l'attrice contestava la mancata pattuizione delle condizioni economiche, l'indebita applicazione di interessi ultralegali, anatocistici, spese e commissioni di massimo scoperto, nonché l'illegittima applicazione del c.d. sistema delle valute;
chiedendo la ripetizione ex art. 2033 c.c. degli addebiti ritenuti illegittimi ed il risarcimento del danno per l'illegittima segnalazione pregiudizievole presso le banche dati pubbliche.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva in via pregiudiziale Controparte_1
l'incompetenza del Tribunale di Ragusa in favore del Tribunale di Milano nonché, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda attorea essendo il conto corrente ancora in essere e la prescrizione di tutte le rimesse di natura solutoria.
Nel merito la banca convenuta contestava comunque tutte le pretese e censure avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, rilevando innanzitutto le carenze documentali dell'attrice e l'inconsistenza della perizia di parte. In via subordinata, la convenuta chiedeva di compensare quanto eventualmente risultante a credito di parte attrice con il credito di Controparte_1
All'esito della prima udienza del 4.02.2020 l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito non veniva ritenuta prima facie provvista di fondamento;
venivano pertanto concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti.
Nella fase istruttoria veniva disposta C.T.U. contabile volta a verificare la corretta determinazione dei saldi dei richiamati rapporti, previa ricognizione della documentazione negoziale e contabile in atti e alla luce dei rilievi formulati dalla società attrice in punto di invalidità (per indeterminatezza, difetto di causa, illiceità, etc.) delle intercorse pattuizioni e dell'eccezione di prescrizione delle cc.dd. rimesse solutorie. Il C.T.U. procedeva alla redazione della relazione conclusiva anche valutando le osservazioni rassegnate dai tecnici delle parti in causa.
Successivamente la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione.
***
Deve preliminarmente ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Ragusa sollevata da parte convenuta, la quale ha rilevato la presenza di pattuizioni sul foro competente in caso di controversie, riportate in due contratti di apertura di credito stipulati in data 15.03.2011 per entrambi i rapporti di conto corrente accesi dall'attrice.
L'eccezione si fonda quindi esclusivamente su una clausola elettiva di foro convenzionale inserita non già nei contratti da cui sono scaturiti i rapporti dedotti in giudizio dall'attore, ma in diversi contratti di apertura di credito, che quindi non hanno rilevanza a questi fini nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare parte convenuta eccepisce l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito dell'attrice in relazione ai conti correnti n.
357428 e n. 3365398, ciò in quanto un pagamento ripetibile si configurerebbe solo alle seguenti condizioni: il conto corrente sia stato chiuso e la banca abbia esatto il saldo finale dal correntista;
diversamente non sarebbe ancora attuale il diritto del correntista di ripetere somme eventualmente versate in eccesso.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria” (C. 4214/2024, C.
11056/2024). Nel caso di specie, tuttavia, l'attrice non ha chiesto la restituzione di specifiche rimesse solutorie, ma la rideterminazione del saldo dei conti e la domanda di condanna non ha ad oggetto i pagamenti effettuati, ma gli “illegittimi addebiti effettuati dalla banca”: pertanto, in ogni caso la domanda di ripetizione non può essere accolta non avendo a specifico oggetto alcun pagamento indebito;
e l'eventuale rideterminazione del saldo in senso positivo per l'attrice, che dovesse risultare a credito, le consentirà di fare uso di tale saldo rideterminato.
Prima di addivenire all'analisi del merito delle questioni prospettate dall'attrice occorre effettuare una premessa sistematica in ordine alla disciplina dell'onere della prova in tema di ripetizione di indebito/accertamento negativo. Al riguardo secondo giurisprudenza pacifica, spetta all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del
14/05/2012).
Nello specifico occorre determinare se l'attore debba produrre gli estratti conto analitici trimestrali del rapporto ed il contratto che documenta le condizioni economiche applicate al rapporto medesimo.
Con riferimento agli estratti conto, secondo l'indirizzo costante della Suprema
Corte di Cassazione il correntista che "agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito [e parimenti per la rideterminazione del saldo] è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione"
(cfr. Cass. Civ. n. 30822/2018, vedi anche Cass. Civ. n. 11543/2019, Cass. Civ. n.
9201/2015; Cass. Civ. n. 20693/2016; Cass. Civ. n. 24948/2017).
Tutto ciò sopra premesso, occorre verificare se nella fattispecie l'attrice abbia adempiuto all'onere della prova a cui era tenuta.
Orbene, parte attrice ha prodotto agli atti gli estratti conto, capitali e scalari relativi al rapporto di conto corrente n. 357428 dal IV trimestre 1992 al III trimestre 2018, nonché del rapporto n. 3365398 dal III trimestre 2001 al III trimestre 2018. In merito al c/c n. 357428 ancorché la documentazione sia carente o mancante per il periodo 01/08/1994 – 31/08/1994, tale breve arco temporale è stato ugualmente preso in considerazione dal c.t.u. tramite ricostruzione dagli estratti conto scalari del trimestre di riferimento, e le parti nulla hanno eccepito sul punto. Medesime considerazioni valgono per l'estratto conto relativo al I trimestre 2010 del conto corrente n. 3365398.
L'attrice ha altresì sostenuto di aver inviato alla banca, con pec del 5.10.2018, istanza di chiusura dei rapporti di conto corrente n. 357428 e n. 3365398 precisando che i saldi degli stessi erano positivi. Detta circostanza è stata contestata dalla convenuta;
inoltre, in seguito alla produzione da parte della CP_4
stessa attrice degli estratti conto relativi ai rapporti nel periodo dal 2018 al
30.04.2020 è stato possibile verificare che quest'ultima ha continuato a dare attuazione ad entrambi i rapporti effettuando operazioni quantomeno sino al 2020, con conseguente irrilevanza delle predette comunicazioni di risoluzione dei rapporti in quanto revocate per facta concludentia dalla stessa società attrice.
Ciò posto, spetta alla banca dare prova dell'esistenza dei contratti onde paralizzare la pretesa di parte attrice e così dare prova della esistenza di una valida causa debendi a giustificazione dei pagamenti di cui si chiede la ripetizione.
A fronte di ciò, la ha prodotto solo alcuni dei contratti relativi ai conti CP_4
correnti rinumerati in ultimo con i n.ri 357428 e 3365398. In particolare, per quanto riguarda il rapporto di conto corrente ordinario n. 357428, risultano prodotte in atti le lettere di contratto del 15.09.1992 e del 15.03.2011, manca invece il contratto iniziale di accensione del conto corrente con la relativa disciplina delle condizioni economiche;
in merito al secondo rapporto di conto corrente ordinario n. 3365398 sono state prodotte in giudizio le lettere di contratto del 25.06.2001 e del 15.03.2011, anche in questo caso manca il contratto iniziale del conto corrente.
Ciò posto, deve ritenersi che le rideterminazioni dei rapporti di dare e avere fra le parti dovranno essere operate tenendo conto dei superiori principi sull'onere della prova partendo dai primi estratti conto continui ed epurando i costi applicati ai rapporti per i quali la banca non ha prodotto i contratti a fronte della contestazione di inesistenza degli stessi mossa dall'attrice; tenendo conto, viceversa e salvo nullità, delle condizioni economiche contrattuali ove risultino regolarmente versati in atti i relativi contratti. Nel rideterminare il rapporto dare/avere fra le parti appare condivisibile accogliere le determinazioni delle poste contabili riportate dal C.T.U. all'esito dell'espletata consulenza depositata in data 4.03.2021.
Nello specifico entrambi i rapporti di conto corrente risultano accesi in data non precisata (c/c n. 357428 anteriormente al 17.09.1992 e c/c n. 3365398 anteriormente al 25.06.2001) e risultano in essere quantomeno sino alla data del
30.04.2020 (in cui erano ancora operativi) con rispettivi saldi di € 681,81 e di €
122,53. Agli atti risultano altresì accordate nel corso del tempo alla correntista varie aperture di credito.
Quanto all'anatocismo, le clausole anatocistiche sono nulle ex art. 1418, comma 1,
c.c., in quanto contrastanti con l'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. Sez. Un. 21095/2004).
Ciò vale con riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore della delibera
CICR di cui all'art. 120, comma 2, d.lgs. 385/1993 (cioè il 22.4.2000). Infatti, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima la norma transitoria (contenuta nel d.lgs. 342/1999), secondo la quale le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui all'art. 120, comma 2, d.lgs. 385/1993 (c.d.
TUB), sono da considerarsi valide ed efficaci fino a tale data (cfr. Corte Cost.
425/2000).
Com'è stato chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite, dalla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori non discende l'applicazione di una capitalizzazione annuale, ma gli interessi a debito devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (cfr. Cass. Sez. Un.
24418/2010: “dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art. 1283 osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale e perché nemmeno potrebbe essere ipotizzato come esistente, un uso, anche non normativo, di capitalizzazione con quella cadenza”; nello stesso senso, Cass. 20172/2013 e 602/2013).
l'art. 120, comma 2 TUB, introdotto dall'art. 25, comma 3 del d.lgs. 342/1999, ha demandato al CICR la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (precisando che va assicurata in ogni caso nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori).
Conseguentemente, con delibera del 9/2/2000 (cfr. art. 2, comma 2) il CICR ha stabilito che nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Dunque, per il periodo successivo all'1/7/2000 (data di entrata in vigore della nuova disciplina), l'anatocismo bancario deve essere considerato legittimo se viene prevista in contratto la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.
Con la legge di stabilità 2014 (l. n. 147/2013, comma 629) è stato riscritto l'art. 120, comma 2, T.U.B.. In particolare, l'art. 1, comma 629, ha stabilito quanto segue:
“All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”.
L'intervento normativo, tuttavia, invece di sopire il dibattito sull'anatocismo bancario, ha generato un duplice filone interpretativo: secondo una prima tesi la norma avrebbe introdotto dei principi delegando alla normazione secondaria del
CICR la disciplina di dettaglio dunque l'operatività del precetto;
secondo altra tesi, la norma, come riformulata, introduceva il definitivo divieto di anatocismo bancario in ogni sua forma e la sua operatività prescinde dall'intervento del CICR.
Si ritiene qui di condividere la tesi dell'immediata precettività della disposizione.
In tal senso militano:
- i lavori preparatori della L. n. 147 del 2013 ove a pag. 28 del Dossier di documentazione Servizio Studi si legge testualmente che: “(…) la nuova formulazione mira a introdurre il divieto di anatocismo nell'ordinamento bancario, ossia impedire che gli interessi periodicamente capitalizzati producano interessi ulteriori, i quali, nelle successive operazioni di capitalizzazione, andranno calcolati esclusivamente sulla quota capitale";
- il regime di entrata in vigore della riforma è regolato dalla L. n. 147 del 2013 ove al comma 749 dell'art. 1 prevede che: "La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014", con valenza anche per il comma 629 di detto art. 1, ovverosia per la norma novellante l'art. 120 T.U.B”;
- a fronte del tenore letterale dell'art. 120 T.U.B. circa il divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente, al CICR residuerebbe una discrezionalità amministrativa solo per quanto riguarda "le modalità di calcolo degli interessi semplici" (cfr. ABF
Milano, decisione n. 7854 del 08 ottobre 2015), ovvero per quanto riguarda le operazioni diverse da quelle in conto corrente (cfr. ABF Milano, decisione n. 7854 del 08 ottobre 2015), non anche per posticipare l'entrata in vigore del divieto sancito per il conto corrente in una norma sovraordinata e con una espressa disposizione per l'entrata in vigore (cfr. ABF Milano, decisione n. 7854 del 08 ottobre 2015);
- dall'applicazione dell'art. 161, comma 5, T.U.B. non può ricavarsi, quale effetto, la posticipazione dell'entrata in vigore della L. n. 147 del 2013. Invero, la norma in commento disciplina l'ultrattività delle "disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite" dal T.U.B., senza che ciò possa tradursi in una deroga alle norme (peraltro di rango primario) circa l'entrata in vigore delle (differenti e successive) novelle al T.U.B., tanto meno ove quest'ultime prevedano espressamente norme sull'entrata in vigore (come l'art. 1, comma 749, della L. n. 147 del 2013). Non è un caso che l'art. 2, comma 2, del
D.Lgs. n. 72 del 2015 esprima un espresso rinvio all'art. 161, comma 5, T.U.B., che mira a "fare salvo": tale dato è indicativo di come un'ultrattività di quest'ultima disposizione debba essere espressamente sancita, come viceversa non rinvenibile nel comma 629 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013 (cfr. ABF Milano, decisione n.
7854 del 08 ottobre 2015);
- la tesi sull'immediata applicabilità del divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente per il periodo successivo al 01/01/2014, del resto, meglio garantirebbe il rispetto del principio di gerarchia delle fonti del diritto: ed infatti, tale orientamento determina la prevalenza dell'art. 120 T.U.B., come novellato dalla L. n. 147 del
2013, rispetto alla disciplina sottordinata della del. CICR del 9 febbraio 2000 e limitatamente ai rapporti di conto corrente (Trib. Bergamo Sez. III, Sent.,
13/11/2019);
- infine, il venir meno della disposizione che consentiva l'anatocismo alle specifiche condizioni indicate dal CICR (ossia l'art. 120 t.u.b. nel testo vigente prima della modifica in esame) comporta la immediata riespansione del divieto generale di cui all'art. 1283 c.c.
Successivamente, con delibera del 3/8/2016 il CICR ha stabilito che:
- nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine dell'apporto per cui sono dovuti (art. 3, comma 3);
- gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora
(art. 3, comma 1) e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
- per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (art. 4, comma 4); nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili (art. 4, comma 7) e il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo (art. 4, comma 5).
Dunque, per il periodo successivo all'1/10/2016 (data di entrata in vigore della nuova disciplina), l'anatocismo bancario deve essere considerato legittimo se vi è
l'autorizzazione preventiva revocabile liberamente.
La commissione di massimo scoperto, rilevata e percepita trimestralmente sull'ammontare massimo dell'utilizzo nel periodo, quando esso sia durato un minimo di tempo e calcolata sul picco più elevato della somma prelevata dal cliente in certo arco temporale, deve ritenersi dotata di un fondamento causale, tale da escluderne la nullità, da identificarsi nella remunerazione del maggior rischio della banca di recupero del credito, derivante dall'incremento dell'esposizione debitoria del cliente nel periodo, o comunque del maggior costo sostenuto dalla banca per far fronte alle eventuali richieste di denaro improvvise e ulteriori rispetto alla media di utilizzazione del finanziamento (cfr. Cass. Civ. n. 12965/2016; Cass.
Civ., n. 870/2006). Con l'entrata in vigore del d.l. 185/2008 (convertito con modificazioni dalla legge
2/2009), è stato disposto all'art. 2bis che “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento”. Con la stessa disposizione è stato previsto l'obbligo per le banche di adeguare i contratti in corso entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (cioè entro 150 giorni dal 29/01/2009).
Con l'intervento del legislatore del 2009 si è dunque stabilito che:
1) è legittima la commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi;
2) vanno introdotte alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza di un saldo a debito - su un conto affidato - per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni);
3) sono nulle le (sole) clausole contrattuali stipulate in violazione delle suddette limitazioni.
Pertanto, può dirsi che la norma, pure omettendo ogni definizione più puntuale della CMS, abbia effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa (cfr. Cass. Civ., sez. I, 22.06.2016, n.12965).
Con il d.l. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge 214/2011), è stato introdotto nel TUB l'art. 117bis, poi modificato con il d.l. n. 29/2012 (convertito con modificazioni dalla legge 62/2012). Nella formulazione dell'art. 117bis TUB attualmente vigente, al primo comma vengono tipizzate le commissioni di affidamento (CA) per l'apertura di credito in conto corrente;
al comma 2 sono disciplinate le commissioni applicabili in caso di sconfinamento;
il comma 3 prevede la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi e non conformi a quelli indicati nei primi due.
Pertanto:
- i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri per il cliente, da un lato, una commissione omnicomprensiva (ma inferiore allo 0,5 per cento per trimestre), "calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento", dall'altro, un tasso di interesse debitore sulle somme utilizzate;
secondo quanto previsto dal D.M. 30 giugno 2012, n. 644, art. 3, comma 2, lett. ii), la commissione di affidamento si applica "sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto", e per il periodo in cui la stessa somma è messa a disposizione del cliente;
- per quanto riguarda invece gli sconfinamenti, è stabilito che gli unici oneri prevedibili a carico del cliente sono una commissione di istruttoria veloce (CIV) e il tasso d'interesse debitore (art. 4, comma 1, lett. a) e lett. b), D.M. CICR n. 644 del 2012); la CIV è applicabile sia a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento, sia a fronte di addebiti che accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente (se determinano la necessità di una nuova istruttoria), sempre che vi sia uno sconfinamento sul saldo disponibile di fine giornata;
è altresì stabilito che la commissione di istruttoria veloce sia determinata nel contratto in misura fissa, espressa in valore assoluto (id est non in percentuale), commisurata ai costi, che possono considerarsi il limite intrinseco, se non la misura, dell'importo richiedibile a tale titolo (D.M. n. 644 del 2012, art. 4, comma 2);
- tale disciplina è dichiarata applicabile ai contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso alla data dell'1/7/2012, contratti che conseguentemente devono essere adeguati, ai sensi dell'art. 118 TUB, entro l'1/10/2012 con l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni dell'art. 117bis TUB. (cfr. Cass. Civ., sez. I,
22.06.2016, n.12965).
Per quanto sopra, come analiticamente riportato dal CTU, in ossequio alle indicazioni specificate ed ai principi appena esposti nonché applicando le pattuizioni contrattuali ed i tassi legali in loro mancanza, si evidenzia che sulla base dei ricalcoli eseguiti, l'ammontare del saldo del conto corrente n. 357428 alla data del 30.04.2020 è pari ad € 235.269,00. Tale importo risulta dalla somma tra il saldo risultante dall'estratto conto al 30.04.2020 di € 682,00 e il saldo delle rettifiche effettuate dal perito di € 234.587,00. L'ammontare del saldo di conto corrente n. 3365398 alla data del 30.04.2020 è invece pari ad € 46.134,00, dato dalla somma tra il saldo risultante dall'estratto conto al 30.04.2020 di € 123,00 e il saldo delle rettifiche effettuate dal perito di € 46.011,00. Tali risultati non sono contestati dalle parti e devono quindi essere recepiti in questa sede.
Il c.t.u. ha inoltre individuato tutte le rimesse solutorie (tabella 3) effettuate sul solo conto n. 357428; e, sulla scorta del mandato che imponeva di individuare le rimesse precedenti il decennio antecedente la notificazione della citazione, ha specificato che ai saldi di cui sopra vanno detratti gli importi indicati nella tabella 1 al 18.10.2009.
Tuttavia, il primo atto interruttivo deve individuarsi (e si tratta di eccezione rilevabile d'ufficio anche se evidenziata dall'attrice solo dopo il deposito della c.t.u.: C. 9810/2023) nella domanda di mediazione menzionata nel verbale del
15.11.2018 (doc. 5 attrice), la cui regolare notificazione è attestata dal mediatore;
non essendo indicata la data di comunicazione della domanda, e non prevedendo l'art. 8 d.lgs. 28/2010, nel testo all'epoca vigente, alcun termine dilatorio tra la comunicazione e l'incontro, deve ritenersi che la domanda sia pervenuta alla Banca il giorno precedente.
Pertanto, vanno detratti gli importi indicati nella tabella 1 non al 18.10.2009 ma al
14.11.2008, pari ad € 117.278, ed il saldo del conto n. 354728 ammonta ad €
234.587 - 117.278 = 117.309 a credito del correntista;
mentre quello del conto n.
3365398 ad € 46.011 a credito del correntista.
Nessun danno risarcibile va infine riconosciuto alla società attrice per la segnalazione della stessa presso le banche dati pubbliche;
ed infatti, non vi è alcuna specifica allegazione a sostegno della domanda, mancando la prova da parte dell'attrice ad es. di una eventuale diminuzione del volume d'affari e l'entità della stessa;
parimenti non provato è l'asserito danno per l'errata segnalazione (come ad es. l'eventuale diniego di accesso al credito formulato da altri istituti di credito in ragione della segnalazione pregiudizievole).
Le spese si compensano per 1/5 stante la soccombenza attorea sulla sola domanda risarcitoria e quella della sulla domanda di accertamento del saldo. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
- accerta che al 30.4.2020 il saldo del conto n. 354728 ammontava ad € 117.309 a credito del correntista;
- accerta che al 30.4.2020 il saldo del conto n. 3365398 ammontava ad € 46.011 a credito del correntista;
- rigetta per il resto le domande attoree;
- condanna a rifondere a 4/5 delle spese di lite, liquidati in € CP_1 Parte_1
11.200 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%, € 759 per c.u., distratte a favore del difensore, compensando il restante quinto;
- pone le spese di c.t.u. a carico di CP_1
Ragusa, 09/06/2025. Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)