Articolo 4 della Legge 9 gennaio 1951, n. 10
Articolo 3Articolo 5
Versione
7 febbraio 1951
>
Versione
10 novembre 1981
Art. 4.
L'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione e' sorto il rapporto o si e' verificato il fatto che da' luogo alla richiesta di indennizzo, compie la istruttoria relativa alla richiesta medesima avvalendosi, per la valutazione dei beni, servizi o danni, dell'opera dell'Ufficio tecnico erariale. ((1)) All'accertamento delle condizioni indicate nell'art. 1, alla determinazione della misura dell'indennizzo secondo equita' ed in base ai criteri indicati nell'art. 2, nonche' alla liquidazione ed al pagamento degli indennizzi stessi, provvedera':
entro i limiti di due milioni per ciascuna delle ipotesi contenute nelle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1 ed entro il limite di 500.000 lire, per le ipotesi contenute nella lettera e), l'Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione si e' verificato il fatto salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo; oltre questi limiti, il Ministro per il tesoro, che dovra' sentire il parere del Comitato di cui all'art. 7. ((1)) I limiti di cui al presente articolo, per quanto riguarda i danni derivanti da requisizioni e occupazioni alleate, si riferiscono al complesso delle istanze avanzate da ciascuna ditta o persona, indipendentemente dalle localita' in cui si sono verificati i fatti che danno luogo alle richieste d'indennizzo, e pertanto tali richieste dovranno essere esaminate e definite tenendo conto del valore complessivo delle stesse per ciascun richiedente.
---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 22 ottobre 1981, n. 593 ha disposto (con l'art. 11) che "il Ministro del tesoro, con decreto da adottare di concerto con il Ministro delle finanze, puo' disporre che, in deroga agli articoli 6 e 9, primo comma, del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517 , all' articolo 4, primo e secondo comma, della legge 9 gennaio 1951, n. 10 , nonche' agli articoli 15 , 16 , 17 , 30 e 31, della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e successive modificazioni, la trattazione e la definizione delle residue domande o denunce, per le quali non sia stato adottato alcun provvedimento decisorio o non sia intervenuta la decadenza di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, sia devoluta da una ad altra intendenza di finanza, tenuto conto dei carichi di lavoro pendenti, del personale disponibile e dei criteri di vicinorieta."
Entrata in vigore il 10 novembre 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente