Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/06/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.2377/2022 R.G. avente ad oggetto “responsabilità professionale”
e vertente
T R A
e , rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Di Loreto, Parte_1 Parte_2
giusta mandato in atti.
ATTORI
E
avv. , rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Rita Palumbo, giusta mandato in CP CP_2
atti.
CONVENUTO
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Caiaffa, giusta Controparte_3
mandato in atti.
CHIAMATA IN CAUSA
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 19.3.2025, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adivano questo Tribunale, esponendo: che il curatore della eredità giacente di , Persona_1
deceduto ab intestato a il 30.4.2017, dopo aver individuato quale erede del de Controparte_4
cuius , aveva chiesto al Tribunale di Torre AN che le fosse assegnato un Parte_1 termine per l'eventuale accettazione dell'eredità; che la , ricevuta la notifica del ricorso, aveva Pt_1 informato il fratello , il quale si era rivolto all'avv. perché li assistesse Parte_2 Persona_2 nella procedura;
che l'avv. con PEC del 17.3.2019, aveva notiziato il curatore dell'eredità CP
giacente avv. che aveva un fratello e le aveva chiesto di far Persona_3 Parte_1
rinviare la causa, onde consentire a entrambi i NI di formalizzare l'eventuale Pt_1 accettazione dell'eredità, una volta acquisito il certificato storico di famiglia, già richiesto presso i rispettivi uffici anagrafe;
che il curatore dell'eredità giacente, comparso in udienza davanti al
Tribunale di Torre AN il 25.3.2019, aveva rappresentato la situazione al giudice, il quale aveva assegnato ai NI termine sino al 17.6.2019 per l'accettazione o meno dell'eredità Pt_1
e rinviato il procedimento all'udienza del 24.6.2019; che, ricevuta la notifica del verbale di udienza,
i NI avevano comunicato all'avv. l'intenzione di accettare l'attivo ereditario in Pt_1 CP
denaro e gli avevano formalizzato per iscritto il mandato già conferito verbalmente, affinchè si costituisse nel relativo procedimento;
che l'avv. invece di consigliare ai suoi assistititi di CP accettare l'eredità con beneficio d'inventario, rappresentava loro l'opportunità di attendere la redazione dell'inventario, per accertarsi che l'eredità non fosse dannosa;
che il 24.6.2019 l'avv. si era recato, unitamente ai NI , presso il Tribunale di Torre AN per CP Pt_1 partecipare all'udienza, rinviata d'ufficio al 25.9.2019; che alla successiva udienza del 25.9.2019 il giudice delle successioni, rilevato che all'udienza del 25.3.2019 era stato assegnato ai NI
termine sino al 17.6.2019 per accettare o meno l'eredità, considerato che il verbale di Pt_1 assegnazione del termine era stato regolarmente notificato ai chiamati all'eredità, ricordato il principio di diritto secondo cui il chiamato non in possesso dei beni ereditari in caso di assegnazione di un termine può compiere l'inventario e ribadito che il termine assegnato era spirato, dichiarava chiusa la procedura;
che avverso tale provvedimento l'avv. aveva proposto reclamo, rigettato CP
dal Tribunale con provvedimento del 2.2.2021, contenente anche la condanna dei NI al Pt_1 rimborso delle spese processuali ed al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art, 13, comma 1 quater, dpr115/2002; che, ritenendo di essere stati malconsigliati dall'avv. i CP
NI lo avevano costituito in mora ed avevano appreso che il medesimo era assicurato per Pt_1
la responsabilità professionale da ma la compagnia aveva negato il chiesto Controparte_5
risarcimento, assumendo che il mandato fosse stato conferito al legale successivamente alla scadenza del termine di accettazione dell'eredità; che il danno dagli stessi subito era pari all'ammontare dell'attivo in denaro (di euro 73.266,77) dell'eredità, da cui dovevano detrarsi le passività
(ammontanti ad euro 4.601,21) della medesima eredità, oltre alle spese legali sostenute a seguito del rigetto del reclamo.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano al Tribunale di condannare l'avv. previo CP
accertamento della sua responsabilità professionale, al risarcimento del danno, da liquidarsi in euro
70.698,76, oltre all' ulteriore contributo unificato, interessi legali e spese processuali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'avv. il quale eccepiva: che i danni CP
lamentati dai ricorrenti non erano da ascriversi a sua responsabilità professionale, derivando piuttosto dal negligente comportamento del curatore dell'eredità giacente, il quale aveva tardato ad eseguire il primo atto del suo ufficio, cioè la redazione dell'inventario; che il caso sottoposto alla sua attenzione dai NI comportava la soluzione di questioni giuridiche di particolare complessità, tali Pt_1 da comportare la responsabilità dell'avvocato soltanto nell'ipotesi di colpa grave;
che i NI
avevano escluso la possibilità di accettare l'eredità prima della redazione dell'inventario ed Pt_1
il difensore non era tenuto a svolgere attività di persuasione al compimento di un atto, trattandosi di attività ulteriore rispetto all'assolvimento dell'obbligo informativo;
che l'ammontare del chiesto risarcimento era esagerato, dovendo al più il giudice adito liquidarlo secondo equità; che aveva stipulato il 17.5.2022 con polizza professionale n. 1/2383/122/179430850, per Controparte_6
cui aveva interesse a chiamare in causa la compagnia di assicurazioni, per essere dalla stessa manlevata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice.
L'avv. previa autorizzazione giudiziale, con atto notificato il 19.12.2022, chiamava in causa CP
che, costituitasi in giudizio, eccepiva: che il mandato alle liti era Controparte_3 stato conferito dai NI all'avv. quando era già spirato il termine per Pt_1 CP
l'accettazione dell'eredità, per cui nessuna responsabilità poteva ascriversi al legale, a nulla rilevando che lo stesso avesse accompagnato i NI presso il Tribunale di Torre AN Pt_1 all'udienza del 24.6.2019, essendo anche quest'ultima data successiva allo spirare del termine;
che non vi era prova del danno lamentato;
che i NI avrebbero potuto accettare l'eredità Pt_1
autonomamente e ciò escludeva la loro responsabilità o comunque integrava un concorso di colpa tale da diminuire il risarcimento;
che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, bisognava considerare che il premio assicurativo dipendeva dagli introiti percepiti dall'avvocato nell'anno precedente, per cui se gli introiti dichiarati fossero stati inferiori a quelli effettivi l'indennizzo doveva essere proporzionalmente ridotto ex art. 1898 c.c.; che, inoltre, la polizza prevedeva una franchigia di euro 1.500,00.
Disposto il mutamento del rito, l'istruttore rigettava le richieste di prova orale formulate dalle parti e le invitava a precisare le conclusioni. Espletato tale adempimento, all'udienza del 12.3.2025 la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
La comunicazione via PEC inviata dall'avv. al curatore dell'eredità giacente il 17.3.2019 CP dimostra inequivocabilmente che i NI conferirono l'incarico professionale all'avv. Pt_1 in data antecedente a tale comunicazione (del seguente tenore:” In nome e per conto della CP sig.ra , nata a [...] il [...], cod. fisc…, residente in….facendo seguito Parte_1
a nostro colloquio telefonico, ti confermo che la predetta mia cliente ha un fratello, il dott.
[...]
, nato a [...] il [...], cod. fisc…., residente in…, anch'egli mio cliente. Entrambi i Parte_2 NI , appresa da Te la notizia dell'eredità giacente…hanno fatto richiesta presso i Pt_1
rispettivi uffici anagrafe dei Comuni di nascita del proprio certificato storico di famiglia che, come potrai ben comprendere, saranno disponibili non prima di 15/20 gg lavorativi. Sarà mia cura farteli avere non appena rilasciati. Per quanto su espresso, Ti chiedo di voler far rinviare la causa del
18.3.2019, innanzi al giudice delle successioni del Tribunale di Torre AN …ad altra udienza, al fine di formalizzare la eventuale istanza di accettazione a tutti e due i sigg.ri , aventi Pt_1 diritto..”), nella quale il legale precisava che entrambi i NI erano suoi “clienti”.
A nulla rileva che la procura alle liti sia stata conferita successivamente (il 2.9.2019), essendo quest'ultima necessaria solo per lo svolgimento di attività processuale, mentre ai fini della conclusione del contratto di patrocinio legale non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà delle forme (Cass. 2.8.2019, n. 20865).
Ciò posto, l'avv. appresa la notizia della notifica ai NI del provvedimento del CP Pt_1
Tribunale di Torre AN del 25.3.2019 che assegnava loro il termine del 17.6.2019 per dichiarare se accettassero o meno l'eredità di , avrebbe dovuto spiegare ai suoi Persona_1
clienti che il termine fissato dal giudice delle successioni era perentorio e che la sua inutile scadenza avrebbe comportato la perdita del diritto di accettare l'eredità.
Vero è che vi era l'esigenza pratica di conoscere l'inventario dell'eredità, che il curatore dell'eredità giacente non aveva ancora provveduto a redigere;
tuttavia, come chiarito dal Tribunale di Torre
AN, ai sensi dell'art. 488 c.c., il chiamato all'eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, quando gli sia assegnato un termine a norma dell'art. 481 c.c., deve entro detto termine compiere anche l'inventario, per cui l'avv. avrebbe dovuto consigliare ai NI di non CP Pt_1 aspettare che all'inventario procedesse il curatore dell'eredità giacente, ma di provvedere immediatamente e autonomamente a tale adempimento, in modo da poter subito dopo, nel rispetto del termine assegnato dal giudice, decidere se accettare o meno l'eredità. Del resto, che i NI non potessero indugiare in attesa dell'inventario del curatore Pt_1 dell'eredità giacente lo ha confermato il Tribunale di Torre AN nel decreto collegiale del
2.2.2021, ove è stato precisato che, data la perentorietà del termine di cui all'art. 481 c.c., i NI
, che avevano avuto contezza del termine loro assegnato nell'aprile 2019 (precisamente il Pt_1
19.4.2019 e il 27.4.2019 , avrebbero potuto beneficiare Parte_2 Parte_1 del lasso temporale esistente fino alla scadenza del 17.6.2019, per procedere all'accettazione pura e semplice dell'eredità di oppure procedere essi stessi alla redazione dell'inventario Persona_1
(per poi all'esito decidere se accettare o meno l'eredità).
E' quindi incontestabile la responsabilità dell'avv. che ha mal consigliato i suoi clienti, CP
lasciando loro intendere che potessero aspettare l'inventario del curatore dell'eredità giacente e nel frattempo rinviare il procedimento relativo all'actio interrogatoria (nella memoria del 2.9.2019 redatta in vista dell'udienza del 25.9.2019 l'avv. chiedeva al giudice delle successioni di ordinare al CP curatore dell'eredità giacente di redigere l'inventario e, all'esito, di assegnare un nuovo termine per l'accettazione dell'eredità).
Né può ritenersi che la prestazione professionale richiesta all'avv. implicasse la soluzione di CP
problemi tecnici di speciale difficoltà, essendo sufficiente consultare un qualsiasi codice commentato per appurare, da un lato, che il termine assegnato ex art. 481 cpc. è un termine di decadenza non prorogabile e, dall'altro, che l'art. 488 c.c. impone al chiamato non nel possesso dei beni ereditari, nel caso di assegnazione di un termine a norma dell'art. 481 c.c., di compiere entro lo stesso termine anche l'inventario, con la conseguenza per il chiamato di perdere il diritto di accettare se fa l'inventario, ma non la dichiarazione e di essere considerato erede puro e semplice, se fa la dichiarazione e non l'inventario.
Non vi è stato alcun concorso di colpa da parte dei NI , che hanno confidato nella Pt_1 competenza dell'avv. ed hanno seguito il suo consiglio professionale. CP
All'accertata responsabilità professionale dell'avv. consegue la condanna dello stesso al CP
risarcimento del danno, da liquidarsi tenendo conto: a) che dal verbale d'inventario dei beni dell'eredità di risulta un attivo in denaro di euro 73.266,00; b) che dal medesimo Persona_1 verbale d'inventario risultano passività per euro 4.601,21; c) che i NI sono stati Pt_1
condannati in sede di reclamo al rimborso delle spese processuali, liquidate in euro 1.700,00, oltre accessori di legge, ma non vi è prova che tale somma sia stata da loro già sborsata;
d) che, nel caso di accettazione dell'eredità, i NI avrebbero beneficiato dell'attivo ereditario depurato Pt_1 delle passività, ma avrebbero dovuto farsi carico del compenso del curatore dell'eredità giacente, liquidabile in non meno di euro 3.000,00 (inclusi gli accessori di legge). L'avv. va pertanto condannato al pagamento, in favore dei NI , della somma di CP Pt_1
euro (73266,00-4.601,21-3.000,00=) 65.664,70, oltre rivalutazione monetaria secondo indici istat
(essendo il debito risarcitorio un debito di valore) dalla data dell'evento lesivo (17.6.2019) fino alla data della presente sentenza ed interessi legali sulla predetta somma, rivalutata anno dopo anno, dalla data della domanda (23.3.2022) fino al soddisfo, oltre al rimborso delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
L'azione di garanzia spiegata dall'avv. nei confronti della compagnia di assicurazione è CP
fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, è pacifica l'esistenza ed operatività della polizza che garantisce l'avv. per i danni CP cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale;
è, tuttavia, prevista una franchigia di euro
1.500,00.
L'eccezione sollevata dalla compagnia di assicurazione con riferimento alla asserita modifica della fascia tariffaria in conseguenza della variazione dell'ammontare degli introiti non è provata e va quindi rigettata.
La compagnia di assicurazione, oltre a rivalere l'avv. di tutto quanto corrisposto ai NI CP
in conseguenza del presente giudizio (detratto soltanto l'importo di euro 1.500,00 dalla Pt_1 somma complessivamente pagata dall'avv. , deve rimborsargli le spese processuali, liquidate CP come in dispositivo. L'avv. non ha diritto alla rifusione delle spese di resistenza ex art. 1917, CP
comma 3, c.c. , per mancanza di espressa domanda (v. Cass. 16.2.2024, n. 4275).
Pqm
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 23.3.2022, da e nei confronti di avv. e sull'azione di Parte_1 Parte_2 CP CP_2 garanzia da quest'ultimo spiegata, con atto di chiamata in causa notificato il 19.12.2022, nei confronti di così provvede: Controparte_3
1) condanna avv. al pagamento, in favore dei NI , della somma di euro CP CP_2 Pt_1
65.664,70, oltre rivalutazione monetaria secondo indici istat dalla data del 17.6.2019 fino alla data della presente sentenza ed interessi legali sulla predetta somma, rivalutata anno dopo anno, dalla data del 23.3.2022 fino al soddisfo, oltre al rimborso delle spese processuali, liquidate in euro 400,00 per spese ed in euro 10.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge;
2) condanna a rivalere l'avv. di tutto quanto dal medesimo Controparte_3 CP pagato ai NI in conseguenza del presente giudizio, detratto soltanto l'importo di euro Pt_1
1.500,00, nonché a rimborsargli le spese processuali sostenute per la chiamata in causa, liquidate in euro 100,00 per spese ed in euro 7.100,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Lecce l'11.6.2025.
Il Giudice Unico