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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 13/02/2026, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1484/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2373/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo_1 Ricorrente_2 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12453/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 19/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190094656409000 IVA-ALTRO 2017
- INTIMAZIONE n. 07120249004088155000 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: riforma integrale della sentenza con vittoria di spese
Appellato: conferma della sentenza con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'AD emise nei confronti della sas Elettroambiente di Nominativo_1 l'intimazione di pagamento 071 2024 90040881 55, notificata il 28 gennaio 2024, limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120190094656409000 dell'importo di euro 3.139,21, atto che la società impugnò innanzi alla CGT di primo grado di Napoli con ricorso notificato all'AD, deducendo:
l'illegittimità per mancata regolare notifica degli atti presupposti;
la prescrizione delle sanzioni;
l'inesistenza dell'atto esattoriale impugnato e dell'attività del concessionario per scadenza del contratto d'appalto, violazione della delibera Autorita' Anticorruzione n. 576/21 (ANAC), mandato cessato;
l'irregolarità della notifica degli atti presupposti;
il calcolo degli interessi non comprensibile;
la violazione dell'orientamento della Corte di Cassazione n. 10481/18, 15554/17, 5554/17, 4516/12 e
8651/09;
l'illegittimità per mancata prova dell'esecutività dei ruoli esattoriali;
la decadenza dalla riscossione per intempestività dell'iscrizione nei ruoli.
Si costituì l'AD la quale chiese il rigetto del ricorso.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 12453 pronunciata all'udienza del 20.6.2024 e depositata il 19.8.2024 rigettò il ricorso condannando il ricorrente a pagare 500,00 euro per spese a favore della resistente AD.
La società contribuente ha appellato la decisione reiterando la richiesta di annullamento della intimazione in riferimento alla cartella n. 07120190094656409000 con vittoria delle spese da distrarre a favore del difensore.
L'AD si è costituita in giudizio ed ha così concluso:
rigetto dell' appello con condanna al pagamento delle spese e loro distrazione a favore del difensore;
qualora fossero ritenuta ammissibili le eccezioni riguardanti l'operato dell'ente impositore, rimettere la causa alla CGT di primo grado per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agenzia delle entrate.
Nella seduta del 12 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello può essere deciso accogliendo il motivo con il quale è stata dedotta la violazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 546/92.
L'articolo 14 c. 6 bis del decreto legislativo 546/92, che si applica ai giudizi introdotti, come questo, in data successiva al 4 gennaio 2024, prevede che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei confronti di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è proposto sempre nei riguardi di entrambi i soggetti.
Il legislatore ha introdotto una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario, cui fa seguito, nel caso di ricorso notificato soltanto al soggetto che ha emesso l'atto impugnato, ma lamentando anche il vizio di notificazione dell'atto presupposto, non la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma l'ordine da parte del giudice di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, ai sensi dell'articolo 102
c.p.c.
La stessa relazione illustrativa al D.Lgs. 220/2023 precisa che: “In attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), per deflazionare il contenzioso e garantire in ogni caso una maggiore effettività della tutela, viene introdotta una nuova ipotesi di litisconsorzio, mediante l'inserimento all'interno dell'articolo 14, di un nuovo comma 6-bis che stabilisce, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, la proposizione del gravame nei confronti di entrambi i soggetti. In tal modo si opera una concentrazione in un unico processo di una fattispecie che in passato ha generato una pluralità di giudizi paralleli, atteso che la
Cassazione ha sempre escluso in questa ipotesi l'obbligo di integrazione del contradditorio”.
Il contribuente ha eccepito vizi di notifica della cartella, che risulta emessa dalla direzione provinciale dell'agenzia delle entrate Napoli II, per cui il contraddittorio, come peraltro richiesto dalla stessa AD nelle controdeduzioni depositate in primo grado, andava integrato.
Pertanto, non essendo stato integrato il contraddittorio in primo grado, la causa va rimessa alla CGT di primo grado.
Le spese per il tipo di decisione, interlocutoria, vanno compensate.
P.Q.M.
rimette la causa alla CGT di primo grado.
Compensa le spese
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2373/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Nominativo_1 Ricorrente_2 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12453/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 19/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190094656409000 IVA-ALTRO 2017
- INTIMAZIONE n. 07120249004088155000 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: riforma integrale della sentenza con vittoria di spese
Appellato: conferma della sentenza con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'AD emise nei confronti della sas Elettroambiente di Nominativo_1 l'intimazione di pagamento 071 2024 90040881 55, notificata il 28 gennaio 2024, limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120190094656409000 dell'importo di euro 3.139,21, atto che la società impugnò innanzi alla CGT di primo grado di Napoli con ricorso notificato all'AD, deducendo:
l'illegittimità per mancata regolare notifica degli atti presupposti;
la prescrizione delle sanzioni;
l'inesistenza dell'atto esattoriale impugnato e dell'attività del concessionario per scadenza del contratto d'appalto, violazione della delibera Autorita' Anticorruzione n. 576/21 (ANAC), mandato cessato;
l'irregolarità della notifica degli atti presupposti;
il calcolo degli interessi non comprensibile;
la violazione dell'orientamento della Corte di Cassazione n. 10481/18, 15554/17, 5554/17, 4516/12 e
8651/09;
l'illegittimità per mancata prova dell'esecutività dei ruoli esattoriali;
la decadenza dalla riscossione per intempestività dell'iscrizione nei ruoli.
Si costituì l'AD la quale chiese il rigetto del ricorso.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 12453 pronunciata all'udienza del 20.6.2024 e depositata il 19.8.2024 rigettò il ricorso condannando il ricorrente a pagare 500,00 euro per spese a favore della resistente AD.
La società contribuente ha appellato la decisione reiterando la richiesta di annullamento della intimazione in riferimento alla cartella n. 07120190094656409000 con vittoria delle spese da distrarre a favore del difensore.
L'AD si è costituita in giudizio ed ha così concluso:
rigetto dell' appello con condanna al pagamento delle spese e loro distrazione a favore del difensore;
qualora fossero ritenuta ammissibili le eccezioni riguardanti l'operato dell'ente impositore, rimettere la causa alla CGT di primo grado per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agenzia delle entrate.
Nella seduta del 12 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello può essere deciso accogliendo il motivo con il quale è stata dedotta la violazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 546/92.
L'articolo 14 c. 6 bis del decreto legislativo 546/92, che si applica ai giudizi introdotti, come questo, in data successiva al 4 gennaio 2024, prevede che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei confronti di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è proposto sempre nei riguardi di entrambi i soggetti.
Il legislatore ha introdotto una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario, cui fa seguito, nel caso di ricorso notificato soltanto al soggetto che ha emesso l'atto impugnato, ma lamentando anche il vizio di notificazione dell'atto presupposto, non la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma l'ordine da parte del giudice di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, ai sensi dell'articolo 102
c.p.c.
La stessa relazione illustrativa al D.Lgs. 220/2023 precisa che: “In attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), per deflazionare il contenzioso e garantire in ogni caso una maggiore effettività della tutela, viene introdotta una nuova ipotesi di litisconsorzio, mediante l'inserimento all'interno dell'articolo 14, di un nuovo comma 6-bis che stabilisce, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, la proposizione del gravame nei confronti di entrambi i soggetti. In tal modo si opera una concentrazione in un unico processo di una fattispecie che in passato ha generato una pluralità di giudizi paralleli, atteso che la
Cassazione ha sempre escluso in questa ipotesi l'obbligo di integrazione del contradditorio”.
Il contribuente ha eccepito vizi di notifica della cartella, che risulta emessa dalla direzione provinciale dell'agenzia delle entrate Napoli II, per cui il contraddittorio, come peraltro richiesto dalla stessa AD nelle controdeduzioni depositate in primo grado, andava integrato.
Pertanto, non essendo stato integrato il contraddittorio in primo grado, la causa va rimessa alla CGT di primo grado.
Le spese per il tipo di decisione, interlocutoria, vanno compensate.
P.Q.M.
rimette la causa alla CGT di primo grado.
Compensa le spese