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4 novembre 1986
4 novembre 1986
Art. 14. 1. Al comma 1-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46 , le parole:
"articolo 41 del medesimo decreto-legge n. 648 del 1976 " sono sostituite dalle seguenti: "articolo 41-ter, primo comma, del medesimo decreto-legge n. 648 del 1976 ".
2. Il comma 1-octies dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46 , e' sostituito dal seguente:
"1-octies. La previsione dell' articolo 40, primo comma, lettera f), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730 , va intesa come riferita ad ogni e qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilita' riparata, ricostruita o costruita ovvero che si andra', comunque, a riparare, ricostruire o costruire sino alla data di validita' della predetta previsione".
Note all'art. 14, comma 2.
Il testo dell'art. 5, comma 1-octies, del medesimo D.L.
n. 791/1985 , sostituito con il testo introdotto dalla legge qui pubblicata, era il seguente:
"1-octies. La previsione dell'articolo 40, comma primo, lettera f) del decreto-legge 18 settembre. 1976, n. 648 convertito con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , va intesa come riferita ad ogni e qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilita' riparata, ricostruita o costruita ovvero che si andra', comunque, a riparare, ricostruire o costruire sino alla data di validita' della predetta previsione nell'ambito della zona terremotata, cosi' come delimitata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1976 e successive integrazioni". L'art. 40, primo comma, lettera e), del predetto D.L. n. 648/1986 , prevede:
"Fino alla data del 31 dicembre 1977 [termine piu' volte prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 1986, dall' art. 5, comma 1-quater, del D.L. n. 791/1985 si veda la nota all'art. 4, comma 1, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (omissis) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', nonche' in relazione all'attivita' di demolizione e sgombero delle macerie".
"articolo 41 del medesimo decreto-legge n. 648 del 1976 " sono sostituite dalle seguenti: "articolo 41-ter, primo comma, del medesimo decreto-legge n. 648 del 1976 ".
2. Il comma 1-octies dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46 , e' sostituito dal seguente:
"1-octies. La previsione dell' articolo 40, primo comma, lettera f), del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730 , va intesa come riferita ad ogni e qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilita' riparata, ricostruita o costruita ovvero che si andra', comunque, a riparare, ricostruire o costruire sino alla data di validita' della predetta previsione".
Note all'art. 14, comma 2.
Il testo dell'art. 5, comma 1-octies, del medesimo D.L.
n. 791/1985 , sostituito con il testo introdotto dalla legge qui pubblicata, era il seguente:
"1-octies. La previsione dell'articolo 40, comma primo, lettera f) del decreto-legge 18 settembre. 1976, n. 648 convertito con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , va intesa come riferita ad ogni e qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilita' riparata, ricostruita o costruita ovvero che si andra', comunque, a riparare, ricostruire o costruire sino alla data di validita' della predetta previsione nell'ambito della zona terremotata, cosi' come delimitata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1976 e successive integrazioni". L'art. 40, primo comma, lettera e), del predetto D.L. n. 648/1986 , prevede:
"Fino alla data del 31 dicembre 1977 [termine piu' volte prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 1986, dall' art. 5, comma 1-quater, del D.L. n. 791/1985 si veda la nota all'art. 4, comma 1, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (omissis) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', nonche' in relazione all'attivita' di demolizione e sgombero delle macerie".
Commentari • 4
- 1. Risoluzione del 02/07/1997 n. 150 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IIIMin. Finanze · 2 luglio 1997 · 4.2455854
[…] individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1976 e successive integrazioni, fino alla data di validita\' della predetta norma. La seconda norma di interpretazione e\' stata introdotta dall\'art. 14 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, il quale sopprime la delimitazione dell\'ambito territoriale di applicazione dell\'agevolazione.
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