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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/10/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 728/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SINISCALCHI ALESSIO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 08/04/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) La casa familiare, sita in Aprilia (LT), Via Carroceto n.122, ad oggi, di proprietà di entrambi i coniugi, verrà assegnata alla moglie. Il marito ha già provveduto ad allontanarsene ed a condurre in locazione altro immobile;
2) Il marito si impegna a trasferire il cinquanta percento del suddetto immobile sito in Aprilia (LT), Via Carroceto n.122, censito presso il catasto fabbricati del predetto comune al Foglio foglio 48, particella 224, sub 11, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, superficie catastale: totale mq. 191, totale escluse aree scoperte mq. 177, rendita catastale euro 755,32 (Via Carroceto n. 122 piano: S-T), in favore della moglie, la quale si impegna sin d'ora a provvedere al pagamento dell'intera rata di mutuo personalmente, esonerando il marito dal versamento della metà della suddetta rata, sino alla completa estinzione. Tale accordo è essenziale per la risoluzione della crisi coniugale. 3) Entrambi i coniugi contribuiranno alla educazione delle minori, seguendo gli orientamenti e le inclinazioni delle stesse. Sin d'ora di comune accordo, stabiliscono che le stesse trascorreranno i fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera con uno dei genitori, i quali si alterneranno di settimana in settimana. 4) Ad anni alterni, ove non sia possibile trascorrere uniti per il bene delle bambine i relativi periodi, le minori trascorreranno il Natale con la mamma, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio con il proprio padre, viceversa l'anno successivo. Così la Pasqua con uno dei genitori e la
Pasquetta con l'altro. Durante le vacanze estive, compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori, ogni anno le minori trascorreranno almeno 15 giorni con uno dei genitori ed analogo periodo con l'altro. Per quanto possibile e per il bene delle minori, i coniugi concorderanno ogni decisione ed ogni scelta che riguarda l'indirizzo scolastico, le attività sportive e ricreative delle stesse, sempre avendo cura di seguire le loro inclinazioni e le loro aspirazioni 6) Il marito corrisponderà alla moglie quale contributo al mantenimento di entrambe le figlie l'importo complessivo di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. A tale importo, andranno aggiunti euro
50,00 mensili, a titolo di contributo per le attività sportive delle due figlie, L'importo dovrà essere versato entro il quindicesimo giorno di ciascun mese a mezzo bonifico bancario. Oltre il contributo scolastico, che verrà diviso al 50% tra i genitori, le spese mediche straordinarie, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese per attività sportive e ricreative che dovranno essere previamente concordate e verranno divise in parti uguali tra i genitori.
Inoltre il marito rinuncerà al 50% dell'assegno unico che sarà, pertanto, di esclusiva competenza della moglie;
7) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro. 8) I ricorrenti prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento delle minori su entrambi i passaporti dei coniugi”.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in PALERMO (PA) il 09/07/2016,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 265, Parte II, Serie A, dell'anno 2016), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 08/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SINISCALCHI ALESSIO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 08/04/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) La casa familiare, sita in Aprilia (LT), Via Carroceto n.122, ad oggi, di proprietà di entrambi i coniugi, verrà assegnata alla moglie. Il marito ha già provveduto ad allontanarsene ed a condurre in locazione altro immobile;
2) Il marito si impegna a trasferire il cinquanta percento del suddetto immobile sito in Aprilia (LT), Via Carroceto n.122, censito presso il catasto fabbricati del predetto comune al Foglio foglio 48, particella 224, sub 11, categoria A/2, classe 3, vani 7,5, superficie catastale: totale mq. 191, totale escluse aree scoperte mq. 177, rendita catastale euro 755,32 (Via Carroceto n. 122 piano: S-T), in favore della moglie, la quale si impegna sin d'ora a provvedere al pagamento dell'intera rata di mutuo personalmente, esonerando il marito dal versamento della metà della suddetta rata, sino alla completa estinzione. Tale accordo è essenziale per la risoluzione della crisi coniugale. 3) Entrambi i coniugi contribuiranno alla educazione delle minori, seguendo gli orientamenti e le inclinazioni delle stesse. Sin d'ora di comune accordo, stabiliscono che le stesse trascorreranno i fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera con uno dei genitori, i quali si alterneranno di settimana in settimana. 4) Ad anni alterni, ove non sia possibile trascorrere uniti per il bene delle bambine i relativi periodi, le minori trascorreranno il Natale con la mamma, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio con il proprio padre, viceversa l'anno successivo. Così la Pasqua con uno dei genitori e la
Pasquetta con l'altro. Durante le vacanze estive, compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori, ogni anno le minori trascorreranno almeno 15 giorni con uno dei genitori ed analogo periodo con l'altro. Per quanto possibile e per il bene delle minori, i coniugi concorderanno ogni decisione ed ogni scelta che riguarda l'indirizzo scolastico, le attività sportive e ricreative delle stesse, sempre avendo cura di seguire le loro inclinazioni e le loro aspirazioni 6) Il marito corrisponderà alla moglie quale contributo al mantenimento di entrambe le figlie l'importo complessivo di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. A tale importo, andranno aggiunti euro
50,00 mensili, a titolo di contributo per le attività sportive delle due figlie, L'importo dovrà essere versato entro il quindicesimo giorno di ciascun mese a mezzo bonifico bancario. Oltre il contributo scolastico, che verrà diviso al 50% tra i genitori, le spese mediche straordinarie, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese per attività sportive e ricreative che dovranno essere previamente concordate e verranno divise in parti uguali tra i genitori.
Inoltre il marito rinuncerà al 50% dell'assegno unico che sarà, pertanto, di esclusiva competenza della moglie;
7) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro. 8) I ricorrenti prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento delle minori su entrambi i passaporti dei coniugi”.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in PALERMO (PA) il 09/07/2016,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 265, Parte II, Serie A, dell'anno 2016), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 08/10/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino