Articolo 11 della Legge 24 maggio 1966, n. 370
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 luglio 1966
Art. 11.
Qualora nei dodici mesi precedenti la cessazione dal servizio l'iscritto sia stato assente per aspettativa senza assegni per motivi di salute, si considera come ultima retribuzione, ai fini della pensione e delle prestazioni in capitale, la somma degli elementi retributivi indicati nel primo comma del precedente articolo 10 come se in tale periodo avesse avuto luogo la normale prestazione di lavoro. Il periodo di assenza si computa ai fini della anzianita' utile per il calcolo della pensione e della prestazione in capitale.
Ai fini di cui al comma precedente debbono essere versati i contributi sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se fosse stato in servizio.
Entrata in vigore il 1 luglio 1966