TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 124
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione o falsa applicazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato

    Le disposizioni del T.U.S.P. sugli obblighi di motivazione analitica e di deliberazione si applicano anche alle pubbliche amministrazioni socie di società quotate, indipendentemente dalla natura della società partecipata. L'inerzia del Comune nel non adottare tali atti deliberativi viola le norme a tutela della concorrenza.

  • Accolto
    Inadempimento degli obblighi di legge a tutela della concorrenza

    Il Comune è stato condannato ad adeguarsi al parere motivato dell'Autorità, adottando gli atti deliberativi richiesti e trasmettendoli all'Autorità, entro un termine perentorio.

  • Accolto
    Comportamento contrario ed omissivo rispetto alla normativa a tutela della concorrenza

    La nota del Comune, che negava l'applicabilità del T.U.S.P. alle società quotate e quindi l'obbligo di adottare gli atti deliberativi, è stata annullata in quanto infondata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 124
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 124
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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