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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/10/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2365/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2365/2022
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Livorno presso lo studio dell'Avv. Carla Parte_1
Amabile, come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro per il tramite della mandataria CP_1 CP_2
PARTE APPELLATA contumace e
elettivamente domiciliata in Empoli (FI) presso lo studio dell'Avv. Controparte_3
TO ZE, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Elisa
NO come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
CP_4
PARTE APPELLATA contumace e tramite la mandataria in persona Controparte_5 Controparte_6 dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, ing. Controparte_7
elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv. Giacinto Di Donato, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Pierluigi Federici, come da procura in atti.
PARTE INTERVENUTA ex art. 111
avverso sentenza n. 775/2022 del Tribunale di Livorno
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Nel merito si riporta a tutte le eccezioni, deduzioni ed istanze anche istruttorie e nelle conclusioni già formulate e precisate con l'atto di appello, nonché alle eccezioni contenute nelle note depositate per l'udienza del 14.02.2024 in relazione alla carenza di legittimazione passiva della quale mandataria Controparte_6
e procuratrice di per i motivi ivi esposti”, rilevando che in atto di Controparte_5 citazione in appello è stato chiesto: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza n. 775/2022 pronunciata nella causa civile n. 3215/2021 dal
Tribunale di Livorno in data 23 ottobre 2022, pubblicata in data 24 ottobre 2022, accogliere le seguenti conclusioni:
1. in via principale, riformare la sentenza n. 775/2022, in data 23 ottobre 2022, pubblicata in data 24 ottobre 2022 (RG 3215/2021), pronunziata dal Tribunale di Livorno nella persona del Dr. Luigi Nannipieri, regolarmente notificata da - e per essa la mandataria a mezzo raccomandata, per le CP_1 CP_2
motivazioni indicate in narrativa;
2. conseguentemente, accertare e dichiarare che si e perfezionato, a favore del Sig. l'acquisto della proprietà “ ” Parte_1 Parte_2
[contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Bibbona, al foglio 33, particella
117 sub 2/3/4/5/6 e al Catasto Terreni del Comune di Bibbona al Foglio 33, particelle
40/41/42/83/84] per intervenuta usucapione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c.; 3 . in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle deduzioni ed eccezioni di di cui alla comparsa di costituzione e risposta sub 4) del giudizio di primo CP_1
grado, accertare e dichiarare che l'acquisto delle proprietà contraddistinte al Catasto
Terreni del Comune di Bibbona al Foglio 33, particelle 40/41/42/83/84, si e verificato a
2 favore del Sig. per intervenuta usucapione ai sensi e per gli effetti Parte_1
dell'art. 1159-bis, co. 4, c.c.; 3. in ogni caso, ammettere le istanze istruttorie formulate dal
Sig. nella memoria ex art. 183, co. 6, n.2) c.p.c. e quelle formulate in Parte_1
prova contraria indiretta in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 3) c.p.c., non accolte nel giudizio di primo grado;
4. in ogni caso, con condanna di - e per essa la CP_1
mandataria - alla rifusione integrale delle spese e competenze del presente CP_2
giudizio, nonché di quelle del giudizio di primo grado, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15 % degli onorari (o nella diversa misura applicabile al momento della pronunzia della sentenza), CNP e IVA come per legge e tutte le successive occorrende”.
Per la parte appellata “riportandosi integralmente a tutto quando dedotto ed CP_3 eccepito in atto di comparsa di costituzione e risposta, insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi formulate”, e quindi: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adìta, accogliere l'eccezione formulata in via preliminare di disconoscimento della firma della Sig.ra in calce ai documenti n. 9, 10 e 11 prodotti ex adverso da CP_3 Controparte_6
nel primo grado di giudizio ed ivi richiamati, nonché disporre perizia calligrafica volta ad accertarne la non autenticità. Con vittoria di spese e competenze di lite, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 144/2022”.
Per la parte intervenuta “insiste affinché venga preso atto della Controparte_5
cessione pro soluto intervenuta medio tempore e, preliminarmente, venga dichiarata la legittimazione di in luogo della cedente di cui codesta ill.ma CP_5 CP_1
Corte d'Appello vorrà dichiarare l'estromissione per effetto della cessione del credito comprovata, peraltro, dalle dichiarazioni di cessione prodotte sub allegato M e allegato N da questo patrocinio..., inoltre, si riporta integralmente all'intervento ex art. 111 c.p.c. e contestuale comparsa di costituzione e risposta richiamando espressamente tutte le difese e eccezioni ivi svolte e insistendo per la conferma integrale della sentenza impugnata n.
775/2022 del Tribunale di Livorno”, rilevando che nell'atto di intervento in appello è stato chiesto: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa: In via preliminare: - accertare e, per l'effetto, dichiarare la legittimazione attiva di per effetto della sua piena legittima e CP_5
incontestabile titolarità del credito per effetto della cessione pro-soluto ex Lege 130/99, nella posizione di e ammettere la sua costituzione in giudizio ai sensi dell'art. CP_1
111 cpc quale successore a titolo particolare del credito di con espressa richiesta CP_1
di estromissione della cedente dal giudizio in epigrafe. Nel merito, in via CP_1
principale: - rigettare integralmente le avverse domande poiché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza la sentenza n. 775/2022, in
3 data 23 ottobre 2022, pubblicata in data 24 ottobre 2022 (RG 3215/2021), pronunziata dal Tribunale di Livorno nella persona del Dr. Luigi Nannipieri;
- Con vittoria di spese e competenze professionali del grado, oltre accessori di Legge”.
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la sentenza n. 775/2022 del Parte_1
Tribunale di Livorno, con la quale era stata resa la seguente statuizione: “1) rigetta le domande di parte attrice 2) condanna parte attrice a rimborsare Parte_1 alla parte convenuta le spese processuali, che liquida in complessivi € CP_1
12.339,50, di cui € 2.430,00 per la fase di studio della controversia, € 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.700,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 4.050,00 per la fase decisionale, € 1.609,50 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dal predetto sig. con atto Parte_1 di citazione notificato nell'ottobre del 2021, allegando che:
• era sposato con dal giugno 1975, con matrimonio che aveva Controparte_3
iniziato a deteriorarsi verso il 1988;
• nel 1992, aveva “compromesso a suo nome (e conseguentemente ne è stato immesso nel possesso) la proprietà de “ ”, un'unità poderale Parte_3
contraddistinta al Catasto del Comune di Bibbona al: i. N.C.T. Partita 1032, foglio 33, particelle 40,42,83,84,41; ii. N.C.E.U partita 2108, foglio 33, particelle
117 sub 2, 117 sub 3, 117 sub 4, 117 sub 5, 117 sub 6”, e cioè un variegato compendio immobiliare costituito da otto ettari di terreno incolto, una porcilaia e due capannoni, nel contempo iniziando un'estesa opera di bonifica del compendio stesso;
• con contratto del 16.12.1995 il compendio immobiliare predetto era stato venduto alla sig.ra con l'espressa indicazione di quest'ultima “...di trovarsi in CP_3
regime di comunione di beni con il proprio coniuge , ma che il Parte_1
bene con il presente atto acquistato non costituisce oggetto della comunione avendo ella utilizzato denaro personale (ex art. 179 lettera f Codice Civile) e trattandosi di bene destinato allo svolgimento della sua attività di coltivatrice diretta”;
• negli anni successivi (fino al 2013) era continuata l'opera di ristrutturazione da parte del (anche mediante la realizzazione di una piscina e di sette Parte_1
appartamenti, in uno dei due fabbricati);
4 • in conseguenza del deterioramento della famiglia, peraltro, dal 1997 il sig. si era trasferito, con i tre figli, presso uno dei fabbricati in questione, Parte_1
mentre la sig.ra era andata a vivere dai genitori, a Casale Marittimo (PI); CP_3
• sussistevano i presupposti per l'acquisto mediante usucapione, in capo al Parte_1
della proprietà sul compendio immobiliare predetto, avendo egli esercitato sullo stesso un possesso uti dominus, continuo, pacifico e pubblico, per oltre venti anni
(a decorrere dal 1993), e tenuto altresì conto della situazione di separazione di fatto insorta con la moglie.
1.1.1) Preso atto che la giurisprudenza di legittimità era orientata nel senso che
“...il creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione del medesimo immobile, è litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione, con la conseguenza che la sentenza pronunciata all'esito di un giudizio al quale non sia stato posto nelle condizioni di partecipare è a lui inopponibile e potrà, semmai, essere prudentemente apprezzata quale mero elemento di prova dal giudice dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promossa dall'usucapiente avverso l'espropriazione immobiliare del bene usucapito”, l'atto di citazione era stato notificato, oltre che alla sig.ra anche a: CP_3
→ “...che, con atto di surroga ex art. 1201 c.c. è subentrato in tutti i Controparte_4
diritti di Società Cooperativa Costruzioni Fefa quale creditore procedente nella procedura esecutiva n. 75/2015 RGE”;
(ed alla mandataria “...in quanto creditrice cessionaria Controparte_8 CP_2
di a sua volta intervenuta nella procedura Controparte_9
esecutiva n. 75/2015 RGE in forza di un contratto di finanziamento fondiario ordinario, il cui credito risulta essere garantito da ipoteca”.
1.1.2) Sulla scorta di tali allegazioni, parte attrice aveva chiesto: “1. accertare e dichiarare che, con riguardo ai fatti e alle condotte descritte nella parte espositiva dell'atto di citazione, nonché a quelle che dovessero essere allegate nel corso della fase istruttoria, che si è perfezionato, a favore del Sig. l'acquisto della Parte_1 proprietà “ ” [contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Bibbona, Parte_3
al foglio 33, particella 117 sub 2/3/4/5/6 e al Catasto Terreni del Comune di Bibbona al
Foglio 33, particelle 40/41/42/83/84] per intervenuta usucapione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c.
2. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15 % degli onorari (o nella diversa misura applicabile al momento della pronunzia della sentenza), CNP e IVA come per legge”.
5 1.2) Si era costituita in giudizio unicamente quale mandataria di CP_2
che aveva contestato le allegazioni e le domande attoree, in particolare CP_1
esponendo che:
o il decorso del termine di prescrizione era sospeso, ex art. 2941 c.c., in caso di coniugio e tale previsione era applicabile anche al decorso dell'usucapione, stante il richiamo dell'art. 1165 c.c. al predetto art. 2941 c.c., sì che, nel caso di specie, il termine per il compimento dell'usucapione non aveva mai iniziato a decorrere;
o in ogni caso, anche a voler valorizzare la separazione “di fatto” tra i coniugi, la convivenza tra costoro era venuto meno, per espressa allegazione attorea, solo nel
1997;
o la partecipazione del sig. all'atto di acquisto della moglie, comunque, Parte_1 integrava un riconoscimento della proprietà del bene in capo a quest'ultima, con conseguente interruzione del corso dell'usucapione, a tale momento (nell'anno
1995);
o in data 23.7.2013 la sig.ra aveva concesso in locazione al figlio, CP_3
gli stessi beni oggetto della presente causa (oltre che della Controparte_10
procedura esecutiva n. 75/2015), con stipula di un contratto del tutto incompatibile con l'esercizio da parte del sig. di un possesso sul bene uti Parte_1 dominus: la stessa sig.ra aveva del resto dichiarato all'esperto stimatore CP_3
nominato nella predetta procedura esecutiva (nel gennaio 2016), che il compendio immobiliare era occupato dall'Azienda agricola “La Salinella” di Toninelli
Francesco, in base al predetto contratto di locazione, mentre il sig.
[...]
– presente al momento del sopralluogo da parte dell'esperto – nulla Parte_1
aveva replicato sul punto;
o solo al momento in cui si era reso palese che ogni tentativo di bloccare l'esecuzione forzata era destinato al fallimento, il sig. aveva Parte_1
radicato la presente causa;
o l'attività di ristrutturazione e restauro del compendio immobiliare in oggetto era stata eseguita sulla base di atti amministrativi a nome della sig.ra CP_3
o l'incarico per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione era stato conferito dalla sig.ra tanto che la procedura esecutiva predetta era stata instaurata nei CP_3 confronti di quest'ultima, stante il mancato pagamento delle spettanze alla ditta incaricata dei lavori medesimi: nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dalla sig.ra contro la richiesta di pagamento della ditta in CP_3
questione, peraltro, il sig. aveva espressamente riconosciuto Parte_1
6 (contrariamente a quanto operato nella presente causa) che l'incarico per l'esecuzione dei lavori era effettivamente stato conferito dalla sig.ra CP_3
1.2.1) In base a tali assunti, aveva concluso: “...affinché l'Ecc.mo Tribunale CP_2
adito voglia, una volta respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione avversaria, respingere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda per l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. da parte dell'attore signor del complesso immobiliare denominato Parte_1 Parte_3 come meglio descritto nell'atto di citazione avversario. Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio”.
1.3) Nella prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c., parte attrice aveva modificato le proprie domande, chiedendo anche: “in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle deduzioni ed eccezioni di di cui alla CP_1
comparsa di costituzione e risposta sub 4), accertare e dichiarare che l'acquisto delle proprietà contraddistinte al Catasto Terreni del Comune di Bibbona al Foglio 33, particelle 40/41/42/83/84, si è verificato a favore del Sig. per intervenuta Parte_1
usucapione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1159-bis, co. 4, c.c. per tutte le ragioni esposte da parte attrice in prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. sub V);”.
1.4) Dichiarata la contumacia di e ed espletata Controparte_3 Controparte_4
istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, il Tribunale di Livorno aveva infine ritenuto che:
− era pacifico ed incontestato che la sig.ra aveva acquistato gli immobili CP_3
oggetto di causa nel 1995, con atto di compravendita cui aveva partecipato anche il marito, che aveva riconosciuto l'acquisto in proprietà esclusiva nonostante la comunione legale dei beni;
− era altresì pacifico che le parti non si erano mai separate giudizialmente, constando documentalmente – peraltro – che il e la avevano ancora la Parte_1 CP_3
medesima residenza;
− “I giudici di legittimità in passato hanno affermato che la disposizione di cui all'art. 2941 c.c. debba trovare applicazione anche ai coniugi legalmente separati
(vedi ad esempio Cassa-zione civile sez. I, 23/08/1985, n.4502 : “l'art. 2941 n. 1
c.c., il quale prevede nei rapporti fra coniugi la sospensione della prescrizione, trova applicazione anche durante il regime di separazione personale, il quale non implica il venir meno del rapporto di coniuge, ma solo una attenuazione del vincolo” ); l'orientamento più recente esclude l'applicazione dell'art. 2941 n. 1
c.c. ma esclusivamente in caso di separazione legale e con riferimento, in particolare, ai ratei dell'assegno di mantenimento (vedi Cassazione civile sez. I,
7 14/12/2018, n.32524; Cassazione civile sez. I, 20/08/2014, n.18078). In nessun caso, tuttavia, può escludersi l'applicazione dell'art. 2941 n. 1 c.c. con riferimento ai coniugi (non legalmente separati ma) solo separati “di fatto”, con accertamenti e va-lutazioni (discrezionali) da svolgere in ipotesi di caso in caso, in evidente contrasto con i principi di certezza che devono presiedere al computo (o meno) dei termini di prescrizione (ed ex 1165 c.c. di usucapione)”;
− “Restano assorbiti gli ulteriori rilievi di parte convenuta relativi alle numerose circostanze di fatto, già provate in via documentale, che risultano peraltro di per sé chiaramente incompatibili con il dedotto possesso esclusivo ad usucapionem : la sottoscrizione nel 2013 da parte della proprietaria del Controparte_3
contratto regolarmente registrato con il quale gli immobili sono stati concessi in locazione trentennale all'azienda agricola del figlio la Controparte_10 circostanza che dalla perizia redatta dall'esperto stimatore della procedura esecutiva e dalle dichiarazioni dallo stesso raccolte (in presenza anche dell'attore) gli immobili risultano tuttora nella materiale detenzione di in Controparte_10
forza di tale contratto di locazione;
le numerose pratiche edilizie presentate ne corso degli anni, dal 1996 sino al 2009 sempre a firma e sottoscrizione di
[...]
la pacifica assunzione della qualità di committente di CP_3 Controparte_3
Tes nei confronti dell'impresa appaltatrice Società Cooperativa Costruzione Fe. la deposizione dello stesso attore nella causa tra e Parte_1 Controparte_3
l'impresa appaltatrice, etc (vedi doc.
4-13 di parte convenuta)”.
1.4.1) Il Tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “1) rigetta le domande di parte attrice 2) condanna parte attrice a rimborsare Parte_1 alla parte convenuta le spese processuali, che liquida in complessivi € CP_1
12.339,50, di cui € 2.430,00 per la fase di studio della controversia, € 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.700,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 4.050,00 per la fase decisionale, € 1.609,50 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello il sig.
[...]
Parte_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Erronea applicazione degli artt. 1165 e 2941 c.c. ed errore di motivazione”, rilevando come non potesse condividersi la sottovalutazione, ai fini della decisione della presente causa, da parte del giudice di prime cure in ordine alla circostanza concernente la separazione di fatto tra i coniugi, atta a precludere l'applicazione dell'art. 2941 c.c.;
8 2°. “Omessa e/o insufficiente e/o erronea valutazione dei fatti e delle prove”, rilevando come il giudice di prime cure avesse, contraddittoriamente, dapprima ritenuto assorbente il rilievo concernente l'applicazione dell'art. 2941 c.c. e, comunque, proceduto poi all'analisi delle circostanze sulla cui base era comunque stato ritenuto non ravvisabile un possesso utile ai fini dell'usucapione, peraltro svolgendo rilievi radicalmente non condivisibili.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Non si è costituita nella presente causa (di cui deve quindi CP_1
dichiararsi la contumacia), ed è invece intervenuta ex art. 111 c.p.c. la soc. CP_5
per il tramite della mandataria esponendo di essere cessionaria
[...] Controparte_11
del credito originariamente spettante alla (poi ceduto Controparte_9
ad e contestando quindi nel merito la fondatezza del gravame, concludendo CP_1
nei termini indicati in epigrafe.
2.3) Non si è costituito neppure il sig. (di cui deve parimenti Controparte_4
dichiararsi la contumacia), mentre si è costituita nel presente grado di giudizio la sig.ra che ha preliminarmente disconosciuto la firma apposta sui documenti dimessi CP_3
da ai nn. 9, 10 e 11 e già prodotti in prime cure da rilevando Controparte_5 CP_1
poi di non aver mai sottoscritto alcuna documentazione concernente i lavori di ristrutturazione del compendio immobiliare in oggetto, di cui era occupato unicamente il marito, nel completo disinteresse della stessa per il compendio immobiliare CP_3
oggetto di causa.
Su tali basi, la ha concluso come ricordato in epigrafe. CP_3
3) Preliminarmente al merito del gravame occorre prendere in considerazione la questione concernente la legittimità dell'intervento di per il tramite della Controparte_5
mandataria Controparte_11
3.1) Come accennato, la predetta intervenuta ha addotto di essere divenuta cessionaria del credito originariamente spettante a e Controparte_9
che, azionato nei confronti della sig.ra ha determinato la citazione in giudizio CP_3
in prime cure di (cui il credito era stato medio tempore ceduto). CP_1
A fondamento della propria titolarità del rapporto (non venendo in rilievo una mera questione di legittimazione), ha esposto che: Controparte_5
− “in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), concluso in data 29/09/2023, la ha ceduto pro soluto in favore di CP_1
(codice fiscale , con sede legale in Milano, Via Parte_4 P.IVA_1
9 Soperga n. 9, tutti i crediti pecuniari per capitale, interessi maturati e maturandi, inclusi interessi di mora maturati e maturandi, penali, commissioni, e ogni altro accessorio e importo derivanti da rapporti bancari di diversa natura e forma tecnica acquistati da per il tramite dei comparti Aporti I, II, CP_1 CP_1
Aporti III, nell'ambito di precedenti operazioni di cartolarizzazione;
CP_12 dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana parte II n. 118 del 7 ottobre 2023 (All. F); successivamente, in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, concluso in data
30/09/2023, la (codice fiscale ) ha ceduto pro Parte_4 P.IVA_1
soluto in favore di (codice fiscale ), con sede legale CP_5 P.IVA_2
in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, tutti i crediti tutti i crediti (per capitale, interessi maturati e maturandi, inclusi interessi di mora maturati e maturandi, penali, commissioni e ogni altro accessorio e importo) derivanti da rapporti bancari di diversa natura e forma tecnica e sorti nel periodo compreso tra il 1988 e il 2023”;
− delle cessioni era stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale;
− le cessioni erano inoltre confermate dalle specifiche dichiarazioni: a) di CP_1
attestante la cessione del credito in data 29 settembre 2023, da quest'ultima a
[...]
b) di attestante la cessione del credito, Controparte_13 Controparte_13 in data 30 settembre 2023, da quest'ultima a Controparte_5
3.2) In proposito occorre rilevare come la documentazione dimessa da parte intervenuta non sia idonea ad attestare la sussistenza della titolarità del rapporto in capo a e, anzi, deponga nettamente in senso contrario. Controparte_5
3.2.1) Anzitutto va rilevato come le indicazioni contenute nei due avvisi pubblicati su Gazzetta Ufficiale e prodotti da per il tramite della mandataria, siano Controparte_5
in radice privi di attitudine dimostrativa.
A) In tali avvisi infatti non è contenuta alcuna indicazione specifica dei crediti oggetto di cessione, risultando invece riportata la precisazione che:
→ “I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet www.illimity.com”, per quanto concerne la cessione da a CP_1 Controparte_13
10 → “L'elenco complessivo dei crediti ceduti che alla predetta data rispettavano le informazioni orientative sopra elencate, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, saranno messi a disposizione da parte dei cedenti e del cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della
Legge 130, sul sito internet www.bancafinint.com, e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”, per quanto attiene alla cessione da a Controparte_13 Controparte_5
B) È tuttavia inutile che negli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale sia menzionato un sito web al quale poter effettuare controlli: era infatti onere dell'interveniente fornire la prova della sua legittimazione, non semplicemente indicare la fonte ove esperire ricerche, che non competono al giudice (per altro impossibilitato ad avvalersi della propria scienza privata). E l'interveniente avrebbe potuto e dovuto stampare o in altro modo documentare o provare che il credito di cui qui si tratta era compreso nel contratto di cessione di crediti di cui all'avviso pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58
T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 16/01/2020 n. 7.
Né può trascurarsi che la Corte di Cassazione (n. 17944 del 22.6.2023) ha sottolineato - in motivazione - come in relazione alla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili “in blocco” ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. “«la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv.
659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)” , il che non è certamente avvenuto nel caso di specie.
Pertanto, sotto tale limitato aspetto, solo nel caso in cui le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti “in blocco” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale fossero riferibili ad una operazione certamente “non contestata”, si potrebbe verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Invece, laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza (come nella specie), deve ritenersi necessaria la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia (cfr. per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 5.4.2023).
11 Nel caso di specie non risulta fornita adeguata prova dell'inclusione dello specifico credito nel “blocco” dei rapporti ceduti.
In proposito, la Corte di Legittimità con la pronuncia citata 17944/2023 ha affermato il seguente principio di diritto: “Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”.
Sul punto occorre anche dare atto del recente precedente di questa Corte n.
2257/2023 del 7.11.2023 (che si richiama quale precedente conforme ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. cpc.), avente ad oggetto un caso analogo e sovrapponibile.
In quel caso la stessa questione era stata sollevata in guisa di eccezione ed il
Collegio ha ritenuto che “Parte appellante conclude innanzitutto, sul piano processuale, per l'inammissibilità dell'intervento spiegato da che, a suo dire, non avrebbe CP_14 dimostrato, ai fini dell'art. 111 c.p.c., di essere cessionaria del credito di a tutela CP_15
del quale la revocatoria è stata svolta. Questa eccezione è stata sollevata nelle note scritte depositate in vista dell'udienza (a trattazione scritta) del 23.5.2023, depositate il
24.4.2023, prima occasione processuale utile successiva alla costituzione di CP_14
avvenuta il 12.10.2022: con essa, in particolare, si è specificatamente contestato che manchi la prova dell'inclusione del credito de quo nell'operazione di cessione in blocco.
A tal fine, la parte invoca Cass. 24798/2020 (massima 659464-01: «La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.»)….. L'eccezione è fondata. nel costituirsi, ha dichiarato di essere CP_14
«[…] divenuta piena e legittima titolare di un portafoglio di crediti, tra cui quello per cui si procede col presente atto, di cui era originario creditore con ogni accessorio CP_16
e garanzia allo stesso connesso in forza di contratto di cessione di crediti di cui all'avviso pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30
12 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
16/01/2020 n. 7……AXXXXX a suffragio della sua legittimazione, ha depositato l'estratto della citata Gazzetta Ufficiale, nel quale, tuttavia, non v'è menzione alcuna di quali crediti siano contenuti nella cessione in blocco, men che meno che lo sia stato quello che qui assume rilievo….. Nessun altro elemento è stato offerto. In applicazione del principio di diritto invocato dalla parte eccipiente (che si appoggia a un precedente della S.C., che si inserisce in un orientamento pacifico), deve la Corte constatare che non v'è prova della legittimazione ex art. 111 c.p.c. di È inutile che essa abbia dedotto di essere CP_14 cessionaria in forza di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, perché ciò che qui è contestato è che in quell'operazione sia stato inserito anche il credito a tutela del quale ha esperito l'azione revocatoria…….era infatti onere dell'interveniente CP_16
fornire la prova della sua legittimazione, non semplicemente indicare la fonte ove esperire ricerche, che non competono al giudice;
avrebbe potuto e dovuto stampare o in altro modo documentare o provare che il credito di cui qui si tratta è compreso nel contratto di cessione di crediti di cui all'avviso pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt.
1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 16/01/2020 n. 7………In difetto della prova che sia CP_14 cessionaria del credito, esclusa l'applicazione dell'art. 111 c.p.c., l'intervento è inammissibile.”
Ad analoghe conclusioni il Collegio deve addivenire nel caso di specie.
3.2.2) Per quanto poi concerne l'attitudine dimostrativa delle dichiarazioni
(rispettivamente: di e di deve rilevarsi come le stesse CP_1 Controparte_13
comportino, contrariamente alle aspettative di una dimostrazione Controparte_5 negativa dell'esistenza della titolarità del rapporto invocata da quest'ultima.
A) Nelle dichiarazioni in questione risulta infatti indicato:
→ quanto alla cessione effettuata da a che “...nel CP_1 Controparte_13 perimetro della predetta cessione rientrava l'esposizione debitoria intestata a
, identificata con NDG pratica n. 100001798”; Controparte_10
→ quanto alla cessione effettuata da a che la CP_13 CP_13 Controparte_5 stessa si riferisce a “OGGETTO: 100001798 Controparte_10
DICHIARAZIONE DI AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO ED ATTUALE
TITOLARITÀ DELLO STESSO”, e che la cessione era avvenuta “con riferimento alla posizione in questione”.
B) Sembrerebbe quasi superfluo ricordare che la citazione in giudizio, in prime cure, di è stata – come detto – espressamente motivata dall'attore adducendo CP_1 la necessità di dare corso alla partecipazione al giudizio anche del “creditore garantito da
13 ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione del medesimo immobile”. Dunque, espressamente, la citazione è stata rivolta nei confronti di un soggetto creditore della sig.ra quale proprietaria CP_3
formale dei beni oggetto di causa, in relazione ai quali era stata iscritta ipoteca da parte del predetto creditore della stessa.
Il credito ceduto, come indicato nelle dichiarazioni dei cedenti e nell'inesistenza di indicazioni negli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, risulta invece riguardare tale
(che non è neppure parte in causa). Controparte_10
C) Dunque, proprio in base alla documentazione dimessa dall'interveniente, risulta che non è titolare del rapporto invocato. Controparte_5
D) Peraltro, per quanto i rilievi sin qui esposti si rivelino assorbenti, non può tralasciarsi che proprio la stessa ha comunque allegato, nell'atto di Controparte_6 intervento, che la legittimazione all'intervento da parte di era dovuta al Controparte_5 fatto che “fra i suddetti crediti è ricompreso anche quello originariamente vantato dalla nei confronti di oggetto del Controparte_9 Parte_1 presente giudizio d'appello”.
Deve tuttavia nuovamente ribadirsi che il credito rilevante ai fini qui in esame
(onde consentire cioè la partecipazione alla presente causa) non avrebbe mai potuto essere quello nei confronti di ma solo quello nei confronti di Parte_1 Controparte_3
3.3) L'intervento effettuato da per il tramite della mandataria Controparte_5
deve quindi essere dichiarato inammissibile. Controparte_6
4) Passando all'analisi del merito del gravame, deve rilevarsi immediatamente come lo stesso si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
4.1) È infondato il primo motivo dell'appello.
4.1.1) La giurisprudenza di legittimità ha infatti reiteratamente avuto modo di indicare che la sospensione del corso della prescrizione fra coniugi ex art. 2941, n. 1, c.c. e quindi, stante il richiamo espresso operato dall'art. 1165 c.c., il decorso dell'usucapione parimenti tra coniugi, risulta assoggettato al principio per cui “In costanza di matrimonio non maturano i termini utili all'usucapione da parte di un coniuge sui beni appartenenti all'altro coniuge, essendo irrilevante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 781 c.c., concernente il divieto di donazioni fra coniugi, poiché la riproposizione della medesima regola nella l. n. 76 del 2016 sulle unioni civili dimostra che per il legislatore il maturare dei termini utili alla prescrizione - e all'usucapione, in virtù del rinvio operato dall'art. 1165 c.c. - sia contrario allo spirito di armonia che caratterizza l'unione coniugale o civile” (così, da ultimo, Cass. n. 8931 del 4.4.2024).
14 Tale approccio risulta peraltro oggetto di alcune precisazioni da parte della
Suprema Corte che, nel delineare la portata dell'espressione “tra coniugi” (contenuta nell'art. 2941 c.c.), ha indicato che “La sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all'art. 2941, n. 1, cod. civ. non trova applicazione al credito dovuto per l'assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da individuarsi tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione” (così Cass. 7981 del 4.4.2014, seguita da Cass. 8987 del 5.5.2016), peraltro tratteggiando un orientamento in effetti non del tutto consolidato, dal momento che la stessa Corte di Cassazione ha altresì ritenuto, in un'ottica diametralmente opposta, che “La regola della sospensione del decorso della prescrizione dei diritti tra i coniugi, prevista dall'art. 2941, primo comma, n. 1, cod. civ., deve ritenersi operante sia nel caso che essi abbiano comunanza di vita, sia ove si trovino in stato di separazione personale, implicando questa solo un'attenuazione del vincolo” (così Cass. 7533 dell'1.4.2014).
Dunque, nell'ambito dell'ondivaga giurisprudenza formatasi con riferimento alla tematica dell'incidenza della separazione personale tra i coniugi sul decorso della prescrizione (e, per quanto qui interessa, del termine per usucapire), è dato individuare quale limite perimetrale – anche secondo la giurisprudenza più estensiva – il fatto che i coniugi si siano già separati giudizialmente.
Nella menzionata sentenza 781 del 4.4.2014 è in effetti indicato, in motivazione, che “...il trattamento indifferenziato delle ipotesi concernenti la prescrizione di diritti di natura post-matrimoniale e di azioni esercitate fra coniugi separati trova la sua giustificazione nel fatto che in entrambi i casi i diritti e le azioni esercitate non solo scaturiscono dalla crisi coniugale, ma trovano di regola il loro fondamento in pronunce giurisdizionali conclusive di controversie già intercorse fra le stesse parti. Prescindendo dall'ormai superata ed anacronistica “ratio” concernente le azioni reali, e consistente nella finalità di evitare, attraverso l'usucapione, che fosse aggirato il divieto, ormai insussistente, di donazione fra coniugi, appare comunque contraddittorio rinvenire la
15 stessa “ratio” nelle diverse ipotesi delle azioni esercitabili fra coniugi non separati e non, in quanto, mentre nel primo caso appare giustificata la riluttanza ad esperire azioni giudiziarie nei confronti del coniuge convivente, così turbando l'armonia familiare, nel secondo, non solo all'armonia - laddove si prescinda da una eventuale riconciliazione, in realtà abbastanza rara - è subentrata una situazione di crisi conclamata, ma, proprio nell'ambito di essa, sono state necessariamente esperite le azioni giudiziarie correlate alla crisi coniugale. Deve anzi porsi in evidenza come negli ultimi anni l'evoluzione del quadro normativo e l'elaborazione giurisprudenziale (si pensi alla responsabilità endo-familiare) abbiano favorito l'accrescersi delle azioni giudiziarie relative alla soluzione di controversie correlate alla crisi familiare, cui ha fatto riscontro, anche sotto il profilo procedurale, un significativo processo di unificazione dei termini e delle modalità di esperimento delle azioni relative alla separazione personale e allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione dei suoi effetti civili”.
Dunque, l'ambito di riferimento preso in considerazione dalla Suprema Corte
(anche nella formulazione, come detto, più estensiva dell'orientamento qui in rilievo) risulta caratterizzato dalla conclamata sussistenza di un crisi irreversibile del rapporto coniugale, come attestato:
→ dalla già intervenuta proposizione delle relative azione giudiziali (id est, quantomeno l'instaurazione di una causa di separazione);
→ dal fatto che la proposizione delle azioni (che, in teoria, sarebbero assoggettate alla sospensione del corso della prescrizione) trova ragion d'essere proprio nell'irreversibilità della crisi coniugale stessa (attestata, appunto, dall'intervenuta proposizione delle azioni predette).
4.1.2) Ponendosi nell'ottica interpretativa adottata dalla Suprema Corte risulta evidente come la presente fattispecie non possa sussumersi nel novero delle ipotesi suscettibili di derogare all'applicazione dell'art. 2941 c.c. (e, dunque, dell'art. 1165 c.c.).
Nel caso qui in esame è pacifico che i coniugi non erano separati al momento dell'instaurazione della causa e che non erano neppure state avanzate domande di separazione (non sussistendo allegazioni sul punto).
L'unica allegazione operata al fine di prospettare una crisi coniugale è l'anodina indicazione per cui, nel 1988, il “rapporto ha iniziato a deteriorarsi”, ciò che peraltro non ha impedito ai coniugi di continuare a perseguire unitariamente interessi economici condivisi, come attestato dal fatto che: a) al contratto stipulato sette anni dopo (nel 1995) dalla ha partecipato pure il sig. b) lo stesso avrebbe curato CP_3 Parte_1 Parte_1
la ristrutturazione del compendio immobiliare in questione, pur acquistato dalla CP_3
e senza che quest'ultima avesse a lamentare alcunché, c) la aveva comunque CP_3
16 prestato la propria collaborazione nell'opera di ristrutturazione (ad es., mediante la richiesta di concessione in sanatoria rilasciata nel 1996: doc. 7 in prime cure non contestato dalla stessa . CP_3
A prescindere dal fatto che lo stesso portato semantico dell'espressione “rapporto deteriorato” non appare certamente integrare gli estremi dell'irreversibile e conclamata crisi coniugale (si ripete: tale da aver condotto all'instaurazione di procedure giudiziali al riguardo) valorizzata dalla Suprema Corte, si osserva come anche i riscontri istruttori chiesti sul punto abbiano a riferimento la laconica circostanza per cui “I rapporti tra il Sig.
e la Sig.ra hanno iniziato a deteriorarsi a partire dagli ultimi anni Parte_1 CP_3
'80” (indicata nel cap. 14 delle istanze istruttorie del sig. rilevando come proprio Parte_1 tale genericità, del resto, precluda tuttora l'ammissione di un simile capitolo di prova).
4.1.3) L'infondatezza del primo motivo di gravame comporta quindi la perdurante condivisibilità della conclusione raggiunta dal giudice di prime cure secondo cui, in base al combinato disposto degli artt. 1165 e 2941 c.c., tra il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_3 non ha mai potuto decorrere il termine per l'usucapione, quantomeno sino all'instaurazione della presente causa, con infondatezza della domanda di usucapione avanzata dallo stesso Parte_1
4.2) La conclusione raggiunta al paragrafo che precede comporta:
− l'assorbimento del secondo motivo di gravame, atteso che la conclusione concernente il mancato decorso del termine per usucapire comporta l'irrilevanza di ogni valutazione concernente la ravvisabilità o meno di un possesso (in capo al utile ai fini della maturazione dell'usucapione stessa;
Parte_1
− l'irrilevanza del disconoscimento operato dalla sig.ra in ordine ai CP_3
documenti dimessi in prime cure da ai nn. 9, 10 e 11 (poi riprodotti in CP_1
questo grado di giudizio da con produzione, peraltro, da ritenersi Controparte_5
a questo punto inammissibile stante la ritenuta inammissibilità dell'intervento operato da quest'ultima).
5) Il gravame deve quindi essere respinto.
6) In ordine alla regolazione delle spese di lite si osserva come la ritenuta inammissibilità dell'intervento operato da e la mancata costituzione di Controparte_5 determini l'insussistenza dei presupposti per disporre una condanna alla CP_1
rifusione delle spese di lite in capo al sig. (e, in generale, di statuire in qualunque Parte_1
modo in ordine alle spese in questione), dal momento che l'unica parte ritualmente costituita, la sig.ra ha svolto difese in supporto della posizione processuale CP_3
dello stesso sig. sì che tra costoro non è dato, in radice, individuare profili di Parte_1
soccombenza.
17 6.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 775/2022 del Tribunale di Livorno, così statuisce: Controparte_4
1) dichiara la contumacia di:
− CP_1
− Controparte_4
2) dichiara inammissibile l'intervento operato da tramite la mandataria Controparte_5
Controparte_6
3) respinge l'appello;
4) nulla quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio;
5) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove Parte_1
dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
18 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2365/2022
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Livorno presso lo studio dell'Avv. Carla Parte_1
Amabile, come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro per il tramite della mandataria CP_1 CP_2
PARTE APPELLATA contumace e
elettivamente domiciliata in Empoli (FI) presso lo studio dell'Avv. Controparte_3
TO ZE, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Elisa
NO come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
CP_4
PARTE APPELLATA contumace e tramite la mandataria in persona Controparte_5 Controparte_6 dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, ing. Controparte_7
elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv. Giacinto Di Donato, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Pierluigi Federici, come da procura in atti.
PARTE INTERVENUTA ex art. 111
avverso sentenza n. 775/2022 del Tribunale di Livorno
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Nel merito si riporta a tutte le eccezioni, deduzioni ed istanze anche istruttorie e nelle conclusioni già formulate e precisate con l'atto di appello, nonché alle eccezioni contenute nelle note depositate per l'udienza del 14.02.2024 in relazione alla carenza di legittimazione passiva della quale mandataria Controparte_6
e procuratrice di per i motivi ivi esposti”, rilevando che in atto di Controparte_5 citazione in appello è stato chiesto: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza n. 775/2022 pronunciata nella causa civile n. 3215/2021 dal
Tribunale di Livorno in data 23 ottobre 2022, pubblicata in data 24 ottobre 2022, accogliere le seguenti conclusioni:
1. in via principale, riformare la sentenza n. 775/2022, in data 23 ottobre 2022, pubblicata in data 24 ottobre 2022 (RG 3215/2021), pronunziata dal Tribunale di Livorno nella persona del Dr. Luigi Nannipieri, regolarmente notificata da - e per essa la mandataria a mezzo raccomandata, per le CP_1 CP_2
motivazioni indicate in narrativa;
2. conseguentemente, accertare e dichiarare che si e perfezionato, a favore del Sig. l'acquisto della proprietà “ ” Parte_1 Parte_2
[contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Bibbona, al foglio 33, particella
117 sub 2/3/4/5/6 e al Catasto Terreni del Comune di Bibbona al Foglio 33, particelle
40/41/42/83/84] per intervenuta usucapione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c.; 3 . in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle deduzioni ed eccezioni di di cui alla comparsa di costituzione e risposta sub 4) del giudizio di primo CP_1
grado, accertare e dichiarare che l'acquisto delle proprietà contraddistinte al Catasto
Terreni del Comune di Bibbona al Foglio 33, particelle 40/41/42/83/84, si e verificato a
2 favore del Sig. per intervenuta usucapione ai sensi e per gli effetti Parte_1
dell'art. 1159-bis, co. 4, c.c.; 3. in ogni caso, ammettere le istanze istruttorie formulate dal
Sig. nella memoria ex art. 183, co. 6, n.2) c.p.c. e quelle formulate in Parte_1
prova contraria indiretta in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 3) c.p.c., non accolte nel giudizio di primo grado;
4. in ogni caso, con condanna di - e per essa la CP_1
mandataria - alla rifusione integrale delle spese e competenze del presente CP_2
giudizio, nonché di quelle del giudizio di primo grado, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15 % degli onorari (o nella diversa misura applicabile al momento della pronunzia della sentenza), CNP e IVA come per legge e tutte le successive occorrende”.
Per la parte appellata “riportandosi integralmente a tutto quando dedotto ed CP_3 eccepito in atto di comparsa di costituzione e risposta, insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi formulate”, e quindi: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adìta, accogliere l'eccezione formulata in via preliminare di disconoscimento della firma della Sig.ra in calce ai documenti n. 9, 10 e 11 prodotti ex adverso da CP_3 Controparte_6
nel primo grado di giudizio ed ivi richiamati, nonché disporre perizia calligrafica volta ad accertarne la non autenticità. Con vittoria di spese e competenze di lite, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 144/2022”.
Per la parte intervenuta “insiste affinché venga preso atto della Controparte_5
cessione pro soluto intervenuta medio tempore e, preliminarmente, venga dichiarata la legittimazione di in luogo della cedente di cui codesta ill.ma CP_5 CP_1
Corte d'Appello vorrà dichiarare l'estromissione per effetto della cessione del credito comprovata, peraltro, dalle dichiarazioni di cessione prodotte sub allegato M e allegato N da questo patrocinio..., inoltre, si riporta integralmente all'intervento ex art. 111 c.p.c. e contestuale comparsa di costituzione e risposta richiamando espressamente tutte le difese e eccezioni ivi svolte e insistendo per la conferma integrale della sentenza impugnata n.
775/2022 del Tribunale di Livorno”, rilevando che nell'atto di intervento in appello è stato chiesto: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa: In via preliminare: - accertare e, per l'effetto, dichiarare la legittimazione attiva di per effetto della sua piena legittima e CP_5
incontestabile titolarità del credito per effetto della cessione pro-soluto ex Lege 130/99, nella posizione di e ammettere la sua costituzione in giudizio ai sensi dell'art. CP_1
111 cpc quale successore a titolo particolare del credito di con espressa richiesta CP_1
di estromissione della cedente dal giudizio in epigrafe. Nel merito, in via CP_1
principale: - rigettare integralmente le avverse domande poiché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza la sentenza n. 775/2022, in
3 data 23 ottobre 2022, pubblicata in data 24 ottobre 2022 (RG 3215/2021), pronunziata dal Tribunale di Livorno nella persona del Dr. Luigi Nannipieri;
- Con vittoria di spese e competenze professionali del grado, oltre accessori di Legge”.
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la sentenza n. 775/2022 del Parte_1
Tribunale di Livorno, con la quale era stata resa la seguente statuizione: “1) rigetta le domande di parte attrice 2) condanna parte attrice a rimborsare Parte_1 alla parte convenuta le spese processuali, che liquida in complessivi € CP_1
12.339,50, di cui € 2.430,00 per la fase di studio della controversia, € 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.700,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 4.050,00 per la fase decisionale, € 1.609,50 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
1.1) La causa di prime cure era stata instaurata dal predetto sig. con atto Parte_1 di citazione notificato nell'ottobre del 2021, allegando che:
• era sposato con dal giugno 1975, con matrimonio che aveva Controparte_3
iniziato a deteriorarsi verso il 1988;
• nel 1992, aveva “compromesso a suo nome (e conseguentemente ne è stato immesso nel possesso) la proprietà de “ ”, un'unità poderale Parte_3
contraddistinta al Catasto del Comune di Bibbona al: i. N.C.T. Partita 1032, foglio 33, particelle 40,42,83,84,41; ii. N.C.E.U partita 2108, foglio 33, particelle
117 sub 2, 117 sub 3, 117 sub 4, 117 sub 5, 117 sub 6”, e cioè un variegato compendio immobiliare costituito da otto ettari di terreno incolto, una porcilaia e due capannoni, nel contempo iniziando un'estesa opera di bonifica del compendio stesso;
• con contratto del 16.12.1995 il compendio immobiliare predetto era stato venduto alla sig.ra con l'espressa indicazione di quest'ultima “...di trovarsi in CP_3
regime di comunione di beni con il proprio coniuge , ma che il Parte_1
bene con il presente atto acquistato non costituisce oggetto della comunione avendo ella utilizzato denaro personale (ex art. 179 lettera f Codice Civile) e trattandosi di bene destinato allo svolgimento della sua attività di coltivatrice diretta”;
• negli anni successivi (fino al 2013) era continuata l'opera di ristrutturazione da parte del (anche mediante la realizzazione di una piscina e di sette Parte_1
appartamenti, in uno dei due fabbricati);
4 • in conseguenza del deterioramento della famiglia, peraltro, dal 1997 il sig. si era trasferito, con i tre figli, presso uno dei fabbricati in questione, Parte_1
mentre la sig.ra era andata a vivere dai genitori, a Casale Marittimo (PI); CP_3
• sussistevano i presupposti per l'acquisto mediante usucapione, in capo al Parte_1
della proprietà sul compendio immobiliare predetto, avendo egli esercitato sullo stesso un possesso uti dominus, continuo, pacifico e pubblico, per oltre venti anni
(a decorrere dal 1993), e tenuto altresì conto della situazione di separazione di fatto insorta con la moglie.
1.1.1) Preso atto che la giurisprudenza di legittimità era orientata nel senso che
“...il creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione del medesimo immobile, è litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione, con la conseguenza che la sentenza pronunciata all'esito di un giudizio al quale non sia stato posto nelle condizioni di partecipare è a lui inopponibile e potrà, semmai, essere prudentemente apprezzata quale mero elemento di prova dal giudice dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promossa dall'usucapiente avverso l'espropriazione immobiliare del bene usucapito”, l'atto di citazione era stato notificato, oltre che alla sig.ra anche a: CP_3
→ “...che, con atto di surroga ex art. 1201 c.c. è subentrato in tutti i Controparte_4
diritti di Società Cooperativa Costruzioni Fefa quale creditore procedente nella procedura esecutiva n. 75/2015 RGE”;
(ed alla mandataria “...in quanto creditrice cessionaria Controparte_8 CP_2
di a sua volta intervenuta nella procedura Controparte_9
esecutiva n. 75/2015 RGE in forza di un contratto di finanziamento fondiario ordinario, il cui credito risulta essere garantito da ipoteca”.
1.1.2) Sulla scorta di tali allegazioni, parte attrice aveva chiesto: “1. accertare e dichiarare che, con riguardo ai fatti e alle condotte descritte nella parte espositiva dell'atto di citazione, nonché a quelle che dovessero essere allegate nel corso della fase istruttoria, che si è perfezionato, a favore del Sig. l'acquisto della Parte_1 proprietà “ ” [contraddistinta al Catasto Fabbricati del Comune di Bibbona, Parte_3
al foglio 33, particella 117 sub 2/3/4/5/6 e al Catasto Terreni del Comune di Bibbona al
Foglio 33, particelle 40/41/42/83/84] per intervenuta usucapione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c.
2. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15 % degli onorari (o nella diversa misura applicabile al momento della pronunzia della sentenza), CNP e IVA come per legge”.
5 1.2) Si era costituita in giudizio unicamente quale mandataria di CP_2
che aveva contestato le allegazioni e le domande attoree, in particolare CP_1
esponendo che:
o il decorso del termine di prescrizione era sospeso, ex art. 2941 c.c., in caso di coniugio e tale previsione era applicabile anche al decorso dell'usucapione, stante il richiamo dell'art. 1165 c.c. al predetto art. 2941 c.c., sì che, nel caso di specie, il termine per il compimento dell'usucapione non aveva mai iniziato a decorrere;
o in ogni caso, anche a voler valorizzare la separazione “di fatto” tra i coniugi, la convivenza tra costoro era venuto meno, per espressa allegazione attorea, solo nel
1997;
o la partecipazione del sig. all'atto di acquisto della moglie, comunque, Parte_1 integrava un riconoscimento della proprietà del bene in capo a quest'ultima, con conseguente interruzione del corso dell'usucapione, a tale momento (nell'anno
1995);
o in data 23.7.2013 la sig.ra aveva concesso in locazione al figlio, CP_3
gli stessi beni oggetto della presente causa (oltre che della Controparte_10
procedura esecutiva n. 75/2015), con stipula di un contratto del tutto incompatibile con l'esercizio da parte del sig. di un possesso sul bene uti Parte_1 dominus: la stessa sig.ra aveva del resto dichiarato all'esperto stimatore CP_3
nominato nella predetta procedura esecutiva (nel gennaio 2016), che il compendio immobiliare era occupato dall'Azienda agricola “La Salinella” di Toninelli
Francesco, in base al predetto contratto di locazione, mentre il sig.
[...]
– presente al momento del sopralluogo da parte dell'esperto – nulla Parte_1
aveva replicato sul punto;
o solo al momento in cui si era reso palese che ogni tentativo di bloccare l'esecuzione forzata era destinato al fallimento, il sig. aveva Parte_1
radicato la presente causa;
o l'attività di ristrutturazione e restauro del compendio immobiliare in oggetto era stata eseguita sulla base di atti amministrativi a nome della sig.ra CP_3
o l'incarico per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione era stato conferito dalla sig.ra tanto che la procedura esecutiva predetta era stata instaurata nei CP_3 confronti di quest'ultima, stante il mancato pagamento delle spettanze alla ditta incaricata dei lavori medesimi: nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dalla sig.ra contro la richiesta di pagamento della ditta in CP_3
questione, peraltro, il sig. aveva espressamente riconosciuto Parte_1
6 (contrariamente a quanto operato nella presente causa) che l'incarico per l'esecuzione dei lavori era effettivamente stato conferito dalla sig.ra CP_3
1.2.1) In base a tali assunti, aveva concluso: “...affinché l'Ecc.mo Tribunale CP_2
adito voglia, una volta respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione avversaria, respingere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda per l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. da parte dell'attore signor del complesso immobiliare denominato Parte_1 Parte_3 come meglio descritto nell'atto di citazione avversario. Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio”.
1.3) Nella prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c., parte attrice aveva modificato le proprie domande, chiedendo anche: “in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle deduzioni ed eccezioni di di cui alla CP_1
comparsa di costituzione e risposta sub 4), accertare e dichiarare che l'acquisto delle proprietà contraddistinte al Catasto Terreni del Comune di Bibbona al Foglio 33, particelle 40/41/42/83/84, si è verificato a favore del Sig. per intervenuta Parte_1
usucapione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1159-bis, co. 4, c.c. per tutte le ragioni esposte da parte attrice in prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. sub V);”.
1.4) Dichiarata la contumacia di e ed espletata Controparte_3 Controparte_4
istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, il Tribunale di Livorno aveva infine ritenuto che:
− era pacifico ed incontestato che la sig.ra aveva acquistato gli immobili CP_3
oggetto di causa nel 1995, con atto di compravendita cui aveva partecipato anche il marito, che aveva riconosciuto l'acquisto in proprietà esclusiva nonostante la comunione legale dei beni;
− era altresì pacifico che le parti non si erano mai separate giudizialmente, constando documentalmente – peraltro – che il e la avevano ancora la Parte_1 CP_3
medesima residenza;
− “I giudici di legittimità in passato hanno affermato che la disposizione di cui all'art. 2941 c.c. debba trovare applicazione anche ai coniugi legalmente separati
(vedi ad esempio Cassa-zione civile sez. I, 23/08/1985, n.4502 : “l'art. 2941 n. 1
c.c., il quale prevede nei rapporti fra coniugi la sospensione della prescrizione, trova applicazione anche durante il regime di separazione personale, il quale non implica il venir meno del rapporto di coniuge, ma solo una attenuazione del vincolo” ); l'orientamento più recente esclude l'applicazione dell'art. 2941 n. 1
c.c. ma esclusivamente in caso di separazione legale e con riferimento, in particolare, ai ratei dell'assegno di mantenimento (vedi Cassazione civile sez. I,
7 14/12/2018, n.32524; Cassazione civile sez. I, 20/08/2014, n.18078). In nessun caso, tuttavia, può escludersi l'applicazione dell'art. 2941 n. 1 c.c. con riferimento ai coniugi (non legalmente separati ma) solo separati “di fatto”, con accertamenti e va-lutazioni (discrezionali) da svolgere in ipotesi di caso in caso, in evidente contrasto con i principi di certezza che devono presiedere al computo (o meno) dei termini di prescrizione (ed ex 1165 c.c. di usucapione)”;
− “Restano assorbiti gli ulteriori rilievi di parte convenuta relativi alle numerose circostanze di fatto, già provate in via documentale, che risultano peraltro di per sé chiaramente incompatibili con il dedotto possesso esclusivo ad usucapionem : la sottoscrizione nel 2013 da parte della proprietaria del Controparte_3
contratto regolarmente registrato con il quale gli immobili sono stati concessi in locazione trentennale all'azienda agricola del figlio la Controparte_10 circostanza che dalla perizia redatta dall'esperto stimatore della procedura esecutiva e dalle dichiarazioni dallo stesso raccolte (in presenza anche dell'attore) gli immobili risultano tuttora nella materiale detenzione di in Controparte_10
forza di tale contratto di locazione;
le numerose pratiche edilizie presentate ne corso degli anni, dal 1996 sino al 2009 sempre a firma e sottoscrizione di
[...]
la pacifica assunzione della qualità di committente di CP_3 Controparte_3
Tes nei confronti dell'impresa appaltatrice Società Cooperativa Costruzione Fe. la deposizione dello stesso attore nella causa tra e Parte_1 Controparte_3
l'impresa appaltatrice, etc (vedi doc.
4-13 di parte convenuta)”.
1.4.1) Il Tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “1) rigetta le domande di parte attrice 2) condanna parte attrice a rimborsare Parte_1 alla parte convenuta le spese processuali, che liquida in complessivi € CP_1
12.339,50, di cui € 2.430,00 per la fase di studio della controversia, € 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.700,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 4.050,00 per la fase decisionale, € 1.609,50 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello il sig.
[...]
Parte_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Erronea applicazione degli artt. 1165 e 2941 c.c. ed errore di motivazione”, rilevando come non potesse condividersi la sottovalutazione, ai fini della decisione della presente causa, da parte del giudice di prime cure in ordine alla circostanza concernente la separazione di fatto tra i coniugi, atta a precludere l'applicazione dell'art. 2941 c.c.;
8 2°. “Omessa e/o insufficiente e/o erronea valutazione dei fatti e delle prove”, rilevando come il giudice di prime cure avesse, contraddittoriamente, dapprima ritenuto assorbente il rilievo concernente l'applicazione dell'art. 2941 c.c. e, comunque, proceduto poi all'analisi delle circostanze sulla cui base era comunque stato ritenuto non ravvisabile un possesso utile ai fini dell'usucapione, peraltro svolgendo rilievi radicalmente non condivisibili.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Non si è costituita nella presente causa (di cui deve quindi CP_1
dichiararsi la contumacia), ed è invece intervenuta ex art. 111 c.p.c. la soc. CP_5
per il tramite della mandataria esponendo di essere cessionaria
[...] Controparte_11
del credito originariamente spettante alla (poi ceduto Controparte_9
ad e contestando quindi nel merito la fondatezza del gravame, concludendo CP_1
nei termini indicati in epigrafe.
2.3) Non si è costituito neppure il sig. (di cui deve parimenti Controparte_4
dichiararsi la contumacia), mentre si è costituita nel presente grado di giudizio la sig.ra che ha preliminarmente disconosciuto la firma apposta sui documenti dimessi CP_3
da ai nn. 9, 10 e 11 e già prodotti in prime cure da rilevando Controparte_5 CP_1
poi di non aver mai sottoscritto alcuna documentazione concernente i lavori di ristrutturazione del compendio immobiliare in oggetto, di cui era occupato unicamente il marito, nel completo disinteresse della stessa per il compendio immobiliare CP_3
oggetto di causa.
Su tali basi, la ha concluso come ricordato in epigrafe. CP_3
3) Preliminarmente al merito del gravame occorre prendere in considerazione la questione concernente la legittimità dell'intervento di per il tramite della Controparte_5
mandataria Controparte_11
3.1) Come accennato, la predetta intervenuta ha addotto di essere divenuta cessionaria del credito originariamente spettante a e Controparte_9
che, azionato nei confronti della sig.ra ha determinato la citazione in giudizio CP_3
in prime cure di (cui il credito era stato medio tempore ceduto). CP_1
A fondamento della propria titolarità del rapporto (non venendo in rilievo una mera questione di legittimazione), ha esposto che: Controparte_5
− “in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), concluso in data 29/09/2023, la ha ceduto pro soluto in favore di CP_1
(codice fiscale , con sede legale in Milano, Via Parte_4 P.IVA_1
9 Soperga n. 9, tutti i crediti pecuniari per capitale, interessi maturati e maturandi, inclusi interessi di mora maturati e maturandi, penali, commissioni, e ogni altro accessorio e importo derivanti da rapporti bancari di diversa natura e forma tecnica acquistati da per il tramite dei comparti Aporti I, II, CP_1 CP_1
Aporti III, nell'ambito di precedenti operazioni di cartolarizzazione;
CP_12 dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana parte II n. 118 del 7 ottobre 2023 (All. F); successivamente, in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, concluso in data
30/09/2023, la (codice fiscale ) ha ceduto pro Parte_4 P.IVA_1
soluto in favore di (codice fiscale ), con sede legale CP_5 P.IVA_2
in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, tutti i crediti tutti i crediti (per capitale, interessi maturati e maturandi, inclusi interessi di mora maturati e maturandi, penali, commissioni e ogni altro accessorio e importo) derivanti da rapporti bancari di diversa natura e forma tecnica e sorti nel periodo compreso tra il 1988 e il 2023”;
− delle cessioni era stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale;
− le cessioni erano inoltre confermate dalle specifiche dichiarazioni: a) di CP_1
attestante la cessione del credito in data 29 settembre 2023, da quest'ultima a
[...]
b) di attestante la cessione del credito, Controparte_13 Controparte_13 in data 30 settembre 2023, da quest'ultima a Controparte_5
3.2) In proposito occorre rilevare come la documentazione dimessa da parte intervenuta non sia idonea ad attestare la sussistenza della titolarità del rapporto in capo a e, anzi, deponga nettamente in senso contrario. Controparte_5
3.2.1) Anzitutto va rilevato come le indicazioni contenute nei due avvisi pubblicati su Gazzetta Ufficiale e prodotti da per il tramite della mandataria, siano Controparte_5
in radice privi di attitudine dimostrativa.
A) In tali avvisi infatti non è contenuta alcuna indicazione specifica dei crediti oggetto di cessione, risultando invece riportata la precisazione che:
→ “I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet www.illimity.com”, per quanto concerne la cessione da a CP_1 Controparte_13
10 → “L'elenco complessivo dei crediti ceduti che alla predetta data rispettavano le informazioni orientative sopra elencate, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, saranno messi a disposizione da parte dei cedenti e del cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della
Legge 130, sul sito internet www.bancafinint.com, e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”, per quanto attiene alla cessione da a Controparte_13 Controparte_5
B) È tuttavia inutile che negli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale sia menzionato un sito web al quale poter effettuare controlli: era infatti onere dell'interveniente fornire la prova della sua legittimazione, non semplicemente indicare la fonte ove esperire ricerche, che non competono al giudice (per altro impossibilitato ad avvalersi della propria scienza privata). E l'interveniente avrebbe potuto e dovuto stampare o in altro modo documentare o provare che il credito di cui qui si tratta era compreso nel contratto di cessione di crediti di cui all'avviso pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58
T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 16/01/2020 n. 7.
Né può trascurarsi che la Corte di Cassazione (n. 17944 del 22.6.2023) ha sottolineato - in motivazione - come in relazione alla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili “in blocco” ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. “«la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv.
659464 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)” , il che non è certamente avvenuto nel caso di specie.
Pertanto, sotto tale limitato aspetto, solo nel caso in cui le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti “in blocco” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale fossero riferibili ad una operazione certamente “non contestata”, si potrebbe verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Invece, laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza (come nella specie), deve ritenersi necessaria la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia (cfr. per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 5.4.2023).
11 Nel caso di specie non risulta fornita adeguata prova dell'inclusione dello specifico credito nel “blocco” dei rapporti ceduti.
In proposito, la Corte di Legittimità con la pronuncia citata 17944/2023 ha affermato il seguente principio di diritto: “Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”.
Sul punto occorre anche dare atto del recente precedente di questa Corte n.
2257/2023 del 7.11.2023 (che si richiama quale precedente conforme ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. cpc.), avente ad oggetto un caso analogo e sovrapponibile.
In quel caso la stessa questione era stata sollevata in guisa di eccezione ed il
Collegio ha ritenuto che “Parte appellante conclude innanzitutto, sul piano processuale, per l'inammissibilità dell'intervento spiegato da che, a suo dire, non avrebbe CP_14 dimostrato, ai fini dell'art. 111 c.p.c., di essere cessionaria del credito di a tutela CP_15
del quale la revocatoria è stata svolta. Questa eccezione è stata sollevata nelle note scritte depositate in vista dell'udienza (a trattazione scritta) del 23.5.2023, depositate il
24.4.2023, prima occasione processuale utile successiva alla costituzione di CP_14
avvenuta il 12.10.2022: con essa, in particolare, si è specificatamente contestato che manchi la prova dell'inclusione del credito de quo nell'operazione di cessione in blocco.
A tal fine, la parte invoca Cass. 24798/2020 (massima 659464-01: «La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.»)….. L'eccezione è fondata. nel costituirsi, ha dichiarato di essere CP_14
«[…] divenuta piena e legittima titolare di un portafoglio di crediti, tra cui quello per cui si procede col presente atto, di cui era originario creditore con ogni accessorio CP_16
e garanzia allo stesso connesso in forza di contratto di cessione di crediti di cui all'avviso pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30
12 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
16/01/2020 n. 7……AXXXXX a suffragio della sua legittimazione, ha depositato l'estratto della citata Gazzetta Ufficiale, nel quale, tuttavia, non v'è menzione alcuna di quali crediti siano contenuti nella cessione in blocco, men che meno che lo sia stato quello che qui assume rilievo….. Nessun altro elemento è stato offerto. In applicazione del principio di diritto invocato dalla parte eccipiente (che si appoggia a un precedente della S.C., che si inserisce in un orientamento pacifico), deve la Corte constatare che non v'è prova della legittimazione ex art. 111 c.p.c. di È inutile che essa abbia dedotto di essere CP_14 cessionaria in forza di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, perché ciò che qui è contestato è che in quell'operazione sia stato inserito anche il credito a tutela del quale ha esperito l'azione revocatoria…….era infatti onere dell'interveniente CP_16
fornire la prova della sua legittimazione, non semplicemente indicare la fonte ove esperire ricerche, che non competono al giudice;
avrebbe potuto e dovuto stampare o in altro modo documentare o provare che il credito di cui qui si tratta è compreso nel contratto di cessione di crediti di cui all'avviso pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt.
1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 16/01/2020 n. 7………In difetto della prova che sia CP_14 cessionaria del credito, esclusa l'applicazione dell'art. 111 c.p.c., l'intervento è inammissibile.”
Ad analoghe conclusioni il Collegio deve addivenire nel caso di specie.
3.2.2) Per quanto poi concerne l'attitudine dimostrativa delle dichiarazioni
(rispettivamente: di e di deve rilevarsi come le stesse CP_1 Controparte_13
comportino, contrariamente alle aspettative di una dimostrazione Controparte_5 negativa dell'esistenza della titolarità del rapporto invocata da quest'ultima.
A) Nelle dichiarazioni in questione risulta infatti indicato:
→ quanto alla cessione effettuata da a che “...nel CP_1 Controparte_13 perimetro della predetta cessione rientrava l'esposizione debitoria intestata a
, identificata con NDG pratica n. 100001798”; Controparte_10
→ quanto alla cessione effettuata da a che la CP_13 CP_13 Controparte_5 stessa si riferisce a “OGGETTO: 100001798 Controparte_10
DICHIARAZIONE DI AVVENUTA CESSIONE DEL CREDITO ED ATTUALE
TITOLARITÀ DELLO STESSO”, e che la cessione era avvenuta “con riferimento alla posizione in questione”.
B) Sembrerebbe quasi superfluo ricordare che la citazione in giudizio, in prime cure, di è stata – come detto – espressamente motivata dall'attore adducendo CP_1 la necessità di dare corso alla partecipazione al giudizio anche del “creditore garantito da
13 ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione del medesimo immobile”. Dunque, espressamente, la citazione è stata rivolta nei confronti di un soggetto creditore della sig.ra quale proprietaria CP_3
formale dei beni oggetto di causa, in relazione ai quali era stata iscritta ipoteca da parte del predetto creditore della stessa.
Il credito ceduto, come indicato nelle dichiarazioni dei cedenti e nell'inesistenza di indicazioni negli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, risulta invece riguardare tale
(che non è neppure parte in causa). Controparte_10
C) Dunque, proprio in base alla documentazione dimessa dall'interveniente, risulta che non è titolare del rapporto invocato. Controparte_5
D) Peraltro, per quanto i rilievi sin qui esposti si rivelino assorbenti, non può tralasciarsi che proprio la stessa ha comunque allegato, nell'atto di Controparte_6 intervento, che la legittimazione all'intervento da parte di era dovuta al Controparte_5 fatto che “fra i suddetti crediti è ricompreso anche quello originariamente vantato dalla nei confronti di oggetto del Controparte_9 Parte_1 presente giudizio d'appello”.
Deve tuttavia nuovamente ribadirsi che il credito rilevante ai fini qui in esame
(onde consentire cioè la partecipazione alla presente causa) non avrebbe mai potuto essere quello nei confronti di ma solo quello nei confronti di Parte_1 Controparte_3
3.3) L'intervento effettuato da per il tramite della mandataria Controparte_5
deve quindi essere dichiarato inammissibile. Controparte_6
4) Passando all'analisi del merito del gravame, deve rilevarsi immediatamente come lo stesso si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
4.1) È infondato il primo motivo dell'appello.
4.1.1) La giurisprudenza di legittimità ha infatti reiteratamente avuto modo di indicare che la sospensione del corso della prescrizione fra coniugi ex art. 2941, n. 1, c.c. e quindi, stante il richiamo espresso operato dall'art. 1165 c.c., il decorso dell'usucapione parimenti tra coniugi, risulta assoggettato al principio per cui “In costanza di matrimonio non maturano i termini utili all'usucapione da parte di un coniuge sui beni appartenenti all'altro coniuge, essendo irrilevante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 781 c.c., concernente il divieto di donazioni fra coniugi, poiché la riproposizione della medesima regola nella l. n. 76 del 2016 sulle unioni civili dimostra che per il legislatore il maturare dei termini utili alla prescrizione - e all'usucapione, in virtù del rinvio operato dall'art. 1165 c.c. - sia contrario allo spirito di armonia che caratterizza l'unione coniugale o civile” (così, da ultimo, Cass. n. 8931 del 4.4.2024).
14 Tale approccio risulta peraltro oggetto di alcune precisazioni da parte della
Suprema Corte che, nel delineare la portata dell'espressione “tra coniugi” (contenuta nell'art. 2941 c.c.), ha indicato che “La sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all'art. 2941, n. 1, cod. civ. non trova applicazione al credito dovuto per l'assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da individuarsi tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione” (così Cass. 7981 del 4.4.2014, seguita da Cass. 8987 del 5.5.2016), peraltro tratteggiando un orientamento in effetti non del tutto consolidato, dal momento che la stessa Corte di Cassazione ha altresì ritenuto, in un'ottica diametralmente opposta, che “La regola della sospensione del decorso della prescrizione dei diritti tra i coniugi, prevista dall'art. 2941, primo comma, n. 1, cod. civ., deve ritenersi operante sia nel caso che essi abbiano comunanza di vita, sia ove si trovino in stato di separazione personale, implicando questa solo un'attenuazione del vincolo” (così Cass. 7533 dell'1.4.2014).
Dunque, nell'ambito dell'ondivaga giurisprudenza formatasi con riferimento alla tematica dell'incidenza della separazione personale tra i coniugi sul decorso della prescrizione (e, per quanto qui interessa, del termine per usucapire), è dato individuare quale limite perimetrale – anche secondo la giurisprudenza più estensiva – il fatto che i coniugi si siano già separati giudizialmente.
Nella menzionata sentenza 781 del 4.4.2014 è in effetti indicato, in motivazione, che “...il trattamento indifferenziato delle ipotesi concernenti la prescrizione di diritti di natura post-matrimoniale e di azioni esercitate fra coniugi separati trova la sua giustificazione nel fatto che in entrambi i casi i diritti e le azioni esercitate non solo scaturiscono dalla crisi coniugale, ma trovano di regola il loro fondamento in pronunce giurisdizionali conclusive di controversie già intercorse fra le stesse parti. Prescindendo dall'ormai superata ed anacronistica “ratio” concernente le azioni reali, e consistente nella finalità di evitare, attraverso l'usucapione, che fosse aggirato il divieto, ormai insussistente, di donazione fra coniugi, appare comunque contraddittorio rinvenire la
15 stessa “ratio” nelle diverse ipotesi delle azioni esercitabili fra coniugi non separati e non, in quanto, mentre nel primo caso appare giustificata la riluttanza ad esperire azioni giudiziarie nei confronti del coniuge convivente, così turbando l'armonia familiare, nel secondo, non solo all'armonia - laddove si prescinda da una eventuale riconciliazione, in realtà abbastanza rara - è subentrata una situazione di crisi conclamata, ma, proprio nell'ambito di essa, sono state necessariamente esperite le azioni giudiziarie correlate alla crisi coniugale. Deve anzi porsi in evidenza come negli ultimi anni l'evoluzione del quadro normativo e l'elaborazione giurisprudenziale (si pensi alla responsabilità endo-familiare) abbiano favorito l'accrescersi delle azioni giudiziarie relative alla soluzione di controversie correlate alla crisi familiare, cui ha fatto riscontro, anche sotto il profilo procedurale, un significativo processo di unificazione dei termini e delle modalità di esperimento delle azioni relative alla separazione personale e allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione dei suoi effetti civili”.
Dunque, l'ambito di riferimento preso in considerazione dalla Suprema Corte
(anche nella formulazione, come detto, più estensiva dell'orientamento qui in rilievo) risulta caratterizzato dalla conclamata sussistenza di un crisi irreversibile del rapporto coniugale, come attestato:
→ dalla già intervenuta proposizione delle relative azione giudiziali (id est, quantomeno l'instaurazione di una causa di separazione);
→ dal fatto che la proposizione delle azioni (che, in teoria, sarebbero assoggettate alla sospensione del corso della prescrizione) trova ragion d'essere proprio nell'irreversibilità della crisi coniugale stessa (attestata, appunto, dall'intervenuta proposizione delle azioni predette).
4.1.2) Ponendosi nell'ottica interpretativa adottata dalla Suprema Corte risulta evidente come la presente fattispecie non possa sussumersi nel novero delle ipotesi suscettibili di derogare all'applicazione dell'art. 2941 c.c. (e, dunque, dell'art. 1165 c.c.).
Nel caso qui in esame è pacifico che i coniugi non erano separati al momento dell'instaurazione della causa e che non erano neppure state avanzate domande di separazione (non sussistendo allegazioni sul punto).
L'unica allegazione operata al fine di prospettare una crisi coniugale è l'anodina indicazione per cui, nel 1988, il “rapporto ha iniziato a deteriorarsi”, ciò che peraltro non ha impedito ai coniugi di continuare a perseguire unitariamente interessi economici condivisi, come attestato dal fatto che: a) al contratto stipulato sette anni dopo (nel 1995) dalla ha partecipato pure il sig. b) lo stesso avrebbe curato CP_3 Parte_1 Parte_1
la ristrutturazione del compendio immobiliare in questione, pur acquistato dalla CP_3
e senza che quest'ultima avesse a lamentare alcunché, c) la aveva comunque CP_3
16 prestato la propria collaborazione nell'opera di ristrutturazione (ad es., mediante la richiesta di concessione in sanatoria rilasciata nel 1996: doc. 7 in prime cure non contestato dalla stessa . CP_3
A prescindere dal fatto che lo stesso portato semantico dell'espressione “rapporto deteriorato” non appare certamente integrare gli estremi dell'irreversibile e conclamata crisi coniugale (si ripete: tale da aver condotto all'instaurazione di procedure giudiziali al riguardo) valorizzata dalla Suprema Corte, si osserva come anche i riscontri istruttori chiesti sul punto abbiano a riferimento la laconica circostanza per cui “I rapporti tra il Sig.
e la Sig.ra hanno iniziato a deteriorarsi a partire dagli ultimi anni Parte_1 CP_3
'80” (indicata nel cap. 14 delle istanze istruttorie del sig. rilevando come proprio Parte_1 tale genericità, del resto, precluda tuttora l'ammissione di un simile capitolo di prova).
4.1.3) L'infondatezza del primo motivo di gravame comporta quindi la perdurante condivisibilità della conclusione raggiunta dal giudice di prime cure secondo cui, in base al combinato disposto degli artt. 1165 e 2941 c.c., tra il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_3 non ha mai potuto decorrere il termine per l'usucapione, quantomeno sino all'instaurazione della presente causa, con infondatezza della domanda di usucapione avanzata dallo stesso Parte_1
4.2) La conclusione raggiunta al paragrafo che precede comporta:
− l'assorbimento del secondo motivo di gravame, atteso che la conclusione concernente il mancato decorso del termine per usucapire comporta l'irrilevanza di ogni valutazione concernente la ravvisabilità o meno di un possesso (in capo al utile ai fini della maturazione dell'usucapione stessa;
Parte_1
− l'irrilevanza del disconoscimento operato dalla sig.ra in ordine ai CP_3
documenti dimessi in prime cure da ai nn. 9, 10 e 11 (poi riprodotti in CP_1
questo grado di giudizio da con produzione, peraltro, da ritenersi Controparte_5
a questo punto inammissibile stante la ritenuta inammissibilità dell'intervento operato da quest'ultima).
5) Il gravame deve quindi essere respinto.
6) In ordine alla regolazione delle spese di lite si osserva come la ritenuta inammissibilità dell'intervento operato da e la mancata costituzione di Controparte_5 determini l'insussistenza dei presupposti per disporre una condanna alla CP_1
rifusione delle spese di lite in capo al sig. (e, in generale, di statuire in qualunque Parte_1
modo in ordine alle spese in questione), dal momento che l'unica parte ritualmente costituita, la sig.ra ha svolto difese in supporto della posizione processuale CP_3
dello stesso sig. sì che tra costoro non è dato, in radice, individuare profili di Parte_1
soccombenza.
17 6.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 775/2022 del Tribunale di Livorno, così statuisce: Controparte_4
1) dichiara la contumacia di:
− CP_1
− Controparte_4
2) dichiara inammissibile l'intervento operato da tramite la mandataria Controparte_5
Controparte_6
3) respinge l'appello;
4) nulla quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio;
5) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove Parte_1
dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
18 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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