Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG 5582 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5582 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. COLACICCO MASSIMO presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. COLACICCO MASSIMO presso il C.F._2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/03/2025 le parti, e Parte_1 [...]
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro CP_1
contratto in NAPOLI il 9/12/1993 (atto n. 365, P. II, S. A, sez. AR, anno 1993).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti è nato il [...], maggiorenne non ancora Per_1
economicamente indipendente.
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i genitori hanno, dunque, deciso di contribuire al suo mantenimento in misura delle rispettive disponibilità, il tutto secondo quanto indicato in ricorso”.
E aggiungevano che “l'avv. verserà la somma mensile di € 600,00 mentre la sig.ra Pt_1 CP_1 verserà la somma mensile di € 250,00 entrambi direttamente nelle mani del figlio”.
Le parti comparivano all'udienza del 10/06/2025 e dichiaravano che “tra loro non vi sono contrasti in ordine alle condizioni della separazione” e sul punto precisavano che “l'avvocato sosterrà Pt_1
al 100% le spese sanitarie della non coperte dal sistema sanitario nazionale non elettive CP_1
o voluttuarie. La signora continuerà ad usufruire dell'autovettura e dello scooter familiare CP_1 ovvero della autovettura Hyundai I10 e dello scooter IM People”.
Inoltre, ribadivano che “il figlio vive in una abitazione di sua proprietà acquistata dai Per_1
genitori ed a lui intestata, e che per l'effetto loro si obbligano a sostenerlo nelle spese in quanto solo parzialmente economicamente indipendente nella misura rispettiva di 600 € oltre le utenze e le spese di gestione dell'immobile per il e di 250 € per la ”. Pt_1 CP_1
Le parti, quindi insistevano nella domanda separativa e il difensore chiedeva l'accoglimento del ricorso secondo le condizioni come meglio precisate in udienza.
Il giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle condizioni di cui al ricorso, come precisate alla suddetta udienza del 10/06/2025, qui di seguito riportate:
I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
la casa coniugale in Napoli, via Elio Vittorini 10, di proprietà del marito, viene allo stesso assegnata;
la sig.ra si è da tempo trasferita in altra abitazione in Napoli, via Camaldolilli CP_1
n.160; si impegna a comunicare al marito eventuali mutamenti di domicilio;
l'avv. verserà in favore della moglie, a perequazione dei rispettivi redditi, Parte_1 la somma mensile di € 700,00; contribuirà al 100% ad eventuali spese sanitarie indispensabili non coperte dal S.S.N. non elettive o voluttuarie.
2 La sig.ra continuerà ad usufruire di autovettura e scooter familiare ovvero della CP_1
autovettura Hyundai I10 e dello scooter IM CP_2
L'avv. verserà per il mantenimento del figlio , come detto, maggiorenne ma Pt_1 Per_1 non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 600,00 oltre a provvedere alle spese per utenze e gestione dell'immobile dove lo stesso risiede di proprietà del figlio in quanto acquistato dai genitori ed a lui intestato. La sig.ra contribuirà al mantenimento del figlio in misura di € CP_1
250,00 mensili.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 365, P. II, S. A, sez.
AR, anno 1993);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/06/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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