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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/04/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica,
dott.ssa Roberta Picardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4735/2023 del Ruolo Generale
tra
, in persona del suo titolare Parte_1 Parte_2
rappresentata difesa, come da mandato alle liti in atti dagli avv.ti Luciano
[...]
Lotito e Vincenzo Pappolla, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Luciano Lotito sito in Trani al C.so M.R. Imbriani n.92
-appellante-
E
, rappresentato e difeso, giusta mandato alle liti in atti Controparte_1
dall'avv. Patrizia Alboreo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trani,
alla via Bebio 86
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: per entrambe le parti precisate come da note scritte del
12.2.2025, depositate ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, interponeva Parte_3
1 opposizione al decreto ingiuntivo nr. 280/2022 emesso dall'Ufficio del Giudice di
Pace di Barletta in data 19.09.2022 – R.G.N.670/2022, su ricorso del titolare della ditta “ ” che sulla base della fattura n. 10 del 30.11.2015, chiedeva Parte_1
ingiungersi al il pagamento della somma di € 4.392,00, oltre interessi e Parte_3
spese in corrispettivo della fornitura di merce e di servizi ivi descritti.
A fondamento dell'opposizione, il deduceva l'inesistenza del preteso Parte_3
credito, estinto in forza di una transazione sottoscritta il 30.11.2025 dalle parti assistite dai rispettivi procuratori.
Nel costituirsi titolare della ditta opposta, preliminarmente Parte_2
eccepiva l'inesistenza della notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo (con conseguente definitività del decreto ingiuntivo) perché eseguita a mezzo PEC presso il domicilio digitale dell'avv. Lotito anziché presso lo studio di questi, in Trani, C.so
Imbriani, 92; nel merito, pur riconoscendo di avere ricevuto dal l'1.7.2015 Parte_3
la somma di € 1.000,00 da scomputatare dalla somma ingiunta, così ridotta ad €
3.172,00, contestava la eccepita estinzione del credito, allegando che la transazione in parola si riferisse ad una diversa fornitura eseguita in favore del , in Parte_3
esecuzione degli ordini di acquisto dell'1.12.2014 e del 15.4.2015.
Rigettate le richieste di prova orale articolate dalle parti e da queste non reiterate, il giudice di pace di Barletta, con sentenza n. 365/2023, pubblicata il 14.11.2023 e notificata in pari data, in accoglimento della opposizione al decreto ingiuntivo, ha così deciso: “revoca il decreto ingiuntivo opposto, condanna la parte opposta alla
rifusione in favore dell'opponente delle spese di giudizio che liquida in complessivi
1.265,00 oltre spese generali iva e cap come per legge”.
Con atto di citazione notificato il 14.12.2023, ha proposto appello Parte_2
ripercorrendo tutte le eccezioni e le difese svolte in primo grado, censurando la sentenza del giudice di pace per travisamento dei fatti e in particolare, della portata
2 della scrittura privata del 30.11.2015 e concludendo per la riforma della sentenza appellata, il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo da contenere nella minore somma di € 3.172,00, con vittoria delle spese del doppio grado da distrarre in favore dei difensori antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta del 5.4.2024 si è costituito Parte_3
deducendo l'infondatezza dell'appello e concludendo per la integrale
[...]
conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese del presente giudizio, da liquidarsi con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado.
La causa, soggetta al rito di cui al d.lgs 149/2022, è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 14.4.2025, con termini a ritroso alle parti per il deposito delle memorie previste dall'art. 352 c.p.c.
E all'udienza indetta è stata trattenuta in decisione.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022) in quanto proposto, il 14.12.2023 nel termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, avvenuta il
14.11.2023
L'appello è infondato e va rigettato.
Il primo motivo di appello, reiterazione del primo motivo di opposizione con il quale insiste nell'affermare l'inesistenza della notifica Parte_2
dell'opposizione a decreto ingiuntivo, è infondato.
Premesso che il , titolare della ditta “ ” ha conferito procura Parte_2 Parte_1
3 alle liti agli avv.ti Pappolla e Lotito in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, il
[...]
ha quindi notificato l'atto di citazione in opposizione a mezzo pec inviata Pt_3
l'11.11.2022 al domicilio digitale sia dell'avv. Lotito che dell'avv. Pappolla che hanno provveduto a costituirsi tempestivamente depositando comparsa di costituzione e risposta alla prima udienza dell'8.2.2023 dinanzi al giudice di Pace.
La notifica è certamente ammissibile.
< In relazione alle notifiche al difensore, con l'avvento del "domicilio digitale" di
cui all'art. 16-sexies D.L. n. 179/2012 (conv. con modif. con Legge n. 221/2012),
come modificato dal D.L. n. 90/2014 (conv. con modif. con Legge n. 114/2014),
risulta legittima la notifica al difensore tramite PEC elencata nell'albo
professionale, corrispondente all'indirizzo pubblico stabilito dall'art.
6-bis D.Lgs.
n. 82/2005, conformemente ai requisiti dei registri INI PEC e ReGindE per
l'intervento del Ministero della Giustizia> (Cass. civile sez. lav., 22/05/2024,
n.14251).
Anche se l'introduzione del domicilio digitale non esclude la facoltà di eleggere domicilio fisico, a seguito della introduzione del primo, conseguente alla modifica apportata all'articolo 125 del Cpc ad opera dell'articolo 45-bis, comma 1, cit. decreto legge n. 90 del 2014, convertito con legge n. 114 del 2014, le notificazioni e le comunicazioni vanno, quindi, eseguite al domicilio digitale di cui ciascun avvocato
è dotato, corrispondente all'indirizzo Pec - risultante dal ReGindE e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Cass. civile sez. II, 13/12/2023, n.34858).
La notifica dell'atto di citazione in opposizione ha peraltro raggiunto il suo scopo,
mettendo in condizione l'opposto di costituirsi nella fase di opposizione e di svolgere compiutamente le sue difese sul merito della lite.
Nel merito, la sentenza di primo grado, attentamente esaminata tutta la
4 documentazione prodotta dalle parti e correttamente ricostruita la vicenda in fatto,
ha con valutazione immune dalla censura di travisamento dei fatti mossa nell'atto di appello, ritenuto insussistente il credito portato dalla fattura n. 10 del 30.11.2025,
non residuando più alcuna ragione di credito della ditta nei confronti del Parte_3
in forza della scrittura privata sempre redatta il 30.11.2015 dalle parti assistite dai rispettivi procuratori.
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni spetta al creditore che agisce in monitorio dimostrare i fatti costitutivi posti a base della sua pretesa, a tal fine non rilevando né la fattura, né l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto. In
sostanza, dunque, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo,
ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. 19944/2023).
Nella vicenda in parola, l'odierno appellante, creditore opposto, non ha provato il preteso credito.
È infatti corretto quanto osservato dal primo giudice a proposito sia della inclusione della somma di € 800,00, dovuta a saldo della fornitura di arredo bagno a cui le parti hanno fatto espresso riferimento nella scrittura privata del 1.7.2015, ma non formalizzata in un ordine di acquisito, a differenza dell'arredo cucina e delle altre camere dell'abitazione del , sia della inerenza delle lavorazioni Parte_3
indicate nella fattura a base del decreto ingiuntivo opposto agli accordi di eliminazione di vizi e difformità di cui alla fornitura del 15.4.2015 cui va aggiunto l'arredo bagno montato il 24.6.2015.
L'arredo bagno aveva per il Del Piano un costo di € 1.800,00, di cui € 1.000,00
già versati l'1.7.2015, come si desume dal richiamo al saldo di € 800,00 e come
5 ammesso dal . Parte_2
Quindi l'intero contratto, anche per la parte non formalizzata e relativa all'arredo bagno, avrebbe dovuto avere un costo di € 21.800,00 (20.000,00+1.800,00).
Il ha pacificamente versato i seguenti acconti: € 2.000,00+€ 15.000,00+ Parte_3
€ 200,00 + € 1.000,00, rimanendo debitore della somma di € 3.600,00 che ha formato oggetto della transazione del 30.11.2025, redatta una volta finalmente eliminate da
“ ” vizi e difformità più volte segnalate a far data dal 30.6.2015 con Parte_1
accettazione della somma di € 2.500,00 da parte di ” a saldo e stralcio Parte_1
dell'intera fornitura eseguita presso l'immobile del . Parte_3
Una volta chiarito che la fornitura dell'arredo bagno non è stata formalizzata in un ordine di acquisto per ragioni interne alle parti, quantificato esattamente il costo della fornitura, ricostruiti i rapporti fra le parti che hanno inteso chiudere ogni partita di dare e avere in relazione all'arredo dell'abitazione del , eliminati vizi e Parte_3
difformità cui si era specificatamente impegnato il a far data Parte_2
dall'1.7.2015 e considerato che fra le lavorazioni descritte nella fattura del
30.11.2015 vi è anche la rifilatura specchio bagno rovinato, il che conferma come il non abbia eseguito ulteriori forniture, ma riparato i vizi dell'unica Parte_2
effettuata, ovvero completato la stessa, non può che concludersi per la insussistenza di ulteriori ragioni di credito fra le parti.
La scrittura privata fa riferimento all'ordine del 15.4.2015 perché è l'unico formalizzato fra le parti che avevano però ben presente la fornitura di arredo bagno cui infatti hanno fatto riferimento nella scrittura privata dell'1.7.2015 e in ogni caso,
opinando nel senso prospettato dal non si spiegherebbe affatto perché Parte_2
nella scrittura privata redatta in pari data rispetto alla fattura, le parti non abbiano fatte salve ulteriori ragioni di credito derivanti da una diversa fornitura.
In conclusione, il credito preteso dalla ditta “ ” e portato dalla fattura del Parte_1
6 30.11.2025 è insussistente a tanto conseguendo che, rigettato l'appello, va confermata la sentenza di primo grado, di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, correttamente revocato.
Quanto alle spese del presente grado, queste liquidate nella misura indicata in dispositivo, valutata l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale contenuto negli atti, ai fini della decisione (Cass. ordinanza n. 37692/2022), operato l'aumento del
10 % come previsto dall'art. 4, comma 1-bis dm 55/2014, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario della parte appellata, seguono la soccombenza dell'appellante.
Poiché l'appello è rigettato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002,
n. 115, l'appellante è tenuta al pagamento di una somma pari al contributo unificato versato per la presente impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta
Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4735/2023 del Ruolo Generale,
ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza nr. 280/2022 del
19.9.2022 Giudice di Pace di Barletta;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato e per esso del difensore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in euro
2.339,70 per compenso di avvocato, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
7 l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 15.4.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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