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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/03/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 147/2024 Reg. Un.
Sentenza apertura liquidazione giudiziale art. 49 C.C.I.I. ______________________________________________
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile Crisi d'impresa e procedure concorsuali Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Lualdi Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Elisa Tosi Giudice
Dott. Nicolò Grimaudo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario portante R.G. 147/2024 P.U.
PROMOSSO DA
presso il TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, in Parte_1 persona del Procuratore della Repubblica dott. Carlo Nocerino
NEI CONFRONTI DI
RESIDENZA , (P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in 20015 Parabiago (MI), via Matteotti
n. 59, elettivamente domiciliata in 20122 Milano (MI), via Fontana n. 22, presso lo Studio degli Avv.ti Joelle Piccinino e Piercarlo Bertolazzi che la rappresentano e difendono come da procura alle liti allegata alla memoria di costituzione.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di . Controparte_2
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_3
, e . Controparte_4 CP_5 Controparte_6
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
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Sentenza apertura liquidazione giudiziale art. 49 C.C.I.I. ______________________________________________
• con ricorso depositato il 03.07.2024, la PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_2
;
[...]
• fissata udienza di comparizione al 03.09.2024, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica perfezionatasi in data 09.07.2024 a mezzo PEC ai sensi dell'art. 40 c. 6 c.c.i.i.;
• la parte resistente si è costituita nel giudizio e ha chiesto il rigetto della domanda con conseguente estinzione del procedimento, prospettando la possibilità di cessione in blocco del proprio patrimonio immobiliare mediante accordo transattivo con l'istituto di credito attualmente procedente nella procedura esecutiva immobiliare rubricata al n.
90/2023 R.Es. nonché alla luce della possibilità di interloquire con il Comune di
Parabiago in ordine al debito tributario e comunque di accedere a nuova procedura di rottamazione dei carichi fiscali;
• nonostante i plurimi rinvii di udienza concessi per perfezionare l'eventuale accordo transattivo ( 22.10.2024 / 3.12.2024 / 17.12.2024 ), rinvii a cui l'ufficio di Pt_1 non si è opposta, all'udienza del 25.02.2025 il Pubblico Ministero, preso atto dell'esito negativo delle trattive intercorse tra le parti, ha insistito per la pronuncia dichiarativa di insolvenza.
Rilevato che:
Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27
c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in 20015 Parabiago (MI), via Matteotti n. 59, non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale di costruzione e ristrutturazione immobili di proprietà.
Sussiste la legittimazione attiva della PROCURA della REPUBBLICA presso il
TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO ai sensi dell'art. 38 c.c.i.i., avendo ricevuto notizia dell'insolvenza nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare con R.G. n. 90/2023.
Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che risultano affidati al Concessionario della riscossione ( ) crediti CP_3 Controparte_4 erariali per €.120.210,79 circa.
Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., tenuto conto che, ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i. grava sulla parte la cui liquidazione giudiziale sia richiesta, provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti previsti dalla disposizione menzionata.
Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto dal debitore, dovendosi condividere il principio secondo cui “…in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fallimentare, si risolve in danno
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dell'imprenditore medesimo che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, legge fallimentare” (Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2012, n. 8769; Cass. civ., Sez. I 30 maggio 2013, n. 13643).
L'istruttoria esperita in corso di causa ha viceversa consentito di accertare elementi probatori in senso contrario all'esenzione della parte resistente, in quanto dai bilanci acquisiti:
1) risulta un attivo patrimoniale annuo di €. 2.715.406,00 già nel solo esercizio 2022;
2) emergono ricavi lordi di €. 2.024.321,00 già nel solo esercizio 2021;
Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui CP_7
“l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), valutazione che non appare inficiata dalla circostanza che la debitrice sia stata posta in liquidazione volontaria a far tempo dal 22.10.2018 ;
Per giurisprudenza costante, in caso di società in liquidazione volontaria la sussistenza dello stato di insolvenza rilevante ai fini della pronuncia dichiarativa della liquidazione giudiziale richiede che gli elementi attivi del patrimonio aziendale, ancorché illiquidi o immobilizzati, non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (così tra le tante Cass. 30/05/2013 n. 13644, Cass. 14/10/2009 n. 21834, Cass. 06/09/2006 n.
19141).
Tale accertamento implica necessariamente una valutazione di tipo “statico”, trattandosi di società fisiologicamente destinate alla cessazione dell'attività, alla liquidazione integrale del proprio patrimonio ed al pagamento dei debiti seppure con una pur possibile componente gestionale indissolubilmente connaturata alla mera fase di liquidazione.
La valutazione sulla sussistenza dello stato di insolvenza non può pertanto essere svolta secondo una prognosi di tipo “dinamico” e quindi finalizzata a verificare in capo all'imprenditore la sussistenza delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento della propria attività commerciale nonché fronteggiare con mezzi ordinari le obbligazioni assunte anche ed indipendentemente dal mero equilibrio patrimoniale.
La società debitrice ha depositato una situazione patrimoniale aggiornata al 31.7.2024 da cui si evince un ammontare complessivo dei debiti scaduti per circa €. 3.617.000,oo, di gran lunga superiori rispetto al patrimonio a quella data disponibile ( valorizzato per €. 2.000.00,oo circa ).
In ogni caso l'equilibrio degli elementi attivi e passivi della società in liquidazione deve garantire all'impresa una “fisiologica” fase di liquidazione che consenta la conservazione e la valorizzazione del patrimonio sociale seppure in ottica espressamente liquidatoria.
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Nel caso di specie risultano invece incardinate sul patrimonio immobiliare della debitrice procedure esecutive individuali che da una parte precludono la possibilità di una naturale liquidazione del patrimonio stesso secondo logiche di mercato e dall'altra comportano l'insorgenza di ulteriori debiti ( spese di procedure, oneri, interessi di mora ecc. ) con conseguente aggravio del dissesto nonché con il rischio di una potenziale violazione della par condicio creditorum.
L'insolvenza della società debitrice deve ritenersi inoltre confermata dalla circostanza che, con riferimento al debito maturato nei confronti di per oltre €. 130.000,oo la CP_8 CP_2 ha fatto accesso ad una procedura di rottamazione da cui la stessa debitrice deve
[...] ritenersi definitivamente decaduta per non avere pagato le rate di riferimento a far tempo dall'aprile 2024 e quindi dando prova di non essere in condizioni di adempiere neppure al debito erariale cosi' come rateizzato. La circostanza che abbia manifestato la volontà di aderire alla cd. Controparte_2
“Rottamazione Quater”, per la quale è attualmente in corso il necessario iter legislativo, non esclude la permanenza dello stato di insolvenza.
Il ricorso sistematico e fisiologico dell'impresa a strumenti di rottamazione e/o a condoni del debito fiscale che il legislatore ciclicamente rende disponibili al contribuente, e che puntualmente non vengono rispettati nelle loro scadenze programmate, non solo non possono diventare strumenti destinati a finanziare surrettiziamente l'impresa insolvente procrastinando l'emersione dello stato di insolvenza ma il mancato rispetto degli adempimenti previsti dai singoli strumenti appare ancor piu' sintomatico della situazione di insolvenza in cui versa il contribuente.
Ritenuto che alla luce di tali elementi sia da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
, Controparte_2
(P.IVA ) P.IVA_1
con sede legale in 20015 Parabiago (MI), via Matteotti n. 59.
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Milton Cosimo D'Ambra.
NOMINA Curatore la Dott.ssa con studio in Varese alla via dandolo n. 5. Persona_1
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco
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dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.
FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 19 GIUGNO 2025 alle ore 14.15 , innanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3,
c.c.i.i.
INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG.
Visto l'art. 45 c.c.i.i.,
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
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N. 147/2024 Reg. Un.
Sentenza apertura liquidazione giudiziale art. 49 C.C.I.I. ______________________________________________
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 26/02/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Marco Lualdi
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