Sentenza 25 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 25/02/2022, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/02/2022
N. 00338/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00572/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 572 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Lucia Venneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Cotimbo e Angela Maria Buccoliero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Maria Fazio in Lecce, piazzetta Montale n. 2;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. -OMISSIS- relativa alla pratica di abuso edilizio n. -OMISSIS-, notificata il 22/2/2018, a firma del Dirigente del Servizio Urbanistica - Servizio condono edilizio - del Comune di Taranto, emessa in conseguenza dell’accertamento eseguito in data 9/9/2016;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. T. Fazio, in sostituzione degli avv.ti M. Cotimbo e A. M. Buccoliero, per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, con cui il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica - Servizio condono edilizio - del Comune di Taranto ha ordinato al ricorrente la demolizione delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo su un immobile di sua proprietà, in base alle risultanze dell’accertamento effettuato in data 9.9.2016 dal tecnico comunale congiuntamente alla polizia locale.
1.1. A sostegno del ricorso, la parte ha dedotto i seguenti motivi: I) Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 33 del T.U. n. 380/2001 ; II) Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 21 octies L. n. 241/90; eccesso di potere ; III) Lotto intercluso. Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 9, comma 2, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Illegittimità. Eccesso di potere .
1.2. Il Comune di Taranto si è costituito in giudizio e ha depositato memorie difensive, instando per il rigetto della domanda proposta dal ricorrente, in quanto inammissibile e infondata, con vittoria delle spese di lite.
1.3. All’udienza pubblica del 16 febbraio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ex art. 73, ultimo comma, del c.p.a., di eventuali profili di irricevibilità del ricorso.
2. Deve essere preliminarmente esaminata la questione, rilevata ex officio , di tardività del deposito del ricorso, in quanto effettuato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica, così come fissato dall’art. 45, comma 1, c.p.a.
2.1. A tal riguardo, osserva il Collegio che l’atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 23 aprile 2018 e che lo stesso è stato depositato in data 28 maggio 2018, ovvero oltre il termine di legge, che veniva a scadenza il 23 maggio 2018.
2.2. Per tali ragioni, il ricorso va dichiarato irricevibile, in quanto depositato tardivamente.
3. In ogni caso, ove non fosse stato definito in rito, il ricorso sarebbe risultato infondato nel merito.
3.1. Il Sig. -OMISSIS- ha sostenuto l’impossibilità di eseguire l’ordinanza gravata senza pregiudizio alla parte edilizia a suo tempo assentita, in quanto le opere da demolire sarebbero incluse in un unico corpo di fabbrica; la parte ha addotto la mancata applicazione al caso di specie delle sanzioni pecuniarie previste dagli artt. 33, 34 e 37 T.U. n. 380/2001 e la correlativa “ conversione ” della misura restitutoria reale, anche alla stregua della risalente epoca di realizzazione dei manufatti abusivi e del legittimo affidamento formatosi in capo al privato.
3.2. Orbene, nella specie, nessuna delle norme invocate può trovare applicazione, giacché le opere de quibus – analiticamente indicate nel provvedimento gravato – costituiscono all’evidenza interventi edilizi che, per entità e consistenza, devono essere assoggettati alla disciplina autorizzativa del permesso di costruire ex art. 10 e ss. del d.P.R. n. 380/2001, in quanto realizzano una trasformazione urbanistica ed alterano in maniera rilevante e duratura lo stato del territorio; essi, conseguentemente, risultano correttamente qualificati nell’ambito del concetto di “nuova costruzione” , come tali suscettibili – in assenza di provvedimento autorizzatorio – del trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 cit.
3.3. Parte ricorrente, peraltro, venendo meno ai suoi oneri di allegazione, ha meramente affermato, in via del tutto generica, la circostanza dell’impossibilità di demolire (sia pure riferita al pregiudizio della parte autorizzata), senza fornire alcuna specifica deduzione sul punto o elemento di prova a supporto di questa affermazione; né la natura e la conformazione degli interventi in questione appaiono deporre logicamente nel senso prospettato dalla difesa attorea.
3.4. Per di più - in disparte la considerazione che dalle carte processuali non risulta che il ricorrente abbia chiesto al Comune di Taranto di valutare che la demolizione avrebbe potuto pregiudicare l’integrità della parte eseguita in conformità - l’impossibilità del ripristino può essere fatta valere dall’interessato solo nella fase esecutiva (cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, n. 3120/2015; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, n. 3327/2007).
4. Con il secondo ordine di censure, il Sig. -OMISSIS- ha dedotto che la P.A. non avrebbe reso negli atti impugnati una motivazione chiara ed intelligibile delle violazioni contestate, assumendo che l’ordinanza in parola sarebbe stata emanata in pendenza del suo tentativo di partecipazione al procedimento, teso ad instaurare un’interlocuzione per la presentazione di un progetto in sanatoria.
4.1. La doglianza è priva di fondamento, in quanto - stante l’assenza di qualsivoglia titolo legittimante l’intervento edilizio e, quindi, la natura chiaramente abusiva delle opere di che trattasi - il provvedimento gravato non necessitava di alcuna particolare motivazione, ma della semplice analitica descrizione, puntualmente contenuta nell’ordine di demolizione, degli abusi rilevati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 aprile 2019, n. 2823; Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2292).
4.2. Inoltre, come comprovato dalla nota prot. n. -OMISSIS- della Direzione Urbanistica-Edilità del Comune resistente, prodotta in atti, il ricorrente non ha presentato alcuna istanza di sanatoria intesa ad ottenere il permesso di costruire per regolarizzare gli illeciti edilizi di cui alla ordinanza qui gravata, sicché sulla P.A. non incombeva alcun correlativo onere partecipativo.
5. Né miglior sorte può avere il terzo motivo di ricorso, con cui si è invocata l’applicazione della giurisprudenza formatasi in tema di lotto intercluso, atteso che, nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato, né tampoco dimostrato, che l’area per cui vi è causa abbia destinazione residenziale e che ricada in un comparto urbanistico assoggettato a strumenti esecutivi di iniziativa pubblica o privata.
6. In conclusione, per le considerazioni dianzi esposte, il ricorso va dichiarato irricevibile ex art. 35, comma 1, lett. a ), c.p.a.
7. Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune di Taranto, che liquida nella complessiva somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.