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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/06/2024, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
Rg n. 1108/2021
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 21/06/2024 ore 13.00
Esaminate le note di trattazione scritta depositate dalla Parte_1 con le quali conferma le conclusioni e chiede che la causa sia tenuta in decisione,
il GOT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 17.31 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza che fa parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1108/2021 pendente tra
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. IGNAZIA PAOLA Parte_1 P.IVA_1
MARIA PALITTA ed elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo in Olbia via Roma 76
CONTRO
( ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t. Amministratore , CP_2 CP_3 con sede legale in Olbia, Via Nanni 17/19,
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OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1
nanti l'intestato Tribunale la convenuta indicata in epigrafe, proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione n° 06/I/2021 del 16.06.2021 e notificata in pari data, con la quale veniva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00, sul presupposto della violazione dell'art. 101 del D. Lgs. 152/06, punita dall'art. 133, co. 1, dello stesso decreto per ““aver superato i limiti di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del Decreto sopra citato in quanto ritenuti responsabili di aver effettuato lo scarico delle acque reflue urbane del depuratore posto a servizio della collettività del
Comune di Buddusò, in Loc. Sa Tanchitta, superando i limiti suddetti”;
Esponeva la ricorrente che in data 30 e 31 maggio 2016 i tecnici dell' Pt_2
avevano prelevato campioni in uscita dall'impianto di depurazione al servizio di
Buddusò, documentando tali prelievi con il verbale n. 2016/17371; dal rapporto di prova trasmesso (n. 16SS02534) sarebbe risultato il superamento dei limiti normativi per il parametro Escherichia Coli.
Asseriva che con la nota prot. n. 020829 del 27.6.2016 il Dirigente dell' aveva comunicato l'esito delle analisi, trasmettendolo Pt_2
all'Amministrazione Provinciale, in applicazione del D. Lgs. 152/2006 art. 133 comma 1, che prevede una pena pecuniaria da € 3.000 a € 30.000 e/o comma 3 che prevede una pena pecuniaria da € 1.500 a € 15.000, non essendo ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 L. 689/1981.
Affermava che avverso il su citato verbale di accertamento e contestazione la così come previsto dall'art. 18 della L. 689/1981, aveva Parte_1
trasmesso memorie difensive e richiesto di essere sentita;
richiesta rimasta disattesa.
Di qui il presente giudizio, nel quale l'opponente eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto per decorrenza del termine quinquennale, nonché
l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa senza la previa audizione di come richiesto con le memorie difensive;
eccepiva altresì la nullità Parte_1
della contestazione per violazione e falsa interpretazione della legge (art. 133 1° co. D.Lgs. 152/06), rilevando che, nel caso che ci occupa, il superamento dei valori per il parametro indicato fosse conseguenza di arrivi anomali, di scarichi illeciti contenenti residui di lavorazioni casearie e di residui di pulizia di fosse settiche, scarichi dei quali la asseriva di aver immediatamente e Parte_1
regolarmente segnalato la presenza agli enti competenti, e in particolare al alla ed alla stessa non avendo il gestore alcuna CP_4 CP_1 Pt_2 possibilità di interferire sugli scarichi, con le comunicazioni inviate anche in periodo quasi concomitante con l'accertamento.
Affermava che tali illegittime immissioni non erano state nel tempo risolte e/o gestite dal tenuto a procedere quale autorità amministrativa CP_4
responsabile, per competenza, del controllo e della vigilanza sulla corretta immissione di scarichi produttivi nella pubblica fognatura, con conseguenti inevitabili ripercussioni negative sulla funzionalità dell'impianto, certamente non ascrivibili al gestore.
Sosteneva invero che, dall'esame del referto analitico, emergesse la circostanza che la presenza degli scarichi anomali e denunciati, pur non avendo causato il superamento dei limiti per ulteriori parametri, aveva portato ad avere valori di BOD5 ai limiti, ed un valore di Ammonio elevato. Asseriva come sia notorio che un valore elevato di ione ammonio interferisca con il processo di disinfezione in quanto il cloro attivo, reagendo con lo stesso ione, è trasformato in clorammina con efficacia notevolmente inferiore.
Eccepiva, infine, la non punibilità del fatto, richiamando l'art. 4 della L.
689/818, che stabilisce che “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere….”.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'ordinanza ingiunzione, in accoglimento dell'opposizione proposta, di dichiarare nulla e/o comunque annullare l'ordinanza ingiunzione opposta per i motivi di cui all'espositiva; con vittoria delle spese e competenze del procedimento.
Si costituiva in giudizio l' resistente, eccependo l'infondatezza CP_5
dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
La causa istruita con prove documentali e CTU, all'udienza del 21/06/2024 veniva trattenuta in decisione, con contestuale lettura del dispositivo.
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L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. In relazione alla prescrizione del diritto si rileva come il termine quinquennale sia stato tempestivamente interrotto dall'Amministrazione
Provinciale, posto che - se è vero che il rilievo è stato effettuato in data 30-
31.05.2016 deve rilevarsi che l'art.15 della L.689/81, nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga attraverso analisi di campioni, statuisce che il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi e che tale comunicazione equivale alla contestazione immediata prevista dall'art. 14 stessa legge.
Nel caso di specie, la contestazione del risultato delle analisi è avvenuta in data 27/06/2016, per cui da tale data ricominciava a decorrere il termine quinquennale, che scadeva il 17.06.2021. Orbene, poiché l'adozione e la notifica della ordinanza per cui è causa è avvenuta in data 16.06.2021 nessuna prescrizione è maturata e l'eccezione, pertanto, deve essere rigettata.
Altrettanto infondata è l'eccezione di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione a seguito della mancata audizione dell'opponente. Invero, nessuna illegittimità o nullità può derivare da tale circostanza, posto che l'opponente nel presente giudizio ha potuto svolgere tutte le argomentazioni ed eccezioni, per cui non vi è alcuna violazione del diritto di difesa.
La ricorrente, nel merito, ha sostenuto che il superamento dei valori per il parametro escherichia coli, accertato e contestato con il verbale Pt_2
n.20829/2016, sia conseguenza dell'arrivo in impianto di scarichi anomali contenenti residui di lavorazioni casearie e residui di pulizia di fosse settiche.
Sostiene infatti che il valore elevato di ione ammonio abbia interferito con il processo di disinfezione, in quanto il cloro attivo, reagendo con lo stesso ione, viene trasformato in clorammina con efficacia notevolmente inferiore.
In merito si rileva come tale eccezione sia risultata priva di alcun supporto probatorio apportato dall'opponente. Al contrario, l'Amministrazione ha prodotto l'attestazione dell' la Pt_2
quale, in merito all'incidenza dell'ingresso di reflui anomali sul superamento del parametro di escherichia coli, ha evidenziato come nell'accertamento oggetto di causa si sia rilevato il superamento del solo suddetto parametro, mentre per tutti gli altri parametri chimici e chimico-fisici oggetto di analisi si è riscontrato il rispetto dei limiti normativi, circostanza non compatibile con un sovraccarico di reflui caseari.
Nel corso del giudizio, su richiesta dell'opponente, è stato nominato quale ctu il Dott. chimico e specialista in scienza dell'alimentazione, il Persona_1
quale con relazione esaustiva e priva di vizi logici, rispondendo al seguente quesito: “se l'afflusso di reflui provenienti da scarti di lavorazione caseria possa aver influito sull'aumento del parametro escherichia coli e se, in tal caso, si sarebbero verificati anche aumenti in altri parametri chimici;
” ha rilevato che: “La presenza di portate anomale di flussi di reflui, nella fattispecie caseari, puo' evidentemente apportare un incremento dei parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici, e nella fattispecie ci si aspetterebbe un aumento del carico organico con una diretta ripercussione principalmente sui parametri di COD, BOD5 e sostanze grasse. Supposto che gli scarti caseari possano aver determinato anche un aumento considerevole del parametro E.Coli, sarebbe stato atteso un analogo e proporzionale incremento dei sopracitati parametri caratteristici che invece non è stato rilevato”.
Le difese di parte opponente risultano pertanto infondate anche per il suddetto motivo.
Infine, in ordine alla reclamata applicazione dell'esimente di cui all'art. 4 della L. 689/818, si osserva come l'eccezione non possa essere accolta, poiché è il
Gestore dell'impianto, deve comunque garantire la gestione ottimale Parte_1
dello stesso, tramite il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione allo scarico ed anche con l'esecuzione degli interventi necessari al suo corretto funzionamento. Pertanto, l'ordinanza n° 06/I/2021 del 16.06.2021 deve essere confermata.
Stante la particolarità della fattispecie e la mancata partecipazione alle udienze dell'Amministrazione Provinciale si ritiene equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Tempio Pausania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa
- rigetta l'opposizione, confermando l'ordinanza ingiunzione n° 06/I/2021 del
16.06.2021;
- spese del giudizio compensate.
Tempio Pausania, 21/06/2024
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona