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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/10/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6821/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa LA CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6821/2020 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Toffoletto, dall'Avv. Marco Pesenti, dall'Avv. Christian Romeo, dall'Avv. Luciana Cipolla, dall'Avv. Flora Lettenmayer
e dall'Avv. Simona Daminelli, giusta procura in atti;
opponente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ruocco, giusta CP_2
procura in atti;
opposto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
13.10.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte della consegna di copia delle quietanze delle rate pagate relative al contratto di finanziamento stipulato in data 12.2.2015 da con CP_2
Controparte_1
Richiesta e ottenuta dal creditore ingiunzione di consegna (decr. ing. n. 1808 del
15.10.2020), debitrice ingiunta, ha proposto opposizione ex art. 645 Controparte_1
c.p.c. eccependo: 1) che il contratto in questione è un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio;
2) che il ha inviato, ex art. 119 tub, una prima pec con CP_2 cui chiedeva l'ostensione di copia del contratto, del conteggio eseguito per estinzione anticipata e della liberatoria, e una seconda pec, a distanza di pochi minuti, con cui chiedeva anche l'estratto delle rate pagate;
3) di aver riscontrato la richiesta, evidenziando che “la pratica risulta ancora in essere… per cui non esiste un conteggio estintivo” e che la consegna della copia della documentazione relativa alla estinzione avrebbe dovuto essere inviata altro indirizzo email;
4) che, trattandosi di contratto di finanziamento con cessione del quinto, la richiesta di copia della evidenza delle rate pagate doveva essere rivolta al datore di lavoro. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposto al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite.
Si è costituito l'opposto, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione. Il tutto con vittoria delle spese.
Concessa la provvisoria esecuzione (11.5.2021), la causa, in assenza di istanze istruttorie, è pervenuta all'udienza del 13.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
Ad onta delle incoerenti conclusioni rassegnate dalle parti, con le quali vengono ribadite tutte le richieste di cui alle rispettive difese introduttive, entrambi i difensori pagina 2 di 4 costituiti hanno espressamente dichiarato che, in pendenza di opposizione, la debitrice ingiunta ha provveduto alla consegna della documentazione richiesta in via monitoria (cfr. memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. e note conclusive depositate da parte opposta;
memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. depositate da parte opponente).
Da tale concorde dichiarazione espressa, siccome di contenuto tale da escludere il persistente interesse di ciascuno dei litiganti a conseguire una pronuncia di merito sulla fondatezza o meno della pretesa sostanziale, ritiene il giudicante di non poter prescindere, essendo conseguentemente obbligato a prenderne atto e a pronunciare, in conformità alla predetta dichiarazione, la cessazione della materia del contendere, con la conseguente, necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr. in giurisprudenza, tra le altre, Cass. n. 13085/2008: “Il giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione”).
Residua dunque, come questione controversa, quella relativa alle spese di lite da delibarsi secondo il noto principio della cd. soccombenza virtuale ovvero in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. Cass. n. 2937/1999).
In tale prospettiva, va anzitutto rilevato che sono prive di pregio le difese della Banca opponente fondate sull'assunto di aver già consegnato copia del contratto prima della notifica del decreto ingiuntivo, posto che l'ingiunzione di pagamento è stata emessa per la sola consegna di copia delle quietanze delle rate pagate.
Ciò chiarito, va osservato che non vi è prova in atti che la copia delle quietanze delle rate sia stata consegnata prima della notifica del decreto ingiuntivo: ed infatti alla pec pagina 3 di 4 del 29.6.2020, inviata dalla opponente in riscontro alla richiesta di ostensione CP_3 formulata dall'opposto ex art. 119 tub, è allegata solo la copia del contratto.
Va dunque apprezzata la soccombenza virtuale della opponente verso l'opposto dal momento che, per un verso, non si rinviene traccia nella pec inviata ante causam della copia delle quietanze delle rate e, per altro, che le difese articolate dalla Banca secondo cui la richiesta avrebbe dovuto essere rivolta al datore di lavoro è smentita dal contegno adempiente assunto in corso di causa.
La verosimile fondatezza dell'opposizione, seppur ai fini della soccombenza virtuale, esclude ex se la temerarietà della lite, che l'opponente ha dedotto a fondamento della pretesa risarcitoria ex art. 96 c.p.c., che è pertanto da rigettare.
Alla liquidazione delle spese deve provvedersi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda (indeterminabile di complessità non elevata, come tale non inferiore a € 26.000,00), i parametri minimi tenuto conto della modesta difficoltà delle questioni esaminate.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) DICHIARA cessata la materia del contendere e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1808 del 15.10.2020;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite che liquida in € 1700,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Foggia, 14.10.2025
IL GIUDICE
LA CE
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa LA CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6821/2020 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Toffoletto, dall'Avv. Marco Pesenti, dall'Avv. Christian Romeo, dall'Avv. Luciana Cipolla, dall'Avv. Flora Lettenmayer
e dall'Avv. Simona Daminelli, giusta procura in atti;
opponente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Ruocco, giusta CP_2
procura in atti;
opposto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
13.10.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte della consegna di copia delle quietanze delle rate pagate relative al contratto di finanziamento stipulato in data 12.2.2015 da con CP_2
Controparte_1
Richiesta e ottenuta dal creditore ingiunzione di consegna (decr. ing. n. 1808 del
15.10.2020), debitrice ingiunta, ha proposto opposizione ex art. 645 Controparte_1
c.p.c. eccependo: 1) che il contratto in questione è un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio;
2) che il ha inviato, ex art. 119 tub, una prima pec con CP_2 cui chiedeva l'ostensione di copia del contratto, del conteggio eseguito per estinzione anticipata e della liberatoria, e una seconda pec, a distanza di pochi minuti, con cui chiedeva anche l'estratto delle rate pagate;
3) di aver riscontrato la richiesta, evidenziando che “la pratica risulta ancora in essere… per cui non esiste un conteggio estintivo” e che la consegna della copia della documentazione relativa alla estinzione avrebbe dovuto essere inviata altro indirizzo email;
4) che, trattandosi di contratto di finanziamento con cessione del quinto, la richiesta di copia della evidenza delle rate pagate doveva essere rivolta al datore di lavoro. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposto al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite.
Si è costituito l'opposto, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione. Il tutto con vittoria delle spese.
Concessa la provvisoria esecuzione (11.5.2021), la causa, in assenza di istanze istruttorie, è pervenuta all'udienza del 13.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
Ad onta delle incoerenti conclusioni rassegnate dalle parti, con le quali vengono ribadite tutte le richieste di cui alle rispettive difese introduttive, entrambi i difensori pagina 2 di 4 costituiti hanno espressamente dichiarato che, in pendenza di opposizione, la debitrice ingiunta ha provveduto alla consegna della documentazione richiesta in via monitoria (cfr. memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. e note conclusive depositate da parte opposta;
memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. depositate da parte opponente).
Da tale concorde dichiarazione espressa, siccome di contenuto tale da escludere il persistente interesse di ciascuno dei litiganti a conseguire una pronuncia di merito sulla fondatezza o meno della pretesa sostanziale, ritiene il giudicante di non poter prescindere, essendo conseguentemente obbligato a prenderne atto e a pronunciare, in conformità alla predetta dichiarazione, la cessazione della materia del contendere, con la conseguente, necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr. in giurisprudenza, tra le altre, Cass. n. 13085/2008: “Il giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione”).
Residua dunque, come questione controversa, quella relativa alle spese di lite da delibarsi secondo il noto principio della cd. soccombenza virtuale ovvero in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. Cass. n. 2937/1999).
In tale prospettiva, va anzitutto rilevato che sono prive di pregio le difese della Banca opponente fondate sull'assunto di aver già consegnato copia del contratto prima della notifica del decreto ingiuntivo, posto che l'ingiunzione di pagamento è stata emessa per la sola consegna di copia delle quietanze delle rate pagate.
Ciò chiarito, va osservato che non vi è prova in atti che la copia delle quietanze delle rate sia stata consegnata prima della notifica del decreto ingiuntivo: ed infatti alla pec pagina 3 di 4 del 29.6.2020, inviata dalla opponente in riscontro alla richiesta di ostensione CP_3 formulata dall'opposto ex art. 119 tub, è allegata solo la copia del contratto.
Va dunque apprezzata la soccombenza virtuale della opponente verso l'opposto dal momento che, per un verso, non si rinviene traccia nella pec inviata ante causam della copia delle quietanze delle rate e, per altro, che le difese articolate dalla Banca secondo cui la richiesta avrebbe dovuto essere rivolta al datore di lavoro è smentita dal contegno adempiente assunto in corso di causa.
La verosimile fondatezza dell'opposizione, seppur ai fini della soccombenza virtuale, esclude ex se la temerarietà della lite, che l'opponente ha dedotto a fondamento della pretesa risarcitoria ex art. 96 c.p.c., che è pertanto da rigettare.
Alla liquidazione delle spese deve provvedersi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda (indeterminabile di complessità non elevata, come tale non inferiore a € 26.000,00), i parametri minimi tenuto conto della modesta difficoltà delle questioni esaminate.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
a) DICHIARA cessata la materia del contendere e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1808 del 15.10.2020;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite che liquida in € 1700,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Foggia, 14.10.2025
IL GIUDICE
LA CE
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