Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/06/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 120 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Linda Caravani
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
I ricorrenti si riportano al ricorso introduttivo ed insistono per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, come di seguito modificate e precisate:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, verificata l'esistenza dei presupposti di legge, omologare la
1
contratto nel Comune di Vicenza in data 8.09.1999, trascritto del Registro dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 249, Parte II, Serie A, Anno 1999), ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vicenza, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge, alle seguenti condizioni
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia minor sarà affidata in modo condiviso a entrambi i genitori i Persona_1
quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia avrà residenza abituale presso la casa familiare, sita a Dueville (VI) in Via Padova n. 42, assieme al padre ed alla sorell , maggiorenne ma non economicamente autonoma. Le decisioni di maggiore Per_2
interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
3) La sig.r lascerà definitivamente la casa coniugale, asportando i propri Parte_2
residui effetti personali, entro la data del trasferimento immobiliare previsto al successivo punto 9); nel frattempo, potrà continuare ad accedere liberamente all'immobile per occuparsi delle figlie.
4) La figlia minor trascorrerà tendenzialmente una settimana con la mamma ed Per_1
una settimana con il papà, cambiando abitazione il venerdì sera: in tal modo trascorrerà alternativamente il weekend con l'uno o con l'altro genitore;
i tempi di permanenza presso ciascun genitore rimarranno invariati anche durante i periodi di vacanza scolastica (con l'accortezza di alternare i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Pasquetta), fatta eccezione per l'estate, durante la qual trascorrerà due settimane (anche non continuative) Per_1
con la mamma e due settimane (anche non continuative) con il papà, in periodo da
2 concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
le modalità di visita sopra indicate potranno subire variazioni concordate in considerazione delle esigenze lavorative dei genitori e degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
5) A partire da febbraio 2025 il sig contribuirà al mantenimento delle Parte_1
figlie ed mediante versamento alla sig.ra dell'importo Per_2 Per_1 Parte_2
mensile di € 300 complessivi (pari ad € 150 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabile in base agli indici Istat FOI, da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese.
6) L'Assegno Unico e Universale per i figli a carico continuerà ad essere percepito per intero dal sig . Parte_1
7) Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per le figlie ed così come individuate e disciplinate nel Protocollo per i Per_2 Per_1
procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza sottoscritto il
26.10.2017, che s'intende qui integralmente riportato, fatta eccezione per le spese scolastiche, sportive e ricreative, che saranno integralmente a carico del padre.
8) Nulla a titolo di reciproco mantenimento essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
Disposizioni patrimoniali
9) I ricorrenti convengono di definire i rapporti patrimoniali tra loro in essere ed allo scopo premettono che:
✓ con atto di compravendita a rogito del Notai del 6.04.2009, Rep. 8699 Persona_3
Racc. 4241, la sig.r ha acquistato la piena proprietà del bene immobile Parte_2
sito in Comune di Dueville (VI) Via Padova n. 42, in seguito adibito a casa coniugale, così catastalmente individuato: Foglio 15, Particella 383, Sub 6, Categoria A/2, Classe 2,
Consistenza 10,5 vani, Superficie Catastale 222 mq, Rendita Euro 867,65, costituito da porzione di casa schiera al grezzo avanzato con area esclusiva sviluppantesi sui piani terra e primo;
✓ con atto a rogito del Notai del 6.04.2009, Rep. 8700 Racc. 4242, la sig.ra Persona_3
3 ha stipulato co Parte_2 Controparte_1
Vic. - Società Cooperativa un contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca
[...]
prestata dalla parte mutuataria e dal sig , tuttora in essere. Parte_1
Tanto premesso, a definizione dei loro rapporti patrimoniali i coniugi convengono quanto segue:
a) il sig. , a fronte della cessione in suo favore da parte della sig.ra Parte_1
della piena proprietà della casa coniugale sita a Dueville (VI) in Via Parte_2
Padova n. 42, come sopra descritta e catastalmente individuata, si obbliga a corrispondere alla sig.ra che accetta, la somma omnicomprensiva di euro 43.000,00 Parte_2
(quarantatremila/00) che verrà corrisposta al momento del rogito notarile in attuazione del presente accordo, previa sottoscrizione da parte del sig di contratto Parte_1
di mutuo ipotecario;
la sig.r dà atto di avere già ricevuto dal sig Parte_2 [...]
, in acconto sulla predetta somma, l'importo di € 3.000 (tremila/00), rispetto Parte_1
al quale rilascia ampia quietanza;
entro il 20.04.2025 il sig si obbliga Parte_1
a versare alla sig.r un ulteriore acconto sulla predetta somma di € 2.000 Parte_2
(duemila/00); tutti gli acconti versati verranno detratti dalla somma pattuita di € 43.000 da corrispondere al momento del rogito;
b) il sig si obbliga altresì a liberare la sig.r dalle Parte_1 Parte_2
obbligazioni tutte nascenti dal contratto di mutuo stipulato in data 6.04.2009 co
[...]
Vic. - Società Cooperativa, provvedendo Controparte_1
alla sua estinzione contestualmente al rogito notarile in attuazione del presente accordo, utilizzando le somme erogate dalla banca con il mutuo ipotecario di cui al punto precedente;
c) il trasferimento dell'immobile di proprietà della sig.r avverrà entro e Parte_2
non oltre il 30.06.2025, con spese notarili e qualsiasi onere connesso alla cessione a carico del sig;
saranno a carico del sig anche le spese Parte_1 Parte_1
necessarie a garantire la conformità catastale ed urbanistica dell'immobile al momento del rogito;
4 d) fino al momento del trasferimento dell'immobile, il sig si accollerà Parte_1
integralmente il pagamento delle rate del mutuo stipulato in data 6.04.2009 dalla sig.ra co Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
Società Cooperativa, impegnandosi a pagare regolarmente le rate maturate e maturande e tenendo indenne la sig.ra da qualsiasi onere connesso al contratto o Parte_2
conseguenza pregiudizievole derivante dallo stesso;
e) dette pattuizioni – assunte senza spirito di liberalità – costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
In sede di rogito notarile le parti chiederanno, pertanto, l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della legge 47/1987, anche a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale 29/4-10/5/99 n. 154;
f) i coniugi danno atto di avere concordato, con separato accordo, la divisione degli arredi, degli utensili e degli elettrodomestici della casa coniugale;
g) il sig continuerà a farsi carico delle rate di restituzione del mutuo Parte_1
chirografario stipulato con in data 27.01.2020 e del finanziamento Controparte_3
stipulato per l'acquisto dell'autovettura Dacia Dokker targata FP933XS intestata alla moglie fino a completa estinzione, impegnandosi a pagare regolarmente le rate maturate e maturande e tenendo indenne la sig.ra da qualsiasi onere connesso al Parte_2
contratto o conseguenza pregiudizievole derivante dallo stesso.
10) Con quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver bonariamente risolto ogni questione patrimoniale che li riguarda, riconoscendo di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., i ricorrenti chiedono, contestualmente, che l'Ill.mo
Tribunale adito, verificato il decorso dei termini di legge ed il passaggio in giudicato della sentenza di omologa di separazione, Voglia:
5 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili contratto dai signor Parte_2 [...]
nel Comune di Vicenza in data 8.09.1999, trascritto del Registro dello Stato Parte_1
Civile del medesimo Comune al n. 249, Parte II, Serie A, Anno 1999, ordinando alla
Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vicenza, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
2) confermare in sede di divorzio le condizioni di separazione relativamente all'affidamento e alla collocazione paritaria della figlia minore al contributo del padre al Per_1
mantenimento delle figlie e ed alla ripartizione tra i genitori delle spese Per_1 Per_2
straordinarie per le figlie.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 08.09.1999, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione personale.
All'esito dell'udienza del 08.04.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
6 -nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla residenza abituale della stessa presso la Persona_1
casa familiare assieme al padre e alla sorella , ed alla disciplina dei tempi di visita da Per_2
parte di entrambi i genitori;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene Per_1
congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%, fatta eccezione per le spese scolastiche, sportive e ricreative, che saranno integralmente a carico del padre.
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo Parte_1
di corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_2
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro Per_2
150,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici come da accordi di separazione, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia
7 decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Vicenza in data 08.09.1999 con atto trascritto al Parte_2
n. 249, parte II, serie A, anno 1999, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché
provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
d) con separata ordinanza viene fissata l'udienza ai fini del divorzio, trascorso il termine di legge.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
8