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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 29/07/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1298/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Alessandra Camassa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1298/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ASARO VITA
RICORRENTE contro
(c.f. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero e del Curatore speciale dei minori (Avv.
GIACALONE GABRIELLA)
Conclusioni: come precisate all'udienza del 16.04.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato in data 14.09.2024, premetteva Parte_1 di aver intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con e Controparte_1
deduceva che dalla loro unione, il 9.03.2019, era nato il figlio , riconosciuto da _1 entrambi i genitori.
pagina 1 di 4 Adduceva l'interruzione della relazione e il successivo disinteresse mostrato dal nei confronti del figlio, peraltro invalido per sordità neurosensoriale bilaterale, CP_1 tale da rendere talvolta difficoltose le necessarie cure specialistiche.
Rappresentava di essersi trasferita insieme al figlio e al nuovo compagno a
Monreale, anche per ragioni di vicinanza alle strutture ospedaliere palermitane.
Sulla scorta dei fatti esposti, invocava l'intervento del Tribunale affinché disponesse l'affidamento esclusivo del piccolo alla madre, con concentrazione su _1
di sé delle decisioni di maggiore importanza da adottare nell'interesse del minore e con regolamentazione del diritto di visita del padre da sottoporre alla supervisione dei Servizi sociali.
Inoltre, stante la gravità della condotta disinteressata del resistente, chiedeva l'adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 472-bis.39 c.p.c.
Chiedeva, infine, che venisse disposto l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della prole nella misura di € 400,00 mensili e che il venisse CP_1 obbligato a sostenere il 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 20.09.2024, stante la segnalazione di gravi circostanze, veniva nominato Curatore speciale nell'interesse del figlio minore , e conferito mandato ai _1
Servizi sociali di riferire sulle condizioni socio-ambientali e di vita del minore.
Dagli atti di causa, contrariamente a quanto in origine allegato (su invito ad interloquire del Giudice), emergeva il carattere non temporaneo del trasferimento del minore a Monreale, cittadina in cui la ricorrente, unitamente al figlio minore e al nuovo compagno, aveva da tempo fissato il proprio domicilio ed ove era stato iscritto alla _1
scuola dell'infanzia, frequentata regolarmente.
Sicché, il Curatore, ritenuto di dover valorizzare l'effettiva residenza abituale del minore, eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito, chiedendo che fosse declinata in favore del Tribunale di Palermo. Chiedeva, altresì, che venissero mantenute le deleghe già conferite ai Servizi sociali.
Non si costituiva il resistente , di talché ne veniva dichiarata la Controparte_1 contumacia.
pagina 2 di 4 All'udienza del 16.04.2025, la difesa di parte ricorrente dichiarava che la Pt_1
non aveva ancora provveduto al cambio di residenza e, per tale ragione ed anche per assicurare la “speditezza” della trattazione, insisteva per il radicamento della competenza presso il Tribunale;
solo in subordine, si associava all'eccezione di incompetenza.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
Inoltre, va dato atto che in data 3.07.2025 pervenivano gli atti trasmessi dal
Tribunale per i Minorenni di Palermo relativi al procedimento avviato su impulso del
P.M. minorile ex artt. 330-333 c.c.
*****
Tanto premesso, Il Tribunale osserva quanto segue.
Il neo-introdotto art. 473-bis 11 comma 1 c.p.c. dispone che “Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.”; la medesima disposizione limita le ipotesi di mantenimento della competenza del Tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento ai soli casi di trasferimento del minore non autorizzato e mancato decorso di un anno.
Nel caso di specie la stessa parte ricorrente ha in effetti chiarito che il trasferimento era intervenuto con il consenso del padre ed è emerso che il figlio minorenne _1 coabita con la madre a Monreale (PA), rientrante nel circondario del Tribunale di
Palermo, e gli atti trasmessi dal TM corroborano un quadro che rende conto di come la residenza abituale del minore ed i percorsi di cura, la presa in carico sociosanitaria, sia radicata nel territorio palermitano.
Le domande di cui al procedimento minorile dovranno considerarsi acquisite al presente procedimento e si ritiene opportuna la trasmissione sin d'ora per conoscenza al
Tribunale di Palermo.
Pertanto, in accoglimento anche della richiesta in tal senso del Curatore, va declinata la competenza in favore del Tribunale di Palermo, mantenendo fermi, in ogni caso, gli incarichi e le deleghe già attribuiti ai Servizi sociali territorialmente competenti,
pagina 3 di 4 disponendo anche valutazione SERD come già richiesta dal PM minorile, con onere di riferire comunque al GT.
Le spese della presente fase vanno compensate, avuto riguardo anche alla condotta processuale ed al chiarimento reso sul consenso paterno dalla medesima parte controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita:
- dichiara la propria incompetenza, assegnando alle parti il termine sino al 29.10.25 per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Palermo;
- mantiene ferme le deleghe come specificato in parte motiva, con onere per i servizi sociali, la NPIA ed il SERD presso l'ASP di Palermo di riferire al GT competente entro mesi 3;
- compensa le spese della presente fase.
Trapani, 29 luglio 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Alessandra Camassa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Alessandra Camassa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1298/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ASARO VITA
RICORRENTE contro
(c.f. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero e del Curatore speciale dei minori (Avv.
GIACALONE GABRIELLA)
Conclusioni: come precisate all'udienza del 16.04.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato in data 14.09.2024, premetteva Parte_1 di aver intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con e Controparte_1
deduceva che dalla loro unione, il 9.03.2019, era nato il figlio , riconosciuto da _1 entrambi i genitori.
pagina 1 di 4 Adduceva l'interruzione della relazione e il successivo disinteresse mostrato dal nei confronti del figlio, peraltro invalido per sordità neurosensoriale bilaterale, CP_1 tale da rendere talvolta difficoltose le necessarie cure specialistiche.
Rappresentava di essersi trasferita insieme al figlio e al nuovo compagno a
Monreale, anche per ragioni di vicinanza alle strutture ospedaliere palermitane.
Sulla scorta dei fatti esposti, invocava l'intervento del Tribunale affinché disponesse l'affidamento esclusivo del piccolo alla madre, con concentrazione su _1
di sé delle decisioni di maggiore importanza da adottare nell'interesse del minore e con regolamentazione del diritto di visita del padre da sottoporre alla supervisione dei Servizi sociali.
Inoltre, stante la gravità della condotta disinteressata del resistente, chiedeva l'adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 472-bis.39 c.p.c.
Chiedeva, infine, che venisse disposto l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della prole nella misura di € 400,00 mensili e che il venisse CP_1 obbligato a sostenere il 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 20.09.2024, stante la segnalazione di gravi circostanze, veniva nominato Curatore speciale nell'interesse del figlio minore , e conferito mandato ai _1
Servizi sociali di riferire sulle condizioni socio-ambientali e di vita del minore.
Dagli atti di causa, contrariamente a quanto in origine allegato (su invito ad interloquire del Giudice), emergeva il carattere non temporaneo del trasferimento del minore a Monreale, cittadina in cui la ricorrente, unitamente al figlio minore e al nuovo compagno, aveva da tempo fissato il proprio domicilio ed ove era stato iscritto alla _1
scuola dell'infanzia, frequentata regolarmente.
Sicché, il Curatore, ritenuto di dover valorizzare l'effettiva residenza abituale del minore, eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito, chiedendo che fosse declinata in favore del Tribunale di Palermo. Chiedeva, altresì, che venissero mantenute le deleghe già conferite ai Servizi sociali.
Non si costituiva il resistente , di talché ne veniva dichiarata la Controparte_1 contumacia.
pagina 2 di 4 All'udienza del 16.04.2025, la difesa di parte ricorrente dichiarava che la Pt_1
non aveva ancora provveduto al cambio di residenza e, per tale ragione ed anche per assicurare la “speditezza” della trattazione, insisteva per il radicamento della competenza presso il Tribunale;
solo in subordine, si associava all'eccezione di incompetenza.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
Inoltre, va dato atto che in data 3.07.2025 pervenivano gli atti trasmessi dal
Tribunale per i Minorenni di Palermo relativi al procedimento avviato su impulso del
P.M. minorile ex artt. 330-333 c.c.
*****
Tanto premesso, Il Tribunale osserva quanto segue.
Il neo-introdotto art. 473-bis 11 comma 1 c.p.c. dispone che “Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.”; la medesima disposizione limita le ipotesi di mantenimento della competenza del Tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento ai soli casi di trasferimento del minore non autorizzato e mancato decorso di un anno.
Nel caso di specie la stessa parte ricorrente ha in effetti chiarito che il trasferimento era intervenuto con il consenso del padre ed è emerso che il figlio minorenne _1 coabita con la madre a Monreale (PA), rientrante nel circondario del Tribunale di
Palermo, e gli atti trasmessi dal TM corroborano un quadro che rende conto di come la residenza abituale del minore ed i percorsi di cura, la presa in carico sociosanitaria, sia radicata nel territorio palermitano.
Le domande di cui al procedimento minorile dovranno considerarsi acquisite al presente procedimento e si ritiene opportuna la trasmissione sin d'ora per conoscenza al
Tribunale di Palermo.
Pertanto, in accoglimento anche della richiesta in tal senso del Curatore, va declinata la competenza in favore del Tribunale di Palermo, mantenendo fermi, in ogni caso, gli incarichi e le deleghe già attribuiti ai Servizi sociali territorialmente competenti,
pagina 3 di 4 disponendo anche valutazione SERD come già richiesta dal PM minorile, con onere di riferire comunque al GT.
Le spese della presente fase vanno compensate, avuto riguardo anche alla condotta processuale ed al chiarimento reso sul consenso paterno dalla medesima parte controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e/o difesa disattesa e/o assorbita:
- dichiara la propria incompetenza, assegnando alle parti il termine sino al 29.10.25 per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Palermo;
- mantiene ferme le deleghe come specificato in parte motiva, con onere per i servizi sociali, la NPIA ed il SERD presso l'ASP di Palermo di riferire al GT competente entro mesi 3;
- compensa le spese della presente fase.
Trapani, 29 luglio 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Alessandra Camassa
pagina 4 di 4